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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3116 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...]
Crispi, n. 512,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, e residente in [...]
Crispi n. 512, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour,
n. 10, presso lo studio dell'avv. ALLEGRA GIUSEPPE (C.F.:
), pec: , C.F._3 Email_1
che li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 22/09/2024, i coniugi Parte_1
ato a Messina (ME) il 16/06/1982 e nata a
[...] Parte_2
NA (ME) il 11/04/1984, premesso che in data 11.08.2012 avevano contratto nel Comune di Alì Terme (ME) matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 1, parte 1, anno 2012; che dall'unione erano nati due figli: , nato a [...], Persona_1
il 18.10.2012, e , nata a [...], il [...]; che Persona_2
la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. Separazione.
Cessazione della convivenza Il IG. e la IG.ra Parte_1 Pt_3
vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2.
[...]
Responsabilità genitoriale I figli minori, e Persona_1 [...]
restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Assegnazione casa coniugale La casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi
n. 512, così censita al NCEU del Comune di Alì Terme (ME), di esclusiva proprietà del IG. , è assegnata con tutti i mobili che la Parte_1
arredano alla IG.ra , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_3
2 prevalente che la abiterà stabilmente con i figli minori. La IG.ra Pt_3
assume l'obbligo, impegnandosi espressamente e senza riserve, a
[...]
non far dimorare persone di sesso maschile, ad esclusione dei parenti, all'interno dell'abitazione a Lei assegnata insieme ai figli minori.
4. Tempi di permanenza e di visita I figli minori, e Persona_1 [...]
resteranno collocati anagraficamente ed in via preferenziale Persona_2
presso la madre nell'ex-casa coniugale, sita in Alì Terme (ME), Via
Francesco Crispi n. 512. Il padre, IG. , potrà vederli e Parte_1
tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, secondo il seguente calendario di visita: Durante l'anno scolastico – settimana ordinaria: nelle giornate di lunedì e venerdì il IG.
al termine dell'orario delle lezioni scolastiche, Parte_1
attenderà i due figli minori fuori dall'edificio scolastico per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale rimarranno insieme al padre per la cena attendendo dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. L'eventuale assistenza ai due figli minori per lo svolgimento delle attività scolastiche pomeridiane (i compiti) spetterà al genitore con il quale trascorreranno il pomeriggio. Nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. , al termine dell'orario delle Parte_1
lezioni scolastiche, attenderà i due figli minori fuori dall'edificio scolastico per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale rimarranno insieme al padre per il pranzo attendendo dopo pranzo il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sè. Nel periodo delle vacanze estive, in assenza delle attività scolastiche, per le stesse giornate e per i medesimi orari sopra indicati, il IG. preleverà i due figli minori Parte_1
presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi n.
512 dopo pranzo e rimarranno con il padre per attendere sino a dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. In estate,
3 nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. preleverà Parte_1
i due figli minori presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via
Francesco Crispi n. 512 la mattina e rimarranno con il padre sino al pomeriggio per attendere il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Nel corso della settimana, le parti convengono che per una notte a sua scelta il IG. potrà far pernottare i due figli Parte_1
minori presso la sua abitazione. I giorni e gli orari di visita e di permanenza potranno essere modificati su accordo delle parti e per ragioni lavorative dei genitori, tenendo conto delle esigenze dei minori. Festività - periodo natalizio, festività pasquali e vacanze estive: Periodo natalizio: durante le vacanze natalizie, nelle giornate di lunedì e venerdì il IG. Parte_1
preleverà i due figli minori presso l'ex casa coniugale sita in Alì
[...]
Terme (ME), Via Francesco Crispi n. 512 dopo pranzo per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale rimarranno insieme al padre per la cena attendendo dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Durante le vacanze natalizie, nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. preleverà i due figli minori presso l'ex Parte_1
casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi n. 512 la mattina e rimarranno con il padre sino al pomeriggio per attendere il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Le parti concordano che i due figli minori trascorreranno con i genitori le festività di natalizie e di Fine Anno cd. Capodanno ad anni alterni e, più precisamente, trascorreranno il primo Natale con il padre e la prima Fine
Anno cd. Capodanno con la madre e così via successivamente di anno in anno. Festività Pasquali: durante le Festività Pasquali, nelle giornate di lunedì e venerdì il IG. , preleverà i due figli minori Parte_1
presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi n.
