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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1164/2022 R.G. vertente tra con gli avv.ti Matteo Miatto e Marco Seppi Parte_1
attrice - opponente e
con l'avv. Marco Musotto Controparte_1
convenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2021 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
presentate in data 31.01.2025
dal procuratore di parte attrice opponente:
„Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: in accoglimento della presente opposizione, ac-
Cont Con certare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione alle causali sottese al
1 decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare
integralmente e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo medesimo,
Cont con conseguente condanna di SSI alla restituzione in favore di di quanto versato da
Cont in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. pronunciata in data 8.9.2022 (ns.
doc. 40). B. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: accertare e dichiarare la manifesta
eccessività degli extra-costi di cui ex adverso è stato chiesto il rimborso e, per l'effetto, di-
sporre la riduzione ex art. 1384 c.c. di tali extra-costi alla somma di USD 3,00/cntr per
ogni giorno di ritardo che verrà ritenuto rilevante ai fini del calcolo delle demurrage, de-
tention e port storage o, comunque, alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ri-
tenuta – anche in via equitativa – di Giustizia, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con
conseguente revoca in parte qua del decreto ingiuntivo opposto e condanna di SSI alla re-
Cont stituzione in favore di della differenza tra la somma che sarà eventualmente accertata
Cont dovuta in favore di SSI e quanto versato da in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-
ter c.p.c. pronunciata in data 8.9.2022 (ns. doc. 40). Con vittoria di spese e compensi pro-
fessionali”;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'on.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
nel merito dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la Parte_1
al pagamento in favore della concludente dell'importo di € 36.667,00, interessi ex D.
[...]
Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, in relazione ai titoli e alle
causali descritte in atti, con condanna della stessa al paga- Parte_1
mento in favore della concludente delle spese di lite, comprese quelle relative alla fase mo-
nitoria e all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio in data 19 gennaio 2022, la società Controparte_1
ha chiesto la condanna della società
[...] Parte_1
con sede a Villa Lagarina (TN), al pagamento dell'importo di € 36.997,00, ol-
[...]
tre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e spese del procedimento monitorio.
In particolare, si affermava nel predetto ricorso: 1) che, nell'anno 2021, la
[...]
ha effettuato servizi di spedizione ex art. 1737 cod. civ. a favore Controparte_1
della società 2) che la ha Parte_1 Controparte_1
regolarmente provveduto a fatturare alla predetta società il corrispettivo dei servizi svolti, nonché i costi maturati in relazione alle singole spedizioni ex art. 1740, se-
condo comma cod. civ. (soste camion, soste portuali, detention e demurrage relative ai containers); 3) che le fatture sono rimaste insolute relativamente all'importo di €
Parte 36.997,00 che è pari alla sommatoria dei costi sopra indicati (v. le voci e SO15
nelle singole fatture); 4) che, pertanto, la ricorrente è creditrice nei confronti della società della somma di € 36.997,00; Parte_1
Con decreto n. 230/2022 in data 1°.03.2022, il Tribunale di Livorno, accogliendo il ricorso monitorio (R.G. n. 315/2022), ha ingiunto alla Parte_1
il pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
36.997,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha pro- Parte_1
posto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, instando per il riget-
to della domanda della con conseguente revoca del Controparte_1
3 decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato integral- Controparte_1
mente le pretese dedotte dall'opponente, nonché l'esposizione dei fatti sui quali esse si fondano.
Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in data 8.09.2022, il Giudice Istruttore, dato atto del pagamento da parte dell'opponente della somma di € 330,00 (cosiddette “soste camion” relativamente alle fatture n. 844/LV 2021, 1106/LV 2021 e 1095/LV
2021), ha ingiunto a quest'ultima di pagare alla la somma di € 36.667,00, CP_1
entro il termine di 40 giorni decorrente dalla comunicazione della stessa ordinanza,
esponendo nell'ordinanza in questione che “la prova scritta risulta sulla base della
documentazione prodotta;
la contestazione sull'inadempimento di parte opposta
deve essere provato da parte opponente, né può dirsi che in proposito il giudizio,
relativamente agli extra-costi (demurrage e detention), sia di pronta soluzione atte-
so che alle difese di parte opposta, cui si richiama l'opponente nelle note scritte in
vista di questa udienza (secondo le quali il pagamento degli extra-costi sarebbe sta-
to necessario poiché “solo dopo il pagamento/anticipazione delle predette spese
(sarebbe) stato possibile ottenere lo svincolo dei containers e la loro riconsegna
presso lo stabilimento di a Mantova”) si accompagna l'allegazione Parte_1
per un verso che le anticipazioni derivavano da “fattori esterni, quali
l'overbooking, il congestionamento del settore dei trasporti, il ritardo nella conse-
gna della documentazione da parte della stessa ” e per altro verso, Parte_1
producendo documentazione intercorsa con le IE (doc. 19), alla circostan-
za che “se le IE avessero anche solo avuto il sentore che lo spedizioniere
4 non pagava le spese- magari proprio perché le contestava – avrebbero sicuramente
bloccato le consegne…”.
Con apposita istanza, l'opponente ha instato per la revoca della citata ordinanza ex
art. 186 ter c.p.c. dell'8.09.2022.
Con ordinanza di data 10.11.2022, il G.I. ha rigettato l'istanza di revoca anzidetta.
Svoltasi l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata al 30.01.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno precisato le sopra ripor-
tate conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei ter-
mini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Deve innanzitutto premettersi che tra le parti è pacificamente intercorso un contratto di spedizione per cui la parte opposta era tenuta a concludere contratti di CP_1
trasporto terrestre della merce stivata nei containers sbarcati dalle navi di varie compagnie di navigazione (CMA CGM, Zim e Maersk) per conto della mandante
(rappresentata, con spendita del nome, dalla società Ars.Eco.) e di Parte_1
compiere le operazioni accessorie ai trasporti stessi.
Su ovviamente grava principalmente l'obbligazione di pagare a Parte_1
il corrispettivo per l'esecuzione dell'incarico. CP_1
Ora, non può revocarsi in dubbio che la fattispecie vada sussunta nel tipo contrattua-
le della spedizione, dovendosi, in primis, far cenno del condivisibile principio se-
condo cui “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste
nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i
propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione,
nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri, in nome e
5 per conto di chi gli ha dato l'incarico, il contratto di trasporto;
con la conseguenza
che non è configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei ter-
zi da lui incaricati del trasporto, a norma dell'art. 1228 cod.civ., in quanto detti ter-
zi non compiono (diversamente dai terzi contemplati in tale norma) un'attività che
lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di
una sua obbligazione” (ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3614 del
28/03/1995, Rv. 491448 – 01; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2898 del
14/02/2005, Rv. 580109 - 01).
Va pure ricordato che, ai sensi dell'art. 1737 c.c., “il contratto di spedizione è un
mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome pro-
prio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e
per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di
compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere, poi, ai sensi dell'art .1739 c.c. è tenuto a osservare le istruzioni
del mandante.
Quanto, più in concreto, alle obbligazioni che gravano sullo spedizioniere, va citato il principio secondo cui “lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del man-
dato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di
famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che
gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che
potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpre-
tazioni degli uffici doganali;
se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare
il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, ri-
6 sponde dei danni che quest'ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possi-
bilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realiz-
zare l'interesse del committente” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 3650/2004).
Quanto, invece, alle obbligazioni gravanti sul mandante, oltre a quanto dianzi pre-
messo, va detto che egli è tenuto (oltre a dover pagare il corrispettivo) a rimborsare i costi e le spese correlati all'incarico; l'art. 1740, secondo comma c.c., infatti, preve-
de che “le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo
spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il
rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale
unitaria”. Ancora, l'art. 1720, comma I, c.c. dispone che “il mandante deve rimbor-
sare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono
state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta”.
Quanto in particolare al tema della dimostrazione degli esborsi da parte dell'odierna opposta,
essi sono dimostrati dalla documentazione riversata agli atti dalla stessa CP_1
(segnatamente si vedano docc. da n. 7 a n. 17); ulteriore comprova dell'effettivo pa-
gamento di tali costi da parte dello spedizioniere è data dalla corrispondenza via
mail intercorsa tra l'opposta e le compagnie di navigazione citate, scambio CP_1
attestante per l'appunto il pagamento integrale delle fatture (cfr. docc. 15, 16 e 17 di parte convenuta opposta).
In sostanza, dunque, emergendo per tabulas la circostanza che lo spedizioniere so-
steneva tali costi, non può che sussistere l'interesse dello spedizioniere stesso a re-
cuperare tali poste dal mandante.
7 ****
È pure pacifico che, dall'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto vada sottratta la somma di 330,00 euro (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pp. 24 e 25), sic-
ché resta in contestazione l'importo di 36.667,00 (peraltro ingiunto ex art. 186 ter
c.p.c. con ordinanza dell'8.9.2022.
3. Le opposizioni svolte dalla mandante possono come di seguito riassumersi. In so-
stanza, la mandante eccepiva l'inadempimento della , nella misura in cui CP_1
essa non avrebbe garantito le consegne in tempi ragionevoli (cfr. motivi di opposi-
zione di cui al capitolo B della citazione in opposizione) e sarebbe dunque stata ne-
gligente. Ancora, i ritardi, cui lo spedizioniere non sarebbe stato in grado di far fronte, avrebbero determinato costi extra per l'importo qui in contestazione, importi che lo spedizioniere avrebbe ingiustamente quindi addebitato alla mandante (trattasi come dianzi accennato di costi extra addebitati dalle IE marittime per la ri-
tardata presa in consegna dei contenitori dal Terminal: e.g. demurrage, detention e
port storage).
Ora, premesso che non è nemmeno revocato in dubbio che le consegne de quibus
siano state tutte effettuate, in sostanza gli aspetti rilevanti ai fini del decidere sono la verifica della necessità o meno delle spese sostenute dallo spedizioniere mandatario e la circostanza se tali spese (rectius i ritardi da cui esse sono dipese) siano ascrivi-
bili alla mandataria stessa.
Su tali aspetti venivano assunte le prove testimoniali (cfr. verbali di udienza del
20.3.2024 e del 23.5.2024), le quali invero non facevano emergere profili di negli-
genza o di contegno non improntato a buona fede da parte dell'opposta . CP_1
8 In particolare, il teste impiegato di , dichiarava: “Il 2021 era stato Tes_1 CP_1
un anno post Covid;
molte aziende erano ripartite ed i camion erano molto richie-
sti, sicché il parco macchine non era sufficiente a soddisfare la domanda generale.
Normalmente avviene tutti gli anni che verso fine luglio vi sia un congestionamen-
to: quell'anno in particolare. In generale relativamente a tutti i fornitori interpellati
vi era una ridotta disponibilità di parco macchine ed autisti, i quali andavano un
po' dove vi erano pagamenti più alti, ad esempio in Germania […]
Sì, è vero. Mi pare di ricordare che si parlava di un volume generale di un certo
ammontare che sarebbe dovuto arrivare entro maggio, ma in realtà questo volume
arrivò non a maggio ma nel mese di luglio, forse fine giugno e luglio, con un volu-
me più alto rispetto a quello annunciato. Se mi viene chiesto se questa dinamica sia
fisiologica o meno, rispondo che se un cliente mi chiede di effettuare un volume del
genere a luglio, sicuramente faccio presente che ci possono essere delle difficoltà a
rintracciare tutti i mezzi necessari, ma non ricordo che sia stato chiesto espressa-
mente per quel periodo ed in anticipo.
Qualche volta è successo (che la ha ritardato l'invio alla Parte_1 CP_1
dei documenti utili per l'espletamento delle formalità doganali e lo svincolo dei containers): non si è trattato solo di un ritardo nell'invio dei documenti. C'era bi-
sogno che le compagnie avessero l'ok dal porto di origine a rilasciare i container a
e quindi a noi, questo per provvedimenti di pagamento nolo o altro Parte_1
all'origine, comunque aspetti indipendenti dalla nostra possibilità di intervenire.
