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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa IA SB presidente rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione del 25 settembre 2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 231/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MORENA LUCA elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- RECLAMANTE contro appresentato e difeso dall'avv. ZOLI CARLO elett.te dom.to CP_1 in VIA MENGOLINA 18 48018 FAENZA RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-RECLAMATO E RECLAMANTE IN VIA
INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna vicenda attiene al licenziamento irrogato il 19 marzo 2020 a , Parte_1 dipendente della dal 1991 con mansioni di operaio meccanico addetto allo CP_1 stampaggio, al quale veniva contestato di condurre “una vita del tutto normale” e di tenere condotte e svolgere attività che dimostravano la possibilità di offrire la sua prestazione lavorativa, benchè in malattia sin dal 6.12.2019. La contestazione, in particolare, si riferiva al comportamento assunto dal lavoratore nelle giornate dal 17 al 21 febbraio 2020, allorquando veniva osservato da una agenzia investigativa pagina 1 di 16 appositamente incaricata.
Il licenziamento veniva irrogato per giusta causa considerando che “le condotte da Lei tenute (i lavori di giardinaggio, ad es.si sono protratti per qualche ora e non soltanto per una quindicina di minuti) dimostrano che le Sue condizioni di salute non Le impedivano e non Le impediscono di offrire la Sua prestazione lavorativa, e quantomeno la Sua residua prestazione lavorativa, alla scrivente società: prestazione che non è affatto più faticosa ed onerosa rispetto a quanto richiesto dalle attività da Lei svolte nei giorni in cui Lei è stato seguito e che Le sono state appunto contestate. In via subordinata, comunque, anche se così non fisse, le suddette attività sarebbero tali da aver pregiudicato la Sua guarigione e la conseguente ripresa dell'attività lavorativa, visto il protrarsi della Sua assenza sino al 17.04.2020”.
Con ricorso ex art. 1 co 47 e ss. L 92/2012, adiva il Tribunale di Pesaro Parte_1
(RGL n. 731/2020) impugnando il suddetto licenziamento per giusta causa, al fine di vederne accertata l'illegittimità, con applicazione delle tutele di cui all'art. 18, co.
4-5 L. 300/1970.
Il Tribunale emetteva ordinanza del 12-14/06/2021 di integrale accoglimento della domanda, disponendo la reintegra del lavoratore.
A seguito di opposizione da parte datoriale, il medesimo Tribunale, all'esito di perizia medico legale, pronunciava sentenza n. 140/202211 del 12/09/2022, con cui accertava l'illegittimità del licenziamento, applicando le tutele indennitarie di cui all'art. 18, co 5 L. 300/1970 ritenendo la sproporzionalità della sanzione.
Avverso la succitata sentenza, il lavoratore inoltrava reclamo ex art. 1 co 58 L. 92/2012 (RGL n. 286/2022 Corte d'Appello di Ancona, Sezione Lavoro), chiedendone – confermata l'illegittimità del licenziamento – la riforma parziale, con applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell'art, 18 co 4 L. 300/1970. A sua volta, la CP_1 avanzava reclamo incidentale al fine di accertare la piena validità, efficacia e legittimità del licenziamento irrogato, ovvero, in via subordinata per ottenere la riduzione dell'indennità risarcitoria al minimo di legge e con detrazione dell'aliunde perceptum e percipiendum.
La Corte d'Appello di Ancona pronunciava sentenza n. 431/2022, pubblicata il 28/12/2022, con la quale accoglieva il reclamo incidentale, dichiarando assorbiti i motivi di reclamo principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da in primo grado, condannandolo alla restituzione di quanto Parte_1 percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre che al pagamento delle pagina 2 di 16 spese di lite del doppio grado.
Avverso la suddetta sentenza, il proponeva ricorso RGL 5960/2023 alla Pt_1
Corte di Cassazione, censurando la sentenza d'appello ed interponendo tredici motivi di gravame cui resisteva con controricorso. La Corte di Cassazione con la CP_1 ordinanza n. 16780/2025 del 23/06/2025, accoglieva quattro motivi di ricorso (nn. 2°, 3°, 4° e 5°), ne dichiarava assorbiti sei (nn. 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 13°), e ne rigettava uno (n. 1°) e cassava la sentenza con rinvio al merito, anche per le spese.
, a seguito di pronuncia da parte della Cassazione della suddetta Parte_1 ordinanza, ha, dunque, riassunto il giudizio di appello - reclamo ex art. 1, commi 58 e ss., L. n. 92/2012 -, chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate con il reclamo, volte ad ottenere la tutela reintegratoria ex art. 18 co. 4 St. Lav..
Insiste l'originario reclamante nelle argomentazioni già spiegate in primo grado, volte a ribadire l'illegittimità del licenziamento, ritenendo errata la sentenza del Tribunale con riferimento ai seguenti aspetti: 1) il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo al datore circa la sussistenza degli addebiti disciplinari, sul piano sia fattuale (esistenza delle condotte materiali) sia giuridico (incompatibilità delle condotte con lo stato di salute psicofisica), avendoli accertati in giudizio solamente sulla base della produzione documentale datoriale (l'indagine investigativa), che risultava essere stata contestata dal lavoratore e non supportata da alcun riscontro testimoniale;
oltretutto, anche a voler dar efficacia probatoria alla relazione investigativa, gli accertamenti contenuti in sentenza risultavano discratici rispetto alle risultanze fotografiche;
inoltre, molte delle risultanze fotografiche dell'indagine investigativa riprendevano il ricorrente all'interno della propria dimora abitativa, ergo inutilizzabili in quanto frutto di indebita ingerenza nella privacy di questi;
l'inconsistenza probatoria dell'indagine investigativa, composta da immagini fotografiche, ergo rappresentazioni statiche, inidonee a palesare la qualità dinamico-cinetica e la quantità di dispendio energetico delle azioni contestate (come sarebbe avvenuto, invece, attraverso dei filmati); 2) l'irrilevanza degli addebiti, inerenti ad attività domestiche non sistematiche, di breve durata e persistenza, di infima consistenza in termini di dispendio energetico, dinamico e cinetico, in ogni caso non soggette ad alcuna sorveglianza sanitaria, ergo irrilevanti sul piano disciplinare, comunque non comparabili con quelle lavorative, dovendo basarsi sull'incapacità lavorativa specifica del lavoratore anziché su quella generica (ergo di identico contenuto quantitativo e qualitativo, con stesse mansioni, stessi orari, stesse modalità e impegno) tra l'altro con criteri di obiettività concreta, pagina 3 di 16 anzichè di mera potenzialità astratta;
3) l'inammissibilità della CTU disposta in primo grado, di natura meramente esplorativa ed additiva, comunque giunta a conclusioni incerte e insufficienti ai fini probatori (per sostenere il fondamento degli addebiti) e in parte illogiche sul piano tecnico;
4) l'abnormità della sanzione in relazione alle fattispecie normate dal CCNL;
5) l'omesso esame circa la recidiva disciplinare della multa;
6) l'erroneità della regolamentazione delle spese di lite.
Si è costituita in questa fase anche la ribadendo l'infondatezza CP_1 dell'originario reclamo e riproponendo, altresì, i motivi di reclamo incidentale volti a far dichiarare la legittimità del disposto licenziamento, atteso che le attività extra lavorative che il è stato osservato svolgere durante l'assenza sono ictu oculi sintomatiche del Pt_1 fatto che nel periodo di assenza per malattia il lavoratore godesse invece di ottima salute.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ripercorso l'iter giudiziale della vicenda, occorre, innanzitutto, esaminare il decisum della Suprema Corte reso in fase rescindente, al fine di determinare il perimetro della pronuncia demandata a questa Corte.
È, infatti, noto che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Si afferma, dunque, che il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise (Cass. civ. n. 636/2019) e che l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (Cass. civ. n. 22989/2018).
Ciò posto, si rileva come la Cassazione abbia, in via preliminare, affermato pagina 4 di 16 l'infondatezza della doglianza di genericità della contestazione, in quanto la stessa “è stata motivatamente ritenuta sufficientemente specifica, non essendo necessario che l'addebito puntualizzi nel dettaglio entità e intensità dello sforzo fisico richiesto nelle attività ritenute incompatibili con lo stato di malattia”.
La Corte ha, poi, ritenuto fondato il secondo motivo per le seguenti ragioni:
“invero, l'appello principale del lavoratore aveva contestato i fatti per come svoltisi e la loro rilevanza sul piano disciplinare, aveva inoltre contestato la relazione investigativa in quanto non sottoscritta e corredata di scatti di foto per singole azioni, senza alcuna verifica della dinamica delle azioni contestate”.
