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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2058/2018
Oggi, 05/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparso: avv.to Giuseppe LONGANELLA, anche per delega dell'avv. Adriana CARRATÙ, per
, il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede che la causa venga CP_1 decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conSIlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 17
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2058/2018 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 6384/2017 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto CP_1
introduttivo, dagli Avv.ti Giuseppe Longanella e Adriana Carratù, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel San Giorgio alla Via L. Guerrasio, n.
126;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_2
qualità di impresa deSInata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rogata per notar del 26.7.17, dall'Avv. Giovanna Avallone, Persona_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Pellezzano alla Via S. Amato, n.
35;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 5.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 17 Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra aveva convenuto in giudizio la CP_1 compagnia ”, quale impresa deSInata ex lege alla gestione dei danni a carico del Fondo Controparte_2
di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro che si sarebbe verificato nel territorio del Comune di Castel San Giorgio in data 7.4.15, intorno alle 12:15. Segnatamente, la difesa dell'allora attrice aveva dedotto: che la SI.ra sarebbe stata intenta a percorrere a piedi, in CP_1
corrispondenza del margine destro della carreggiata, via Luigi Guerrasio, con direzione
Roccapiemonte, allorquando, giunta all'altezza del negozio “Arte dei fiori”, sarebbe stata
“violentemente colpita al gomito sinistro dalla parte laterale destra di un'automobile di colore scuro”, proveniente da tergo;
che, per l'effetto del testé descritto urto, la SI.ra sarebbe “caduta CP_1 rovinosamente al suolo”, lamentando “fortissimi dolori al gomito sinistro”; che il conducente della predetta vettura avrebbe, in seguito all'impatto, omesso di arrestare la marcia onde prestare soccorso all'odierna appellante, allontanandosi “immediatamente”; che, in conseguenza dell'incidente de quo, la SI.ra avrebbe riportato lesioni che ne avrebbero reso necessario il trasporto presso il pronto CP_1 soccorso del nosocomio di Mercato San Severino, ove le sarebbe stata diagnosticata una “contusione al polso destro con frattura scomposta epifisi radiale”; che, in data 30.5.15, l'allora attrice avrebbe sporto denuncia-querela contro ignoti per il reato di cui all'art. 582 c.p.; che la SI.ra avrebbe CP_1 provveduto a costituire in mora la compagnia ”, quale impresa deSInata ex lege alla Controparte_2
gestione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierna appellante aveva dedotto, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al “comportamento illecito ed imprudente del conducente dei veicolo non identificato”; dall'altro, che quest'ultimo, subito dopo l'investimento, si sarebbe “immediatamente” allontanato senza sincerarsi delle condizioni di salute della SI.ra . CP_1
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, l'allora attrice, di là dal risarcimento del pregiudizio biologico, aveva domandato il ristoro del danno morale e di quello dinamico-relazionale, nonché il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita in giudizio l'impresa ”, Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento dell'invocata reiezione, la prefata società aveva eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt.
145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria inoltrata dalla SI.ra non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal CP_1 legislatore;
“solo in subordine”, aveva contestato “il fatto storico per come riferito”, nonché la pagina 3 di 17 quantificazione dei danni operata nel libello introduttivo.
Escusso l'unico teste, il Giudice di Pace aveva rinviato la causa per la discussione e, all'udienza celebrata in data 19.2.16, trattenuto la stessa in decisione.
Con sentenza n. 6384/17, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, affermata la proponibilità della domanda, ha rigettato l'azionata pretesa risarcitoria e compensato integralmente le spese di lite, sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'attrice non avesse prodotto “alcuna certificazione attestante
l'esito delle indagini compiute dalla competente autorità giudiziaria”, ritenuta “non solo un elemento sufficiente, ma una condicio sine qua non ai fini dell'attribuibilità del sinistro al veicolo non identificato”.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame la SI.ra articolandolo CP_1
sostanzialmente in due motivi.