Tutti questi aspetti io li segnalai sempre al cliente.
E' vero (che nel periodo temporale che va da luglio a settembre 2021, le IE
9 di navigazione CMA CGM, Zim e Maersk hanno consentito la liberazioni delle spedizioni in favore della solo a seguito del pagamento delle spese Parte_1
ad esse correlate, port storage, demurrage e detention): senza pagargliele la merce
non veniva rilasciata. Quantomeno ci deve essere l'impegno formale a saldare que-
ste competenze. Direi che quasi tutte le spedizioni furono interessate da questi pro-
fili, ma puntualmente ora non saprei essere più preciso. Comunque io ho documen-
tato tutto con il cliente.
E' quello a cui facevo riferimento (che nel periodo temporale che va da luglio a set-
tembre 2021, la ha avvisato la circa le difficoltà insorte du- CP_1 Parte_1
rante l'esecuzione del mandato di spedizione). Ho addirittura chiesto di valutare di
rimettere il mandato, ma mi fu detto di procedere e mi fu confermato di fare i conti
Part e che avrebbero saldato le spese. Per questi aspetti interloquivo con la signora
[...
, credo. Per_1
o su ogni spedizione notificai un programma di consegna che avrebbe generato de-
gli extra costi. Quando mandavo i piani consegne, mi sembra di avere interloquito
non con la ma con persone più operative. Se mi viene chiesto se gli extra co- CP_4
sti venissero specificati, non ricordo ora se io abbia inviato dei link ai listini delle
compagnie in cui vengono indicati queste tariffe (si tratta dei fornitori diretti della
, sicché le condizioni avrebbero dovuto essere note) oppure se abbia Parte_1
inviato io direttamente i tariffari dopo averli scaricati. Le prassi operative sono di
solito queste, ma non ricordo in dettaglio. risultava come consegne Parte_1
nel campo della polizza. Io le polizze le vedevo, perché senza quelle non avrei potu-
to eseguire il servizio.
10 È vero (che la ha richiesto alla se, nonostante il maturare CP_1 Parte_1
delle predette spese, la medesima intendeva proseguire con le spedizioni per cui è
causa (doc. 1), oppure rivolgersi ad altro spedizioniere) e mi fu scritto di procede-
re”.
Lo stesso teste, sempre in punto necessità delle spese, chiariva poi, in risposta a ta-
luni capitoli formulati a controprova da parte opponente, che la circostanza che i pagamenti da parte dello spedizioniere delle spese de quibus fossero talvolta differi-
ti non significava che tali voci non fossero comunque necessarie e che i termini di pagamento erano solo frutto di trattative condotte dallo stesso spedizioniere con i trasportatori o comunque con i terzi (“Posso solo dire che, in generale, il fatto di un
pagamento in epoca successiva, nulla toglie al fatto che fossero importi dovuti. An-
che con altro fornitori, ad esempio la dogana, abbiamo dei termini differiti, per
esempio per il pagamento di dazi, e noi presentiamo delle fideiussioni. Nel caso
specifico non fummo obbligati comunque a presentare delle fideiussioni. Se mi vie-
ne chiesto come si giustificasse in questo caso il differimento nel pagamento, dalla
fattura vedo che vi era una scadenza al 16 agosto e quindi immagino che i miei re-
sponsabili della parte commerciale avranno trattato dei termini di credito generali
con la compagnia, volti a poter pagare dopo”).
Il teste nulla di particolarmente circostanziato era in grado di riferi- Testimone_2
re sul dettaglio delle spedizioni de quibus, sa non dire, in via generale che “è buona
norma nel mandato che si richieda un'informativa documentale di arrivo e previ-
sione merce, ma questo avveniva non solo con . Posso parlare in Parte_1
termini generici, poiché nello specifico non so. Ripeto che è buona norma informa-
11 re i clienti che una corretta programmazione delle spedizioni poi consente una ge-
stione più fluida del lavoro, ma poi è il cliente che fa la scelta di quanti contenitori
comprare, caricare e ricevere. Ad esempio se vedo la prima mail intercorsa tra me
e la sig.ra vedo che le chiedevo un'indicazione di quelli che potevano essere i CP_4
volumi delle spedizioni, ma nello specifico non ci sono particolari indicazioni. Vedo
che poi la mail successive contengono richieste di conferma di quotazioni, non vedo
indicazioni particolarmente specifiche”.
Il teste di professione spedizioniere e direttore di , Testimone_3 CP_1
confermava in sostanza quanto riferito dall' specificando, sempre in punto Tes_1
informazioni e comunicazioni da parte di nei confronti della mandante che CP_1
“il collega mi chiese se poteva mandare un messaggio in cui noi proponeva- Tes_1
mo la rimessa del mandato perché non riuscivamo ad ottemperare alle date richie-
ste. Io acconsentii, ma la risposta di , con mia sorpresa, fu Parte_1
quella di andare avanti e di quantificare i costui che sarebbero maturati. In quel
messaggio non fu data una quantificazione delle spese anche perché noi avvisava-
mo loro in quel momento che, per la mancanza di camion, non era possibile rispet-
tare le date di consegna. Se successivamente siano state date indicazioni sui costi,
dopo la liberazione dei contenitori, sicuramente sì, prima non è possibile, anche
perché c'è da quantificare i giorni di terminal e di soste. Il tariffario comune si può
trovare su internet e quello noi possiamo anche fornirlo, ma non si tratta di contrat-
ti nostri. I termini di contratti a monte, in un ambito in cui noi ci occupiamo sola-
mente della parte finale, noi comunque non li conosciamo. Le polizze di carico in-
tercorrevano tra fornitore e . Noi ad esempio non potevamo Parte_1
12 sapere se, in ipotesi, il fornitore avesse accordato al ricevente condizioni particola-
ri riguardo al cd. free time, meglio al dopo-free”.
