CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
Sezione minorenni nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere
Dott.ssa Arianna Consigliere Per_1
Dott.ssa Maria Marinelli Comp. priv.
Dott. Alessandro Bulzomì Comp. Priv.
Con l'intervento del P.G. di Perugia Dr.ssa Tiziana Cugini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 73/2024
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Cecilia De Vecchi ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Perugia via Campo di Marte n. 4/P 10
Appellante
E
in qualità di tutore del minore , nato a [...] CP_1 Persona_2
in data 15.3.2016, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Bartoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Perugia via campo di Marte n. 8/B
Appellata
E
e , genitori affidatari di , rappresentati CP_2 CP_2 Persona_2
e difesi dall'avv.to Silvia Cutini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia piazza Italia n. 9
pagina 1 di 9 Appellati
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello nella persona della Dott.ssa Tiziana Cugini
OGGETTO: adozione in casi particolari ( art. 44 lett. d L. 184/1983)
Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del giorno 17.12.2024
Conclusioni delle parti
Per l'appellante : Parte_1
“come in atti”
Per l'appellato dr.ssa quale tutore del minore : CP_1 Persona_2
“come in atti”
Per gli appellati Omissi genitori affidatari del minore : Persona_2
“come in atti”
Per il Procuratore Generale:
“come in atti riportandosi al parere espresso”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di appello tempestivamente notificato, , nella qualità di madre, sospesa dalla Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore proponeva Persona_2
appello avverso la sentenza n. 3/2023 emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria in data
5.1.2023 , con la quale , previa conferma dei provvedimenti già emessi in data 11.1.2019, che aveva pagina 2 di 9 disposto la sospensione della responsabilità genitoriale, e 22.3.2019, che aveva previsto per il minore un progetto di affido etero familiare, dichiarava, su ricorso dei genitori affidatari dello stesso minore,
l'adozione in casi particolari di ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983 , Persona_2
dichiarava, altresì, che il minore aggiungeva al proprio cognome quello dei genitori affidatari ,
ordinava agli adottanti di effettuare l'inventario dei beni , se esistenti, dell'adottato .
In particolare contestava la sentenza del Tribunale Minorenni sul presupposto dell'errata Parte_1
valutazione delle sue competenze genitoriali determinata da una sua difficoltà ad esprimersi e ad alcune incomprensioni e fraintendimenti che l'avevano portata ad un atteggiamento oppositivo nei riguardi degli operatori, evidenziava che dalle relazioni dei servizi sociali emergeva la sua adeguatezza in occasione degli incontri protetti con il figlio, che non si era mai resa irreperibile e , quindi, non si era mai sottratta alla valutazione delle competenze genitoriali, che aveva sempre mantenuto i rapporti con l'altra figlia , affidata al padre, che non si è mai sottratta dal rapporto con ed ha sempre chiesto Per_2
informazioni al Servizio sociale;
chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca dell'adozione e, comunque, in ogni caso, la ripresa degli incontri madre – figlio anche prevedendo percorsi di sostegno .
Si costituiva in giudizio la dr.ssa , nella sua qualità di tutore del minore CP_1 [...]
, contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello con Persona_2
conferma integrale della sentenza del Tribunale Minorenni .
Questa Corte con provvedimento del 20.3.2023 disponeva darsi comunicazione del procedimento ai genitori affidatari del minore , tramite i Servizi sociali del Comune di Perugia, ai fini della loro costituzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 L. 184/1983 .
Con comparsa in data 13.4.2023 si costituivano , mantenendo la segretazione disposta con la sentenza oggetto di appello, i genitori affidatari di chiedendo la conferma della sentenza Persona_2
in oggetto ma manifestando la loro disponibilità , in presenza delle condizioni necessarie , a garantire lo pagina 3 di 9 svolgimento dei contatti tra il minore stesso e la madre GE sotto la vigilanza dei Servizi Pt_1
sociali competenti .
Questa Corte con provvedimento in data 15.5.2023 disponeva la valutazione delle competenze genitoriali di da parte dell'Equipe di valutazione , previa acquisizione delle necessarie Parte_1
informazioni tramite i Servizi sociali del Comune di Perugia , anche nell'ottica di una eventuale ripresa degli incontri madre – figlio.
L'Equipe di valutazione della depositava la sua relazione in data 19.7.2023 . Parte_2
In detta relazione veniva riferito che era già stata avviata a tale valutazione dal Tribunale Parte_1
Minorenni nel 2019, valutazione che non era stato possibile eseguire in quanto la stessa si era allontanata.