Secondo la Cassazione, “il vizio della sentenza di secondo grado risiede nel non aver esaminato quattro motivi di reclamo (tesi a riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro in senso migliorativo, in quanto volti a conseguire l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato ovvero per rientrare il fatto tra le condotte punibili con misure conservative), sconfinando in un vizio di nullità per infrapetizione;
invero, la sentenza impugnata non ha pronunciato in alcun modo su tali profili, pur rilevanti ai fini della verifica della correttezza dell'esercizio del potere datoriale. Il motivo è decisivo, in relazione agli oneri probatori in materia a carico del datore di lavoro”.
In questo senso, la Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui “lo svolgimento da parte del lavoratore di altre attività durante l'assenza per malattia non comporta automaticamente la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario;
grava invero sul datore di lavoro l'onere di provare che la malattia sia simulata, ovvero che l'attività svolta dal lavoratore nei giorni di assenza sia idonea a pregiudicare il suo rientro in servizio, non sussistendo nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare un'altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di malattia. Al riguardo, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 6375 del 21/03/2011, Rv. 616552 - 01, ed altre successive conformi) ha già precisato che, in tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata - la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena - senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore debba provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa;
è, invece, a carico del datore di lavoro la dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni
pagina 5 di 16 lavorativi assegnati al dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro (v. altresì Sez. L , Sentenza n. 1173 del 18/01/2018, Rv. 647202 – 01; Sez. L , Sentenza n. 13063 del 26/04/2022, Rv. 664597 – 01)”.
Ebbene, alla luce di tali principi, la Corte rileva come il ricorrente avesse lamentato che detto onere probatorio non era stato soddisfatto dal datore di lavoro,
“tenuto conto soprattutto dell'oggettiva irrilevanza delle attività svolte e di quanto accertato dalla corte territoriale (in atti era l'accertamento di merito che il lavoratore era addetto alla pressa e movimentazioni carichi, era invalido al 67% per intervento al rachide con inserimento di elementi metallici, in collocamento mirato e con trauma cranico cervicale a seguito di infortunio sul lavoro;
aveva accompagnato in auto la moglie per un totale di otto minuti in tre giorni e aveva scavalcato in una sola occasione un cancelletto di 70 cm in quanto era rimasto chiuso fuori casa). La corte territoriale non si è pronunciata affatto su detti motivi d'appello del lavoratore”.
La Corte ha, poi, dichiarato fondato il terzo motivo, avendo la corte territoriale
“erroneamente ritenuto assorbita, nel rigetto della doglianza di non proporzionalità della sanzione, la questione relativa alla mancanza di giusta causa e di insussistenza del fatto: si tratta, invece, di questioni aventi tutte una propria autonoma rilevanza e, come tali, dovevano essere separatamente esaminate. Anche i motivi quarto e quinto, che contestano la relazione investigativa su cui si basa l'atto datoriale impugnato per più profili, meritano accoglimento nei termini qui di seguito chiariti: il fondamento della sanzione datoriale poggia su una relazione investigativa non sottoscritta e che non ne evidenziava gli autori così come non evidenziava gli autori delle foto;
si trattava, quindi, di mero documenti provenienti da terzi non identificabili, formati fuori dal processo e senza il contraddittorio delle parti, con valore di mero argomento di prova, non corroborati da altri elementi testimoniali o documentali idonei a descrivere compiutamente la dinamica e la durata delle azioni addebitate e, quindi, la loro effettiva idoneità a dimostrare una simulazione della malattia o il rischio d'un suo aggravamento, con conseguente ritardo nel rientro al lavoro.
Gli altri motivi sono, invece, stati dichiarati assorbiti.
In sostanza, secondo il giudice rescindente, la sentenza della Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere assorbita, nel rigetto della doglianza di non proporzionalità della sanzione, la questione relativa alla mancanza di giusta causa e di insussistenza del fatto, essendo questioni aventi tutte una propria autonoma rilevanza che andavano separatamente esaminate, in via logicamente prodromica rispetto al giudizio di pagina 6 di 16 proporzionalità.
Questa Corte, dunque, è chiamata ad esaminare funditus le doglianze dell'originario reclamo che lamentavano, sotto più punti di vista, la mancata ottemperanza del datore di lavoro al proprio onere probatorio.
In questo quadro, va, infatti, ancora ribadito, a mò di premessa, che, come affermato dalla Cassazione (v. sentenza n. 13063/2022) “in ossequio al canone di fonte legale che accolla al datore di lavoro il peso di provare tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento, tale parte deve fornire in giudizio la prova di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato. Ne discende coerente che, avuto riguardo alle ipotesi prefigurate nella contesa in esame, chi licenzia non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore abbia svolto in costanza di malattia altra attività, perché, per quanto detto innanzi, non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, durante la malattia, sicché essa non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera. Il datore di lavoro, quindi, deve anche provare, in relazione alla contestazione disciplinare, o che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio. Solo in tal modo non potrà realizzarsi una surrettizia inversione dell'onere probatorio stabilito per legge in caso di licenziamento. A tal fine il datore potrà avvalersi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio per l'accertamento dei fatti, anche sollecitando il giudice ad esperire una consulenza tecnica d'ufficio ovvero ad attivare poteri officiosi ex art. 421 c.p.c.. Simmetricamente il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con accurata indagine probatoria onde esprimere all'esito il proprio convincimento su come si sia svolta la vicenda concreta, osservando anche in tale caso il criterio per cui costituisce carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004); sicché solo nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art. 2697 c.c. (per un'applicazione del principio, di recente, Cass. n. 3822 del 2019). In particolare, pagina 7 di 16 occorrerà valutare modalità, tempi e luoghi della diversa attività svolta dal dipendente in costanza di malattia, attribuendo rilievo, anche ai fini dell'elemento soggettivo, alla circostanza che si tratti di attività ricreativa o ludica ovvero prestata a favore di terzi;
occorrerà poi esaminare le caratteristiche della patologia diagnosticata per certificare l'assenza per malattia;
infine, occorrerà verificare se da tali elementi, eventualmente con l'ausilio peritale, scaturisca la prova che la malattia fosse fittizia ovvero che la condotta tenuta dal lavoratore fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro”.
Ebbene, sulla scorta di tali principi di fondo, deve ritenersi che, ad un maggiore approfondimento del materiale istruttorio offerto in esame da parte datoriale ed integrato dalla perizia medico legale svolta in primo grado, si evinca l'insussistenza del fatto addebitato al lavoratore.
È, innanzitutto, di immediata evidenza una certa contraddittoria approssimazione nella giusta causa addotta dal datore di lavoro il quale ha, alternativamente, contestato al lavoratore sia la simulazione della malattia che l'adozione di condotte atte a pregiudicare la guarigione, ipotesi che si escludono a vicenda.
La prova di tale alternativa inadempienza rispetto all'obbligo di fedeltà e buona fede si dovrebbe ricavare, secondo la prospettazione datoriale, dalla relazione investigativa prodotta in atti, corredata da varie foto che ritraggono il lavoratore nelle giornate dal 17 al 21 febbraio 2020, allorquando il medesimo era assente dal lavoro per una ricaduta della patologia conseguente all'infortunio sul lavoro verificatosi nel marzo 2019 quando cadeva a terra sbattendo la parte frontale del capo contro il pavimento (il tornato al lavoro a settembre 2019 a seguito di tale incidente, si riassentava dal 9 Pt_1 al 23 dicembre 2019 per “comparsa improvvisa di vertigine in seguito ad un movimento brusco sul lavoro (esiti di vecchio trauma cranio-cervicale)”, prorogato fino al 17 aprile 2020, per un periodo complessivo di 131 giorni).
In particolare, l'attività osservata consisteva in quanto segue: 17 febbraio 2020:
“Alle ore 7.57 il Sig. usciva di casa insieme alla moglie e, alla guida dell'auto Pt_1
Opel Corsa di colore grigio tg. DM261RN, si recava presso un'abitazione situata in strada provinciale Orcianese nelle adiacenze della superstrada. La moglie del Sig. arrivati presso la suddetta abitazione, scendeva dall'auto mentre il ricorrente
Pt_1 rientrava a casa in auto. Alle ore 9.30 il Sig. usciva nuovamente di casa e, alla
Pt_1 guida dell'auto, andava a prelevare la moglie. Successivamente, sempre con l'auto condotta dal Sig. i due si recavano presso il bar Pandora sito in via Flaminia,
Pt_1 ove consumavano la colazione. Alle ore 10.03 il Sig. usciva a piedi dal bar per
Pt_1
pagina 8 di 16 recarsi presso gli uffici postali. Alle 10.38, uscito dalle poste, il Sig. rincasava a
Pt_1 piedi. Arrivato presso la propria abitazione, il Sig. cavalcava il cancello di casa
Pt_1 ed entrava nell'abitazione. Alle 12.09 il Sig. sciva in giardino ed eseguiva lavori
Pt_1 di giardinaggio e potatura. Alle 17.05 il Sig. usciva dall'abitazione insieme alla
Pt_1 moglie e vi si tratteneva all'esterno.
18 febbraio 2020: “Alle ore 7.57 il Sig. usciva dall'abitazione per Pt_1 accompagnare la moglie all'auto. Da quel momento fino alle ore 10.15 il Sig. Pt_1 svolgeva numerose attività nello spazio esterno all'abitazione, ed in particolare: stendeva il bucato, riordinava le sedie del gazebo sollevandole e spostandole, ed eseguiva lavori di giardinaggio e potatura, recandosi anche al cassonetto distante alcune decine di metri per gettare gli sfalci. Alle 11.27 il Sig. i recava a fare una Pt_1 passeggiata dirigendosi alla farmacia sita in via Flaminia 191/B, per poi far rientro a casa in auto con la moglie.
19 febbraio 2020: “Alle ore 7.55 il Sig. usciva dall'abitazione per Pt_1 accompagnare la moglie all'auto. Da quel momento fino alle ore 11.40 il Sig. Pt_1 svolgeva numerose attività nello spazio esterno all'abitazione, ed in particolare eseguiva lavori di giardinaggio e potatura, recandosi anche al cassonetto distante alcune decine di metri per gettare gli sfalci”.
20 febbraio 2020: “Alle ore 12.07 il Sig. si recava a fare una passeggiata Pt_1 dirigendosi fino alla via Flaminia, per poi far rientro a casa in auto con la moglie.
21 febbraio 2020: “Alle ore 7.52 il Sig. usciva dall'abitazione per Pt_1 accompagnare la moglie all'auto. Alle ore 10.46 il Sig. si recava a fare una Pt_1 passeggiata dirigendosi fino al negozio di elettronica ferramente 'Fratelli Cecchi' sito in via Flaminia 55, dal quale usciva alle ore 11.00 tenendo in mano materiale non identificato, per fare rientro a casa sempre a piedi. Dalle ore 14.29 fino alle ore 17.00 il Sig. svolgeva numerose attività nello spazio esterno all'abitazione, ed in Pt_1 particolare eseguiva lavori di giardinaggio e potatura, utilizzando attrezzi specifici quali una vanga e delle forbici, recandosi anche al cassonetto distante alcune decine di metri per gettare gli sfalci”.
Da quanto sopra, risulta, dunque, che le attività concretamente contestate al ricorrente sono state l'essersi messo alla guida della propria autovettura in data 17 febbraio per compiere due tragitti, uno andata e ritorno, l'altro solo andata;
avere fatto in varie giornate alcuni percorsi a piedi per andare alle poste o in ferramenta;
avere svolto attività di giardinaggio, potatura, getto di sfalci.
pagina 9 di 16 Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, sulla base degli orari indicati nelle foto a corredo della relazione investigativa, la quantità di tempo che il ha Pt_1 dedicato alle attività extralavorative di giardinaggio potrebbe arrivare ad 8 ore in tre giorni mentre l'attività di guida dell'auto ad 8 minuti complessivi tra tutti i tragitti, tempo che appare correttamente calcolato (anche se probabilmente in eccesso, non permettendo le foto in atti né la relazione di quantificare ogni attività).
Secondo il medico legale interpellato dal datore di lavoro “la guida dell'auto
“[...] oltre che pericolosa per sè e per gli altri in condizione vertiginosa comporta anche una sollecitazione vibratoria della colonna e del capo che di per sè può indurre
o reiterare la vertigine e quindi indurre il prolungamento della malattia per cause non naturali ma indotte”, inoltre in riferimento all'attività di giardinaggio, essa “comporta gli stessi movimenti del capo e della colonna vertebrale che ha indotto (vedi dinamica dichiarata) la vertigine”; concludendo che “Le evidenze di azioni (guida di auto ed attività di giardinaggio in costanza di malattia inabilitante o che comunque impedisce il lavoro portano a ritenere che i) il paziente non ha rispettato le comuni cautele di riposo e di evitamento dei sollecitazioni idonee alla riacutizzazione vertiginosa e quindi abbia accentuato e prolungato lo stato di malattia, o di contro ii) l'evidenza che non sia rientrato al lavoro una volta avvenuta l'attenuazione se non la cessazione della sindrome vertiginosa tanto da concedersi sia la guida di auto sia le attività di giardinaggio, è anch'essa palese anche se in realtà il miglioramento clinico funzionale ottenuto poteva essere compatibile anche con il lavoro in fabbrica”.
Ebbene, ciò che appare subito evidente dalle foto e dalla relazione in atti è che le attività riprese sono attività quotidiane e di modesto impatto fisico, soprattutto considerando le concrete modalità di esercizio riprese. L'attività di giardinaggio e potatura su cui tanto insiste parte datoriale ha, infatti, riguardato un giardino di ridotte dimensioni, pari a pochi metri quadri, con una decina di piante consistenti per lo più in qualche piccolo ulivo o in arbusti ad altezza uomo. L'attività di getto di sfalci ha riguardato solo qualche rametto o foglia secca, tant'è che è bastata anche una semplice paletta per rifiuti domestici. Il fatto che l'uomo abbia scavalcato il cancello è stato, poi, giustificato dall'avere egli dimenticato le chiavi di casa e si tratta, comunque, di un cancello basso che, dall'espressione del viso ripresa, sembra essere stato scavalcato anche con qualche difficoltà. Le sedie che il pare avere movimentato sembrano Pt_1 delle mere sedie di plastica da esterno, di peso del tutto modesto e l'operazione, trattandosi di abitazione privata, non può che essere durata solo pochi minuti. Di durata del tutto modesta è stata, poi, la guida dell'auto se è vero che, come risulta dalle foto, tra andata e ritorno, sono passati 7 minuti (ossia dalle 7,57 alle 8,04), mentre il secondo pagina 10 di 16 tragitto solo di andata sembra essere durato pure pochi minuti, tant'è che il poi Pt_1 tornava a piedi.
Parte delle attività osservate, peraltro, sono state riprese quando il lavoratore si trovava all'interno della propria abitazione privata (concetto che comprende anche il giardino) sicché esse non potrebbero neppure essere utilizzate. Se, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole affermare che “le disposizioni dell'art. 5 st.lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza”, tuttavia, è anche vero che l'attività investigativa deve essere confinata a luoghi pubblici, non potendo invadere il domicilio privato del lavoratore.
Ad ogni modo, quand'anche si prendessero in esame tutti i movimenti osservati, la modestia degli stessi appare già di per sé eloquente della pretestuosità della giusta causa addotta. Tuttavia, correttamente, al fine di esprimere un giudizio quanto più oggettivo, in primo grado è stata ammessa una CTU medico legale.
Il CTU nominato ha, in proposito, affermato che “non è possibile affermare completa incompatibilità fra le attività descritte dal rapporto investigativo e la patologia lamentata dal sig. La natura stessa della patologia, soggettivamente Pt_1 lamentata, vertiginoide e cefalgica è caratterizzata infatti da momenti transitori di comparsa della sintomatologia. Per quanto sia possibile quindi affermare che nei momenti descritti al di fuori dell'abitazione il soggetto potesse aver goduto di una temporanea assenza della sintomatologia, non è al contrario possibile dimostrare l'assenza della stessa durante i periodi serali o nei “buchi” temporali del rapporto.”
Pur partendo da tali premesse, frutto di prudente valutazione, il CTU si è, poi, spinto ad affermare che, pur non potendosi escludere la natura episodica dei sintomi lamentati dal lavoratore, non avendo gli investigatori potuto seguire il periziando nell'intero arco delle 5 giornate, tuttavia, si potesse procedere al ragionamento probabilistico. In tale ambito l'elemento di maggior rilievo è stata ritenuta la
“routinarietà e la ripetitività delle operazioni svolte in autonomia dal sig. , Pt_1 sicché, le stesse esplicitavano “un significativo grado di sicurezza poco compatibile con la ricorrenza di episodi vertiginosi e di perdita di equilibrio”. In altre parole, data pagina 11 di 16 la natura eminentemente soggettiva della patologia sofferta dal secondo il perito, Pt_1 pur non potendosi escludere a priori che gli stessi sintomi si siano presentati nei periodi trascorsi entro le mura domestiche, tuttavia, la routinarietà e ripetitività delle attività rappresenterebbero, con criteriologia probabilistica, elemento a discapito di tale ipotesi.