La testimone anch'ella lavoratrice per , ascoltata all'udienza del 23 Tes_4 CP_1
maggio 2024, confermava, in sostanza i profili raccontati pure dall' in punto Tes_1
necessità delle spese sostenute.
Citato da parte opponente, all'udienza del 23 maggio 2024 veniva ascoltato infine il testimone , direttore di stabilimento per . Testimone_5 Parte_1
Egli dichiarava, per quanto qui di interesse: “Preliminarmente dico che sono assun-
to da di Trento. All'epoca dei fatti facevo l'information Parte_1
e responsabile della logistica di gruppo. Se vedo i documenti rammo- CP_5
stratimi. Io posso riferire quello che chiedeva a Parte_1 Controparte_1
ossia un preavviso su quanti contenitori avrebbero consegnato;
in base a questo di-
cevamo se eravamo in grado di scaricare o meno tutti i contenitori in arrivo: arri-
vavamo ad un massimo di trenta al giorno, forse anche punte di trentacinque. Ri-
cordo anche che chiedevamo di avere il programma di scarico di due container
all'ora, il che è sempre stato disatteso. Ricordo anche che io chiamavo il giorno
prima per sapere all'indomani quanti container sarebbero arrivati, ma loro non ri-
spondevano; a.d.r.: è una ditta di , da cui noi di Villa La- CP_6 Controparte_7
garina compriamo la merce che era sui container […] Io posso parlare di quello
che arrivava in cartiera, non so cosa succedesse nel porto.
Io direi che si erano lamentati a posteriori. Inizialmente avevano accettato di buon
grado, dopodiché, quando videro la mole di lavoro, hanno cominciato a lamentarsi.
La fase della contrattazione non la seguii io, bensì ; noi eravamo Controparte_7
13 solo operativi. Ricordo, a proposito della circostanza, che quelli di Shipping Servi-
ces, non ricordo chi di preciso, erano venuti a Mantova a parlare.
Non so delle soste maturate al porto;
al più so delle soste maturate in cartiera e del
motivo, appunto, come detto prima, perché non mi veniva comunicato il quantitati-
vo dei container in arrivo e soprattutto non veniva rispettato il piano di carico, nel
senso che arrivavano tutti i container alla stessa ora”.
Dalle dichiarazioni testimoniali riguardanti la spedizione in questione e dai docu-
menti citati dagli stessi testimoni, emerge, in buona sostanza, che:
a) Veniva fornita al mandante la quotazione, seppur senza la possibilità di fornire a priori la previsione, come è logico che sia, di voci di costo applicate da terzi in casi comunque non pronosticabili ex ante;
b) Lo spedizioniere opposto forniva, e pure tempestivamente, al mandante le in-
formazioni rilevanti sugli eventi riguardanti la spedizione in questione, renden-
dolo edotto degli accadimenti e delle difficoltà, soprattutto connesse alla carenza dei mezzi di autotrasporto per una congiuntura sfavorevole (picco stagionale e fase Covid), eventi quindi totalmente al di fuori della sfera di controllo dello spedizioniere;
c) Lo spedizioniere giunse a chiedere al mandante se addirittura volesse rimettere il mandato, ma l'odierna opponente dava istruzioni espresse di procedere.
Un tanto chiarito, il credito vantato dall'odierna opposta appare fondato, tantopiù se si legge quanto scritto in calce alla quotazione inviata via mail (cfr. docc. 3 e 4 di parte opponente) secondo cui sono esclusi dalla quotazione i costi ulteriori, da un tanto desumendosi proprio l'intendimento di porre a carico del mandante le spese
14 ulteriori e non prevedibili.
Ancora, nella mail del 16.4.2021 (cfr. doc. 2 di parte opponente), inviata da Ship-
ping all'odierna opponente, si legge chiaramente: “Visti i volumi consideri che la
quotazione è basata sia sull'utilizzo del servizio intermodale che tutto camion one
way a seconda delle disponibilità del momento”, ravvisandosi, dunque, sin ab ori-
gine, un contegno corretto e trasparente da parte dello spedizioniere mandatario.
In sintesi, essendovi prova del titolo e del buon fine delle consegne della merce, è
emerso che l'opposta ha diligentemente svolto l'incarico affidatole, ottemperando agli obblighi di comunicazione ed informazione, rendendo edotta la controparte sin dall'inizio del possibile maturare di costi extra, peraltro non pronosticabili. Segui-
vano informazioni puntuali anche in corso d'opera, con espresso avviso della facoltà
di rimettere il mandato, con conferma, invece, data da parte della mandante.
Emergeva, infine, il carattere necessitato dei costi sostenuti dalla mandataria e ad-
debitati alla mandante, oltre agli effettivi esborsi, sostenuti, appunto, dalla stessa mandataria . CP_1
L'opposizione è, quindi, sostanzialmente infondata.
La già cennata circostanza del pagamento della limitata somma di 330,00 euro im-
pone, tuttavia, la revoca del decreto ingiuntivo, con contestuale accertamento che l'opposta è creditrice nei confronti dell'opponente Controparte_8
dell'importo di 36.667,00.
[...]
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
parte attrice opponente dovrà quindi rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio.
