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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1230/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. SPADA ANTONIO giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA;
rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/01/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'odierno giudizio la ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento prot. n. 8267/2023- 653 del 10.2.2023 emessa dall' Controparte_2
e notificata a mezzo pec in data 11.2.2023, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della
[...]
somma di Euro 70.617,99 per saldi quindicinali periodo 2017; Euro 7.061,79 a titolo di penali, Euro
2162,69 a titolo di interessi.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito in via preliminare la prescrizione della Parte_1 avversa pretesa creditoria e nel merito l'insussistenza delle somme pretese in pagamento dall'Agenzia per il periodo-anno 2017, in considerazione del maggior credito per € 447.489,54 (oltre interessi), maturato da in relazione al medesimo rapporto concessorio ex lege (nel periodo Parte_1 antecedente: dall'1.01.2003 al 31.07.2012) e già liquidato in favore della medesima società dal
Tribunale Civile di Catania con D.I. n. 2560/2012 e con sentenza n. 5297/2015ormai passata in giudicato. ha quindi così concluso: “"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: − in via Parte_1
preliminare, anche inaudita parte, sospendere l'ordinanza ingiunzione prot. n. 8267/2023 /653 del
10.02.2023 emessa da di , e notificata Controparte_3 CP_1
a mezzo pec in data 11.02.2023, ivi opposta, e qualsiasi atto e/o provvedimento presupposti e/o conseguenti, sussistendone in concreto i requisiti e presupposti di legge per tutti i motivi e le ragioni meglio esposti in narrativa, ed ivi integralmente riportati e trascritti;
− in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsiasi avversa pretesa per qualsiasi titolo, ragione e/o causale, per tutti i motivi e ragioni meglio esposti in narrativa, ed ivi integralmente riportati e trascritti;
- nel merito, in ogni caso, dichiarare nulla, illegittima, e comunque revocare, annullare, e rendere priva di qualsiasi efficacia ed effetto l'ingiunzione di pagamento prot. n. 8267/2023 /653 del
10.02.2023 emessa da di , ivi opposta, e qualsiasi atto e/o provvedimento CP_1 CP_1
presupposti e/o conseguenti, per tutti i motivi e le ragioni meglio esposti in narrativa, ed ivi integralmente riportati e trascritti, − e comunque accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi
pagina 2 di 6 Contr avversa pretesa creditoria per qualsivoglia titolo ingiunto in pagamento e/o richiamato da con
l'emessa Ordinanza-ingiunzione n. 8267/2023 /653 del 10.02.2023, nella presente sede opposta, essendo infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni meglio esposti in narrativa, ed ivi integralmente riportati e trascritti,- in via gradata, in denegata ipotesi di positivo accertamento in tutto
Contr e/o in parte delle pretese creditorie ingiunte e/o richiamate da con l'emessa Ordinanza di
Ingiunzione, ivi opposta, accertare e dichiarare in ogni caso la loro intervenuta totale estinzione a fronte dell'eccezione di compensazione che, anche nella presente sede, la oppone in Parte_1
forza dei propri maggiori crediti, come già definitivamente liquidati ed accertati dal Tribunale Civile di Catania (con il Decreto Ingiuntivo n. 2560/2012 e con la sentenza n. 5297/2015 passati in giudicato), fatto espressamente salvo il diritto della medesima al recupero dei propri Parte_1
residui maggiori crediti, a compensazione eseguita. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, e condanna dell' per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.". Controparte_2
Si è costituita in giudizio l' Controparte_4
, per contestare i motivi dell'opposizione eccependo innanzitutto che nessuna prescrizione può
[...]