Con la prima censura, la difesa dell'appellante si è doluta – pur se implicitamente – della violazione e della falsa applicazione dell'art. 283 del D. Lgs. n. 209/05, esponendo che il Giudice di Pace avrebbe errato nel fondare il rigetto della pretesa fatta valere esclusivamente sulla mancata produzione di
“certificazione attestante l'esito delle indagini compiute dalla competente autorità giudiziaria”, assumendo che la testé citata disposizione non porrebbe in capo al danneggiato “alcun particolare onere […] di denunciare l'accaduto alle autorità”, bensì imporrebbe a questi di profondere un adeguato grado di diligenza “nell'individuazione del veicolo pirata”.
Con il secondo motivo di gravame, la difesa dell'odierna istante ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie: segnatamente, ha asserito che dalle dichiarazioni rese dal teste escusso si evincerebbero agevolmente, di là dall'effettiva verificazione del sinistro stradale, sia la responsabilità esclusiva della vettura rimasta sconosciuta che la non imputabilità alla SI.ra della mancata identificazione del veicolo investitore, giacché lo stesso sarebbe CP_1
“scappato via fulmineamente”.
Con comparsa di risposta depositata in data 2.7.18, si è costituita in giudizio l'impresa CP_2
”, chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa della testé
[...] citata compagnia ha affermato l'irreprensibilità dell'impugnata pronuncia, assumendo che il giudice di prime cure avrebbe correttamente ritenuto non “provato il presupposto di fatto a fondamento della disposizione dettata dall'art. 283, lett. a), L. 209/05, non essendo esaustiva la dichiarazione testimoniale resa da circa l'impossibilità di identificazione del veicolo Testimone_1 danneggiante”. pagina 4 di 17 All'udienza celebrata in data 5.7.18, il G.U. cui il presente giudizio era in precedenza assegnato ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, avendola ritenuta matura per la decisione;
a scioglimento della riservata assunta all'udienza tenuta in data 18.4.24, essendo stato ritenuto, ai fini della decisione, necessario disporre l'espletamento di una CTU medica, è stato nominato un consulente;
all'esito dell'attività peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, giova in limine rilevare che l'eccezione d'improponibilità della domanda risarcitoria sollevata dall'appellata nel corpo della comparsa di costituzione del giudizio di prime cure non possa essere riesaminata nel presente giudizio, ancorché riproposta dalla compagnia, giacché per il riesame della stessa avrebbe dovuto essere proposto appello incidentale, essendo detta eccezione stata esplicitamente rigettata dal primo giudicante (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 6583/21, ove si è espressamente affermato che, in caso di rigetto esplicito o implicito inequivoco di una eccezione o di un motivo, il convenuto vittorioso è tenuto a proporre appello incidentale, mentre, nel caso di eccezione ignorata, direttamente o implicitamente, per il convenuto vittorioso è sufficiente la riproposizione esplicita ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).
Tanto atteso, occorre scrutinare il proposto gravame, esaminando congiuntamente, per ragioni di connessione logica, i motivi in cui si articola. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo;
che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n. 23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92; Cass. n. 8086/95; Cass. n. 10484/01).
Muovendo dalla prova della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che l'odierna appellante sia riuscito a dimostrare che lo stesso sia effettivamente occorso. A fondamento della conclusione cui si è pervenuti militano diversi elementi. In primo luogo, la verificazione dell'evento dannoso per cui è disputa è stata confermata dal teste escusso nel giudizio di prime cure, il quale ha ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro: segnatamente, il teste premesso che in data 7.4.15, intorno alle ore 12:00, stesse percorrendo via L. Testimone_1
Guerrasio, essendo uscita dall'ufficio postale colà presente, ha riferito che una vettura di colore scuro,
“nello svoltare”, al fine di “evitare un altro veicolo parcheggiato a sinistra nei pressi del marciapiede”,
pagina 5 di 17 avesse allargato verso destra la traiettoria di marcia, in tal guisa urtando la SI.ra al CP_1 fianco sinistro;
inoltre, ha aggiunto che, per l'effetto del descritto impatto, l'appellante fosse “caduta rovinosamente”, riportando lesioni al braccio destro;
infine, ha dichiarato che l'autovettura, “dopo aver colpito la SI.ra ”, si fosse “allontanata senza prestare soccorso, rendendo impossibile CP_1 la sua identificazione”.
La conclusione dianzi raggiunta è corroborata dagli esiti della disposta CTU medica, avendo il nominato perito affermato che la dinamica dell'incidente “confermata dalla testimone […] è compatibile con il politrauma subito” dall'odierna appellante.
A sostegno della prospettazione dell'originaria attrice possono essere addotte le risultanze del verbale di accettazione approntato dal personale del P.O. del nosocomio di Mercato San Severino, dalle quali emerge che la SI.ra , recatasi presso il summenzionato ospedale alle 13:39, avesse nel CP_1 frangente riferito ai sanitari di essersi infortunata in conseguenza di un “incidente stradale”.
Con specifico riguardo, poi, al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre sostenuto che l'istante ha l'onere di dedurre – e provare – che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
deduzione, questa, che dovrà essere “supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile, non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato” (così, ex pluribus, Cass. n. 23710/16): detto altrimenti, sul danneggiato incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, ad esempio, segnalando tempestivamente la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze della fattispecie (cfr. Cass. n. 8467/99; Cass. n.
10545/18, ove si è eloquentemente affermato che, “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, può agire nei confronti dell'impresa deSInata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada”).
In ordine al grado di diligenza richiesto al danneggiato, s'impone di rilevare che la natura diligente o meno di qualsiasi condotta giuridicamente rilevante non può che essere compiuta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1176 c.c.: tale norma stabilisce che è negligente colui il quale tenga una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe assunto il bonus pater familias, ovvero la persona di normale avvedutezza e media istruzione. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non pagina 6 di 17 identificato, pertanto, la responsabilità dell'impresa deSInata non sorge allorché possa affermarsi che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ai sensi dell'art. 1176 c.c., cioè difforme da quella eSIibile da qualunque altra persona normale nelle medesime circostanze (cfr. Cass. n. 274/15). Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto: resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude di per sé stessa alla presunta vittima la risarcibilità del danno ad opera del Fondo di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19 lett. a) legge n. 990/69 (nel medesimo senso,
Trib. Napoli 10/02/04 e 23/02/06).
Tale impostazione ermeneutica ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Suprema Corte, in cui si è ribadito che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del
1969, nei confronti dell'impresa deSInata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (così, testualmente, Cass. n. 3019/16; analogamente, Cass. n.
11054/09, n. 18532/07).
In altri termini, la Corte di nomofilachia ha sostenuto che la denuncia all'autorità del sinistro con danno alla persona occasionato dalla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per sé stessa idonea ad escludere che l'eventus damni sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia/querela contro ignoti non è in re ipsa idonea a dar prova che l'impossibilità di identificare il mezzo pirata non debba essere ascritta alla condotta colposa dell'attore. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete: apertis verbis, devono essere scrutinate dal Giudice di merito caso per caso pagina 7 di 17 all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283 lett. a) D.Lgs. n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative al caso in esame, si ritiene che la mancata identificazione dell'automobile investitrice non sia imputabile ad una condotta colposa dell'appellante: la SI.ra , infatti, in ragione della caduta conseguente all'impatto con la vettura di colore scuro, CP_1 non è stata in grado d'identificare la stessa, vieppiù considerando: che detta automobile fosse sopraggiunta da tergo (e, conseguentemente, al pedone non può esser rimproverato di non aver indugiato con lo sguardo sull'automobile de qua); che, subito dopo la collisione, il veicolo di colore scuro si fosse allontanato “immediatamente”; che, come riferito dal teste escusso, dopo esser rovinata la suolo, la SI.ra avesse perso gli occhiali. CP_1
Ad ulteriore suffragio della conclusione cui si è testé approdati può essere addotta la circostanza per la quale l'odierna istante ha presentato, in data 30.5.15, denuncia/querela contro ignoti, descrivendo nel corpo della stessa la dinamica dell'evento dannoso per cui è causa.
Chiarito che la SI.ra abbia adeguatamente provato di aver profuso un sufficiente grado di CP_1 diligenza per indentificare la vettura coinvolta nel sinistro, s'impone di valutare se il conducente della stessa sia stato responsabile dell'incidente de quo. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, in caso di investimento di un pedone, il I comma dell'art. 2054 c.c. – a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” – pone una presunzione di colpa in capo all'automobilista, il quale, per essere esonerato da responsabilità, dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure dar prova che l'incidente si è verificato a causa di una condotta anomala da parte del pedone: infatti, siffatta presunzione iuris tantum non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Corollario di tale assunto è quello per il quale la norma in esame non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia provato l'irreprensibilità della propria condotta, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità dell'agere del pedone investito, necessaria al fine di valutare la sussistenza di un eventuale contributo eziologico ascrivibile a quest'ultimo (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 842/20).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, la responsabilità dell'evento dannoso per cui è
pagina 8 di 17 disputa deve essere imputata in via esclusiva al conducente dell'automobile non identificata, non emergendo dal raccolto compendio probatorio elementi da cui poter inferire l'agere colposo del pedone.
A fondamento della conclusione cui si è testé pervenuti militano le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, che ha riferito che la predetta vettura, “nello svoltare”, avesse, al fine di “evitare un altro veicolo parcheggiato a sinistra nei pressi del marciapiede”, allargato verso destra la traiettoria di marcia, in tal guisa urtando la SI.ra al fianco sinistro. CP_1
Alla luce di tale deposizione, non è revocabile in dubbio che il conducente dell'automobile non abbia rispettato le regole del codice della strada e della comune prudenza: segnatamente, lo stesso, nell'immettersi in via L. Guerrasio, ha violato – a tacer d'altro – l'art. 145, I comma, C.d.S., a tenore del quale “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Non può, poi, tacersi che dal raccolto compendio probatorio non sono stati forniti elementi da cui poter inferire che l'originaria attrice avesse offerto un contribuito causale per la verificazione del sinistro di cui si discorre, non essendo emerso, esemplificativamente, che la medesima fosse stata intenta a percorrere via L. Guerrasio senza utilizzare il marciapiede colà eventualmente presente.
Acclarata la responsabilità esclusiva del conducente dell'automobile, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dalla SI.ra : quest'ultima, di là dal risarcimento del pregiudizio biologico, CP_1
ha domandato il ristoro del danno morale e di quello dinamico-relazionale, nonché il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
pagina 9 di 17 Tanto atteso, dalla documentazione medica prodotta e dall'espletata CTU è risultato che la SI.ra abbia riportato in conseguenza dell'incidente stradale de quo la frattura scomposta dell'epifisi CP_1
radiale del polso destro. Le sofferte lesioni hanno determinato nella parte appellante degli esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato nel 6%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: a) 45 giorni di invalidità temporanea totale;
b) 45 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 50%. Per quanto concerne l'invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al
25%, nulla può essere riconosciuto alla SI.ra , non avendo il nominato CTU evidenziato con CP_1
sufficiente grado di nitore se – ed in quale misura – la stessa sia ravvisabile.
Accanto al danno biologico, l'appellante ha invocato il risarcimento del danno morale e di quello dinamico-relazionale. Orbene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, non può tacersi che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).
L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice eSIenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18;
Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, pagina 10 di 17 sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai pagina 11 di 17 fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde eSIe, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Tanto chiarito, deve indugiarsi sulla richiesta preordinata al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli che la SI.ra avrebbe subito sul piano dinamico-relazionale. CP_1
In ordine alla pretesa in esame, par d'uopo sottolineare che il danno esistenziale – che, si ribadisce, non trova accoglimento nel nostro ordinamento come autonoma categoria di danno, essendo sic et pagina 12 di 17 simpliciter una delle possibili manifestazioni fenomenologiche dell'onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale – si concreta in una SInificativa alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, non suscettibile, a differenza del danno biologico, di accertamento medico-legale e non consistente, a differenza del danno morale, in una sofferenza interiore, bensì in un sentimento di rinuncia al vivere esteriormente percepibile pur in assenza di lesione all'integrità psicofisica o, comunque, a prescindere dalla stessa.
