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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'Angelo, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1588 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza cartolare del 02.12.2025 e promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Potenza, via Parte_1 C.F._1
Livorno n. 131 presso lo studio dell'avv. GIURATRABOCCHETTA GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE, DEBITORE- contro
(C.F. ) in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) elettivamente domiciliata in Messina, VIA ORSO CORBINO N.7 MESSINA P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO che la rappresenta e difende, congiuntamente disgiuntamente all'avv. ANDREA ALOI, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA, CREDITRICE –
E
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
(C.F. CP_4 C.F._3
( ) Controparte_5 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliate in Potenza, Via del Popolo 64 presso lo studio dell'avv.
OM NO, dichiaratosi antistatario, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA CREDITRICE –
1 E
l' , (C.F. Controparte_6
) P.IVA_3
-PARTE OPPOSTA CONTUMACE-
E
(C.F.: CP_7 C.F._5
-PARTE OPPOSTA CONTUMACE-
E
(c.f. ) Controparte_8 C.F._6
-PARTE OPPOSTA CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi successiva
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale , , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, l' Controparte_5 Controparte_9
, e al fine di sentire
[...] CP_7 Controparte_8
accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o
l'inefficacia dei seguenti atti e provvedimenti del processo esecutivo immobiliare n.
109/2017 R.G.E., instaurato presso il Tribunale di Matera – Sezione Civile:
- il provvedimento del 26/04/2018 del Tribunale di Matera, avente ad oggetto la fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. al 09/05/2018;
- il verbale di giuramento del CTU arch. del 09/05/2018; Persona_1
- il provvedimento di sostituzione del custode del 09/05/2018 emesso dal Tribunale di
Matera;
- la comunicazione di primo accesso all'immobile del 13/11/2018 del custode giudiziario avv. Nicola Giuseppe Forastiere;
- la comunicazione di posticipo sopralluogo del 28/09/2020 del CTU arch.
[...]
Per_1
- il provvedimento di revoca del CTU arch. e di nomina del CTU dott. Persona_1 [...]
reso all'udienza del 06/07/2021 dal Tribunale di Matera;
Per_2
2 - la relazione peritale del CTU dott. for. del 10/11/2022, depositata il Persona_2
13/12/2022;
- il provvedimento di liquidazione dei compensi del CTU del 13/01/2023 emesso dal
Tribunale di Matera;
- l'Ordinanza di vendita emessa dal Tribunale di Matera all'esito dell'udienza del
28/02/2023;
- l'avviso di vendita del 30/03/2023 a firma del delegato alla vendita avv. Nicola Giuseppe
Forastiere ed il successivo tentativo di vendita del 23/06/2023;
- l'Ordinanza del 15/11/2024, depositata in cancelleria e comunicata a mezzo P.E.C. il
18/11/2024;
- ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, connesso, presupposto, correlato, attuativo e conseguente ai suddetti atti;
2. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della propria opposizione, l'attore deduceva:
- che era stato destinatario di un atto di precetto e di un atto di pignoramento successivamente iscritto al n. RGE 109/2017 del Tribunale di Matera;
- che, successivamente, non gli veniva notificato alcunché;
- che solo il 03.10.2023 scopriva che la procedura esecutiva era proseguita;
- che l'omessa notifica degli atti e provvedimenti meglio indicati nell'atto costitutivo ne determinavano la nullità ed inefficacia per violazione del principio del contraddittorio;
- che la perizia era viziata e che, stante l'omessa comunicazione, non aveva potuto presentare osservazioni;
- che anche l'avviso di vendita era nullo in quanto notificato a mezzo posta in Calciano allorché egli si trovava presso la casa circondariale di CP_6
- che la mancata notifica dell'avviso di vendita del maggio 2023 gli aveva precluso la possibilità di pervenire alla conversione del pignoramento;
- che, pertanto, in data 19.10.2023 svolgeva opposizione agli atti esecutivi (doc. 15 fascicolo opponente);
- che il GE rigettava l'istanza in data 15.11.2024 dando atto che il decreto ex art. 569 c.p.c. era stato notificato per compiuta giacenza in Calciano (doc. 2 fascicolo opponente);
3 - che non vi era prova dell'avvenuta notifica e, comunque, la stessa doveva essere considerata invalida in quanto non compiuta alla dimora né alla residenza;
- che anche l'avviso di vendita del 08.05.2023 era stato notificato in luogo ove egli non aveva né dimora né residenza e che , soggetto qualificatosi familiare Persona_3
convivente, in realtà era residente altrove (doc. 3 fascicolo opponente);
- che era stato proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della sospensiva emesso dal GE (doc. 4 fascicolo opponente).
