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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA causa n. 3380/23 RG
Udienza del 28.3.25
Davanti al collegio, composto dai giudici:
- Michele Fornaciari presidente
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente sono presenti gli avv.ti Balducci, Cecchi in sost. di . CP_1
All'esito della relazione orale della causa, il Presidente invita le parti a discutere la causa ex art. 275-bis cpc.
Le parti si riportano agli atti e il Tribunale pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3380/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AL ME
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Parte_1
[...]
- parte convenuta (contumace):
CP_2 [...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate il 28.2.25
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto:
- Che, in data 22.09.1956, in Lucca, contraevano matrimonio i signori nato a [...] il Persona_1
04.01.1928 e nata a [...] il [...] (doc. n.1); Controparte_3
- Che, in data successiva alle nozze, venivano alla luce:
- nato a [...] il [...]; Persona_2
- AL ME nata a [...] il [...] (doc. n. 2);
- nato a [...] il [...]; Persona_3
- nata a [...] il [...]; Persona_4
- Che, i quattro figli nati in costanza di matrimonio, venivano riconosciuti dal sig. e ritenuti figli Persona_1 legittimi dello stesso;
- Che, in data 08.06.2012 il sig. è deceduto (come da copia di certificato di morte che si produce – Persona_1 doc. n. 3);
- Che, successivamente, in data 04.01.2018 veniva a mancare il sig. nato a [...] il [...]; Persona_5
- Che, in seguito a tale evento luttuoso, la signora AL ME apprendeva dal sig. (nipote del Parte_1 defunto e dalla signora (soggetto che aveva prestato assistenza al sig. Persona_5 Persona_6 Persona_5 durante la malattia) che, in realtà, il sig. non era il suo genitore naturale da identificarsi, invece, Persona_1 nella persona del sig. (come da questi confermato nella loro deposizione testimoniale effettuata dinnanzi Persona_5 al Tribunale di Firenze all'Udienza del 30.01.2023 relativa al Procedimento Penale RGNR 3497/2020 a carico della sig.ra - doc. n. 4); Parte_1
- Che, [all'esito dell'effettuazione di indagini genetiche] la signora ME AL, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 244 c.c., proponeva Azione di Disconoscimento di Paternità, passo preliminare affinchè questa potesse rivendicare la propria qualità di figlia naturale del sig. (doc. n. 7); Persona_5
- Che, il Giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Lucca con R.G. 1324/2021 veniva deciso con la Sentenza n.
987/2022 Pubblicata il 07.10.2022 (doc. n. 8);
[…]
- Che […] il Tribunale di Lucca così argomentava e concludeva:
“In Considerazione delle conclusioni di cui sopra, raggiunte sulla base di approfonditi ed esaustivi accertamenti di carattere medico scientifico, la domanda deve essere accolta e deve, pertanto, dichiararsi che nato, Persona_1
a AG (LU) il 04.01.1928 e deceduto a Lucca in data 08.06.2012, non è il padre naturale della signora
AL ME … …
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
dichiara che nato a [...] il [...], e deceduto a Lucca in data 08.06.2012, non è il Persona_1 padre naturale della sig.ra AL ME;
[…]
- Che, quindi, alla luce dell'emessa Sentenza l'odierna attrice (che continua ad utilizzare il cognome essendo Per_1 questo, allo stato, elemento identificativo per la collettività della propria persona) non risulta più essere figlia legittima del defunto ed ha interesse ad agire per il pieno riconoscimento del suo “status filiationis” Persona_1 ricorrendone tutti i presupposti;
- Che, dunque, la sig.ra AL ME, ai sensi dell'art. 269 c.c., con l'odierno Atto, presenta “Azione per la
Dichiarazione Giudiziale di Paternità Naturale”, alfine di ottenere il riconoscimento dello “Status” di figlia naturale del sig. Persona_5
- Che, essendo il sig. come detto, defunto in data 04.01.2018, detta azione deve essere proposta nei Persona_5 confronti degli Eredi del de cuius;
- Che, non avendo, questi, contratto matrimonio, né avendo altri figli, ricadono in tale categoria: la sig.ra Parte_1
(sorella del de cuius), e (nipoti - figli del fratello deceduto il 22.02.1996), Parte_1 CP_2 CP_4
(nipote - figlio della sorella deceduta); CP_2 Parte_2
- Che, dunque, nei confronti degli stessi viene proposto l'odierno giudizio il quale, vertendo su materia riguardante “lo stato e la capacità delle persone” viene esteso anche al Pubblico Ministero stante il suo obbligatorio intervento ai sensi dell'art. 70 cpc.
L'attrice ha quindi concluso come segue.
- Dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] e deceduto in data 04.01.2018, è padre Persona_5 naturale dell'odierna attrice sig.ra AL ME nata a [...] il [...] e residente in loc.tà S. Martino in
Freddana n. 50 – AG (LU);
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca di eseguire le opportune annotazioni a margine del relativo Atto di Nascita dell'odierna attrice;
- Disporre che il Tribunale adito, consenta, in ogni caso, all'attrice, di mantenere il cognome “ con Per_1 conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca.
Si sono costituiti e la prima contestando la domanda e chiedendone Parte_1 Parte_1 il rigetto, il secondo aderendo invece alla stessa ed implicitamente chiedendone l'accoglimento.
Gli altri due convenuti non si sono costituiti.
Motivi della decisione
La ctu, incaricata di verificare, sulla base dei campioni biologici di conservati Persona_5 presso i locali dell'obitorio Campo di Marte della U.O.C. di Medicina Legale di Lucca (in particolare: sangue, urina e capelli con bulbo pilifero), ha concluso nel senso della sussistenza di una “probabilità di paternità superiore al 99,9999 %”. Posto che la relazione della ctu risulta del tutto compiutamente argomentata, anche in replica alle osservazioni del ct della convenuta (in particolare, avendo il ctp ipotizzato che il Parte_1 padre dell'attrice fosse asserito fratello di la ctu ha esaminato anche CP_4 Persona_5 tale ipotesi, concludendo che “l'ipotesi che il padre biologico di AL EI sia Per_5
è circa 21975 volte più probabile rispetto all'ipotesi che il vero padre sia ), non
[...] CP_4
vi sono dunque dubbi circa il fatto che la domanda principale sia fondata e debba conseguentemente essere accolta.
Altrettanto vale poi per la domanda volta a consentire all'attrice di conservare il cognome
. Per_1
Premesso che sul punto non c'è opposizione, non c'è infatti dubbio, data l'età dell'attrice
(65 anni), che tale cognome rappresenti a questo punto per la stessa un elemento identificativo della propria personalità.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara che nato a [...] il [...] e deceduto in data 04.01.2018, è Persona_5
padre naturale di AL ME nata a [...] il [...] e residente in [...], loc. S.
Martino in Freddana 50; autorizza l'attrice a mantenere il cognome;
Per_1
manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca per gli adempimenti conseguenti;
condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso Parte_1 del difensore ed € 545,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
Udienza del 28.3.25
Davanti al collegio, composto dai giudici:
- Michele Fornaciari presidente
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente sono presenti gli avv.ti Balducci, Cecchi in sost. di . CP_1
All'esito della relazione orale della causa, il Presidente invita le parti a discutere la causa ex art. 275-bis cpc.
Le parti si riportano agli atti e il Tribunale pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3380/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AL ME
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Parte_1
[...]
- parte convenuta (contumace):
CP_2 [...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate il 28.2.25
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto:
- Che, in data 22.09.1956, in Lucca, contraevano matrimonio i signori nato a [...] il Persona_1
04.01.1928 e nata a [...] il [...] (doc. n.1); Controparte_3
- Che, in data successiva alle nozze, venivano alla luce:
- nato a [...] il [...]; Persona_2
- AL ME nata a [...] il [...] (doc. n. 2);
- nato a [...] il [...]; Persona_3
- nata a [...] il [...]; Persona_4
- Che, i quattro figli nati in costanza di matrimonio, venivano riconosciuti dal sig. e ritenuti figli Persona_1 legittimi dello stesso;
- Che, in data 08.06.2012 il sig. è deceduto (come da copia di certificato di morte che si produce – Persona_1 doc. n. 3);
- Che, successivamente, in data 04.01.2018 veniva a mancare il sig. nato a [...] il [...]; Persona_5
- Che, in seguito a tale evento luttuoso, la signora AL ME apprendeva dal sig. (nipote del Parte_1 defunto e dalla signora (soggetto che aveva prestato assistenza al sig. Persona_5 Persona_6 Persona_5 durante la malattia) che, in realtà, il sig. non era il suo genitore naturale da identificarsi, invece, Persona_1 nella persona del sig. (come da questi confermato nella loro deposizione testimoniale effettuata dinnanzi Persona_5 al Tribunale di Firenze all'Udienza del 30.01.2023 relativa al Procedimento Penale RGNR 3497/2020 a carico della sig.ra - doc. n. 4); Parte_1
- Che, [all'esito dell'effettuazione di indagini genetiche] la signora ME AL, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 244 c.c., proponeva Azione di Disconoscimento di Paternità, passo preliminare affinchè questa potesse rivendicare la propria qualità di figlia naturale del sig. (doc. n. 7); Persona_5
- Che, il Giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Lucca con R.G. 1324/2021 veniva deciso con la Sentenza n.