Non può dubitarsi che anche tale tipo di pregiudizio sia suscettibile di risarcimento, dovendosi tener conto, a tal fine, non tanto della natura ed entità del pregiudizio asseritamente sofferto, bensì della rilevanza dell'interesse leso e della consistenza della sua tutela costituzionale, atteso che il pregiudizio di tipo esistenziale non può scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante;
inoltre, la sfera relazionale del danneggiato deve risultare esser stata incisa oltre una certa soglia minima, ossia deve esser stata vulnerata da un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
Aderendo al testé illustrato indirizzo ermeneutico, deve ritenersi che l'importo risultante dall'applicazione dei criteri dettati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/05 – che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) – sia idoneo a ristorare integralmente anche il danno dinamico-relazionale patito dall'appellante, non avendo la stessa allegato circostanze da cui desumere che non possa più svolgere attività che non rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare: invero, la SI.ra si è limitata ad affermare in maniera oltremodo generica che le lesioni da CP_1 questa riportate le avrebbero precluso di “continuare a praticare attività sportive a livello amatoriale senza dolore”.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce pagina 13 di 17 di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n.
25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
pagina 14 di 17 Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, nessun pregiudizio morale può essere riconosciuto all'appellante, tenuto conto, per un verso, della mancata allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale, essendosi l'odierna istante laconicamente limitata a domandare il ristoro di tale voce di danno;
per l'altro, della non SInificativa entità del pregiudizio alla salute cagionato dal sinistro, che di per sé sola non consente – in assenza di ulteriori elementi – di poter arguire un vulnus alla sfera psicologica della SI.ra . CP_1
Quanto, infine, al lamentato danno patrimoniale, ex actis risulta che siano state sostenute spese mediche ammontanti ad euro 305,00, che il nominato CTU ha affermato essere meritevoli di rimborso.
A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra deminutio patrimoniale e fatto illecito.
Deve ora procedersi alla liquidazione del riscontrato danno biologico: avendo l'appellante patito una lesione c.d. micropermanente (e cioè inferiore o uguale al 9%), tale pregiudizio deve essere liquidato in forza dei criteri dettati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/05. Ebbene, in base alla tabella del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, deve riconoscersi all'odierna istante, a titolo di risarcimento del subito pregiudizio alla salute, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primis, si è calcolato – in ossequio al dettato dei commi I e VI dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/05 – il valore di ciascun punto di invalidità moltiplicando il valore base di euro 947,30 (stabilito dal decreto del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy del 16.7.24) per i coefficienti di cui all'art. 139, comma VI, del d.lgs. n. 209/05; successivamente, si è proceduto a moltiplicare il valore del punto come stabilito per l'invalidità del 6% per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU, pari a 6; infine, è stato applicato, così come stabilito dall'art. 139, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n.
209/2005, il coefficiente di riduzione previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (65 anni), ottenendosi in tal guisa la cifra di euro 7.005,28;
b) per la determinazione del danno da inabilità temporanea assoluta si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del pagina 15 di 17 Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 45), giungendosi all'importo di euro 2.485,80;
c) per la determinazione del danno da inabilità temporanea al tasso medio del 50% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto della metà per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 45), approdandosi all'importo di euro 1.242,90.
Di talché, a titolo di danno biologico deve liquidarsi il complessivo importo di euro 10.733,98. Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro
10.733,98 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (7.4.15) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, il gravame proposto dalla SI.ra deve essere CP_1 accolto per quanto di ragione e, in riforma dell'appellata sentenza, l'appellata compagnia deve essere condannata: a) al pagamento dell'importo di euro 10.733,98, oltre interessi e rivalutazione nella misura dianzi precisata, a titolo di risarcimento del pregiudizio biologico patito dall'odierna istante;
b) al pagamento dell'ulteriore somma di euro 305,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla SI.ra . CP_1
Non resta che disciplinare le spese di lite, dovendosi a tal fine adottare il criterio dell'esito complessivo della lite, in ossequio al quale il Giudice si deve attenere “al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di impugnazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 20289/15).
Sulla scorta della rammentata elaborazione pretoria, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, pagina 16 di 17 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato;
b. condanna la società appellata al pagamento, in favore di , dell'importo di CP_1
euro 10.733,98, oltre interessi e rivalutazione nella misura indicata in motivazione, a titolo di risarcimento del pregiudizio biologico;
c. condanna la società appellata al pagamento, in favore di , dell'ulteriore CP_1
somma di euro 305,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2. Condanna la società appellata alla refusione, in favore di , delle spese del CP_1
giudizio di prime cure, che liquida in euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3. Condanna la società appellata alla refusione, in favore di , delle spese del CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
4. Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'appellata.
Nocera Inferiore 5.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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