Nella relazione in oggetto si legge “Ai colloqui emerge una totale assenza di consapevolezza delle
motivazioni sottostanti l'allontanamento del figlio e la successiva interruzione delle relazioni ,
all'epoca regolate in forma protetta. In riferimento agli incontri protetti ed alla sua interruzione la
donna ha una rappresentazione significativamente differente da quanto riportato dal servizio sociale in
sede di coordinamento , riferendo inverosimilmente di aver saltato un solo incontro e di non essere poi
più riuscita ad entrare in contatto con il Servizio sociale . In tal senso l'orientamento temporale del
soggetto appare significativamente inficiato , non sembra la donna pienamente cosciente del tempo che
intercorre tra un evento ed un altro . Inoltre la sua totale assenza di consapevolezza non sembra
ascrivibile né ad un problema di comprensione linguistica né a un deficit cognitivo . …Durante i
colloqui esprime forte risentimento per i Servizi sociali e specialistici in quanto sente di non essere mai
stata aiutata sul piano personale come soggetto in difficoltà socio economica e abitativa…mostrando
una serie di ideazioni persecutorie e complottistiche , accusando i Servizi di aver architettato
l'allontanamento del figlio , appropriandosene per fini economici. Un significativo livello di
sospettosità , tipico dei quadri di disturbo paranoide della personalità , si riscontra anche durante i
colloqui e nella diretta relazione con gli scriventi. La donna inoltre in più occasioni si rabbuia
pagina 4 di 9 all'improvviso anche virando con lo sguardo , espressioni facciali non in asse , che lasciano ipotizzare
la presenza di allucinazioni uditive , verbali o quanto meno di pensieri intrusivi. Il soggetto non
sembra fare distinzioni tra i vari Servizi , l'Autorità giudiziaria e l'equipe di valutazione , come se
appartenessero tutti ad un unico sistema di complotto con il solo obiettivo di sottrarle il bambino per
non meglio specificato ricavo economico… In conclusione , alla luce di quanto osservato e valutato ,
unitamente alla documentazione ed alle informazioni acquisite tramite i servizi sociali , è possibile
ipotizzare che la signora sia affetta da Disturbo Paranoide della personalità , ma non è Parte_1
possibile escludere che la donna sia affetta da ulteriori e più gravi disturbi in comorbilità e più
ascrivibili all'area psicotica della nosografia psichiatrica. Nel complesso rispetto ad una eventuale
ripresa di relazione madre – figlio , se in forma protetta, non si ravvisa pregiudizio stante la
supervisione di un operatore ed il suo eventuale intervento in caso di bisogno , ma tale opportunità a
parere degli scriventi andrebbe ponderata rispetto all'eventuale interesse del minore , il quale , come
riferito dal Servizio sociale, risulta aver raggiunto , non senza difficoltà, un nuovo equilibrio dopo il
distacco dalla madre, rispetto al quale una ripresa degli incontri , soprattutto se non portata avanti
con costanza , csa che la signora ha dimostrato già di non essere in grado di fare, sarebbe Pt_1
esclusivamente di nocumento per il minore. Inoltre una ripresa di rapporti madre – figlio ,
potenzialmente proficui , dovrebbe essere subordinata alla ripresa di un percorso terapeutico presso il
CS , obiettivo questo molto difficile da raggiungere stante le ideazioni persecutorie della donna e la
sua mancanza di riconoscimento del Disturbo”.
Con successivo provvedimento del 16.10.2023 , questa Corte, proprio in considerazione delle conclusioni alle quali l'Equipe di valutazione era giunta con riferimento alla possibilità di una ripresa degli incontri , in forma protetta, tra la e il figlio minore, mandava al Servizio dell'età evolutiva Pt_1
dell di effettuare una valutazione aggiornata del minore con particolare riguardo alla Parte_2
possibilità per lo stesso di affrontare la relazione con la madre e all'impatto che tale situazione avrebbe pagina 5 di 9 potuto avere sulla sua stabilità psico fisica , disponeva, altresì, un percorso terapeutico presso il C.S.M.
per la stessa . Pt_1
Il Dipartimento salute mentale dell'area del perugino con nota del 14.2.2024 faceva presente che si era rifiutata di intraprendere il percorso terapeutico;
a fronte di ciò questa Corte, con Parte_1
provvedimento del 19.2.2024 , disponeva tale percorso presso altro C.S.M. , in particolare C.S.M.
LL, proprio al fine di superare le obiezioni della stessa e per poterla mettere a suo agio Pt_1
tenuto conto che già la medesima era stata presa in carico dal Dipartimento salute mentale dell'area del perugino.
Il Servizio Integrato dell'Età evolutiva , con relazione pervenuta presso questo Ufficio in data 8.3.2024,
riferiva “ i genitori affidatari riportano una situazione di benessere e serenità del bambino, tuttavia
riferiscono che chiede spesso delucidazioni in merito alla madre BI , cercando di capire Per_2
il motivo dell'allontanamento della stessa e dandosi spiegazioni non aderenti alla realtà. Aspetto che
comunque non sembra influire sulla vita quotidiana del bambino che continua a frequentare con
piacere , mostrando atteggiamenti adeguati e congrui nei diversi contesti scuola, basket ecc. si Per_2
mostra fin da subito partecipe e collaborativo in merito alle proposte del clinico. Spontaneamente
racconta di sé e dei ricordi che ha della sua infanzia ( casa di Pollicino) . Riferisce spontaneamente
che gli piacerebbe vedere la madre “Imi basta vederla , non so come sta”. Nel raccontare tali elementi
appare sereno e non turbato, tuttavia si ravvisa una modalità fantasiosa e non aderente alla realtà di
darsi delle spiegazioni in merito alla madre BI , aspetto strettamente legato alla necessità di
capire meglio la situazione reale…. Nella fase attuale in base alla valutazione e all'osservazione
clinica emerge una necessità impellente da parte del bambino di avere spiegazioni realistiche in merito
alla situazione relativa alla madre BI , necessità legata al bisogno di collocarsi ed avere uno
spazio più chiaro rispetto alle spiegazioni fantasiose che si è dato che lo portano ad una situazione di
sofferenza e fragilità. Pertanto si ritine utile la ripresa degli incontri protetti con la madre BI ,
ma solo ed esclusivamente subordinati alla ripresa degli incontri della stessa presso il CS di
pagina 6 di 9 competenza . Inoltre è essenziale che gli eventuali incontri protetti abbiano regolarità e coerenza al
fine di garantire il benessere di . Per_2
Da ultimo con nota del 4.12.2024 il C.S.M. LL riferiva in ordine all'impossibilità di intraprendere un qualsiasi percorso terapeutico con che aveva espresso la sua opinione in Parte_1
ordine all'inutilità di tali incontri manifestando grande diffidenza nei confronti delle varie figure professionali.
Il Servizio sociale del Comune di Perugia , nell'ultima relazione di aggiornamento del 4.11.2024,
evidenziava “il positivo andamento del progetto di affido familiare del piccolo : tra la coppia Per_2
affidataria e il bambino è ormai consolidata una relazione affettiva e ricca di vissuti significativi .
All'interno della coppia si sono definiti con naturalezza i ruoli genitoriali che hanno permesso alla
stessa di riuscire con sempre maggiore facilità a svolgere una funzione non solo affettiva ed educativa
, ma anche contenitiva nei momenti di frustrazione del bambino. Si è ulteriormente consolidato il
legame anche tra con il resto della rete familiare della coppia affidataria che ormai lo stesso Per_2
identifica come propria famiglia allargata. … Continuano ad essere regolari gli incontri con la sorella
maggiore di , ,sostenuti e facilitati dalla presenza di un'educatrice Per_2 Parte_3
domiciliare. Frequentemente agli incontri sono presenti anche i genitori affidatari….La coppiaha
confermato la propria disponibilità , quando i Servizi ne ravvisino le condizioni, a favorire la ripresa
dei rapporti tra la signora …Il Servizio sociale non ha al momento contezza delle Per_2 Pt_1
reali condizioni di vita della signora e sono sconosciuti i mezzi di sussistenza o rete di persone su cui
la donna può contare ed essere sostenuta… La signora è priva di regolari documenti di Pt_1
soggiorno e pertanto non può accedere a nessuna forma di sostegno socio – assistenziale , sanitario o
lavorativo. Anche rispetto a quest'aspetto la signora esprime da una parte una forte frustrazione
dall'altra avversione;
sembra infatti non voler comprendere l'esistenza di un sistema legislativo e di
regole che sottendono diritti e doveri di permanenza sul territorio”.
pagina 7 di 9 Alla luce di quanto sopra non vi sono dubbi nel confermare la dichiarazione di adozione in casi particolari del minore tenuto conto dell'assoluta inadeguatezza di Persona_2 Pt_1
di assumere un consapevole ruolo genitoriale nei confronti dello stesso a causa delle sue fragilità
[...]
collegate anche ad aspetti psicopatologici della sua personalità .
