Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale d'udienza del 3.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
c.p.c.;
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 7449/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, Parte_1
ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe De Vivo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fisciano (SA), alla via del Centenario n. 57/bis;
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato CP_1
rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Edmondo Caprio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al c.so
Vittorio Emanuele n. 126;
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.10.2024 conveniva in giudizio la Parte_1
e dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di conseguire il CP_1 Controparte_2
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 15.6.2024, alle ore 19:30 circa, in Eboli (SA), mentre camminava lungo la via 24 Maggio.
, che nell'effettuare una manovra di retromarcia lo colpiva scaraventandolo violentemente al
[...]
suolo.
In conseguenza del sinistro l'odierno attore riportava lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.O. di Eboli, ove gli venivano diagnosticate “frattura bimalleolare della caviglia destra, frattura base V Mtt dx, frattura polso dx con escoriazioni multiple”, giudicate guaribili in trenta giorni.
Esponeva che, in data 26.6.2024, aveva provveduto ad inoltrare alla richiesta di CP_1
risarcimento dei danni patiti ma che, nonostante fosse stato successivamente sottoposto agli accertamenti peritali eseguiti dal fiduciario della predetta compagnia assicurativa, quest'ultima non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di
, quale conducente del furgone tg. DF361MG, nella causazione del sinistro oggetto di CP_3 causa, con conseguente condanna dello stesso, in solido con la , al risarcimento di CP_1 tutti i danni patiti, quantificati nella complessiva somma di € 45.201,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18.12.2024, si costituiva in giudizio la evidenziando di aver respinto in sede CP_1 stragiudiziale l'avversa richiesta risarcitoria dal momento che, a seguito di ispezione della banca dati
IVASS – Archivio Integrato Antifrode, era emerso che il veicolo tg. DF361MG era stato coinvolto in numerosi sinistri, nessuno dei quali risultava essere stato accertato con intervento delle Autorità; che era stato coinvolto, in diversi ruoli, in ben tredici sinistri;
che Controparte_2 [...]
era stato coinvolti in altri due sinistri oltre a quello oggetto del presente giudizio. Parte_1
Sicché, contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 24.3.2025 veniva dichiarata la contumacia di che, benché Controparte_2
regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Con la medesima ordinanza, veniva dato atto che parte attrice aveva comunicato di voler rinunziare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. ed alla relativa azione, con contestuale accettazione della compagnia assicurativa convenuta, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'odierna udienza, ove il solo ente assicurativo precisava le proprie conclusioni come da verbale allegato. Tanto premesso, occorre riscontrare la regolarità della rinunzia agli atti del giudizio da parte dell'odierno attore, risultando infatti documentata la sottoscrizione della rinunzia da parte del medesimo attore. Deve darsi altresì atto dell'accettazione espressa in tal senso da parte della società convenuta nella nota d'udienza depositata in data 25.2.2025; risulta altresì documentato il potere del procuratore costituito per conto dell'ente assicurativo ad accettare la rinunzia agli atti del giudizio, come da mandato rilasciato in atti.
Deve pertanto darsi atto che l'attore ha rinunziato agli atti del giudizio, con contestuale accettazione da parte dell'ente assicurativo convenuto, oltre che all'azione risarcitoria formulata nel presente giudizio.
Ne consegue, pertanto, l'estinzione del presente giudizio.
Con riferimento alle spese di lite, deve disporsene la compensazione tra le parti costituite, così avendo stabilito le parti nel predetto accordo, ai sensi dell'art. 306, IV comma c.p.c.
Nulla deve essere disposto con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra l'attore e CP
, rimasto contumace
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 7449/2024 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c.;
2) compensa le spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra l'attore e l'
; CP_1
3) nulla per le spese con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra l'attore e CP
.
[...]
Così deciso in Salerno, il 3.4.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato