Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bonaventura Lo Duca e Giulia Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bonaventura Lo Duca in NI, via Milano n. 85;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di NI, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
e/o la dichiarazione di nullità
- del provvedimento della Prefettura di NI prot. n. 146960 del 20 novembre 2024, con la quale si informa che la società ricorrente è interdetta ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del d. lgs. n. 159/2011 e viene rigettata l’istanza di iscrizione nella c.d. “ white list ”;
- dei verbali e pareri o, comunque, degli atti relativi del Gruppo Provinciale Interforze, ancorché non conosciuti;
- di ogni eventuale atto di istruttorio e/o di indagine posto a base dell’informativa prefettizia sopra indicata, ancorché non conosciuto;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;
- ove occorra, della nota prot. n. 67567 del 23 maggio 2024 della Prefettura di NI, di comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis del d. lgs. n. 159/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe, rilevando, preliminarmente, come la motivazione dell’interdittiva impugnata si sarebbe sostanzialmente incentrata intorno alla figura di -OMISSIS-, ritenuto, nel medesimo provvedimento, soggetto al quale sarebbe stata riferibile la società, il quale sarebbe stato ripetutamente coinvolto in procedimenti penali ed attività giudiziarie anche correlate alla criminalità organizzata di tipo mafioso.
Rilevava, già in apertura del ricorso, che, con la morte dello stesso -OMISSIS-, avvenuta nel luglio 2024, sarebbe venuto meno il collegamento con le organizzazioni criminali, sottolineando altresì che l’accoglimento dell’istanza di iscrizione nella “ white list ” della medesima società ricorrente, avvenuta sino al 2021, avrebbe dimostrato chiaramente la contraddittorietà ed incongruità del provvedimento impugnato, considerato che i fatti presi in considerazione, tra cui l’operazione c.d. “Imperium” del 2016, sarebbero stati antecedenti alle valutazioni operate dalla medesima Prefettura ai fini delle precedenti iscrizioni della ricorrente nella “ white list ”.
Non vi sarebbe stata, inoltre, traccia, nella motivazione di quelli che sarebbero stato gli apporti e le contestazioni a carico del socio ed amministratore della -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-.
In sintesi, dunque, il provvedimento sarebbe stato carente dei requisiti di attualità e concretezza degli elementi posti alla base della sua motivazione.
2. Più precisamente, in un primo motivo di ricorso sottolineava come, pur essendo giustificato, in considerazione della speciale pervasività e pericolosità sociale riconosciuti al fenomeno mafioso, il carattere preventivo/repressivo dei provvedimenti di limitazione e contenimento della libertà di iniziativa economica, la deroga non si sarebbe potuta spingere fino al punto da giustificare provvedimenti interdittivi basati su semplici sospetti o congetture.
2.1. In proposito, riguardo alla condanna di -OMISSIS-, nel 2020, nell’ambito dell’operazione “Brotherhood” rilevava, anzitutto, che il provvedimento avrebbe avuto ad oggetto fatti commessi antecedentemente al luglio 2014.
Inoltre, la contestazione dell’impiego del metodo mafioso nella commissione del reato avrebbe riguardato i fatti nella loro oggettività, dal momento che la condotta sarebbe stata materialmente realizzata da un coimputato del -OMISSIS-.
Nel capo di imputazione, inoltre, non sarebbe stata adombrata l’appartenenza o contiguità di quest’ultimo rispetto ad organizzazioni mafiose.
2.2. Quanto al coinvolgimento dello stesso -OMISSIS-, con alcuni suoi familiari (la moglie, -OMISSIS-, le figlie, -OMISSIS-e -OMISSIS-, ed i generi, -OMISSIS-) nell’operazione Imperium, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e di intestazione fittizia, osservava che, a parte l’intervenuta sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato, le accuse, non solo avrebbero fatto riferimento a vicende relative ad un contesto territoriale e ad un settore economico completamente diversi da quelli della -OMISSIS-, ma avrebbero trovato smentita già nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-, precedente proprietario del villaggio turistico di cui la società riconducibile al -OMISSIS- avrebbe avuto la gestione, da cui sarebbe emerso con chiarezza che i rapporti commerciali intrattenuti con il -OMISSIS- sarebbero stati estranei a logiche di agevolazione mafiosa.
2.2.1. Riguardo alle accuse, nell’ambito di tale ultimo procedimento, nei confronti del sig. -OMISSIS-, rilevava la difesa della società che quest’ultimo sarebbe stato privo di precedenti penali e di polizia, non avrebbe avuto ruoli all’interno della -OMISSIS- s.r.l. e, secondo l’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro, si sarebbe “ limitato all’esercizio della sua professione di anger alberghiero rimanendo estraneo ad ogni ulteriore vicenda come contestata ”.
2.2.2. Evidenziava che -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, figlie del defunto -OMISSIS-, contrariamente a quanto rappresentato dalla Prefettura, non sarebbero mai state destinatarie di alcuna misura cautelare, mentre la -OMISSIS-, moglie del defunto sig. -OMISSIS-, sarebbe stata destinataria solo della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., revocata dallo stesso GIP con ordinanza depositata in data 14 agosto 2023.