Il bambino ha, invece, bisogno di un nucleo familiare in cui crescere e dal quale ricevere certezze ,
nucleo che sicuramente ha trovato nella coppia affidataria con la quale ha instaurato nel tempo un ottimo rapporto superando le iniziali difficoltà derivate anche dall'abbandono repentino da parte della madre .
Tenuto conto della necessità per il bambino di avere spiegazioni ed informazioni sulla madre BI
e l'impossibilità, in questo momento , di una ripresa dei loro incontri stante l'incapacità di Parte_1
di seguire con costanza un percorso terapeutico , indicato anche dal Servizio integrato dell'età
evolutiva , quale presupposto indefettibilità per valutare una ripresa di detti incontri, occorre prevedere per n percorso di sostegno che lo aiuti ad integrare le proprie aspettative sulla madre BI Per_2
con le reali condizioni della stessa tenuto conto della difficoltà manifestata da quest'ultima di mantenere con il figlio una relazione continuativa .
Nel momento in cui riuscisse a seguire un suo percorso terapeutico potrebbe anche essere Parte_1
presa in considerazione la possibilità di valutare di nuovo eventuali incontri protetti tra madre e figlio ma tutto ciò nell'ottica di una tutela della stabilità psico fisica del bambino.
Stante la materia trattata , le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda , istanza ed eccezione , così decide :
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3/2023 emessa dal tribunale Parte_1
minorenni di Perugia in data 5.1.2023 ;
pagina 8 di 9 dispone un percorso di sostegno per il minore nei termine espressi nella Persona_2
parte motiva,
manda ai Servizi sociali per un costante monitoraggio anche con riferimento alla possibilità di una eventuale ripresa degli incontri protetti madre – figlio solo in presenza dei presupposti di cui alla parte motiva;
spese compensate.
Perugia 17.12.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
Sezione minorenni nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere
Dott.ssa Arianna Consigliere Per_1
Dott.ssa Maria Marinelli Comp. priv.
Dott. Alessandro Bulzomì Comp. Priv.
Con l'intervento del P.G. di Perugia Dr.ssa Tiziana Cugini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 73/2024
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Cecilia De Vecchi ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Perugia via Campo di Marte n. 4/P 10
Appellante
E
in qualità di tutore del minore , nato a [...] CP_1 Persona_2
in data 15.3.2016, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Bartoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Perugia via campo di Marte n. 8/B
Appellata
E
e , genitori affidatari di , rappresentati CP_2 CP_2 Persona_2
e difesi dall'avv.to Silvia Cutini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia piazza Italia n. 9
pagina 1 di 9 Appellati
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello nella persona della Dott.ssa Tiziana Cugini
OGGETTO: adozione in casi particolari ( art. 44 lett. d L. 184/1983)
Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del giorno 17.12.2024
Conclusioni delle parti
Per l'appellante : Parte_1
“come in atti”
Per l'appellato dr.ssa quale tutore del minore : CP_1 Persona_2
“come in atti”
Per gli appellati Omissi genitori affidatari del minore : Persona_2
“come in atti”
Per il Procuratore Generale:
“come in atti riportandosi al parere espresso”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di appello tempestivamente notificato, , nella qualità di madre, sospesa dalla Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore proponeva Persona_2
appello avverso la sentenza n. 3/2023 emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria in data
5.1.2023 , con la quale , previa conferma dei provvedimenti già emessi in data 11.1.2019, che aveva pagina 2 di 9 disposto la sospensione della responsabilità genitoriale, e 22.3.2019, che aveva previsto per il minore un progetto di affido etero familiare, dichiarava, su ricorso dei genitori affidatari dello stesso minore,
l'adozione in casi particolari di ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983 , Persona_2
dichiarava, altresì, che il minore aggiungeva al proprio cognome quello dei genitori affidatari ,
ordinava agli adottanti di effettuare l'inventario dei beni , se esistenti, dell'adottato .