987/2022 Pubblicata il 07.10.2022 (doc. n. 8);
[…]
- Che […] il Tribunale di Lucca così argomentava e concludeva:
“In Considerazione delle conclusioni di cui sopra, raggiunte sulla base di approfonditi ed esaustivi accertamenti di carattere medico scientifico, la domanda deve essere accolta e deve, pertanto, dichiararsi che nato, Persona_1
a AG (LU) il 04.01.1928 e deceduto a Lucca in data 08.06.2012, non è il padre naturale della signora
AL ME … …
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
dichiara che nato a [...] il [...], e deceduto a Lucca in data 08.06.2012, non è il Persona_1 padre naturale della sig.ra AL ME;
[…]
- Che, quindi, alla luce dell'emessa Sentenza l'odierna attrice (che continua ad utilizzare il cognome essendo Per_1 questo, allo stato, elemento identificativo per la collettività della propria persona) non risulta più essere figlia legittima del defunto ed ha interesse ad agire per il pieno riconoscimento del suo “status filiationis” Persona_1 ricorrendone tutti i presupposti;
- Che, dunque, la sig.ra AL ME, ai sensi dell'art. 269 c.c., con l'odierno Atto, presenta “Azione per la
Dichiarazione Giudiziale di Paternità Naturale”, alfine di ottenere il riconoscimento dello “Status” di figlia naturale del sig. Persona_5
- Che, essendo il sig. come detto, defunto in data 04.01.2018, detta azione deve essere proposta nei Persona_5 confronti degli Eredi del de cuius;
- Che, non avendo, questi, contratto matrimonio, né avendo altri figli, ricadono in tale categoria: la sig.ra Parte_1
(sorella del de cuius), e (nipoti - figli del fratello deceduto il 22.02.1996), Parte_1 CP_2 CP_4
(nipote - figlio della sorella deceduta); CP_2 Parte_2
- Che, dunque, nei confronti degli stessi viene proposto l'odierno giudizio il quale, vertendo su materia riguardante “lo stato e la capacità delle persone” viene esteso anche al Pubblico Ministero stante il suo obbligatorio intervento ai sensi dell'art. 70 cpc.
L'attrice ha quindi concluso come segue.
- Dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] e deceduto in data 04.01.2018, è padre Persona_5 naturale dell'odierna attrice sig.ra AL ME nata a [...] il [...] e residente in loc.tà S. Martino in
Freddana n. 50 – AG (LU);
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca di eseguire le opportune annotazioni a margine del relativo Atto di Nascita dell'odierna attrice;
- Disporre che il Tribunale adito, consenta, in ogni caso, all'attrice, di mantenere il cognome “ con Per_1 conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca.
Si sono costituiti e la prima contestando la domanda e chiedendone Parte_1 Parte_1 il rigetto, il secondo aderendo invece alla stessa ed implicitamente chiedendone l'accoglimento.
Gli altri due convenuti non si sono costituiti.
Motivi della decisione
La ctu, incaricata di verificare, sulla base dei campioni biologici di conservati Persona_5 presso i locali dell'obitorio Campo di Marte della U.O.C. di Medicina Legale di Lucca (in particolare: sangue, urina e capelli con bulbo pilifero), ha concluso nel senso della sussistenza di una “probabilità di paternità superiore al 99,9999 %”. Posto che la relazione della ctu risulta del tutto compiutamente argomentata, anche in replica alle osservazioni del ct della convenuta (in particolare, avendo il ctp ipotizzato che il Parte_1 padre dell'attrice fosse asserito fratello di la ctu ha esaminato anche CP_4 Persona_5 tale ipotesi, concludendo che “l'ipotesi che il padre biologico di AL EI sia Per_5
è circa 21975 volte più probabile rispetto all'ipotesi che il vero padre sia ), non
[...] CP_4
vi sono dunque dubbi circa il fatto che la domanda principale sia fondata e debba conseguentemente essere accolta.
Altrettanto vale poi per la domanda volta a consentire all'attrice di conservare il cognome
. Per_1
Premesso che sul punto non c'è opposizione, non c'è infatti dubbio, data l'età dell'attrice
(65 anni), che tale cognome rappresenti a questo punto per la stessa un elemento identificativo della propria personalità.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara che nato a [...] il [...] e deceduto in data 04.01.2018, è Persona_5
padre naturale di AL ME nata a [...] il [...] e residente in [...], loc. S.
Martino in Freddana 50; autorizza l'attrice a mantenere il cognome;
Per_1
manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca per gli adempimenti conseguenti;
condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso Parte_1 del difensore ed € 545,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari