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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
TR LV NA, Presidente
ALLEGRETTA LF EP, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2079/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240010413169000 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2825/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta a quanto controdedotto ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione pervenuto in Segreteria in data 10.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento n. 024 2024 00104131
69 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo di € 10.528,00 a titolo di contributo di bonifica per l'anno 2023 a favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, già Consorzio di Bonifica
Arneo.
Il ricorso, inizialmente presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi e poi riassunto a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio a favore della Corte di Giustizia Tributaria in epigrafe, contestava la legittimità della pretesa impositiva fondandosi su una pluralità di profili di illegittimità.
In primo luogo, la ricorrente eccepiva la violazione degli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215 del 1933 e degli articoli
3 e 13 della L.R. Puglia n. 4 del 2012, sostenendo l'eccesso di potere per la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza e, soprattutto, per la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica previsto dall'articolo
3 della legge regionale.
Affermava che, in assenza di tale piano, non operava la presunzione di beneficio discendente dal piano di classifica, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del Consorzio, il quale doveva dimostrare il beneficio diretto e specifico apportato ai fondi della ricorrente.
In secondo luogo, denunciava la violazione del R.D. n. 215/1933, della L.R. n. 4/2012 e delle Linee Guida regionali, attaccando nel merito il Piano di Classifica approvato con delibera commissariale n. 197 del 2012
e regionale n. 1147 del 2013.
Sosteneva che gli indici tecnici (densità, soggiacenza, comportamento idraulico) utilizzati per il riparto fossero viziati perché basati su una cartografia obsoleta e non corrispondente allo stato reale dei canali, molti dei quali inesistenti o in stato di totale degrado e inefficienza, come dimostrato da un bando di gara del 2015 per il ripristino del Canale Identificativo_1 e da una relazione tecnica del dottor Nominativo_1.
In terzo luogo, eccepiva la violazione degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 4/2012, sostenendo che il contributo fosse dovuto solo per opere effettivamente realizzate e da cui derivasse un concreto vantaggio, circostanza non sussistente per l'anno 2023, in cui non risultavano interventi di manutenzione ordinaria sul canale Identificativo_2, da cui i suoi terreni avrebbero dovuto trarre beneficio.
La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento della cartella, del ruolo, del piano di classifica e del piano di riparto 2023, la condanna del Consorzio alle spese e, in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio per accertare le condizioni del canale Identificativo_2 e l'eventuale beneficio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi con proprie controdeduzioni, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in quanto mero esattore del tributo.
Sosteneva che la legittimazione passiva del concessionario della riscossione sussistesse solo per vizi propri dell'atto esattoriale o del procedimento esecutivo, mentre le contestazioni sulla debenza del tributo dovevano essere rivolte esclusivamente contro l'ente impositore, titolare del credito.
Conseguentemente, l'Agenzia chiedeva il rigetto delle eccezioni a suo carico e, in subordine, la dichiarazione di sua non responsabilità con vittoria di spese.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, costituitosi a sua volta, respingeva integralmente le censure e chiedeva il rigetto del ricorso.
Preliminarmente, precisava la propria legittima successione nel rapporto giuridico dal soppresso Consorzio di Bonifica di Arneo, a seguito della L.R. n. 1/2017 e della D.G.R. n. 1100/2023.
Sosteneva la piena legittimità della pretesa contributiva, fondata sull'inclusione dei fondi della ricorrente nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, regolarmente approvato dalla Regione Puglia con D.G.
R. n. 1147/2013.
Nella memoria illustrativa depositata a sostegno del ricorso in data 21.11.2025, la difesa della ricorrente ribadiva e approfondiva le argomentazioni già svolte.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si deve osservare come la menzionata Agenzia sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni dell'Agenzia e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
L'analisi degli atti processuali evidenzia la piena fondatezza delle argomentazioni svolte dal Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia nelle proprie controdeduzioni, le quali trovano saldo ancoraggio nel quadro normativo di riferimento e nella consolidata giurisprudenza in materia.
La legittimità della pretesa contributiva per l'anno 2023 discende in primo luogo dalla puntuale applicazione delle disposizioni del Regio Decreto n. 215 del 1933 e della Legge Regionale Pugliese n. 4 del 2012, le quali definiscono in modo chiaro i presupposti dell'obbligazione tributaria.
Tali norme individuano nel duplice requisito dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e dell'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato gli elementi costitutivi e indefettibili del potere impositivo del consorzio.
Nel caso di specie, entrambe le condizioni ricorrono in modo incontrovertibile, essendo pacifico che i fondi della ricorrente ricadano all'interno del comprensorio consortile e che il Piano di Classifica del Consorzio di
Bonifica Arneo, poi confluito nel Consorzio Centro Sud Puglia, sia stato adottato con delibera commissariale n. 197 del 18.10.2012 e definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1147 del
18.06.2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La doglianza principale della contribuente, incentrata sul presunto vizio derivante dalla mancata adozione preventiva del Piano Generale di Bonifica, si rivela del tutto infondata alla luce della disciplina transitoria dettata dall'art. 42, comma 7, della L.R. n. 4/2012.