In particolare contestava la sentenza del Tribunale Minorenni sul presupposto dell'errata Parte_1
valutazione delle sue competenze genitoriali determinata da una sua difficoltà ad esprimersi e ad alcune incomprensioni e fraintendimenti che l'avevano portata ad un atteggiamento oppositivo nei riguardi degli operatori, evidenziava che dalle relazioni dei servizi sociali emergeva la sua adeguatezza in occasione degli incontri protetti con il figlio, che non si era mai resa irreperibile e , quindi, non si era mai sottratta alla valutazione delle competenze genitoriali, che aveva sempre mantenuto i rapporti con l'altra figlia , affidata al padre, che non si è mai sottratta dal rapporto con ed ha sempre chiesto Per_2
informazioni al Servizio sociale;
chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca dell'adozione e, comunque, in ogni caso, la ripresa degli incontri madre – figlio anche prevedendo percorsi di sostegno .
Si costituiva in giudizio la dr.ssa , nella sua qualità di tutore del minore CP_1 [...]
, contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello con Persona_2
conferma integrale della sentenza del Tribunale Minorenni .
Questa Corte con provvedimento del 20.3.2023 disponeva darsi comunicazione del procedimento ai genitori affidatari del minore , tramite i Servizi sociali del Comune di Perugia, ai fini della loro costituzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 L. 184/1983 .
Con comparsa in data 13.4.2023 si costituivano , mantenendo la segretazione disposta con la sentenza oggetto di appello, i genitori affidatari di chiedendo la conferma della sentenza Persona_2
in oggetto ma manifestando la loro disponibilità , in presenza delle condizioni necessarie , a garantire lo pagina 3 di 9 svolgimento dei contatti tra il minore stesso e la madre GE sotto la vigilanza dei Servizi Pt_1
sociali competenti .
Questa Corte con provvedimento in data 15.5.2023 disponeva la valutazione delle competenze genitoriali di da parte dell'Equipe di valutazione , previa acquisizione delle necessarie Parte_1
informazioni tramite i Servizi sociali del Comune di Perugia , anche nell'ottica di una eventuale ripresa degli incontri madre – figlio.
L'Equipe di valutazione della depositava la sua relazione in data 19.7.2023 . Parte_2
In detta relazione veniva riferito che era già stata avviata a tale valutazione dal Tribunale Parte_1
Minorenni nel 2019, valutazione che non era stato possibile eseguire in quanto la stessa si era allontanata.
Nella relazione in oggetto si legge “Ai colloqui emerge una totale assenza di consapevolezza delle
motivazioni sottostanti l'allontanamento del figlio e la successiva interruzione delle relazioni ,
all'epoca regolate in forma protetta. In riferimento agli incontri protetti ed alla sua interruzione la
donna ha una rappresentazione significativamente differente da quanto riportato dal servizio sociale in
sede di coordinamento , riferendo inverosimilmente di aver saltato un solo incontro e di non essere poi
più riuscita ad entrare in contatto con il Servizio sociale . In tal senso l'orientamento temporale del
soggetto appare significativamente inficiato , non sembra la donna pienamente cosciente del tempo che
intercorre tra un evento ed un altro . Inoltre la sua totale assenza di consapevolezza non sembra
ascrivibile né ad un problema di comprensione linguistica né a un deficit cognitivo . …Durante i
colloqui esprime forte risentimento per i Servizi sociali e specialistici in quanto sente di non essere mai
stata aiutata sul piano personale come soggetto in difficoltà socio economica e abitativa…mostrando
una serie di ideazioni persecutorie e complottistiche , accusando i Servizi di aver architettato
l'allontanamento del figlio , appropriandosene per fini economici. Un significativo livello di
sospettosità , tipico dei quadri di disturbo paranoide della personalità , si riscontra anche durante i
colloqui e nella diretta relazione con gli scriventi. La donna inoltre in più occasioni si rabbuia
pagina 4 di 9 all'improvviso anche virando con lo sguardo , espressioni facciali non in asse , che lasciano ipotizzare
la presenza di allucinazioni uditive , verbali o quanto meno di pensieri intrusivi. Il soggetto non
sembra fare distinzioni tra i vari Servizi , l'Autorità giudiziaria e l'equipe di valutazione , come se
appartenessero tutti ad un unico sistema di complotto con il solo obiettivo di sottrarle il bambino per
non meglio specificato ricavo economico… In conclusione , alla luce di quanto osservato e valutato ,
unitamente alla documentazione ed alle informazioni acquisite tramite i servizi sociali , è possibile