512 dopo pranzo per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale
4 rimarranno insieme al padre per la cena attendendo dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Durante le Festività
Pasquali, nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. Parte_1
preleverà i due figli minori presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme
(ME), Via Francesco Crispi n. 512 la mattina e rimarranno con il padre sino al pomeriggio per attendere il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Le parti concordano che i due figli minori trascorreranno con i genitori le festività di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni e, più precisamente, trascorreranno la prima Pasqua con il padre e la prima Pasquetta con la madre e così via successivamente di anno in anno.
Vacanze estive: Nel periodo delle vacanze estive, in assenza delle attività scolastiche, nelle giornate di lunedì e venerdì il IG. Parte_1
preleverà i due figli minori presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme
(ME), Via Francesco Crispi n. 512 dopo pranzo per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale rimarranno insieme al padre per la cena attendendo dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Nel periodo delle vacanze estive, nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. preleverà i due figli minori Parte_1
presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi n.
512 la mattina e rimarranno con il padre sino al pomeriggio per attendere il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Durante le vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno di chiusura della scuola ed il giorno di inizio e di ripresa delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, i genitori si obbligano a concordare entro il 30 giugno di ogni anno l'organizzazione estiva in ordine ad eventuali periodi per organizzare eventuali viaggi, ciascuno per proprio conto, con i due figli minori e ciò al fine di programmare al meglio la pianificazione estiva nell'interesse dei figli. Salvo migliori intese fra i
5 genitori. Per i fine-settimana, con ciò intendendosi il periodo compreso tra l'uscita da scuola nella giornata di venerdì ed il rientro all'orario scolastico previsto nella giornata del lunedì successivo dei due figli minori, i genitori di comune accordo provvederanno in maniera alternata. Il primo fine- settimana dopo la sottoscrizione del presente ricorso i minori lo trascorreranno con il madre e così via in maniera alternata. Per i cd. “Ponti”
o per gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, i genitori provvederanno in via alternata e cioè: i due figli minori trascorreranno il primo cd. “Ponte” con la madre, il successivo con il padre e così via per tutti gli altri successivi, salvo migliori intese tra i genitori. Le parti di comune accordo, dispongono che i tempi e le modalità di permanenza e di visita dei minori, presso il genitore non collocatario verranno in futuro aumentati concordemente, tenendo prioritariamente conto delle esigenze dei figli minori e della capacità di adattamento ad orari di visita e di permanenza più prolungati, al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali e le relative famiglie di origine, in modo da consentire anche al genitore non domiciliatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli;
a tale proposito le parti convengono che il IG. nei giorni e negli orari per come sopra Parte_1
prestabiliti più in dettaglio, potrà portare con sé i due figli minori presso l'abitazione dei propri genitori quando vorrà.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei due figli minori Il IG. contribuirà Parte_1
al mantenimento dei due figli minori, e Persona_1 [...]
versando alla IG.ra , nella sua qualità di Persona_2 Parte_3
genitore collocatario prevalente, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i genitori e delle modalità di lavoro del IG. , Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 200,00 per
6 ciascuno dei figli e, dunque, per un totale di euro 400,00 a mezzo bonifico bancario presso il seguente IBAN: [...] relativo al conto n. 8677 intestato alla IG.ra acceso presso la Parte_3
Banca Monte dei Paschi di Siena. Il bonifico bancario mensile conterrà la seguente causale: “Spese per mantenimento figli – mese 2024”. L'importo di euro 400,00 verrà versato dal IG. a far data dalla Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere adeguato automaticamente di anno in anno in misura pari all'intera variazione in aumento, accertata dall'ISTAT.
6. Assegnazione autovettura L'autovettura targata DD255NE modello Ford C-MAX di proprietà del IG. Parte_1
è assegnata alla IG.ra . Le parti convengono
[...] Parte_3
espressamente che tutte le spese per la gestione dell'autovettura (di assicurazione, manutenzione in genere, tagliando, gasolio, riparazioni in genere, bollo, cambio gomme, riparazioni carrozzeria) sono ad esclusivo carico della IG.ra .