15 Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 147/2022 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014,
n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compen-
si per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 di-
cembre 2012, n. 247” pubblicato in GU n. 236 in data 8.10.2022 ed entrato in vigo-
re il 23.10.2022, applicabile alle cause comprendenti attività svolte successivamente a tale ultima data.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione del criterio del cd. decisum, lo scaglio-
ne da € 26.001,00 a € 52.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertato che parte opponente è creditrice nei con- Parte_1
fronti dell'opposta per l'importo di euro 36.667,00, Controparte_1
condanna parte opponente a pagare all'opposta Parte_1
l'importo di euro 36.667,00, oltre ad interessi ex D. Controparte_1
Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
16 per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 20.05.2025.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1164/2022 R.G. vertente tra con gli avv.ti Matteo Miatto e Marco Seppi Parte_1
attrice - opponente e
con l'avv. Marco Musotto Controparte_1
convenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2021 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
presentate in data 31.01.2025
dal procuratore di parte attrice opponente:
„Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: in accoglimento della presente opposizione, ac-
Cont Con certare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione alle causali sottese al
1 decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare
integralmente e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo medesimo,
Cont con conseguente condanna di SSI alla restituzione in favore di di quanto versato da
Cont in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. pronunciata in data 8.9.2022 (ns.
doc. 40). B. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: accertare e dichiarare la manifesta
eccessività degli extra-costi di cui ex adverso è stato chiesto il rimborso e, per l'effetto, di-
sporre la riduzione ex art. 1384 c.c. di tali extra-costi alla somma di USD 3,00/cntr per
ogni giorno di ritardo che verrà ritenuto rilevante ai fini del calcolo delle demurrage, de-
tention e port storage o, comunque, alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ri-
tenuta – anche in via equitativa – di Giustizia, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con
conseguente revoca in parte qua del decreto ingiuntivo opposto e condanna di SSI alla re-
Cont stituzione in favore di della differenza tra la somma che sarà eventualmente accertata
Cont dovuta in favore di SSI e quanto versato da in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-
ter c.p.c. pronunciata in data 8.9.2022 (ns. doc. 40). Con vittoria di spese e compensi pro-
fessionali”;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'on.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
nel merito dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la Parte_1
al pagamento in favore della concludente dell'importo di € 36.667,00, interessi ex D.
[...]
Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, in relazione ai titoli e alle
causali descritte in atti, con condanna della stessa al paga- Parte_1
mento in favore della concludente delle spese di lite, comprese quelle relative alla fase mo-
nitoria e all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio in data 19 gennaio 2022, la società Controparte_1
ha chiesto la condanna della società
[...] Parte_1
con sede a Villa Lagarina (TN), al pagamento dell'importo di € 36.997,00, ol-
[...]
tre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e spese del procedimento monitorio.
In particolare, si affermava nel predetto ricorso: 1) che, nell'anno 2021, la
[...]
ha effettuato servizi di spedizione ex art. 1737 cod. civ. a favore Controparte_1
della società 2) che la ha Parte_1 Controparte_1
regolarmente provveduto a fatturare alla predetta società il corrispettivo dei servizi svolti, nonché i costi maturati in relazione alle singole spedizioni ex art. 1740, se-
condo comma cod. civ. (soste camion, soste portuali, detention e demurrage relative ai containers); 3) che le fatture sono rimaste insolute relativamente all'importo di €
Parte 36.997,00 che è pari alla sommatoria dei costi sopra indicati (v. le voci e SO15
nelle singole fatture); 4) che, pertanto, la ricorrente è creditrice nei confronti della società della somma di € 36.997,00; Parte_1
Con decreto n. 230/2022 in data 1°.03.2022, il Tribunale di Livorno, accogliendo il ricorso monitorio (R.G. n. 315/2022), ha ingiunto alla Parte_1
il pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
36.997,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha pro- Parte_1
posto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, instando per il riget-
to della domanda della con conseguente revoca del Controparte_1
3 decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato integral- Controparte_1
mente le pretese dedotte dall'opponente, nonché l'esposizione dei fatti sui quali esse si fondano.
Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in data 8.09.2022, il Giudice Istruttore, dato atto del pagamento da parte dell'opponente della somma di € 330,00 (cosiddette “soste camion” relativamente alle fatture n. 844/LV 2021, 1106/LV 2021 e 1095/LV
2021), ha ingiunto a quest'ultima di pagare alla la somma di € 36.667,00, CP_1
entro il termine di 40 giorni decorrente dalla comunicazione della stessa ordinanza,
esponendo nell'ordinanza in questione che “la prova scritta risulta sulla base della
documentazione prodotta;
la contestazione sull'inadempimento di parte opposta
deve essere provato da parte opponente, né può dirsi che in proposito il giudizio,
relativamente agli extra-costi (demurrage e detention), sia di pronta soluzione atte-
so che alle difese di parte opposta, cui si richiama l'opponente nelle note scritte in
vista di questa udienza (secondo le quali il pagamento degli extra-costi sarebbe sta-
to necessario poiché “solo dopo il pagamento/anticipazione delle predette spese
(sarebbe) stato possibile ottenere lo svincolo dei containers e la loro riconsegna
presso lo stabilimento di a Mantova”) si accompagna l'allegazione Parte_1
per un verso che le anticipazioni derivavano da “fattori esterni, quali
l'overbooking, il congestionamento del settore dei trasporti, il ritardo nella conse-
gna della documentazione da parte della stessa ” e per altro verso, Parte_1
producendo documentazione intercorsa con le IE (doc. 19), alla circostan-
za che “se le IE avessero anche solo avuto il sentore che lo spedizioniere
4 non pagava le spese- magari proprio perché le contestava – avrebbero sicuramente
bloccato le consegne…”.
Con apposita istanza, l'opponente ha instato per la revoca della citata ordinanza ex
art. 186 ter c.p.c. dell'8.09.2022.
Con ordinanza di data 10.11.2022, il G.I. ha rigettato l'istanza di revoca anzidetta.
Svoltasi l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata al 30.01.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno precisato le sopra ripor-
tate conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei ter-
mini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Deve innanzitutto premettersi che tra le parti è pacificamente intercorso un contratto di spedizione per cui la parte opposta era tenuta a concludere contratti di CP_1
trasporto terrestre della merce stivata nei containers sbarcati dalle navi di varie compagnie di navigazione (CMA CGM, Zim e Maersk) per conto della mandante
(rappresentata, con spendita del nome, dalla società Ars.Eco.) e di Parte_1
compiere le operazioni accessorie ai trasporti stessi.