ipotizzare che la signora sia affetta da Disturbo Paranoide della personalità , ma non è Parte_1
possibile escludere che la donna sia affetta da ulteriori e più gravi disturbi in comorbilità e più
ascrivibili all'area psicotica della nosografia psichiatrica. Nel complesso rispetto ad una eventuale
ripresa di relazione madre – figlio , se in forma protetta, non si ravvisa pregiudizio stante la
supervisione di un operatore ed il suo eventuale intervento in caso di bisogno , ma tale opportunità a
parere degli scriventi andrebbe ponderata rispetto all'eventuale interesse del minore , il quale , come
riferito dal Servizio sociale, risulta aver raggiunto , non senza difficoltà, un nuovo equilibrio dopo il
distacco dalla madre, rispetto al quale una ripresa degli incontri , soprattutto se non portata avanti
con costanza , csa che la signora ha dimostrato già di non essere in grado di fare, sarebbe Pt_1
esclusivamente di nocumento per il minore. Inoltre una ripresa di rapporti madre – figlio ,
potenzialmente proficui , dovrebbe essere subordinata alla ripresa di un percorso terapeutico presso il
CS , obiettivo questo molto difficile da raggiungere stante le ideazioni persecutorie della donna e la
sua mancanza di riconoscimento del Disturbo”.
Con successivo provvedimento del 16.10.2023 , questa Corte, proprio in considerazione delle conclusioni alle quali l'Equipe di valutazione era giunta con riferimento alla possibilità di una ripresa degli incontri , in forma protetta, tra la e il figlio minore, mandava al Servizio dell'età evolutiva Pt_1
dell di effettuare una valutazione aggiornata del minore con particolare riguardo alla Parte_2
possibilità per lo stesso di affrontare la relazione con la madre e all'impatto che tale situazione avrebbe pagina 5 di 9 potuto avere sulla sua stabilità psico fisica , disponeva, altresì, un percorso terapeutico presso il C.S.M.
per la stessa . Pt_1
Il Dipartimento salute mentale dell'area del perugino con nota del 14.2.2024 faceva presente che si era rifiutata di intraprendere il percorso terapeutico;
a fronte di ciò questa Corte, con Parte_1
provvedimento del 19.2.2024 , disponeva tale percorso presso altro C.S.M. , in particolare C.S.M.
LL, proprio al fine di superare le obiezioni della stessa e per poterla mettere a suo agio Pt_1
tenuto conto che già la medesima era stata presa in carico dal Dipartimento salute mentale dell'area del perugino.
Il Servizio Integrato dell'Età evolutiva , con relazione pervenuta presso questo Ufficio in data 8.3.2024,
riferiva “ i genitori affidatari riportano una situazione di benessere e serenità del bambino, tuttavia
riferiscono che chiede spesso delucidazioni in merito alla madre BI , cercando di capire Per_2
il motivo dell'allontanamento della stessa e dandosi spiegazioni non aderenti alla realtà. Aspetto che
comunque non sembra influire sulla vita quotidiana del bambino che continua a frequentare con
piacere , mostrando atteggiamenti adeguati e congrui nei diversi contesti scuola, basket ecc. si Per_2
mostra fin da subito partecipe e collaborativo in merito alle proposte del clinico. Spontaneamente
racconta di sé e dei ricordi che ha della sua infanzia ( casa di Pollicino) . Riferisce spontaneamente
che gli piacerebbe vedere la madre “Imi basta vederla , non so come sta”. Nel raccontare tali elementi
appare sereno e non turbato, tuttavia si ravvisa una modalità fantasiosa e non aderente alla realtà di
darsi delle spiegazioni in merito alla madre BI , aspetto strettamente legato alla necessità di
capire meglio la situazione reale…. Nella fase attuale in base alla valutazione e all'osservazione
clinica emerge una necessità impellente da parte del bambino di avere spiegazioni realistiche in merito
alla situazione relativa alla madre BI , necessità legata al bisogno di collocarsi ed avere uno
spazio più chiaro rispetto alle spiegazioni fantasiose che si è dato che lo portano ad una situazione di
sofferenza e fragilità. Pertanto si ritine utile la ripresa degli incontri protetti con la madre BI ,
ma solo ed esclusivamente subordinati alla ripresa degli incontri della stessa presso il CS di
pagina 6 di 9 competenza . Inoltre è essenziale che gli eventuali incontri protetti abbiano regolarità e coerenza al
fine di garantire il benessere di . Per_2
Da ultimo con nota del 4.12.2024 il C.S.M. LL riferiva in ordine all'impossibilità di intraprendere un qualsiasi percorso terapeutico con che aveva espresso la sua opinione in Parte_1
ordine all'inutilità di tali incontri manifestando grande diffidenza nei confronti delle varie figure professionali.