7. Regolamentazione finanziamento Parte_3
numero 30007078 del 25/06/24 In un'ottica di collaborazione e nell'interesse dei figli minori, il IG. rimborserà alla Parte_1
IG.ra entro il giorno cinque del mese successivo di addebito Parte_3
la rata di euro 199,10 relativa al Finanziamento numero 30007078 del
25/06/24 Codice Cliente numero 012619677 richiesto all'Istituto bancario
COMPASS BANCA S.P.A. e concesso alla IG.ra . Parte_3
Complessivamente il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1
l'importo totale di euro 5.574,80 a copertura delle n. 28 rate Parte_3
residue del piano di finanziamento decorrente dal 30.07.2024. estinguere prima 8. Regolamentazione spese straordinarie Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario) dei due figli minori verranno prese concordemente
7 dai genitori. Il IG. si impegna a corrispondere alla Parte_1
IG.ra , nell'interesse dei due figli minori, il 50% di tutte le Parte_3
spese specialistiche, dentistiche, oculistiche, ortopediche o quant'altro si renderà necessario per la cura e la salute dei due figli, nonché spese scolastiche quali pagamento di rette di scuole private o tasse scolastiche, spese di baby sitter, acquisto di libri e materiale scolastico ed infine spese sostenute in occasione di comunione, cresima, ed altre cerimonie nonchè feste di compleanno dei propri figli. Si precisa, inoltre, che ogni spesa sarà corrisposta solo se effettuata previo accordo con l'ex coniuge e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
9. Condizioni economiche tra gli ex-coniugi e spese Il IG. e la Parte_1
IG.ra si danno vicendevolmente atto di non aver null'altro a Parte_3
pretendere a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto innanzi stabilito nel presente ricorso avendo già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali pregressi. il IG. e la IG.ra Parte_1 Parte_3
dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento (ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del codice civile). Il IG. e la IG.ra , Parte_1 Parte_3
congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.11.2024. All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
8 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso
9 congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il
22/09/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alì Terme
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 11.08.2012 e iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, parte 1, anno 2012.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3116 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...]
Crispi, n. 512,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, e residente in [...]
Crispi n. 512, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour,
n. 10, presso lo studio dell'avv. ALLEGRA GIUSEPPE (C.F.:
), pec: , C.F._3 Email_1
che li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 22/09/2024, i coniugi Parte_1
ato a Messina (ME) il 16/06/1982 e nata a
[...] Parte_2
NA (ME) il 11/04/1984, premesso che in data 11.08.2012 avevano contratto nel Comune di Alì Terme (ME) matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 1, parte 1, anno 2012; che dall'unione erano nati due figli: , nato a [...], Persona_1
il 18.10.2012, e , nata a [...], il [...]; che Persona_2
la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. Separazione.
Cessazione della convivenza Il IG. e la IG.ra Parte_1 Pt_3
vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2.
[...]
Responsabilità genitoriale I figli minori, e Persona_1 [...]
restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Assegnazione casa coniugale La casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi
n. 512, così censita al NCEU del Comune di Alì Terme (ME), di esclusiva proprietà del IG. , è assegnata con tutti i mobili che la Parte_1
arredano alla IG.ra , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_3
2 prevalente che la abiterà stabilmente con i figli minori. La IG.ra Pt_3
assume l'obbligo, impegnandosi espressamente e senza riserve, a
[...]
non far dimorare persone di sesso maschile, ad esclusione dei parenti, all'interno dell'abitazione a Lei assegnata insieme ai figli minori.
4. Tempi di permanenza e di visita I figli minori, e Persona_1 [...]
resteranno collocati anagraficamente ed in via preferenziale Persona_2
presso la madre nell'ex-casa coniugale, sita in Alì Terme (ME), Via
Francesco Crispi n. 512. Il padre, IG. , potrà vederli e Parte_1
tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, secondo il seguente calendario di visita: Durante l'anno scolastico – settimana ordinaria: nelle giornate di lunedì e venerdì il IG.
al termine dell'orario delle lezioni scolastiche, Parte_1
attenderà i due figli minori fuori dall'edificio scolastico per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale rimarranno insieme al padre per la cena attendendo dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. L'eventuale assistenza ai due figli minori per lo svolgimento delle attività scolastiche pomeridiane (i compiti) spetterà al genitore con il quale trascorreranno il pomeriggio. Nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. , al termine dell'orario delle Parte_1
lezioni scolastiche, attenderà i due figli minori fuori dall'edificio scolastico per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale rimarranno insieme al padre per il pranzo attendendo dopo pranzo il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sè. Nel periodo delle vacanze estive, in assenza delle attività scolastiche, per le stesse giornate e per i medesimi orari sopra indicati, il IG. preleverà i due figli minori Parte_1
presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi n.