Ebbene, come già ritenuto dal primo giudice, “alla luce delle considerazioni svolte dal CTU, non è possibile affermare con sufficiente certezza che le condotte addebitate al lavoratore non siano compatibili con lo stato di malattia (e che pertanto la simulino)”. Si concorda, infatti, che “la valutazione in termini probabilistici della
“poca compatibilità” delle suddette attività con la patologia certificata, ritenuta dal CTU, si fonda su un' ”impressione” di sicurezza in concreto non verificabile perchè il mero esame delle fotografie non consente di apprezzare l'effettiva gravosita' dei movimenti o l'atteggiamento cautelativo tenuto nella loro esecuzione (il CTU concorda con l'avv. di parte ricorrente secondo cui a tal fine sarebbe stato necessario disporre di riprese video). In tal modo la conclusione del CTU assume un carattere astratto e non univoco, reggendosi esclusivamente sul carattere routinario e ripetitivo delle condotte”.
Tali condivisibili considerazioni non trovano un ostacolo nella mancata ammissione della prova testimoniale richiesta da parte datoriale in persona degli agenti investigativi, testimonianza che anche in questa fase appare di superflua ammissione in ragione, da un lato, della risalenza nel tempo dei fatti osservati, dall'altro, per la soggettività del giudizio demandato ai testi, chiamati ad esprimere sulla sicurezza (o
“normalità”) dei movimenti (comunque ripresi anche da notevole distanza).
Occorre, inoltre, osservare come il CTU non abbia preso in adeguato conto l'evoluzione della patologia sofferta dal lavoratore e denunciata quale ricaduta dell'infortunio del marzo del 2019. Se, infatti, inizialmente, la diagnosi si incentrava esclusivamente sulla sindrome vertiginosa e sulla cefalea, a febbraio sopraggiungeva rigidità del rachide cervicale, e a marzo 2020 una psicoastenia. Lo stesso CTU dà atto, quanto alla terapia prescritta dal Dott. in data 25.02.2020, che “da Per_1 certificazione in atti e da comuni indicazioni le stesse sono probabilmente riferibili alla sindrome psico-astenica più che alle problematiche vertiginoidi e di instabilità posturale”. Risulta, dunque, confermato che il lavoratore non soffriva solo di vertigini, stordimento ed instabilità posturale ma anche di psico astenia (diagnosticata in epoca del tutto prossima ai giorni in contestazione), ossia di una condizione depressiva che non appare per nulla incompatibile con le poche camminate (per svolgere qualche incombenza) o con l'attività di cura del verde nel giardino di casa. D'altronde, il solo pagina 12 di 16 fatto (come documentato dalle foto relative alla giornata del 21 febbraio) che il lavoratore sia rimasto circa due ore impegnato nella cura di una sola pianta (ovvero di un circoscritto isolato angolo di giardino) dimostra una certa cautela nell'attività svolta, compatibile con uno stato di salute non integro.
Quanto, poi, al fatto che l'attività svolta comportasse pericoli di aggravamento della patologia o una ritardata ripresa, il CTU nominato ha ritenuto controindicata solo l'attività di guida dell'automobile, affermando che “Una instabilità motoria, una sintomatologia caratterizzata da sensazioni di stordimento e sonnolenza come dichiarate e descritte ripetutamente dal periziando sono, a mio parere, del tutto incompatibili con la guida del mezzo, rappresentando un rischio sostanziale non solo per sé stesso ma anche per terze persone”.
In modo conforme, il primo giudice ha, dunque, affermato che, nelle condizioni di salute del ricorrente, la guida di un veicolo aumenterebbe in modo evidente il rischio che il dipendente non riprenda, a causa di incidenti, l'attività lavorativa nel tempo ordinario.
Come eccepito dall'originario reclamante, tuttavia, si tratta di considerazione che non appare condivisibile e rilevante ai fini che qui ci occupano.
Ciò che il lavoratore in malattia si deve astenere dal compiere sono solo quelle attività che possano compromettere la guarigione dalla patologia sofferta ma non anche evitare quei pericoli che non incidono sulla stessa o che possano riguardare la generalità delle persone. Al contrario, il lavoratore non ha alcun obbligo nei confronti del datore di lavoro di evitare situazioni pericolose, in generale, per la sua salute (né tanto meno per quella di terzi), dovendo soltanto, per buona fede contrattuale, evitare di ritardare la guarigione della patologia che causa, in quel momento, l'astensione dal lavoro. In questo senso non risulta provato né affermato dal CTU che la guida dell'autovettura, considerata anche l'occasionalità e breve durata della stessa, abbia potuto aggravare la sindrome vertiginosa, la cefalea o la psicoastenia. La guida dell'autovettura, un solo giorno, per una decina di minuti appare, dunque, una attività neutra rispetto alla patologia sofferta dal Pt_1
Pur escludendo la simulazione della malattia, il primo giudice si è spinto oltre affermando che, dalle riprese fotografiche, si potesse desumere che il lavoratore, nonostante le patologie accertate e verosimilmente esistenti, mantenesse una residua capacità lavorativa, sicché l'avere omesso di offrire al datore di lavoro queste energie sarebbe condotta contraria a buona fede, integrando l'inadempimento contrattuale contestato. pagina 13 di 16 Ebbene, si tratta di affermazione che, oltre che contrastare con la ritenuta effettività delle patologie sofferte, enuclea un concetto di parziale capacità lavorativa che non appare compatibile con il concetto giuslavoristico di malattia. È, infatti, noto che la malattia prevista dall'art. 2110 cod. civ. si identifica in uno stato morboso tale da comportare per sè stesso l'incapacità temporanea ed assoluta del dipendente ad eseguire la prestazione lavorativa, risultando del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa.
Ha poco senso, dunque, affermare che residuasse una parziale capacità lavorativa da offrire al datore di lavoro, senza, peraltro, neppure specificare come tale residua capacità potesse essere utilizzata nel lavoro (prestazione solo part time?, attribuzione di mansioni statiche?). Si ricorda, infatti, che il era già lavoratore Pt_1 invalido ed aveva anche precise prescrizioni mediche. E' evidente, dunque, che o la malattia impedisce la prestazione lavorativa oppure, in caso di remissione dei sintomi, permette il ritorno al lavoro ma integralmente, con la restituzione delle mansioni prima svolte, salvo l'accertamento della necessità di nuove prescrizioni mediche, in sede di visita medica per la riammissione al lavoro. Non pare, quindi, giuridicamente ipotizzabile, nel caso in esame, una capacità lavorativa parziale.
È, d'altronde, impossibile fare un paragone tra le attività contestate al e le Pt_1 mansioni a lui normalmente demandate sul luogo di lavoro. Nel primo caso, si tratta, come visto, di attività di scarso impegno fisico, svolte per un massimo di 2/3 ore al giorno, intervallate da periodi di sosta dentro casa ove il lavoratore poteva riposare o recuperare le energie. Le mansioni lavorative a lui assegnate necessitavano, invece, di osservare un orario pieno di 8 ore al giorno, con adibizione continua alle presse, movimentazione di pesi di 200/300 grammi e stazione eretta.
Non può, dunque, fondatamente affermarsi che, quand'anche ritenute in fase di remissione (ma ciò, come detto, va escluso, essendo in quel periodo insorta anche una psicoastenia), le patologie sofferte dal lavoratore permettessero, a febbraio 2020, di rientrare al lavoro e alle mansioni assegnate.
In conclusione, deve affermarsi che, quand'anche fossero superabili le doglianze di inutilizzabilità delle risultanze investigative, le attività osservate (e dal non Pt_1 contestate nel loro materiale accadimento) non appaiono sintomatiche né di simulazione della malattia né di incuranza verso le proprie condizioni di salute, tale da aggravare il proprio stato patologico.
Il comportamento posto in essere dal lavoratore non può, dunque, definirsi inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte, anche dal punto di vista pagina 14 di 16 della buona fede soggettiva, sicché esso è disciplinarmente irrilevante.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 18 co. 4 St. lav. va applicata la tutela reintegratoria (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 3655 del 07/02/2019: “In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell'ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto”).
Parte datoriale va, inoltre, condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ma in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (nel calcolo andranno detratte le mensilità già corrisposte in esito all'ordinanza resa in fase sommaria, nonché il TFR pagato, in caso di ripristino del rapporto senza opzione per l'indennità sostitutiva). Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L'originario reclamo del lavoratore va, pertanto, accolto mentre va respinto il reclamo incidentale di parte datoriale per motivi speculari a quelli che hanno portato ad accogliere il primo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento integrale delle istanze dell'originario ricorrente, le spese seguono il criterio della soccombenza per tutti i gradi del giudizio, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In accoglimento del reclamo principale, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro reclamata, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a e condanna la a reintegrare il Parte_1 CP_1 medesimo nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità pagina 15 di 16 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nei limiti di 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
• Rigetta il reclamo incidentale;
• Condanna la al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 del giudizio che liquida in euro 4.766,00 per il primo grado, euro 6.946,00 per il grado di appello, in euro 5.500,00 (+ euro 1036,00 per spese) per il grado di Cassazione, in euro 3.500,00 per la presente fase di rinvio, il tutto oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap e con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Ancona, 25 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa IA SB
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa IA SB presidente rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione del 25 settembre 2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 231/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MORENA LUCA elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- RECLAMANTE contro appresentato e difeso dall'avv. ZOLI CARLO elett.te dom.to CP_1 in VIA MENGOLINA 18 48018 FAENZA RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-RECLAMATO E RECLAMANTE IN VIA
INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna vicenda attiene al licenziamento irrogato il 19 marzo 2020 a , Parte_1 dipendente della dal 1991 con mansioni di operaio meccanico addetto allo CP_1 stampaggio, al quale veniva contestato di condurre “una vita del tutto normale” e di tenere condotte e svolgere attività che dimostravano la possibilità di offrire la sua prestazione lavorativa, benchè in malattia sin dal 6.12.2019. La contestazione, in particolare, si riferiva al comportamento assunto dal lavoratore nelle giornate dal 17 al 21 febbraio 2020, allorquando veniva osservato da una agenzia investigativa pagina 1 di 16 appositamente incaricata.