Tale norma stabilisce espressamente che, in fase di prima applicazione della legge, i piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data della loro entrata in vigore e sono soggetti a successivo adeguamento solo a seguito dell'approvazione del Piano Generale di Bonifica, previsto dall'art. 3.
La giurisprudenza, in perfetta aderenza a tale principio, ha più volte statuito che l'adozione del piano di classifica in assenza del piano generale di bonifica, in questa fase transitoria, non ne determina l'illegittimità, restando in vita il piano preesistente fino al necessario adeguamento, come peraltro avvenuto con le successive delibere consortili di adozione del Piano Generale di Bonifica.
Pertanto, l'asserita illegittimità del piano di classifica per difetto del piano generale è destituita di ogni base giuridica, stante la puntuale previsione legislativa che regola il periodo di prima applicazione e la concreta attività posta in essere dal Consorzio per ottemperare all'obbligo di dotarsi dello strumento programmatico, attività culminata con l'adozione del Piano Generale di Bonifica nel 2024.
La questione dell'onere della prova rappresenta un ulteriore caposaldo a favore della tesi consortile, suffragato da una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione.
Secondo i principi ormai cristallizzati, qualora esista un piano di classifica regolarmente approvato dall'autorità regionale competente, come nella specie, si realizza una presunzione iuris tantum dell'esistenza di un beneficio diretto e specifico a favore degli immobili in esso compresi.
In tale quadro, l'onere di provare il contrario, ossia la totale assenza di vantaggi per i propri fondi, grava interamente sul contribuente che contesti la pretesa impositiva.
Il Consorzio, avendo prodotto in giudizio il piano di classifica approvato e una dettagliata consulenza tecnica del dottor Nominativo_3, ha ampiamente assolto il proprio onere probatorio, limitandosi a sfruttare il beneficio della presunzione legale.
La consulenza tecnica prodotta dal Consorzio, lungi dall'essere generica come affermato nel ricorso e nella memoria difensiva, fornisce un'analisi circostanziata del reticolo idrografico dei sottobacini "Identificativo_3" e "Canale Identificativo_1", dimostrando come le proprietà della ricorrente traggano un concreto beneficio di difesa idraulica dalla presenza e dalla funzionalità della rete di bonifica, indipendentemente dalla distanza fisica dai singoli canali.
Al contrario, la ricorrente non ha fornito alcuna prova specifica, concreta e rigorosamente documentata di per sè idonea a superare la predetta presunzione, limitandosi ad allegare una relazione peritale che descrive uno stato dei luoghi senza provarne la riferibilità temporale all'anno di contribuzione 2023 e senza confutare in modo tecnico e puntuale i contenuti del piano di classifica.
Le generiche contestazioni sullo stato di degrado di alcuni tratti della rete, peraltro non supportate da elementi probatori certi e georeferenziati, non sono sufficienti a dimostrare l'assenza totale del beneficio, potendo al massimo configurare, in separata sede, eventuali profili di responsabilità per carenze manutentive, ma non incidendo sul presupposto impositivo del tributo.
La natura del contributo consortile, qualificato dalla stessa Corte Costituzionale come tributo di scopo e non come corrispettivo sinallagmatico, conferma che il beneficio giustificativo dell'imposizione non consiste in una prestazione puntuale e immediatamente percepibile, ma nella fruibilità, anche solo potenziale, dell'attività complessiva di bonifica che valorizza e preserva il territorio, incrementando il valore dei fondi in esso compresi.
Le sentenze richiamate dalla ricorrente nella memoria difensiva, seppur esistenti, non inficiano la solidità della posizione consortile, rappresentando casi specifici e non prevalenti rispetto all'orientamento maggioritario e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, ampiamente citato nelle controdeduzioni, il quale ribadisce il principio della presunzione di beneficio in presenza di piano di classifica approvato e dell'onere della prova contraria a carico del contribuente.
In particolare, le recenti pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di Bari, citate dal Consorzio, confermano in casi del tutto analoghi la legittimità della contribuzione e l'insussistenza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, sottolineando come il Consorzio abbia documentato l'esecuzione di attività manutentive e come il contribuente non abbia fornito idonea prova contraria.