Su ovviamente grava principalmente l'obbligazione di pagare a Parte_1
il corrispettivo per l'esecuzione dell'incarico. CP_1
Ora, non può revocarsi in dubbio che la fattispecie vada sussunta nel tipo contrattua-
le della spedizione, dovendosi, in primis, far cenno del condivisibile principio se-
condo cui “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste
nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i
propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione,
nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri, in nome e
5 per conto di chi gli ha dato l'incarico, il contratto di trasporto;
con la conseguenza
che non è configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei ter-
zi da lui incaricati del trasporto, a norma dell'art. 1228 cod.civ., in quanto detti ter-
zi non compiono (diversamente dai terzi contemplati in tale norma) un'attività che
lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di
una sua obbligazione” (ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3614 del
28/03/1995, Rv. 491448 – 01; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2898 del
14/02/2005, Rv. 580109 - 01).
Va pure ricordato che, ai sensi dell'art. 1737 c.c., “il contratto di spedizione è un
mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome pro-
prio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e
per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di
compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere, poi, ai sensi dell'art .1739 c.c. è tenuto a osservare le istruzioni
del mandante.
Quanto, più in concreto, alle obbligazioni che gravano sullo spedizioniere, va citato il principio secondo cui “lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del man-
dato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di
famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che
gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che
potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpre-
tazioni degli uffici doganali;
se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare
il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, ri-
6 sponde dei danni che quest'ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possi-
bilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realiz-
zare l'interesse del committente” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 3650/2004).
Quanto, invece, alle obbligazioni gravanti sul mandante, oltre a quanto dianzi pre-
messo, va detto che egli è tenuto (oltre a dover pagare il corrispettivo) a rimborsare i costi e le spese correlati all'incarico; l'art. 1740, secondo comma c.c., infatti, preve-
de che “le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo
spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il
rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale
unitaria”. Ancora, l'art. 1720, comma I, c.c. dispone che “il mandante deve rimbor-
sare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono
state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta”.
Quanto in particolare al tema della dimostrazione degli esborsi da parte dell'odierna opposta,
essi sono dimostrati dalla documentazione riversata agli atti dalla stessa CP_1
(segnatamente si vedano docc. da n. 7 a n. 17); ulteriore comprova dell'effettivo pa-
gamento di tali costi da parte dello spedizioniere è data dalla corrispondenza via
mail intercorsa tra l'opposta e le compagnie di navigazione citate, scambio CP_1
attestante per l'appunto il pagamento integrale delle fatture (cfr. docc. 15, 16 e 17 di parte convenuta opposta).
In sostanza, dunque, emergendo per tabulas la circostanza che lo spedizioniere so-
steneva tali costi, non può che sussistere l'interesse dello spedizioniere stesso a re-
cuperare tali poste dal mandante.
7 ****
È pure pacifico che, dall'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto vada sottratta la somma di 330,00 euro (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pp. 24 e 25), sic-
ché resta in contestazione l'importo di 36.667,00 (peraltro ingiunto ex art. 186 ter
c.p.c. con ordinanza dell'8.9.2022.
3. Le opposizioni svolte dalla mandante possono come di seguito riassumersi. In so-
stanza, la mandante eccepiva l'inadempimento della , nella misura in cui CP_1
essa non avrebbe garantito le consegne in tempi ragionevoli (cfr. motivi di opposi-
zione di cui al capitolo B della citazione in opposizione) e sarebbe dunque stata ne-
gligente. Ancora, i ritardi, cui lo spedizioniere non sarebbe stato in grado di far fronte, avrebbero determinato costi extra per l'importo qui in contestazione, importi che lo spedizioniere avrebbe ingiustamente quindi addebitato alla mandante (trattasi come dianzi accennato di costi extra addebitati dalle IE marittime per la ri-
tardata presa in consegna dei contenitori dal Terminal: e.g. demurrage, detention e
port storage).
Ora, premesso che non è nemmeno revocato in dubbio che le consegne de quibus
siano state tutte effettuate, in sostanza gli aspetti rilevanti ai fini del decidere sono la verifica della necessità o meno delle spese sostenute dallo spedizioniere mandatario e la circostanza se tali spese (rectius i ritardi da cui esse sono dipese) siano ascrivi-
bili alla mandataria stessa.
Su tali aspetti venivano assunte le prove testimoniali (cfr. verbali di udienza del
20.3.2024 e del 23.5.2024), le quali invero non facevano emergere profili di negli-
genza o di contegno non improntato a buona fede da parte dell'opposta . CP_1
8 In particolare, il teste impiegato di , dichiarava: “Il 2021 era stato Tes_1 CP_1
un anno post Covid;
molte aziende erano ripartite ed i camion erano molto richie-
sti, sicché il parco macchine non era sufficiente a soddisfare la domanda generale.
Normalmente avviene tutti gli anni che verso fine luglio vi sia un congestionamen-
to: quell'anno in particolare. In generale relativamente a tutti i fornitori interpellati
vi era una ridotta disponibilità di parco macchine ed autisti, i quali andavano un
po' dove vi erano pagamenti più alti, ad esempio in Germania […]
Sì, è vero. Mi pare di ricordare che si parlava di un volume generale di un certo
ammontare che sarebbe dovuto arrivare entro maggio, ma in realtà questo volume
arrivò non a maggio ma nel mese di luglio, forse fine giugno e luglio, con un volu-
me più alto rispetto a quello annunciato. Se mi viene chiesto se questa dinamica sia
fisiologica o meno, rispondo che se un cliente mi chiede di effettuare un volume del
genere a luglio, sicuramente faccio presente che ci possono essere delle difficoltà a
rintracciare tutti i mezzi necessari, ma non ricordo che sia stato chiesto espressa-
mente per quel periodo ed in anticipo.
Qualche volta è successo (che la ha ritardato l'invio alla Parte_1 CP_1
dei documenti utili per l'espletamento delle formalità doganali e lo svincolo dei containers): non si è trattato solo di un ritardo nell'invio dei documenti. C'era bi-
sogno che le compagnie avessero l'ok dal porto di origine a rilasciare i container a
e quindi a noi, questo per provvedimenti di pagamento nolo o altro Parte_1
all'origine, comunque aspetti indipendenti dalla nostra possibilità di intervenire.