Il licenziamento veniva irrogato per giusta causa considerando che “le condotte da Lei tenute (i lavori di giardinaggio, ad es.si sono protratti per qualche ora e non soltanto per una quindicina di minuti) dimostrano che le Sue condizioni di salute non Le impedivano e non Le impediscono di offrire la Sua prestazione lavorativa, e quantomeno la Sua residua prestazione lavorativa, alla scrivente società: prestazione che non è affatto più faticosa ed onerosa rispetto a quanto richiesto dalle attività da Lei svolte nei giorni in cui Lei è stato seguito e che Le sono state appunto contestate. In via subordinata, comunque, anche se così non fisse, le suddette attività sarebbero tali da aver pregiudicato la Sua guarigione e la conseguente ripresa dell'attività lavorativa, visto il protrarsi della Sua assenza sino al 17.04.2020”.
Con ricorso ex art. 1 co 47 e ss. L 92/2012, adiva il Tribunale di Pesaro Parte_1
(RGL n. 731/2020) impugnando il suddetto licenziamento per giusta causa, al fine di vederne accertata l'illegittimità, con applicazione delle tutele di cui all'art. 18, co.
4-5 L. 300/1970.
Il Tribunale emetteva ordinanza del 12-14/06/2021 di integrale accoglimento della domanda, disponendo la reintegra del lavoratore.
A seguito di opposizione da parte datoriale, il medesimo Tribunale, all'esito di perizia medico legale, pronunciava sentenza n. 140/202211 del 12/09/2022, con cui accertava l'illegittimità del licenziamento, applicando le tutele indennitarie di cui all'art. 18, co 5 L. 300/1970 ritenendo la sproporzionalità della sanzione.
Avverso la succitata sentenza, il lavoratore inoltrava reclamo ex art. 1 co 58 L. 92/2012 (RGL n. 286/2022 Corte d'Appello di Ancona, Sezione Lavoro), chiedendone – confermata l'illegittimità del licenziamento – la riforma parziale, con applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell'art, 18 co 4 L. 300/1970. A sua volta, la CP_1 avanzava reclamo incidentale al fine di accertare la piena validità, efficacia e legittimità del licenziamento irrogato, ovvero, in via subordinata per ottenere la riduzione dell'indennità risarcitoria al minimo di legge e con detrazione dell'aliunde perceptum e percipiendum.
La Corte d'Appello di Ancona pronunciava sentenza n. 431/2022, pubblicata il 28/12/2022, con la quale accoglieva il reclamo incidentale, dichiarando assorbiti i motivi di reclamo principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da in primo grado, condannandolo alla restituzione di quanto Parte_1 percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre che al pagamento delle pagina 2 di 16 spese di lite del doppio grado.
Avverso la suddetta sentenza, il proponeva ricorso RGL 5960/2023 alla Pt_1
Corte di Cassazione, censurando la sentenza d'appello ed interponendo tredici motivi di gravame cui resisteva con controricorso. La Corte di Cassazione con la CP_1 ordinanza n. 16780/2025 del 23/06/2025, accoglieva quattro motivi di ricorso (nn. 2°, 3°, 4° e 5°), ne dichiarava assorbiti sei (nn. 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 13°), e ne rigettava uno (n. 1°) e cassava la sentenza con rinvio al merito, anche per le spese.
, a seguito di pronuncia da parte della Cassazione della suddetta Parte_1 ordinanza, ha, dunque, riassunto il giudizio di appello - reclamo ex art. 1, commi 58 e ss., L. n. 92/2012 -, chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate con il reclamo, volte ad ottenere la tutela reintegratoria ex art. 18 co. 4 St. Lav..
Insiste l'originario reclamante nelle argomentazioni già spiegate in primo grado, volte a ribadire l'illegittimità del licenziamento, ritenendo errata la sentenza del Tribunale con riferimento ai seguenti aspetti: 1) il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo al datore circa la sussistenza degli addebiti disciplinari, sul piano sia fattuale (esistenza delle condotte materiali) sia giuridico (incompatibilità delle condotte con lo stato di salute psicofisica), avendoli accertati in giudizio solamente sulla base della produzione documentale datoriale (l'indagine investigativa), che risultava essere stata contestata dal lavoratore e non supportata da alcun riscontro testimoniale;
oltretutto, anche a voler dar efficacia probatoria alla relazione investigativa, gli accertamenti contenuti in sentenza risultavano discratici rispetto alle risultanze fotografiche;
inoltre, molte delle risultanze fotografiche dell'indagine investigativa riprendevano il ricorrente all'interno della propria dimora abitativa, ergo inutilizzabili in quanto frutto di indebita ingerenza nella privacy di questi;
l'inconsistenza probatoria dell'indagine investigativa, composta da immagini fotografiche, ergo rappresentazioni statiche, inidonee a palesare la qualità dinamico-cinetica e la quantità di dispendio energetico delle azioni contestate (come sarebbe avvenuto, invece, attraverso dei filmati); 2) l'irrilevanza degli addebiti, inerenti ad attività domestiche non sistematiche, di breve durata e persistenza, di infima consistenza in termini di dispendio energetico, dinamico e cinetico, in ogni caso non soggette ad alcuna sorveglianza sanitaria, ergo irrilevanti sul piano disciplinare, comunque non comparabili con quelle lavorative, dovendo basarsi sull'incapacità lavorativa specifica del lavoratore anziché su quella generica (ergo di identico contenuto quantitativo e qualitativo, con stesse mansioni, stessi orari, stesse modalità e impegno) tra l'altro con criteri di obiettività concreta, pagina 3 di 16 anzichè di mera potenzialità astratta;
3) l'inammissibilità della CTU disposta in primo grado, di natura meramente esplorativa ed additiva, comunque giunta a conclusioni incerte e insufficienti ai fini probatori (per sostenere il fondamento degli addebiti) e in parte illogiche sul piano tecnico;
4) l'abnormità della sanzione in relazione alle fattispecie normate dal CCNL;
5) l'omesso esame circa la recidiva disciplinare della multa;
6) l'erroneità della regolamentazione delle spese di lite.
Si è costituita in questa fase anche la ribadendo l'infondatezza CP_1 dell'originario reclamo e riproponendo, altresì, i motivi di reclamo incidentale volti a far dichiarare la legittimità del disposto licenziamento, atteso che le attività extra lavorative che il è stato osservato svolgere durante l'assenza sono ictu oculi sintomatiche del Pt_1 fatto che nel periodo di assenza per malattia il lavoratore godesse invece di ottima salute.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ripercorso l'iter giudiziale della vicenda, occorre, innanzitutto, esaminare il decisum della Suprema Corte reso in fase rescindente, al fine di determinare il perimetro della pronuncia demandata a questa Corte.
È, infatti, noto che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Si afferma, dunque, che il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise (Cass. civ. n. 636/2019) e che l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (Cass. civ. n. 22989/2018).
Ciò posto, si rileva come la Cassazione abbia, in via preliminare, affermato pagina 4 di 16 l'infondatezza della doglianza di genericità della contestazione, in quanto la stessa “è stata motivatamente ritenuta sufficientemente specifica, non essendo necessario che l'addebito puntualizzi nel dettaglio entità e intensità dello sforzo fisico richiesto nelle attività ritenute incompatibili con lo stato di malattia”.
La Corte ha, poi, ritenuto fondato il secondo motivo per le seguenti ragioni:
“invero, l'appello principale del lavoratore aveva contestato i fatti per come svoltisi e la loro rilevanza sul piano disciplinare, aveva inoltre contestato la relazione investigativa in quanto non sottoscritta e corredata di scatti di foto per singole azioni, senza alcuna verifica della dinamica delle azioni contestate”.
