Ordinanza cautelare 12 marzo 2024
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Barbaro, Francesco Caracciolo, con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ARCA Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Giuliano Mario Iannarelli, con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto di diffida, messa in mora ed intimazione al rilascio della Prefettura di Foggia-Ufficio Territoriale del Governo prot. uscita n. 0002569 in data 11.01.2024, notificato il 16.01.2024, con il quale è stata disposta in danno del ricorrente la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio sito in -OMISSIS-con intimazione al rilascio entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento (all. 1);
- il D.M. n. 215/2002, come modificato ed integrato dal D.M. n. 185/2014, nella parte in cui la Prefettura di Foggia, per giustificare il provvedimento adottato, ha richiamato la lettera a), che prevede che la decadenza o la cessazione dell’incarico o il trasferimento in Uffici situati in altra provincia debba comportare la decadenza della assegnazione dell’alloggio;
-di ogni altro atto supposto, connesso, successivo e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di ARCA Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Parte ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti, di cui in epigrafe.
1.1 - Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale erariale, il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Foggia.
Hanno contestato le avverse pretese.
1.2 - È intervenuta ad opponendum Arca Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare.
Ha contestato le avverse pretese.
1.3 - In data 31 ottobre 2024, parte ricorrente ha depositato in giudizio Richiesta di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentando che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla coltivazione del presente ricorso, di conseguenza, in data 31/10/2024, è stato notificato atto di rinuncia alla Amministrazione . Ha, quindi, chiesto che questo Tribunale voglia pronunciare dichiarazione di improcedibilità del ricorso Rg 161/2024 per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con compensazione delle spese di giudizio .
1.4 - In data 16 novembre 2024, parte ricorrente ha depositato in giudizio istanza di passaggio in decisione, chiedendo che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso con spese compensate per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
1.5 - All’udienza pubblica del 4 dicembre 2024, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, occorrendo - comunque -procedere in conformità alle richieste di parte ricorrente, in omaggio al principio dispositivo.
3. - La complessiva evoluzione (procedimentale e processuale) della vicenda in questione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL (sezione prima) dichiara il ricorso, di cui in epigrafe, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.