Articolo 11 della Legge 10 maggio 1978, n. 170
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 maggio 1978
Art. 11.
Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1 gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1 gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978
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