ritenersi maturata alla luce della proroga dei termini conseguente al periodo emergenza Covid-19. Nel merito parte convenuta ha evidenziato che l'ordinanza ingiunzione è un atto dovuto da parte dell' trattandosi di annualità di imposta non versata correttamente e da richiedere entro il 31 CP_1 dicembre del quinto anno successivo all'annualità dovuta, a pena della prescrizione del diritto alla riscossione;
che sulla istanza di compensazione di parte opponente tra poste positive e poste negative, la mancata definizione certa dei relativi crediti/debiti aveva determinato la Direzione Centrale all'emissione del provvedimento di fermo amministrativo del credito vantato dalla società opponente;
che la definizione della compensazione crediti/debiti è di pertinenza della Direzione Centrale, Gestione
Tributi e Monopolio Giochi. Parte convenuta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Accolta l'istanza di sospensione dell'ingiunzione opposta e concessi i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., dal precedente Decidente, la causa, all'udienza del
15.1.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Nella fattispecie, trova applicazione la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., che non è decorsa tenuto conto che l'ingiunzione di pagamento attiene a somme dovute per l'anno 2017. L'art. 2948 n. 4 c.c. non si applica, perché: • l'obbligo di versare le quote di prelievo non è qualificabile come pagamento da eseguire periodicamente ad anno o in termini più brevi, essendo irrilevante, a tal fine, la pagina 3 di 6 circostanza che l'art. 12 delle convenzioni tipo stipulate stabilisca che il concessionario è tenuto a versare i saldi quindicinali entro il 20 di ogni mese, per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso, ed entro il quinto giorno del mese successivo, per le scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente. Non si tratta, infatti, di pagamenti, bensì di versamenti delle somme scommesse, raccolte in esecuzione della convenzione e costituenti parte della più ampia prestazione dovuta dal Concessionario in esecuzione della concessione. I termini prescritti dalla convenzione non definiscono una periodicità di pagamento, considerato che, nell'ipotesi in cui in una delle quindicine del mese non vi fossero scommesse, il Concessionario non dovrebbe versare nulla;
in ogni caso, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. presuppone la liquidità del credito (Sez. L, Sentenza n. 292 del 14/01/1998; Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 30/01/2002), cioè la determinatezza del suo ammontare (Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). E tale requisito difetta, perché l'ammontare da versare ogni quindici giorni è indeterminato, posto che dipende dall'entità delle scommesse che non è costante nel tempo.
Nel merito l'opposizione va accolta nei limiti e per le ragioni di seguiti esposte.
Non è contestato tra le parti che a seguito della Sentenza del Tribunale Civile di Catania n.
5297/2015, passata in giudicato la società è divenuta nei confronti dell'Agenzia opposta, Parte_1 di un importo quantificato in € 447.489,54 oltre interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo.
Inoltre non è contestato che la medesima società opponente, titolare della concessione n° 149, non ha provveduto ad onorare il versamento delle somme a titolo di saldi quindicinali dall'anno 2017 di cui all'ingiunzione impugnata.
Giova ricordare che la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23225/2016 ha affermato l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza.
Inoltre, per quanto in questa sede rileva, la Corte di Cassazione, con orientamento pressochè unanime, ha enunciato i seguenti principi: la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260); la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perchè per la ricorrenza della prima i due crediti pagina 4 di 6 contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purchè reputato di "pronta e facile liquidazione"; al ricorrere dei presupposti di cui al l'art. 1243 c.c., il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, nel caso di specie, non può che trovare applicazione l'istituto della compensazione c.d. impropria poiché le contrapposte relazioni di debito traggono origine dal rapporto di concessione tra le parti, essendo il credito dell'opponente ex iudicato derivante da condanna al pagamento dei corrispettivi spettanti per la prestazione del servizio di raccolta di scommesse ippiche.
Di conseguenza, la valutazione delle reciproche pretese di entrambe le parti in causa importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere. Peraltro risulta documentato e non contestato da parte opposta che alla data di chiusura del 31.12.2017 vantava un credito Parte_1 nei confronti dell'Agenzia convenuta pari almeno ad Euro 111.815,11 e quindi una somma ben maggiore di quella ingiunta.
Quanto alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi parte opponente deduce che se controparte “avesse tempestivamente e diligentemente provveduto alla compensazione del maggior credito di … nessuna somma a titolo di interessi e sanzioni avrebbe mai potuto maturarsi Parte_1 in favore dell'Agenzia ed in danno di . Sul punto occorre rilevare che la previsione di CP_5 sanzioni in caso di omesso versamento è contenuta nell'art. 23 D.P.R. 169/1998 e che il presupposto per il versamento della penale e degli interessi (omesso versamento) si è realizzato prima della sussistenza dei requisiti della compensazione (sentenza passata in giudicato) dal momento che il versamento per saldi quindicinali dell'anno 2017 sarebbe dovuto avvenire nel gennaio 2018.
L'ordinanza di pagamento oggetto del presente giudizio è illegittima e va, dunque, annullata essendo il credito di parte opposta estinto per compensazione a far data dal passaggio in giudicato della
Sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 5297/2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate (per tutte le fasi con esclusione della fase decisoria) secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche, avuto riguardo al valore della causa determinato con riferimento all'ammontare delle sanzioni impugnate, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e della complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da annulla l'ingiunzione di pagamento Parte_1
prot. n. 8267/2023-653 del 10.2.2023 emessa dall' di Parte_2
; CP_1
- Condanna l' , al pagamento Controparte_4 delle spese processuali del giudizio in favore di che liquida in complessivi € 7052,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Siracusa, il 9 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1230/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. SPADA ANTONIO giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA;
rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/01/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'odierno giudizio la ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento prot. n. 8267/2023- 653 del 10.2.2023 emessa dall' Controparte_2
e notificata a mezzo pec in data 11.2.2023, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della
[...]
