TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 12853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12853 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 13/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 20490 /2025 tra
( VV.HI IE ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te pt (ARAMINI FEDERICA ) CP_1
FATTO E DIRITTO
L'istante, premesso che con decreto di omologa il Tribunale ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione , ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dei ratei arretrati oltre agli accessori di legge.
L' si è costituito documentando l'intervenuto pagamento ( cfr cedolino). CP_1
Deve osservarsi che dalla documentazione prodotta il pagamento degli arretrati è avvenuto in data 03/02/2025 sicchè alla data di deposito del ricorso ( 05/06/2025) il ricorrente era privo di interesse ad agire.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione ex articolo 152 att c pc depositata in atti.
PQM
-Dichiara inammissibile il ricorso .
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Il Giudice