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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.11.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 116/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del suo presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA Pt_1
MARIA INGALA, come in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Guido Lombardo;
CP_1
APPELLATO/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n° 4622/2020, con la quale era stata accolta la domanda dell'odierno appellato volta ad ottenere a carico dell' il pagamento del TFR per i periodi di cassa integrazione in deroga Pt_1
( dal 1 gennaio 2008 al 31.12.2012) data di cessazione del rapporto di lavoro per effetto dei licenziamenti disposti e comunicati dalla curatela fallimentare della ). CP_2 L' , riproponendo anche le preliminari eccezioni di improponibilità e di decadenza, nel merito Pt_1 ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice assimilato le prestazioni da cassa integrazione guadagni straordinaria con quelle derivanti dalla cd cassa in deroga e per aver in ogni caso condannato l' al pagamento di somme non iscritte al passivo fallimentare applicando Pt_1 all'ipotesi in esame quella in cui l' era chiamato a versare il tfr quale titolare del fondo di Pt_1 garanzia. Si è costituito l'appello che ha chiesto il rigetto del gravame. La controversia chiamata in pubblica udienza è discussa e decisa come da dispositivo in atti. L'appello va accolto facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307). Con assorbimento di ogni altra doglianza.
Quanto alla questione attinente al tfr per il periodo di cassa in deroga, valga quanto segue.
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. La CIGD viene concessa dalla regione o provincia autonoma con determina, se la richiesta d'intervento proviene da unità produttive site in un'unica regione o provincia autonoma;
oppure viene concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto interministeriale, se la richiesta proviene da aziende cosiddette “plurilocalizzate” aventi cioè unità produttive dislocate sull'intero territorio nazionale. Le regioni e province autonome possono disporre la concessione della CIGD sulla base di risorse che, con appositi decreti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione di ciascun ente territoriale.
La concessione dei trattamenti in deroga avviene sulla base di specifici accordi governativi, nei limiti delle risorse appositamente stanziate che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, gravanti sulla speciale gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del
Fondo per l'occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n.
148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito, istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.).
Tanto premesso, si rappresenta che nel caso di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, le quote di Tfr maturano in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, comprensiva anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria e se al termine (o nel corso) del periodo di integrazione interviene il licenziamento del lavoratore, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto, in tal senso l'art. 2, co. 2,
L. n. 464/1972). La richiamata disposizione della l. n. 464 del 1972 - la cui ratio è stata individuata nella intenzione del legislatore di «perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall'altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza» (così Cass., 2 dicembre
1991, n. 12908, cit.) – è, però, espressamente dettata in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga. In due successivi messaggi (23953/2009 e 14963/2010) l' ha sostenuto che in caso di sospensione del rapporto Pt_1 dovuto alla Cig in deroga il rimborso delle quote del trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro sono a carico del datore di lavoro. Infatti, la condizione di sospensione dal lavoro, per intervento della CIGD, non rientra in alcuna fattispecie che ne preveda l'indennizzo essendo una prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva. La disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca, dunque, un'estensione espressa o implicita del trattamento previsto (per la CIGS) dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è caratterizzata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse. La questione della possibilità di rimborso delle quote di Tfr maturate durante il periodo di cassa integrazione in deroga è stata oggetto anche di specifica interrogazione parlamentare alla quale il
Ministero del Lavoro ha risposto negativamente, ribadendo le posizioni espresse dall' Più in Pt_1 particolare, si legge nella risposta del Ministero: «la legge n.464 del 1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della Cig in deroga». Secondo il , pertanto, l'ammissione al rimborso nella CP_3 fattispecie indicata non potrebbe «prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale occorre reperire la necessaria copertura finanziaria». Osserva, in conclusione, la Corte che la
Cassazione in più occasioni (tra le altre Cass Sez. L, Sentenza n. 4171 del 23/03/2002) sottolineato che “In caso di sospensione del rapporto di lavoro per l'intervento della cassa integrazione guadagni, continua a maturare a favore del lavoratore l'indennità di anzianità o il trattamento di fine rapporto, come è desumibile dall' art. 2, secondo comma, legge n. 464/ 1972 e dalla esplicita previsione in tal senso dell' art. 2120, terzo comma, codice civile, nel testo introdotto dall' art. 1 legge 297/1982. L'art. 2 L. 464/1972 ha riconosciuto, in riferimento a un'ipotesi particolare, il diritto delle aziende di chiedere alla Cassa integrazione il rimborso delle relative quote. “In questo quadro, salvo che in presenza di una specifica deroga da parte della legge, tenuto al pagamento è il datore di lavoro e non l' , ne consegue che in mancanza di una specifica deroga legislativa, come è per la CIG in Pt_1 deroga, permane la regola per cui tenuto al pagamento del TFR è il datore di lavoro. In linea risulta la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il pagamento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all'ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel
Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro. (Cassazione civile sez. lav., 01/09/2022, n.25838) Tanto precisato in diritto, la relativa statuizione della sentenza di primo grado non può essere condivisa. Né alcuna altra statuizione nel merito è possibile stante il tenore esclusivamente oppositivo della memoria di costituzione. Nel complesso, dunque, l'appello, assorbita ogni altra doglianza, va accolto con conseguente rigetto della domanda come proposta in primo grado. Le spese del doppio grado si compensano dato l'obbiettivo contrasto riscontrabile nelle pronunce di primo grado, la novità delle questioni trattate nonché la natura interpretativa della fattispecie di diritto all'attenzione del collegio.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando;
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda come proposta in primo grado;
• Compensa le spese.
Cosi è deciso in Napoli, il 15.11.24
IlConsigliere est. Il Presidente