512 dopo pranzo e rimarranno con il padre per attendere sino a dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. In estate,
3 nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. preleverà Parte_1
i due figli minori presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via
Francesco Crispi n. 512 la mattina e rimarranno con il padre sino al pomeriggio per attendere il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Nel corso della settimana, le parti convengono che per una notte a sua scelta il IG. potrà far pernottare i due figli Parte_1
minori presso la sua abitazione. I giorni e gli orari di visita e di permanenza potranno essere modificati su accordo delle parti e per ragioni lavorative dei genitori, tenendo conto delle esigenze dei minori. Festività - periodo natalizio, festività pasquali e vacanze estive: Periodo natalizio: durante le vacanze natalizie, nelle giornate di lunedì e venerdì il IG. Parte_1
preleverà i due figli minori presso l'ex casa coniugale sita in Alì
[...]
Terme (ME), Via Francesco Crispi n. 512 dopo pranzo per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale rimarranno insieme al padre per la cena attendendo dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Durante le vacanze natalizie, nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. preleverà i due figli minori presso l'ex Parte_1
casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi n. 512 la mattina e rimarranno con il padre sino al pomeriggio per attendere il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Le parti concordano che i due figli minori trascorreranno con i genitori le festività di natalizie e di Fine Anno cd. Capodanno ad anni alterni e, più precisamente, trascorreranno il primo Natale con il padre e la prima Fine
Anno cd. Capodanno con la madre e così via successivamente di anno in anno. Festività Pasquali: durante le Festività Pasquali, nelle giornate di lunedì e venerdì il IG. , preleverà i due figli minori Parte_1
presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi n.
512 dopo pranzo per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale
4 rimarranno insieme al padre per la cena attendendo dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Durante le Festività
Pasquali, nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. Parte_1
preleverà i due figli minori presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme
(ME), Via Francesco Crispi n. 512 la mattina e rimarranno con il padre sino al pomeriggio per attendere il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Le parti concordano che i due figli minori trascorreranno con i genitori le festività di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni e, più precisamente, trascorreranno la prima Pasqua con il padre e la prima Pasquetta con la madre e così via successivamente di anno in anno.
Vacanze estive: Nel periodo delle vacanze estive, in assenza delle attività scolastiche, nelle giornate di lunedì e venerdì il IG. Parte_1
preleverà i due figli minori presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme
(ME), Via Francesco Crispi n. 512 dopo pranzo per accompagnarli presso la sua abitazione nella quale rimarranno insieme al padre per la cena attendendo dopo cena il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Nel periodo delle vacanze estive, nelle giornate di mercoledì e giovedì il IG. preleverà i due figli minori Parte_1
presso l'ex casa coniugale sita in Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi n.
512 la mattina e rimarranno con il padre sino al pomeriggio per attendere il rientro della madre dal lavoro che li prelevi per portarli con sé. Durante le vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno di chiusura della scuola ed il giorno di inizio e di ripresa delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, i genitori si obbligano a concordare entro il 30 giugno di ogni anno l'organizzazione estiva in ordine ad eventuali periodi per organizzare eventuali viaggi, ciascuno per proprio conto, con i due figli minori e ciò al fine di programmare al meglio la pianificazione estiva nell'interesse dei figli. Salvo migliori intese fra i
5 genitori. Per i fine-settimana, con ciò intendendosi il periodo compreso tra l'uscita da scuola nella giornata di venerdì ed il rientro all'orario scolastico previsto nella giornata del lunedì successivo dei due figli minori, i genitori di comune accordo provvederanno in maniera alternata. Il primo fine- settimana dopo la sottoscrizione del presente ricorso i minori lo trascorreranno con il madre e così via in maniera alternata. Per i cd. “Ponti”
o per gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, i genitori provvederanno in via alternata e cioè: i due figli minori trascorreranno il primo cd. “Ponte” con la madre, il successivo con il padre e così via per tutti gli altri successivi, salvo migliori intese tra i genitori. Le parti di comune accordo, dispongono che i tempi e le modalità di permanenza e di visita dei minori, presso il genitore non collocatario verranno in futuro aumentati concordemente, tenendo prioritariamente conto delle esigenze dei figli minori e della capacità di adattamento ad orari di visita e di permanenza più prolungati, al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali e le relative famiglie di origine, in modo da consentire anche al genitore non domiciliatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli;
a tale proposito le parti convengono che il IG. nei giorni e negli orari per come sopra Parte_1
prestabiliti più in dettaglio, potrà portare con sé i due figli minori presso l'abitazione dei propri genitori quando vorrà.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei due figli minori Il IG. contribuirà Parte_1
al mantenimento dei due figli minori, e Persona_1 [...]