somma di Euro 70.617,99 per saldi quindicinali periodo 2017; Euro 7.061,79 a titolo di penali, Euro
2162,69 a titolo di interessi.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito in via preliminare la prescrizione della Parte_1 avversa pretesa creditoria e nel merito l'insussistenza delle somme pretese in pagamento dall'Agenzia per il periodo-anno 2017, in considerazione del maggior credito per € 447.489,54 (oltre interessi), maturato da in relazione al medesimo rapporto concessorio ex lege (nel periodo Parte_1 antecedente: dall'1.01.2003 al 31.07.2012) e già liquidato in favore della medesima società dal
Tribunale Civile di Catania con D.I. n. 2560/2012 e con sentenza n. 5297/2015ormai passata in giudicato. ha quindi così concluso: “"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: − in via Parte_1
preliminare, anche inaudita parte, sospendere l'ordinanza ingiunzione prot. n. 8267/2023 /653 del
10.02.2023 emessa da di , e notificata Controparte_3 CP_1
a mezzo pec in data 11.02.2023, ivi opposta, e qualsiasi atto e/o provvedimento presupposti e/o conseguenti, sussistendone in concreto i requisiti e presupposti di legge per tutti i motivi e le ragioni meglio esposti in narrativa, ed ivi integralmente riportati e trascritti;
− in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsiasi avversa pretesa per qualsiasi titolo, ragione e/o causale, per tutti i motivi e ragioni meglio esposti in narrativa, ed ivi integralmente riportati e trascritti;
- nel merito, in ogni caso, dichiarare nulla, illegittima, e comunque revocare, annullare, e rendere priva di qualsiasi efficacia ed effetto l'ingiunzione di pagamento prot. n. 8267/2023 /653 del
10.02.2023 emessa da di , ivi opposta, e qualsiasi atto e/o provvedimento CP_1 CP_1
presupposti e/o conseguenti, per tutti i motivi e le ragioni meglio esposti in narrativa, ed ivi integralmente riportati e trascritti, − e comunque accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi
pagina 2 di 6 Contr avversa pretesa creditoria per qualsivoglia titolo ingiunto in pagamento e/o richiamato da con
l'emessa Ordinanza-ingiunzione n. 8267/2023 /653 del 10.02.2023, nella presente sede opposta, essendo infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni meglio esposti in narrativa, ed ivi integralmente riportati e trascritti,- in via gradata, in denegata ipotesi di positivo accertamento in tutto
Contr e/o in parte delle pretese creditorie ingiunte e/o richiamate da con l'emessa Ordinanza di
Ingiunzione, ivi opposta, accertare e dichiarare in ogni caso la loro intervenuta totale estinzione a fronte dell'eccezione di compensazione che, anche nella presente sede, la oppone in Parte_1
forza dei propri maggiori crediti, come già definitivamente liquidati ed accertati dal Tribunale Civile di Catania (con il Decreto Ingiuntivo n. 2560/2012 e con la sentenza n. 5297/2015 passati in giudicato), fatto espressamente salvo il diritto della medesima al recupero dei propri Parte_1
residui maggiori crediti, a compensazione eseguita. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, e condanna dell' per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.". Controparte_2
Si è costituita in giudizio l' Controparte_4
, per contestare i motivi dell'opposizione eccependo innanzitutto che nessuna prescrizione può
[...]