Si costituiva in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2
contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in particolare, eccependo:
- che l'opponente aveva chiesto la sospensione ex art. 617 co. 2 c.p.c. della procedura esecutiva RG 109/2017;
- che l'opposizione era stata rigettata e che era stata introdotta la fase di merito;
- che l'opponente aveva chiesto di dichiarare nullo il decreto ex art. 569 c.p.c. e tutti gli atti successivi sino all'avviso di vendita del 30.03.2023;
- che aveva sostenuto di avere ricevuto la notifica solo dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento;
- che, tuttavia, l'opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. doveva essere proposta nel termine di gg 20 dalla conoscenza dell'atto che si considera viziato;
- che, nonostante avesse ricevuto notifica dell'atto di precetto e di pignoramento, il debitore non aveva nominato un legale;
- che il debitore avrebbe dovuto allegare quale specifico pregiudizio aveva ricevuto delle asserite mancate notifiche;
- che il debitore era presente il giorno dell'accesso dell'esperto sui luoghi.
Insisteva per la declaratoria di nullità/inammissibilità della domanda con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano tardivamente , e CP_4 CP_10 Controparte_5
contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e, in particolare, eccependo:
[...]
- che l'opposizione doveva essere dichiarata inammissibile per tardività;
- che l'opponente aveva avuto notizia dello stato della procedura e del valore del compendio al più tardi il 08.05.2023;
4 - che aveva scelto di non nominare un difensore nonostante fosse a conoscenza della procedura esecutiva pendente;
- che non era ammissibile presentare un'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio senza indicare anche quale concreto profilo di diritto quella violazione abbia pregiudicato.
Concludevano per il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
Non si costituivano l' Controparte_6
che, stante la regolarità della notifica, venivano dichiarati contumaci.
[...] CP_7
La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato applicato al Tribunale di
Matera ex art. 3 d.l. n. 117/2025 il quale anticipava l'udienza.
Chiamata all'udienza cartolare del 02.12.2025, sulle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento della regolarità e correttezza della sequenza procedimentale dell'esecuzione immobiliare a carico di
[...]
iscritta a ruolo n. RGE 109/2017 dal decreto di fissazione udienza ex art. 569 Parte_1
c.p.c. sino all'avviso di vendita del 08.05.2023. Ed infatti, l'attore opponente eccepisce il vizio di notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. e di tutti i successivi atti sino all'avviso di vendita del 08.05.2023 con conseguente lesione del diritto al contraddittorio, del diritto di chiedere l'accesso al beneficio della conversione e di presentare osservazioni alla perizia dell'esperto.
Ora, in via assorbente, il Tribunale deve dare atto che il debitore ha ammesso di avere regolarmente ricevuto l'atto di precetto e l'atto di pignoramento;
da ciò discende che fosse a conoscenza dell'esistenza del processo esecutivo e potesse, già Parte_1
all'epoca, eleggere domicilio o nominare un difensore presso cui domiciliarsi.
Ed infatti, l'art. 492 co. 2 c.p.c. dispone che “Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
5 risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis”.
Ora, il debitore oggi opponente non ha mai contestato che i provvedimenti emessi dal GE
(quali ad ex. il decreto di udienza ex art. 569 c.p.c. – doc. 5 o l'ordinanza di vendita delegata
- doc. 13) o la perizia redatta dall'esperto non siano stati oggetto di comunicazione presso la Cancelleria, come tra l'altro richiesto dal GE stesso;
egli ha, invece, contestato un vizio di notifica personale di tali atti.
Da ciò consegue che, quantomeno, l'onere di comunicazione richiesto dalla legge e dal GE
è stato assolto e garantito nel corso del procedimento esecutivo.
Bisogna, quindi, verificare se gli atti le cui notifiche si assumono viziati richiedevano l'effettiva notifica personale al debitore;
ed infatti, la notifica è obbligatoria se richiesta per legge ovvero dal GE.
