Art. 11.
Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1 gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1 gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.
Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1 gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1 gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.