Alla luce di quanto esposto, appare manifesto che il ricorso e la successiva memoria difensiva della Ricorrente_1 si fondano su argomentazioni prive di sostegno normativo e giurisprudenziale, inidonee a scalfire la legittimità dell'atto impositivo emesso sulla base di un piano di classifica regolarmente approvato e della presunzione di beneficio che da esso deriva.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito. Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
TR LV NA, Presidente
ALLEGRETTA LF EP, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2079/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240010413169000 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2825/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta a quanto controdedotto ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione pervenuto in Segreteria in data 10.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento n. 024 2024 00104131
69 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo di € 10.528,00 a titolo di contributo di bonifica per l'anno 2023 a favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, già Consorzio di Bonifica
Arneo.
Il ricorso, inizialmente presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi e poi riassunto a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio a favore della Corte di Giustizia Tributaria in epigrafe, contestava la legittimità della pretesa impositiva fondandosi su una pluralità di profili di illegittimità.
In primo luogo, la ricorrente eccepiva la violazione degli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215 del 1933 e degli articoli
3 e 13 della L.R. Puglia n. 4 del 2012, sostenendo l'eccesso di potere per la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza e, soprattutto, per la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica previsto dall'articolo
3 della legge regionale.
Affermava che, in assenza di tale piano, non operava la presunzione di beneficio discendente dal piano di classifica, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del Consorzio, il quale doveva dimostrare il beneficio diretto e specifico apportato ai fondi della ricorrente.
In secondo luogo, denunciava la violazione del R.D. n. 215/1933, della L.R. n. 4/2012 e delle Linee Guida regionali, attaccando nel merito il Piano di Classifica approvato con delibera commissariale n. 197 del 2012
e regionale n. 1147 del 2013.
Sosteneva che gli indici tecnici (densità, soggiacenza, comportamento idraulico) utilizzati per il riparto fossero viziati perché basati su una cartografia obsoleta e non corrispondente allo stato reale dei canali, molti dei quali inesistenti o in stato di totale degrado e inefficienza, come dimostrato da un bando di gara del 2015 per il ripristino del Canale Identificativo_1 e da una relazione tecnica del dottor Nominativo_1.
In terzo luogo, eccepiva la violazione degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 4/2012, sostenendo che il contributo fosse dovuto solo per opere effettivamente realizzate e da cui derivasse un concreto vantaggio, circostanza non sussistente per l'anno 2023, in cui non risultavano interventi di manutenzione ordinaria sul canale Identificativo_2, da cui i suoi terreni avrebbero dovuto trarre beneficio.
La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento della cartella, del ruolo, del piano di classifica e del piano di riparto 2023, la condanna del Consorzio alle spese e, in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio per accertare le condizioni del canale Identificativo_2 e l'eventuale beneficio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi con proprie controdeduzioni, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in quanto mero esattore del tributo.
Sosteneva che la legittimazione passiva del concessionario della riscossione sussistesse solo per vizi propri dell'atto esattoriale o del procedimento esecutivo, mentre le contestazioni sulla debenza del tributo dovevano essere rivolte esclusivamente contro l'ente impositore, titolare del credito.
Conseguentemente, l'Agenzia chiedeva il rigetto delle eccezioni a suo carico e, in subordine, la dichiarazione di sua non responsabilità con vittoria di spese.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, costituitosi a sua volta, respingeva integralmente le censure e chiedeva il rigetto del ricorso.
Preliminarmente, precisava la propria legittima successione nel rapporto giuridico dal soppresso Consorzio di Bonifica di Arneo, a seguito della L.R. n. 1/2017 e della D.G.R. n. 1100/2023.
Sosteneva la piena legittimità della pretesa contributiva, fondata sull'inclusione dei fondi della ricorrente nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, regolarmente approvato dalla Regione Puglia con D.G.
R. n. 1147/2013.
Nella memoria illustrativa depositata a sostegno del ricorso in data 21.11.2025, la difesa della ricorrente ribadiva e approfondiva le argomentazioni già svolte.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si deve osservare come la menzionata Agenzia sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni dell'Agenzia e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
L'analisi degli atti processuali evidenzia la piena fondatezza delle argomentazioni svolte dal Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia nelle proprie controdeduzioni, le quali trovano saldo ancoraggio nel quadro normativo di riferimento e nella consolidata giurisprudenza in materia.
La legittimità della pretesa contributiva per l'anno 2023 discende in primo luogo dalla puntuale applicazione delle disposizioni del Regio Decreto n. 215 del 1933 e della Legge Regionale Pugliese n. 4 del 2012, le quali definiscono in modo chiaro i presupposti dell'obbligazione tributaria.
Tali norme individuano nel duplice requisito dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e dell'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato gli elementi costitutivi e indefettibili del potere impositivo del consorzio.
Nel caso di specie, entrambe le condizioni ricorrono in modo incontrovertibile, essendo pacifico che i fondi della ricorrente ricadano all'interno del comprensorio consortile e che il Piano di Classifica del Consorzio di
Bonifica Arneo, poi confluito nel Consorzio Centro Sud Puglia, sia stato adottato con delibera commissariale n. 197 del 18.10.2012 e definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1147 del
18.06.2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La doglianza principale della contribuente, incentrata sul presunto vizio derivante dalla mancata adozione preventiva del Piano Generale di Bonifica, si rivela del tutto infondata alla luce della disciplina transitoria dettata dall'art. 42, comma 7, della L.R. n. 4/2012.
Tale norma stabilisce espressamente che, in fase di prima applicazione della legge, i piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data della loro entrata in vigore e sono soggetti a successivo adeguamento solo a seguito dell'approvazione del Piano Generale di Bonifica, previsto dall'art. 3.
La giurisprudenza, in perfetta aderenza a tale principio, ha più volte statuito che l'adozione del piano di classifica in assenza del piano generale di bonifica, in questa fase transitoria, non ne determina l'illegittimità, restando in vita il piano preesistente fino al necessario adeguamento, come peraltro avvenuto con le successive delibere consortili di adozione del Piano Generale di Bonifica.
Pertanto, l'asserita illegittimità del piano di classifica per difetto del piano generale è destituita di ogni base giuridica, stante la puntuale previsione legislativa che regola il periodo di prima applicazione e la concreta attività posta in essere dal Consorzio per ottemperare all'obbligo di dotarsi dello strumento programmatico, attività culminata con l'adozione del Piano Generale di Bonifica nel 2024.
La questione dell'onere della prova rappresenta un ulteriore caposaldo a favore della tesi consortile, suffragato da una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione.
Secondo i principi ormai cristallizzati, qualora esista un piano di classifica regolarmente approvato dall'autorità regionale competente, come nella specie, si realizza una presunzione iuris tantum dell'esistenza di un beneficio diretto e specifico a favore degli immobili in esso compresi.
In tale quadro, l'onere di provare il contrario, ossia la totale assenza di vantaggi per i propri fondi, grava interamente sul contribuente che contesti la pretesa impositiva.
Il Consorzio, avendo prodotto in giudizio il piano di classifica approvato e una dettagliata consulenza tecnica del dottor Nominativo_3, ha ampiamente assolto il proprio onere probatorio, limitandosi a sfruttare il beneficio della presunzione legale.
La consulenza tecnica prodotta dal Consorzio, lungi dall'essere generica come affermato nel ricorso e nella memoria difensiva, fornisce un'analisi circostanziata del reticolo idrografico dei sottobacini "Identificativo_3" e "Canale Identificativo_1", dimostrando come le proprietà della ricorrente traggano un concreto beneficio di difesa idraulica dalla presenza e dalla funzionalità della rete di bonifica, indipendentemente dalla distanza fisica dai singoli canali.
Al contrario, la ricorrente non ha fornito alcuna prova specifica, concreta e rigorosamente documentata di per sè idonea a superare la predetta presunzione, limitandosi ad allegare una relazione peritale che descrive uno stato dei luoghi senza provarne la riferibilità temporale all'anno di contribuzione 2023 e senza confutare in modo tecnico e puntuale i contenuti del piano di classifica.
Le generiche contestazioni sullo stato di degrado di alcuni tratti della rete, peraltro non supportate da elementi probatori certi e georeferenziati, non sono sufficienti a dimostrare l'assenza totale del beneficio, potendo al massimo configurare, in separata sede, eventuali profili di responsabilità per carenze manutentive, ma non incidendo sul presupposto impositivo del tributo.
La natura del contributo consortile, qualificato dalla stessa Corte Costituzionale come tributo di scopo e non come corrispettivo sinallagmatico, conferma che il beneficio giustificativo dell'imposizione non consiste in una prestazione puntuale e immediatamente percepibile, ma nella fruibilità, anche solo potenziale, dell'attività complessiva di bonifica che valorizza e preserva il territorio, incrementando il valore dei fondi in esso compresi.
Le sentenze richiamate dalla ricorrente nella memoria difensiva, seppur esistenti, non inficiano la solidità della posizione consortile, rappresentando casi specifici e non prevalenti rispetto all'orientamento maggioritario e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, ampiamente citato nelle controdeduzioni, il quale ribadisce il principio della presunzione di beneficio in presenza di piano di classifica approvato e dell'onere della prova contraria a carico del contribuente.
In particolare, le recenti pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di Bari, citate dal Consorzio, confermano in casi del tutto analoghi la legittimità della contribuzione e l'insussistenza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, sottolineando come il Consorzio abbia documentato l'esecuzione di attività manutentive e come il contribuente non abbia fornito idonea prova contraria.
Alla luce di quanto esposto, appare manifesto che il ricorso e la successiva memoria difensiva della Ricorrente_1 si fondano su argomentazioni prive di sostegno normativo e giurisprudenziale, inidonee a scalfire la legittimità dell'atto impositivo emesso sulla base di un piano di classifica regolarmente approvato e della presunzione di beneficio che da esso deriva.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito. Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025