Tuttavia, si osserva che, il decreto di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. prevedeva (doc. 5 fascicolo opponente):
La notifica al debitore, quindi, non era imposta quale obbligo al creditore ma quale eventuale adempimento ulteriore rispetto alla comunicazione di cancelleria. Ugualmente
l'ordinanza di vendita delegata del 28.02.2023 prevedeva (doc. 13 fascicolo opponente):
Anche il provvedimento di revoca del primo esperto (doc. 10 fascicolo opponente) e il provvedimento di liquidazione dell'esperto (doc. 12 fascicolo opponente) non richiedevano alcuna notifica al debitore non costituito.
Pertanto, ove il debitore avesse voluto ricevere le comunicazioni in modo differente avrebbe dovuto eleggere domicilio ovvero nominare un difensore.
6 Solo l'art. 173 bis disp. att. c.p.c. prevede la notifica della perizia al debitore al fine di presentare osservazioni;
tuttavia, si deve dare atto che l'opposizione agli atti esecutivi, quale quella proposta in questa sede, non è uno strumento per tutelare l'interesse al corretto svolgimento del procedimento esecutivo sussistente in re ipsa ma presuppone, invece, l'allegazione di un interesse concreto del singolo che si assume leso dall'atto viziato.
La mancata notifica personale della perizia di stima non ha comportato alcun effettivo pregiudizio al debitore in quanto si evince dagli atti (doc. 11 fascicolo opponente) che il perito ha redatto la propria perizia secondo quanto stabilito nell'art. 568 c.p.c. tanto che l'altro comproprietario, pur potendo, non ha osservato alcunché; a ciò si aggiunge la considerazione che, al di là del valore indicato in perizia, il vero valore del bene staggito lo fissa l'interesse tra i potenziali offerenti che lo stesso suscita sul mercato.
Quanto poi agli ulteriori pregiudizi che il debitore asserisce di avere subito dalla mancata notifica personale degli atti, si evidenzia quanto segue.
Quanto alla lesione del diritto al contraddittorio ex art. 111 c.p.c., il debitore ha ricevuto le notifiche personali che la legge impone e le comunicazioni di cancelleria previste in caso di mancata elezione di domicilio;
pertanto, l'eventuale assenza di contraddittorio è stata conseguenza diretta del comportamento non diligente del debitore. Tali conclusioni valgono anche in relazione al non avere potuto richiedere di accedere al beneficio della conversione giacché il debitore, avendo ricevuto l'atto di pignoramento, avrebbe potuto diligentemente attivarsi per “seguire” lo stato di avanzamento della procedura – anche se tratto in arresto e recluso (come, peraltro, ha ritenuto necessario per seguire il giudizio di divorzio) – e richiedere la conversione in una fase anteriore all'emissione dell'ordinanza di vendita delegata, ma ciò non è stato fatto.
Pertanto, considerando che le comunicazioni di Cancelleria sono state svolte ed il pregiudizio lamentato non è un pregiudizio effettivamente determinato da vizi formali degli atti esecutivi, si deve confermare l'inammissibilità della presente opposizione senza andare a vagliare l'effettiva tempestività del ricorso la cui prova del momento di conoscenza, legale o di fatto, degli atti esecutivi che assume viziati spetta, comunque, al debitore (così Cass. ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 n. 8882 del 2025).
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza nei confronti delle Parte_1
sole parti costituite e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come
7 modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione indeterminabile bassa complessità– parametri minimi per tutte le fasi e con esclusione della fase istruttoria e decisionale solo nei rapporti con posto che la parte, dopo la Controparte_1
costituzione, ha smesso di depositare atti difensivi processuali).
Nulla sulle spese nei confronti dei soggetti rimasti contumaci.
PQM
Il Tribunale di Matera definitivamente pronunciando ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 1.453 per compensi oltre spese generali e CPA come
[...]
per legge ed IVA se dovuta;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
, e , e per esse in favore
[...] CP_4 Controparte_5
dell'avv. OM NO dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.809 per compensi oltre spese generali e CPA come per legge ed IVA se dovuta;
- nulla sulle spese nei confronti delle altre parti.
Così deciso in Matera, 09.12.2025
Il Giudice
Flaminia D'NG
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