Tutti questi aspetti io li segnalai sempre al cliente.
E' vero (che nel periodo temporale che va da luglio a settembre 2021, le IE
9 di navigazione CMA CGM, Zim e Maersk hanno consentito la liberazioni delle spedizioni in favore della solo a seguito del pagamento delle spese Parte_1
ad esse correlate, port storage, demurrage e detention): senza pagargliele la merce
non veniva rilasciata. Quantomeno ci deve essere l'impegno formale a saldare que-
ste competenze. Direi che quasi tutte le spedizioni furono interessate da questi pro-
fili, ma puntualmente ora non saprei essere più preciso. Comunque io ho documen-
tato tutto con il cliente.
E' quello a cui facevo riferimento (che nel periodo temporale che va da luglio a set-
tembre 2021, la ha avvisato la circa le difficoltà insorte du- CP_1 Parte_1
rante l'esecuzione del mandato di spedizione). Ho addirittura chiesto di valutare di
rimettere il mandato, ma mi fu detto di procedere e mi fu confermato di fare i conti
Part e che avrebbero saldato le spese. Per questi aspetti interloquivo con la signora
[...
, credo. Per_1
o su ogni spedizione notificai un programma di consegna che avrebbe generato de-
gli extra costi. Quando mandavo i piani consegne, mi sembra di avere interloquito
non con la ma con persone più operative. Se mi viene chiesto se gli extra co- CP_4
sti venissero specificati, non ricordo ora se io abbia inviato dei link ai listini delle
compagnie in cui vengono indicati queste tariffe (si tratta dei fornitori diretti della
, sicché le condizioni avrebbero dovuto essere note) oppure se abbia Parte_1
inviato io direttamente i tariffari dopo averli scaricati. Le prassi operative sono di
solito queste, ma non ricordo in dettaglio. risultava come consegne Parte_1
nel campo della polizza. Io le polizze le vedevo, perché senza quelle non avrei potu-
to eseguire il servizio.
10 È vero (che la ha richiesto alla se, nonostante il maturare CP_1 Parte_1
delle predette spese, la medesima intendeva proseguire con le spedizioni per cui è
causa (doc. 1), oppure rivolgersi ad altro spedizioniere) e mi fu scritto di procede-
re”.
Lo stesso teste, sempre in punto necessità delle spese, chiariva poi, in risposta a ta-
luni capitoli formulati a controprova da parte opponente, che la circostanza che i pagamenti da parte dello spedizioniere delle spese de quibus fossero talvolta differi-
ti non significava che tali voci non fossero comunque necessarie e che i termini di pagamento erano solo frutto di trattative condotte dallo stesso spedizioniere con i trasportatori o comunque con i terzi (“Posso solo dire che, in generale, il fatto di un
pagamento in epoca successiva, nulla toglie al fatto che fossero importi dovuti. An-
che con altro fornitori, ad esempio la dogana, abbiamo dei termini differiti, per
esempio per il pagamento di dazi, e noi presentiamo delle fideiussioni. Nel caso
specifico non fummo obbligati comunque a presentare delle fideiussioni. Se mi vie-
ne chiesto come si giustificasse in questo caso il differimento nel pagamento, dalla
fattura vedo che vi era una scadenza al 16 agosto e quindi immagino che i miei re-
sponsabili della parte commerciale avranno trattato dei termini di credito generali
con la compagnia, volti a poter pagare dopo”).
Il teste nulla di particolarmente circostanziato era in grado di riferi- Testimone_2
re sul dettaglio delle spedizioni de quibus, sa non dire, in via generale che “è buona
norma nel mandato che si richieda un'informativa documentale di arrivo e previ-
sione merce, ma questo avveniva non solo con . Posso parlare in Parte_1
termini generici, poiché nello specifico non so. Ripeto che è buona norma informa-
11 re i clienti che una corretta programmazione delle spedizioni poi consente una ge-
stione più fluida del lavoro, ma poi è il cliente che fa la scelta di quanti contenitori
comprare, caricare e ricevere. Ad esempio se vedo la prima mail intercorsa tra me
e la sig.ra vedo che le chiedevo un'indicazione di quelli che potevano essere i CP_4
volumi delle spedizioni, ma nello specifico non ci sono particolari indicazioni. Vedo
che poi la mail successive contengono richieste di conferma di quotazioni, non vedo
indicazioni particolarmente specifiche”.
Il teste di professione spedizioniere e direttore di , Testimone_3 CP_1
confermava in sostanza quanto riferito dall' specificando, sempre in punto Tes_1
informazioni e comunicazioni da parte di nei confronti della mandante che CP_1
“il collega mi chiese se poteva mandare un messaggio in cui noi proponeva- Tes_1
mo la rimessa del mandato perché non riuscivamo ad ottemperare alle date richie-
ste. Io acconsentii, ma la risposta di , con mia sorpresa, fu Parte_1
quella di andare avanti e di quantificare i costui che sarebbero maturati. In quel
messaggio non fu data una quantificazione delle spese anche perché noi avvisava-
mo loro in quel momento che, per la mancanza di camion, non era possibile rispet-
tare le date di consegna. Se successivamente siano state date indicazioni sui costi,
dopo la liberazione dei contenitori, sicuramente sì, prima non è possibile, anche
perché c'è da quantificare i giorni di terminal e di soste. Il tariffario comune si può
trovare su internet e quello noi possiamo anche fornirlo, ma non si tratta di contrat-
ti nostri. I termini di contratti a monte, in un ambito in cui noi ci occupiamo sola-
mente della parte finale, noi comunque non li conosciamo. Le polizze di carico in-
tercorrevano tra fornitore e . Noi ad esempio non potevamo Parte_1
12 sapere se, in ipotesi, il fornitore avesse accordato al ricevente condizioni particola-
ri riguardo al cd. free time, meglio al dopo-free”.