Secondo la Cassazione, “il vizio della sentenza di secondo grado risiede nel non aver esaminato quattro motivi di reclamo (tesi a riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro in senso migliorativo, in quanto volti a conseguire l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato ovvero per rientrare il fatto tra le condotte punibili con misure conservative), sconfinando in un vizio di nullità per infrapetizione;
invero, la sentenza impugnata non ha pronunciato in alcun modo su tali profili, pur rilevanti ai fini della verifica della correttezza dell'esercizio del potere datoriale. Il motivo è decisivo, in relazione agli oneri probatori in materia a carico del datore di lavoro”.
In questo senso, la Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui “lo svolgimento da parte del lavoratore di altre attività durante l'assenza per malattia non comporta automaticamente la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario;
grava invero sul datore di lavoro l'onere di provare che la malattia sia simulata, ovvero che l'attività svolta dal lavoratore nei giorni di assenza sia idonea a pregiudicare il suo rientro in servizio, non sussistendo nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare un'altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di malattia. Al riguardo, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 6375 del 21/03/2011, Rv. 616552 - 01, ed altre successive conformi) ha già precisato che, in tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata - la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena - senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore debba provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa;
è, invece, a carico del datore di lavoro la dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni
pagina 5 di 16 lavorativi assegnati al dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro (v. altresì Sez. L , Sentenza n. 1173 del 18/01/2018, Rv. 647202 – 01; Sez. L , Sentenza n. 13063 del 26/04/2022, Rv. 664597 – 01)”.
Ebbene, alla luce di tali principi, la Corte rileva come il ricorrente avesse lamentato che detto onere probatorio non era stato soddisfatto dal datore di lavoro,
“tenuto conto soprattutto dell'oggettiva irrilevanza delle attività svolte e di quanto accertato dalla corte territoriale (in atti era l'accertamento di merito che il lavoratore era addetto alla pressa e movimentazioni carichi, era invalido al 67% per intervento al rachide con inserimento di elementi metallici, in collocamento mirato e con trauma cranico cervicale a seguito di infortunio sul lavoro;
aveva accompagnato in auto la moglie per un totale di otto minuti in tre giorni e aveva scavalcato in una sola occasione un cancelletto di 70 cm in quanto era rimasto chiuso fuori casa). La corte territoriale non si è pronunciata affatto su detti motivi d'appello del lavoratore”.
La Corte ha, poi, dichiarato fondato il terzo motivo, avendo la corte territoriale
“erroneamente ritenuto assorbita, nel rigetto della doglianza di non proporzionalità della sanzione, la questione relativa alla mancanza di giusta causa e di insussistenza del fatto: si tratta, invece, di questioni aventi tutte una propria autonoma rilevanza e, come tali, dovevano essere separatamente esaminate. Anche i motivi quarto e quinto, che contestano la relazione investigativa su cui si basa l'atto datoriale impugnato per più profili, meritano accoglimento nei termini qui di seguito chiariti: il fondamento della sanzione datoriale poggia su una relazione investigativa non sottoscritta e che non ne evidenziava gli autori così come non evidenziava gli autori delle foto;
si trattava, quindi, di mero documenti provenienti da terzi non identificabili, formati fuori dal processo e senza il contraddittorio delle parti, con valore di mero argomento di prova, non corroborati da altri elementi testimoniali o documentali idonei a descrivere compiutamente la dinamica e la durata delle azioni addebitate e, quindi, la loro effettiva idoneità a dimostrare una simulazione della malattia o il rischio d'un suo aggravamento, con conseguente ritardo nel rientro al lavoro.
Gli altri motivi sono, invece, stati dichiarati assorbiti.
In sostanza, secondo il giudice rescindente, la sentenza della Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere assorbita, nel rigetto della doglianza di non proporzionalità della sanzione, la questione relativa alla mancanza di giusta causa e di insussistenza del fatto, essendo questioni aventi tutte una propria autonoma rilevanza che andavano separatamente esaminate, in via logicamente prodromica rispetto al giudizio di pagina 6 di 16 proporzionalità.
Questa Corte, dunque, è chiamata ad esaminare funditus le doglianze dell'originario reclamo che lamentavano, sotto più punti di vista, la mancata ottemperanza del datore di lavoro al proprio onere probatorio.
In questo quadro, va, infatti, ancora ribadito, a mò di premessa, che, come affermato dalla Cassazione (v. sentenza n. 13063/2022) “in ossequio al canone di fonte legale che accolla al datore di lavoro il peso di provare tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento, tale parte deve fornire in giudizio la prova di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato. Ne discende coerente che, avuto riguardo alle ipotesi prefigurate nella contesa in esame, chi licenzia non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore abbia svolto in costanza di malattia altra attività, perché, per quanto detto innanzi, non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, durante la malattia, sicché essa non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera. Il datore di lavoro, quindi, deve anche provare, in relazione alla contestazione disciplinare, o che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio. Solo in tal modo non potrà realizzarsi una surrettizia inversione dell'onere probatorio stabilito per legge in caso di licenziamento. A tal fine il datore potrà avvalersi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio per l'accertamento dei fatti, anche sollecitando il giudice ad esperire una consulenza tecnica d'ufficio ovvero ad attivare poteri officiosi ex art. 421 c.p.c.. Simmetricamente il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con accurata indagine probatoria onde esprimere all'esito il proprio convincimento su come si sia svolta la vicenda concreta, osservando anche in tale caso il criterio per cui costituisce carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004); sicché solo nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art. 2697 c.c. (per un'applicazione del principio, di recente, Cass. n. 3822 del 2019). In particolare, pagina 7 di 16 occorrerà valutare modalità, tempi e luoghi della diversa attività svolta dal dipendente in costanza di malattia, attribuendo rilievo, anche ai fini dell'elemento soggettivo, alla circostanza che si tratti di attività ricreativa o ludica ovvero prestata a favore di terzi;
occorrerà poi esaminare le caratteristiche della patologia diagnosticata per certificare l'assenza per malattia;
infine, occorrerà verificare se da tali elementi, eventualmente con l'ausilio peritale, scaturisca la prova che la malattia fosse fittizia ovvero che la condotta tenuta dal lavoratore fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro”.
Ebbene, sulla scorta di tali principi di fondo, deve ritenersi che, ad un maggiore approfondimento del materiale istruttorio offerto in esame da parte datoriale ed integrato dalla perizia medico legale svolta in primo grado, si evinca l'insussistenza del fatto addebitato al lavoratore.
È, innanzitutto, di immediata evidenza una certa contraddittoria approssimazione nella giusta causa addotta dal datore di lavoro il quale ha, alternativamente, contestato al lavoratore sia la simulazione della malattia che l'adozione di condotte atte a pregiudicare la guarigione, ipotesi che si escludono a vicenda.
La prova di tale alternativa inadempienza rispetto all'obbligo di fedeltà e buona fede si dovrebbe ricavare, secondo la prospettazione datoriale, dalla relazione investigativa prodotta in atti, corredata da varie foto che ritraggono il lavoratore nelle giornate dal 17 al 21 febbraio 2020, allorquando il medesimo era assente dal lavoro per una ricaduta della patologia conseguente all'infortunio sul lavoro verificatosi nel marzo 2019 quando cadeva a terra sbattendo la parte frontale del capo contro il pavimento (il tornato al lavoro a settembre 2019 a seguito di tale incidente, si riassentava dal 9 Pt_1 al 23 dicembre 2019 per “comparsa improvvisa di vertigine in seguito ad un movimento brusco sul lavoro (esiti di vecchio trauma cranio-cervicale)”, prorogato fino al 17 aprile 2020, per un periodo complessivo di 131 giorni).
In particolare, l'attività osservata consisteva in quanto segue: 17 febbraio 2020:
“Alle ore 7.57 il Sig. usciva di casa insieme alla moglie e, alla guida dell'auto Pt_1
Opel Corsa di colore grigio tg. DM261RN, si recava presso un'abitazione situata in strada provinciale Orcianese nelle adiacenze della superstrada. La moglie del Sig. arrivati presso la suddetta abitazione, scendeva dall'auto mentre il ricorrente
Pt_1 rientrava a casa in auto. Alle ore 9.30 il Sig. usciva nuovamente di casa e, alla
Pt_1 guida dell'auto, andava a prelevare la moglie. Successivamente, sempre con l'auto condotta dal Sig. i due si recavano presso il bar Pandora sito in via Flaminia,
Pt_1 ove consumavano la colazione. Alle ore 10.03 il Sig. usciva a piedi dal bar per
Pt_1
pagina 8 di 16 recarsi presso gli uffici postali. Alle 10.38, uscito dalle poste, il Sig. rincasava a
Pt_1 piedi. Arrivato presso la propria abitazione, il Sig. cavalcava il cancello di casa
Pt_1 ed entrava nell'abitazione. Alle 12.09 il Sig. sciva in giardino ed eseguiva lavori
Pt_1 di giardinaggio e potatura. Alle 17.05 il Sig. usciva dall'abitazione insieme alla
Pt_1 moglie e vi si tratteneva all'esterno.