versando alla IG.ra , nella sua qualità di Persona_2 Parte_3
genitore collocatario prevalente, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i genitori e delle modalità di lavoro del IG. , Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 200,00 per
6 ciascuno dei figli e, dunque, per un totale di euro 400,00 a mezzo bonifico bancario presso il seguente IBAN: [...] relativo al conto n. 8677 intestato alla IG.ra acceso presso la Parte_3
Banca Monte dei Paschi di Siena. Il bonifico bancario mensile conterrà la seguente causale: “Spese per mantenimento figli – mese 2024”. L'importo di euro 400,00 verrà versato dal IG. a far data dalla Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere adeguato automaticamente di anno in anno in misura pari all'intera variazione in aumento, accertata dall'ISTAT.
6. Assegnazione autovettura L'autovettura targata DD255NE modello Ford C-MAX di proprietà del IG. Parte_1
è assegnata alla IG.ra . Le parti convengono
[...] Parte_3
espressamente che tutte le spese per la gestione dell'autovettura (di assicurazione, manutenzione in genere, tagliando, gasolio, riparazioni in genere, bollo, cambio gomme, riparazioni carrozzeria) sono ad esclusivo carico della IG.ra .
7. Regolamentazione finanziamento Parte_3
numero 30007078 del 25/06/24 In un'ottica di collaborazione e nell'interesse dei figli minori, il IG. rimborserà alla Parte_1
IG.ra entro il giorno cinque del mese successivo di addebito Parte_3
la rata di euro 199,10 relativa al Finanziamento numero 30007078 del
25/06/24 Codice Cliente numero 012619677 richiesto all'Istituto bancario
COMPASS BANCA S.P.A. e concesso alla IG.ra . Parte_3
Complessivamente il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1
l'importo totale di euro 5.574,80 a copertura delle n. 28 rate Parte_3
residue del piano di finanziamento decorrente dal 30.07.2024. estinguere prima 8. Regolamentazione spese straordinarie Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario) dei due figli minori verranno prese concordemente
7 dai genitori. Il IG. si impegna a corrispondere alla Parte_1
IG.ra , nell'interesse dei due figli minori, il 50% di tutte le Parte_3
spese specialistiche, dentistiche, oculistiche, ortopediche o quant'altro si renderà necessario per la cura e la salute dei due figli, nonché spese scolastiche quali pagamento di rette di scuole private o tasse scolastiche, spese di baby sitter, acquisto di libri e materiale scolastico ed infine spese sostenute in occasione di comunione, cresima, ed altre cerimonie nonchè feste di compleanno dei propri figli. Si precisa, inoltre, che ogni spesa sarà corrisposta solo se effettuata previo accordo con l'ex coniuge e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
9. Condizioni economiche tra gli ex-coniugi e spese Il IG. e la Parte_1
IG.ra si danno vicendevolmente atto di non aver null'altro a Parte_3
pretendere a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto innanzi stabilito nel presente ricorso avendo già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali pregressi. il IG. e la IG.ra Parte_1 Parte_3
dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento (ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del codice civile). Il IG. e la IG.ra , Parte_1 Parte_3
congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.11.2024. All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
8 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso
9 congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il
22/09/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alì Terme
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 11.08.2012 e iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, parte 1, anno 2012.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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