La testimone anch'ella lavoratrice per , ascoltata all'udienza del 23 Tes_4 CP_1
maggio 2024, confermava, in sostanza i profili raccontati pure dall' in punto Tes_1
necessità delle spese sostenute.
Citato da parte opponente, all'udienza del 23 maggio 2024 veniva ascoltato infine il testimone , direttore di stabilimento per . Testimone_5 Parte_1
Egli dichiarava, per quanto qui di interesse: “Preliminarmente dico che sono assun-
to da di Trento. All'epoca dei fatti facevo l'information Parte_1
e responsabile della logistica di gruppo. Se vedo i documenti rammo- CP_5
stratimi. Io posso riferire quello che chiedeva a Parte_1 Controparte_1
ossia un preavviso su quanti contenitori avrebbero consegnato;
in base a questo di-
cevamo se eravamo in grado di scaricare o meno tutti i contenitori in arrivo: arri-
vavamo ad un massimo di trenta al giorno, forse anche punte di trentacinque. Ri-
cordo anche che chiedevamo di avere il programma di scarico di due container
all'ora, il che è sempre stato disatteso. Ricordo anche che io chiamavo il giorno
prima per sapere all'indomani quanti container sarebbero arrivati, ma loro non ri-
spondevano; a.d.r.: è una ditta di , da cui noi di Villa La- CP_6 Controparte_7
garina compriamo la merce che era sui container […] Io posso parlare di quello
che arrivava in cartiera, non so cosa succedesse nel porto.
Io direi che si erano lamentati a posteriori. Inizialmente avevano accettato di buon
grado, dopodiché, quando videro la mole di lavoro, hanno cominciato a lamentarsi.
La fase della contrattazione non la seguii io, bensì ; noi eravamo Controparte_7
13 solo operativi. Ricordo, a proposito della circostanza, che quelli di Shipping Servi-
ces, non ricordo chi di preciso, erano venuti a Mantova a parlare.
Non so delle soste maturate al porto;
al più so delle soste maturate in cartiera e del
motivo, appunto, come detto prima, perché non mi veniva comunicato il quantitati-
vo dei container in arrivo e soprattutto non veniva rispettato il piano di carico, nel
senso che arrivavano tutti i container alla stessa ora”.
Dalle dichiarazioni testimoniali riguardanti la spedizione in questione e dai docu-
menti citati dagli stessi testimoni, emerge, in buona sostanza, che:
a) Veniva fornita al mandante la quotazione, seppur senza la possibilità di fornire a priori la previsione, come è logico che sia, di voci di costo applicate da terzi in casi comunque non pronosticabili ex ante;
b) Lo spedizioniere opposto forniva, e pure tempestivamente, al mandante le in-
formazioni rilevanti sugli eventi riguardanti la spedizione in questione, renden-
dolo edotto degli accadimenti e delle difficoltà, soprattutto connesse alla carenza dei mezzi di autotrasporto per una congiuntura sfavorevole (picco stagionale e fase Covid), eventi quindi totalmente al di fuori della sfera di controllo dello spedizioniere;
c) Lo spedizioniere giunse a chiedere al mandante se addirittura volesse rimettere il mandato, ma l'odierna opponente dava istruzioni espresse di procedere.
Un tanto chiarito, il credito vantato dall'odierna opposta appare fondato, tantopiù se si legge quanto scritto in calce alla quotazione inviata via mail (cfr. docc. 3 e 4 di parte opponente) secondo cui sono esclusi dalla quotazione i costi ulteriori, da un tanto desumendosi proprio l'intendimento di porre a carico del mandante le spese
14 ulteriori e non prevedibili.
Ancora, nella mail del 16.4.2021 (cfr. doc. 2 di parte opponente), inviata da Ship-
ping all'odierna opponente, si legge chiaramente: “Visti i volumi consideri che la
quotazione è basata sia sull'utilizzo del servizio intermodale che tutto camion one
way a seconda delle disponibilità del momento”, ravvisandosi, dunque, sin ab ori-
gine, un contegno corretto e trasparente da parte dello spedizioniere mandatario.
In sintesi, essendovi prova del titolo e del buon fine delle consegne della merce, è
emerso che l'opposta ha diligentemente svolto l'incarico affidatole, ottemperando agli obblighi di comunicazione ed informazione, rendendo edotta la controparte sin dall'inizio del possibile maturare di costi extra, peraltro non pronosticabili. Segui-
vano informazioni puntuali anche in corso d'opera, con espresso avviso della facoltà
di rimettere il mandato, con conferma, invece, data da parte della mandante.
Emergeva, infine, il carattere necessitato dei costi sostenuti dalla mandataria e ad-
debitati alla mandante, oltre agli effettivi esborsi, sostenuti, appunto, dalla stessa mandataria . CP_1
L'opposizione è, quindi, sostanzialmente infondata.
La già cennata circostanza del pagamento della limitata somma di 330,00 euro im-
pone, tuttavia, la revoca del decreto ingiuntivo, con contestuale accertamento che l'opposta è creditrice nei confronti dell'opponente Controparte_8
dell'importo di 36.667,00.
[...]
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
parte attrice opponente dovrà quindi rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio.
15 Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 147/2022 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014,
n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compen-
si per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 di-
cembre 2012, n. 247” pubblicato in GU n. 236 in data 8.10.2022 ed entrato in vigo-
re il 23.10.2022, applicabile alle cause comprendenti attività svolte successivamente a tale ultima data.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione del criterio del cd. decisum, lo scaglio-
ne da € 26.001,00 a € 52.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertato che parte opponente è creditrice nei con- Parte_1
fronti dell'opposta per l'importo di euro 36.667,00, Controparte_1
condanna parte opponente a pagare all'opposta Parte_1
l'importo di euro 36.667,00, oltre ad interessi ex D. Controparte_1
Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
16 per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 20.05.2025.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
17