18 febbraio 2020: “Alle ore 7.57 il Sig. usciva dall'abitazione per Pt_1 accompagnare la moglie all'auto. Da quel momento fino alle ore 10.15 il Sig. Pt_1 svolgeva numerose attività nello spazio esterno all'abitazione, ed in particolare: stendeva il bucato, riordinava le sedie del gazebo sollevandole e spostandole, ed eseguiva lavori di giardinaggio e potatura, recandosi anche al cassonetto distante alcune decine di metri per gettare gli sfalci. Alle 11.27 il Sig. i recava a fare una Pt_1 passeggiata dirigendosi alla farmacia sita in via Flaminia 191/B, per poi far rientro a casa in auto con la moglie.
19 febbraio 2020: “Alle ore 7.55 il Sig. usciva dall'abitazione per Pt_1 accompagnare la moglie all'auto. Da quel momento fino alle ore 11.40 il Sig. Pt_1 svolgeva numerose attività nello spazio esterno all'abitazione, ed in particolare eseguiva lavori di giardinaggio e potatura, recandosi anche al cassonetto distante alcune decine di metri per gettare gli sfalci”.
20 febbraio 2020: “Alle ore 12.07 il Sig. si recava a fare una passeggiata Pt_1 dirigendosi fino alla via Flaminia, per poi far rientro a casa in auto con la moglie.
21 febbraio 2020: “Alle ore 7.52 il Sig. usciva dall'abitazione per Pt_1 accompagnare la moglie all'auto. Alle ore 10.46 il Sig. si recava a fare una Pt_1 passeggiata dirigendosi fino al negozio di elettronica ferramente 'Fratelli Cecchi' sito in via Flaminia 55, dal quale usciva alle ore 11.00 tenendo in mano materiale non identificato, per fare rientro a casa sempre a piedi. Dalle ore 14.29 fino alle ore 17.00 il Sig. svolgeva numerose attività nello spazio esterno all'abitazione, ed in Pt_1 particolare eseguiva lavori di giardinaggio e potatura, utilizzando attrezzi specifici quali una vanga e delle forbici, recandosi anche al cassonetto distante alcune decine di metri per gettare gli sfalci”.
Da quanto sopra, risulta, dunque, che le attività concretamente contestate al ricorrente sono state l'essersi messo alla guida della propria autovettura in data 17 febbraio per compiere due tragitti, uno andata e ritorno, l'altro solo andata;
avere fatto in varie giornate alcuni percorsi a piedi per andare alle poste o in ferramenta;
avere svolto attività di giardinaggio, potatura, getto di sfalci.
pagina 9 di 16 Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, sulla base degli orari indicati nelle foto a corredo della relazione investigativa, la quantità di tempo che il ha Pt_1 dedicato alle attività extralavorative di giardinaggio potrebbe arrivare ad 8 ore in tre giorni mentre l'attività di guida dell'auto ad 8 minuti complessivi tra tutti i tragitti, tempo che appare correttamente calcolato (anche se probabilmente in eccesso, non permettendo le foto in atti né la relazione di quantificare ogni attività).
Secondo il medico legale interpellato dal datore di lavoro “la guida dell'auto
“[...] oltre che pericolosa per sè e per gli altri in condizione vertiginosa comporta anche una sollecitazione vibratoria della colonna e del capo che di per sè può indurre
o reiterare la vertigine e quindi indurre il prolungamento della malattia per cause non naturali ma indotte”, inoltre in riferimento all'attività di giardinaggio, essa “comporta gli stessi movimenti del capo e della colonna vertebrale che ha indotto (vedi dinamica dichiarata) la vertigine”; concludendo che “Le evidenze di azioni (guida di auto ed attività di giardinaggio in costanza di malattia inabilitante o che comunque impedisce il lavoro portano a ritenere che i) il paziente non ha rispettato le comuni cautele di riposo e di evitamento dei sollecitazioni idonee alla riacutizzazione vertiginosa e quindi abbia accentuato e prolungato lo stato di malattia, o di contro ii) l'evidenza che non sia rientrato al lavoro una volta avvenuta l'attenuazione se non la cessazione della sindrome vertiginosa tanto da concedersi sia la guida di auto sia le attività di giardinaggio, è anch'essa palese anche se in realtà il miglioramento clinico funzionale ottenuto poteva essere compatibile anche con il lavoro in fabbrica”.
Ebbene, ciò che appare subito evidente dalle foto e dalla relazione in atti è che le attività riprese sono attività quotidiane e di modesto impatto fisico, soprattutto considerando le concrete modalità di esercizio riprese. L'attività di giardinaggio e potatura su cui tanto insiste parte datoriale ha, infatti, riguardato un giardino di ridotte dimensioni, pari a pochi metri quadri, con una decina di piante consistenti per lo più in qualche piccolo ulivo o in arbusti ad altezza uomo. L'attività di getto di sfalci ha riguardato solo qualche rametto o foglia secca, tant'è che è bastata anche una semplice paletta per rifiuti domestici. Il fatto che l'uomo abbia scavalcato il cancello è stato, poi, giustificato dall'avere egli dimenticato le chiavi di casa e si tratta, comunque, di un cancello basso che, dall'espressione del viso ripresa, sembra essere stato scavalcato anche con qualche difficoltà. Le sedie che il pare avere movimentato sembrano Pt_1 delle mere sedie di plastica da esterno, di peso del tutto modesto e l'operazione, trattandosi di abitazione privata, non può che essere durata solo pochi minuti. Di durata del tutto modesta è stata, poi, la guida dell'auto se è vero che, come risulta dalle foto, tra andata e ritorno, sono passati 7 minuti (ossia dalle 7,57 alle 8,04), mentre il secondo pagina 10 di 16 tragitto solo di andata sembra essere durato pure pochi minuti, tant'è che il poi Pt_1 tornava a piedi.
Parte delle attività osservate, peraltro, sono state riprese quando il lavoratore si trovava all'interno della propria abitazione privata (concetto che comprende anche il giardino) sicché esse non potrebbero neppure essere utilizzate. Se, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole affermare che “le disposizioni dell'art. 5 st.lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza”, tuttavia, è anche vero che l'attività investigativa deve essere confinata a luoghi pubblici, non potendo invadere il domicilio privato del lavoratore.
Ad ogni modo, quand'anche si prendessero in esame tutti i movimenti osservati, la modestia degli stessi appare già di per sé eloquente della pretestuosità della giusta causa addotta. Tuttavia, correttamente, al fine di esprimere un giudizio quanto più oggettivo, in primo grado è stata ammessa una CTU medico legale.
Il CTU nominato ha, in proposito, affermato che “non è possibile affermare completa incompatibilità fra le attività descritte dal rapporto investigativo e la patologia lamentata dal sig. La natura stessa della patologia, soggettivamente Pt_1 lamentata, vertiginoide e cefalgica è caratterizzata infatti da momenti transitori di comparsa della sintomatologia. Per quanto sia possibile quindi affermare che nei momenti descritti al di fuori dell'abitazione il soggetto potesse aver goduto di una temporanea assenza della sintomatologia, non è al contrario possibile dimostrare l'assenza della stessa durante i periodi serali o nei “buchi” temporali del rapporto.”
Pur partendo da tali premesse, frutto di prudente valutazione, il CTU si è, poi, spinto ad affermare che, pur non potendosi escludere la natura episodica dei sintomi lamentati dal lavoratore, non avendo gli investigatori potuto seguire il periziando nell'intero arco delle 5 giornate, tuttavia, si potesse procedere al ragionamento probabilistico. In tale ambito l'elemento di maggior rilievo è stata ritenuta la
“routinarietà e la ripetitività delle operazioni svolte in autonomia dal sig. , Pt_1 sicché, le stesse esplicitavano “un significativo grado di sicurezza poco compatibile con la ricorrenza di episodi vertiginosi e di perdita di equilibrio”. In altre parole, data pagina 11 di 16 la natura eminentemente soggettiva della patologia sofferta dal secondo il perito, Pt_1 pur non potendosi escludere a priori che gli stessi sintomi si siano presentati nei periodi trascorsi entro le mura domestiche, tuttavia, la routinarietà e ripetitività delle attività rappresenterebbero, con criteriologia probabilistica, elemento a discapito di tale ipotesi.