Il Servizio sociale del Comune di Perugia , nell'ultima relazione di aggiornamento del 4.11.2024,
evidenziava “il positivo andamento del progetto di affido familiare del piccolo : tra la coppia Per_2
affidataria e il bambino è ormai consolidata una relazione affettiva e ricca di vissuti significativi .
All'interno della coppia si sono definiti con naturalezza i ruoli genitoriali che hanno permesso alla
stessa di riuscire con sempre maggiore facilità a svolgere una funzione non solo affettiva ed educativa
, ma anche contenitiva nei momenti di frustrazione del bambino. Si è ulteriormente consolidato il
legame anche tra con il resto della rete familiare della coppia affidataria che ormai lo stesso Per_2
identifica come propria famiglia allargata. … Continuano ad essere regolari gli incontri con la sorella
maggiore di , ,sostenuti e facilitati dalla presenza di un'educatrice Per_2 Parte_3
domiciliare. Frequentemente agli incontri sono presenti anche i genitori affidatari….La coppiaha
confermato la propria disponibilità , quando i Servizi ne ravvisino le condizioni, a favorire la ripresa
dei rapporti tra la signora …Il Servizio sociale non ha al momento contezza delle Per_2 Pt_1
reali condizioni di vita della signora e sono sconosciuti i mezzi di sussistenza o rete di persone su cui
la donna può contare ed essere sostenuta… La signora è priva di regolari documenti di Pt_1
soggiorno e pertanto non può accedere a nessuna forma di sostegno socio – assistenziale , sanitario o
lavorativo. Anche rispetto a quest'aspetto la signora esprime da una parte una forte frustrazione
dall'altra avversione;
sembra infatti non voler comprendere l'esistenza di un sistema legislativo e di
regole che sottendono diritti e doveri di permanenza sul territorio”.
pagina 7 di 9 Alla luce di quanto sopra non vi sono dubbi nel confermare la dichiarazione di adozione in casi particolari del minore tenuto conto dell'assoluta inadeguatezza di Persona_2 Pt_1
di assumere un consapevole ruolo genitoriale nei confronti dello stesso a causa delle sue fragilità
[...]
collegate anche ad aspetti psicopatologici della sua personalità .
Il bambino ha, invece, bisogno di un nucleo familiare in cui crescere e dal quale ricevere certezze ,
nucleo che sicuramente ha trovato nella coppia affidataria con la quale ha instaurato nel tempo un ottimo rapporto superando le iniziali difficoltà derivate anche dall'abbandono repentino da parte della madre .
Tenuto conto della necessità per il bambino di avere spiegazioni ed informazioni sulla madre BI
e l'impossibilità, in questo momento , di una ripresa dei loro incontri stante l'incapacità di Parte_1
di seguire con costanza un percorso terapeutico , indicato anche dal Servizio integrato dell'età
evolutiva , quale presupposto indefettibilità per valutare una ripresa di detti incontri, occorre prevedere per n percorso di sostegno che lo aiuti ad integrare le proprie aspettative sulla madre BI Per_2
con le reali condizioni della stessa tenuto conto della difficoltà manifestata da quest'ultima di mantenere con il figlio una relazione continuativa .
Nel momento in cui riuscisse a seguire un suo percorso terapeutico potrebbe anche essere Parte_1
presa in considerazione la possibilità di valutare di nuovo eventuali incontri protetti tra madre e figlio ma tutto ciò nell'ottica di una tutela della stabilità psico fisica del bambino.
Stante la materia trattata , le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda , istanza ed eccezione , così decide :
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3/2023 emessa dal tribunale Parte_1
minorenni di Perugia in data 5.1.2023 ;
pagina 8 di 9 dispone un percorso di sostegno per il minore nei termine espressi nella Persona_2
parte motiva,
manda ai Servizi sociali per un costante monitoraggio anche con riferimento alla possibilità di una eventuale ripresa degli incontri protetti madre – figlio solo in presenza dei presupposti di cui alla parte motiva;
spese compensate.
Perugia 17.12.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
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