ritenersi maturata alla luce della proroga dei termini conseguente al periodo emergenza Covid-19. Nel merito parte convenuta ha evidenziato che l'ordinanza ingiunzione è un atto dovuto da parte dell' trattandosi di annualità di imposta non versata correttamente e da richiedere entro il 31 CP_1 dicembre del quinto anno successivo all'annualità dovuta, a pena della prescrizione del diritto alla riscossione;
che sulla istanza di compensazione di parte opponente tra poste positive e poste negative, la mancata definizione certa dei relativi crediti/debiti aveva determinato la Direzione Centrale all'emissione del provvedimento di fermo amministrativo del credito vantato dalla società opponente;
che la definizione della compensazione crediti/debiti è di pertinenza della Direzione Centrale, Gestione
Tributi e Monopolio Giochi. Parte convenuta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Accolta l'istanza di sospensione dell'ingiunzione opposta e concessi i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., dal precedente Decidente, la causa, all'udienza del
15.1.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Nella fattispecie, trova applicazione la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., che non è decorsa tenuto conto che l'ingiunzione di pagamento attiene a somme dovute per l'anno 2017. L'art. 2948 n. 4 c.c. non si applica, perché: • l'obbligo di versare le quote di prelievo non è qualificabile come pagamento da eseguire periodicamente ad anno o in termini più brevi, essendo irrilevante, a tal fine, la pagina 3 di 6 circostanza che l'art. 12 delle convenzioni tipo stipulate stabilisca che il concessionario è tenuto a versare i saldi quindicinali entro il 20 di ogni mese, per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso, ed entro il quinto giorno del mese successivo, per le scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente. Non si tratta, infatti, di pagamenti, bensì di versamenti delle somme scommesse, raccolte in esecuzione della convenzione e costituenti parte della più ampia prestazione dovuta dal Concessionario in esecuzione della concessione. I termini prescritti dalla convenzione non definiscono una periodicità di pagamento, considerato che, nell'ipotesi in cui in una delle quindicine del mese non vi fossero scommesse, il Concessionario non dovrebbe versare nulla;
in ogni caso, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. presuppone la liquidità del credito (Sez. L, Sentenza n. 292 del 14/01/1998; Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 30/01/2002), cioè la determinatezza del suo ammontare (Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). E tale requisito difetta, perché l'ammontare da versare ogni quindici giorni è indeterminato, posto che dipende dall'entità delle scommesse che non è costante nel tempo.
Nel merito l'opposizione va accolta nei limiti e per le ragioni di seguiti esposte.
Non è contestato tra le parti che a seguito della Sentenza del Tribunale Civile di Catania n.
5297/2015, passata in giudicato la società è divenuta nei confronti dell'Agenzia opposta, Parte_1 di un importo quantificato in € 447.489,54 oltre interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo.
Inoltre non è contestato che la medesima società opponente, titolare della concessione n° 149, non ha provveduto ad onorare il versamento delle somme a titolo di saldi quindicinali dall'anno 2017 di cui all'ingiunzione impugnata.
Giova ricordare che la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23225/2016 ha affermato l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza.
Inoltre, per quanto in questa sede rileva, la Corte di Cassazione, con orientamento pressochè unanime, ha enunciato i seguenti principi: la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260); la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perchè per la ricorrenza della prima i due crediti pagina 4 di 6 contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purchè reputato di "pronta e facile liquidazione"; al ricorrere dei presupposti di cui al l'art. 1243 c.c., il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, nel caso di specie, non può che trovare applicazione l'istituto della compensazione c.d. impropria poiché le contrapposte relazioni di debito traggono origine dal rapporto di concessione tra le parti, essendo il credito dell'opponente ex iudicato derivante da condanna al pagamento dei corrispettivi spettanti per la prestazione del servizio di raccolta di scommesse ippiche.
Di conseguenza, la valutazione delle reciproche pretese di entrambe le parti in causa importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere. Peraltro risulta documentato e non contestato da parte opposta che alla data di chiusura del 31.12.2017 vantava un credito Parte_1 nei confronti dell'Agenzia convenuta pari almeno ad Euro 111.815,11 e quindi una somma ben maggiore di quella ingiunta.
Quanto alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi parte opponente deduce che se controparte “avesse tempestivamente e diligentemente provveduto alla compensazione del maggior credito di … nessuna somma a titolo di interessi e sanzioni avrebbe mai potuto maturarsi Parte_1 in favore dell'Agenzia ed in danno di . Sul punto occorre rilevare che la previsione di CP_5 sanzioni in caso di omesso versamento è contenuta nell'art. 23 D.P.R. 169/1998 e che il presupposto per il versamento della penale e degli interessi (omesso versamento) si è realizzato prima della sussistenza dei requisiti della compensazione (sentenza passata in giudicato) dal momento che il versamento per saldi quindicinali dell'anno 2017 sarebbe dovuto avvenire nel gennaio 2018.
L'ordinanza di pagamento oggetto del presente giudizio è illegittima e va, dunque, annullata essendo il credito di parte opposta estinto per compensazione a far data dal passaggio in giudicato della
Sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 5297/2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate (per tutte le fasi con esclusione della fase decisoria) secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche, avuto riguardo al valore della causa determinato con riferimento all'ammontare delle sanzioni impugnate, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e della complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da annulla l'ingiunzione di pagamento Parte_1
prot. n. 8267/2023-653 del 10.2.2023 emessa dall' di Parte_2
; CP_1
- Condanna l' , al pagamento Controparte_4 delle spese processuali del giudizio in favore di che liquida in complessivi € 7052,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Siracusa, il 9 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6