Ebbene, come già ritenuto dal primo giudice, “alla luce delle considerazioni svolte dal CTU, non è possibile affermare con sufficiente certezza che le condotte addebitate al lavoratore non siano compatibili con lo stato di malattia (e che pertanto la simulino)”. Si concorda, infatti, che “la valutazione in termini probabilistici della
“poca compatibilità” delle suddette attività con la patologia certificata, ritenuta dal CTU, si fonda su un' ”impressione” di sicurezza in concreto non verificabile perchè il mero esame delle fotografie non consente di apprezzare l'effettiva gravosita' dei movimenti o l'atteggiamento cautelativo tenuto nella loro esecuzione (il CTU concorda con l'avv. di parte ricorrente secondo cui a tal fine sarebbe stato necessario disporre di riprese video). In tal modo la conclusione del CTU assume un carattere astratto e non univoco, reggendosi esclusivamente sul carattere routinario e ripetitivo delle condotte”.
Tali condivisibili considerazioni non trovano un ostacolo nella mancata ammissione della prova testimoniale richiesta da parte datoriale in persona degli agenti investigativi, testimonianza che anche in questa fase appare di superflua ammissione in ragione, da un lato, della risalenza nel tempo dei fatti osservati, dall'altro, per la soggettività del giudizio demandato ai testi, chiamati ad esprimere sulla sicurezza (o
“normalità”) dei movimenti (comunque ripresi anche da notevole distanza).
Occorre, inoltre, osservare come il CTU non abbia preso in adeguato conto l'evoluzione della patologia sofferta dal lavoratore e denunciata quale ricaduta dell'infortunio del marzo del 2019. Se, infatti, inizialmente, la diagnosi si incentrava esclusivamente sulla sindrome vertiginosa e sulla cefalea, a febbraio sopraggiungeva rigidità del rachide cervicale, e a marzo 2020 una psicoastenia. Lo stesso CTU dà atto, quanto alla terapia prescritta dal Dott. in data 25.02.2020, che “da Per_1 certificazione in atti e da comuni indicazioni le stesse sono probabilmente riferibili alla sindrome psico-astenica più che alle problematiche vertiginoidi e di instabilità posturale”. Risulta, dunque, confermato che il lavoratore non soffriva solo di vertigini, stordimento ed instabilità posturale ma anche di psico astenia (diagnosticata in epoca del tutto prossima ai giorni in contestazione), ossia di una condizione depressiva che non appare per nulla incompatibile con le poche camminate (per svolgere qualche incombenza) o con l'attività di cura del verde nel giardino di casa. D'altronde, il solo pagina 12 di 16 fatto (come documentato dalle foto relative alla giornata del 21 febbraio) che il lavoratore sia rimasto circa due ore impegnato nella cura di una sola pianta (ovvero di un circoscritto isolato angolo di giardino) dimostra una certa cautela nell'attività svolta, compatibile con uno stato di salute non integro.
Quanto, poi, al fatto che l'attività svolta comportasse pericoli di aggravamento della patologia o una ritardata ripresa, il CTU nominato ha ritenuto controindicata solo l'attività di guida dell'automobile, affermando che “Una instabilità motoria, una sintomatologia caratterizzata da sensazioni di stordimento e sonnolenza come dichiarate e descritte ripetutamente dal periziando sono, a mio parere, del tutto incompatibili con la guida del mezzo, rappresentando un rischio sostanziale non solo per sé stesso ma anche per terze persone”.
In modo conforme, il primo giudice ha, dunque, affermato che, nelle condizioni di salute del ricorrente, la guida di un veicolo aumenterebbe in modo evidente il rischio che il dipendente non riprenda, a causa di incidenti, l'attività lavorativa nel tempo ordinario.
Come eccepito dall'originario reclamante, tuttavia, si tratta di considerazione che non appare condivisibile e rilevante ai fini che qui ci occupano.
Ciò che il lavoratore in malattia si deve astenere dal compiere sono solo quelle attività che possano compromettere la guarigione dalla patologia sofferta ma non anche evitare quei pericoli che non incidono sulla stessa o che possano riguardare la generalità delle persone. Al contrario, il lavoratore non ha alcun obbligo nei confronti del datore di lavoro di evitare situazioni pericolose, in generale, per la sua salute (né tanto meno per quella di terzi), dovendo soltanto, per buona fede contrattuale, evitare di ritardare la guarigione della patologia che causa, in quel momento, l'astensione dal lavoro. In questo senso non risulta provato né affermato dal CTU che la guida dell'autovettura, considerata anche l'occasionalità e breve durata della stessa, abbia potuto aggravare la sindrome vertiginosa, la cefalea o la psicoastenia. La guida dell'autovettura, un solo giorno, per una decina di minuti appare, dunque, una attività neutra rispetto alla patologia sofferta dal Pt_1
Pur escludendo la simulazione della malattia, il primo giudice si è spinto oltre affermando che, dalle riprese fotografiche, si potesse desumere che il lavoratore, nonostante le patologie accertate e verosimilmente esistenti, mantenesse una residua capacità lavorativa, sicché l'avere omesso di offrire al datore di lavoro queste energie sarebbe condotta contraria a buona fede, integrando l'inadempimento contrattuale contestato. pagina 13 di 16 Ebbene, si tratta di affermazione che, oltre che contrastare con la ritenuta effettività delle patologie sofferte, enuclea un concetto di parziale capacità lavorativa che non appare compatibile con il concetto giuslavoristico di malattia. È, infatti, noto che la malattia prevista dall'art. 2110 cod. civ. si identifica in uno stato morboso tale da comportare per sè stesso l'incapacità temporanea ed assoluta del dipendente ad eseguire la prestazione lavorativa, risultando del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa.
Ha poco senso, dunque, affermare che residuasse una parziale capacità lavorativa da offrire al datore di lavoro, senza, peraltro, neppure specificare come tale residua capacità potesse essere utilizzata nel lavoro (prestazione solo part time?, attribuzione di mansioni statiche?). Si ricorda, infatti, che il era già lavoratore Pt_1 invalido ed aveva anche precise prescrizioni mediche. E' evidente, dunque, che o la malattia impedisce la prestazione lavorativa oppure, in caso di remissione dei sintomi, permette il ritorno al lavoro ma integralmente, con la restituzione delle mansioni prima svolte, salvo l'accertamento della necessità di nuove prescrizioni mediche, in sede di visita medica per la riammissione al lavoro. Non pare, quindi, giuridicamente ipotizzabile, nel caso in esame, una capacità lavorativa parziale.
È, d'altronde, impossibile fare un paragone tra le attività contestate al e le Pt_1 mansioni a lui normalmente demandate sul luogo di lavoro. Nel primo caso, si tratta, come visto, di attività di scarso impegno fisico, svolte per un massimo di 2/3 ore al giorno, intervallate da periodi di sosta dentro casa ove il lavoratore poteva riposare o recuperare le energie. Le mansioni lavorative a lui assegnate necessitavano, invece, di osservare un orario pieno di 8 ore al giorno, con adibizione continua alle presse, movimentazione di pesi di 200/300 grammi e stazione eretta.
Non può, dunque, fondatamente affermarsi che, quand'anche ritenute in fase di remissione (ma ciò, come detto, va escluso, essendo in quel periodo insorta anche una psicoastenia), le patologie sofferte dal lavoratore permettessero, a febbraio 2020, di rientrare al lavoro e alle mansioni assegnate.
In conclusione, deve affermarsi che, quand'anche fossero superabili le doglianze di inutilizzabilità delle risultanze investigative, le attività osservate (e dal non Pt_1 contestate nel loro materiale accadimento) non appaiono sintomatiche né di simulazione della malattia né di incuranza verso le proprie condizioni di salute, tale da aggravare il proprio stato patologico.
Il comportamento posto in essere dal lavoratore non può, dunque, definirsi inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte, anche dal punto di vista pagina 14 di 16 della buona fede soggettiva, sicché esso è disciplinarmente irrilevante.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 18 co. 4 St. lav. va applicata la tutela reintegratoria (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 3655 del 07/02/2019: “In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell'ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto”).
Parte datoriale va, inoltre, condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ma in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (nel calcolo andranno detratte le mensilità già corrisposte in esito all'ordinanza resa in fase sommaria, nonché il TFR pagato, in caso di ripristino del rapporto senza opzione per l'indennità sostitutiva). Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L'originario reclamo del lavoratore va, pertanto, accolto mentre va respinto il reclamo incidentale di parte datoriale per motivi speculari a quelli che hanno portato ad accogliere il primo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento integrale delle istanze dell'originario ricorrente, le spese seguono il criterio della soccombenza per tutti i gradi del giudizio, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In accoglimento del reclamo principale, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro reclamata, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a e condanna la a reintegrare il Parte_1 CP_1 medesimo nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità pagina 15 di 16 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nei limiti di 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
• Rigetta il reclamo incidentale;
• Condanna la al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 del giudizio che liquida in euro 4.766,00 per il primo grado, euro 6.946,00 per il grado di appello, in euro 5.500,00 (+ euro 1036,00 per spese) per il grado di Cassazione, in euro 3.500,00 per la presente fase di rinvio, il tutto oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap e con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Ancona, 25 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa IA SB
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