2.2.3. Prive di riscontro sarebbero state le affermazioni della Prefettura in ordine al coinvolgimento nel medesimo procedimento dei signori -OMISSIS--OMISSIS-, così come in ordine a presunti rapporti del sig. -OMISSIS- con soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali.
3. La tesi secondo cui la cessione delle quote ad opera del sig. -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS-, dipendenti delle società del gruppo, sarebbe avvenuta per eludere misure da parte delle Autorità amministrative o giudiziarie sarebbe stato frutto di travisamento.
Il -OMISSIS-, infatti, avrebbe effettuato la cessione a causa del cambiamento della propria attività e sarebbe stato, comunque, licenziato per giusta causa in data 30 novembre 2023. Il -OMISSIS-, invece, avrebbe ceduto le proprie quote perché non aveva più la possibilità economica di sostenere la società nel frattempo entrata in crisi.
3.1. Il sig. -OMISSIS- sarebbe stato lavoratore dipendente -OMISSIS- con la mansione di controllore di produzione dal 2019, il sig. -OMISSIS- non avrebbe avuto alcun ruolo nella stessa società.
Decisivo sarebbe stato il fatto che il sig. -OMISSIS- non avrebbe avuto alcun ruolo sia all’intero della compagine sociale che relativamente a ruoli di amministrazione della -OMISSIS-.
3.2. Anche la vicenda relativa al contratto di affitto di azienda concluso tra -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- sarebbe sato irrilevante ai fini della anche solo potenziale configurazione dei presupposti per l’adozione di un provvedimento interdittivo.
4. In generale, sarebbe stato inaccettabile l’automatismo per cui la contestazione di determinati reati avrebbe giustificato ex se l’adozione di informativa interdittiva.
Inoltre, sarebbe stato carente il requisito dell’attualità, considerati sia l’epoca dei fatti contestati al sig. -OMISSIS-, sia l’avvenuto decesso di quest’ultimo.
La valutazione riservata alla Prefettura, se pur espressione di ampia discrezionalità, avrebbe dovuto, però, dimostrare la sussistenza e l’univocità di elementi dai quali è possibile desumere il tentativo di ingerenza.
Le circostanze indicate, al contrario, non sarebbero state certamente concordanti nel configurare la sussistenza, in concreto, del tentativo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente.
La Prefettura, in particolare, non avrebbe indicato alcun condizionamento, nelle decisioni gestionali della -OMISSIS-, ad opera di esponenti della criminalità organizzata.
In definitiva, nel provvedimento prefettizio in questione sarebbe mancata l’indicazione concreta del vantaggio a favore della mafia.
4.1. I plurimi riferimenti a fatti ritenuti determinati, in realtà inesistenti, quali, ad esempio, sarebbero stati il coinvolgimento del sig. -OMISSIS- nella c.d. “operazione Imperium”, ed i rapporti di quest’ultimo con soggetti contigui o appartenenti ad organizzazioni criminali mafiose, così come la conclusione, da parte della -OMISSIS-, di affari con soggetti controindicati, avrebbero comportato, in ragione del travisamento di fatti, un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.
5. Sarebbe mancato il requisito di attualità del pericolo in considerazione del decesso del sig. -OMISSIS-, della risalenza dei fatti ai quali era stato ricondotto il collegamento con ambienti criminali ad oltre dieci anni prima, della considerazione che nessuna circostanza tra quelle citate avrebbe riguardato il sig. -OMISSIS- e, più in generale, del fatto che le richiamate attività d’indagini non avrebbero fatto emergere alcun autonomo contatto, anche episodico, con qualsivoglia esponente della criminalità organizzata.
5.1. In presenza di un tale quadro indiziario, a tutto voler concedere, la Prefettura avrebbe dovuto disporre una delle misure, previste per le situazioni di agevolazione occasionale, di cui all’art. 94 bis del d. lgs. n. 159/2011.
6. Censurava, infine, le motivazioni con cui l’Amministrazione avrebbe “liquidato” l’apporto partecipativo della società ricorrente, osservando, in particolar modo, che sarebbe stata priva di alcun significato la coincidenza degli avvocati del sig. -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS-, mentre non sarebbe stata trascurabile l’assenza di qualsivoglia provvedimento a carico di quest’ultimo.
In definitiva, l’Amministrazione non avrebbe compiuto un esame effettivo delle memorie prodotte dall’interessata, avendo fornito una motivazione, nella quale si sarebbe limitata a ribadire sostanzialmente quanto già rappresentato in sede di comunicazione dei motivi ostativi, e, perciò, da ritenersi solo apparente, delle ragioni per cui le deduzioni della società ricorrente sarebbero state prive di rilievo.
7. Tutto ciò premesso, chiedeva di dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati e, conseguentemente, di annullarli e/o dichiararli nulli.
8. Si costituiva in giudizio la Prefettura di NI, la quale, in data 6 febbraio 2025, depositava una memoria veniva messo in rilievo che nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso sarebbe mancato un corretto inquadramento in cui è inserita la società ricorrente.
Le risultanze dei procedimenti penali avrebbero dimostrato che il -OMISSIS- si sarebbe sempre mosso, anche attraverso i rapporti amicali intrattenuti con esponenti di rilievo di sodalizi mafiosi, secondo una logica di mero scambio volto ad assicurare alle sue imprese ed ai suoi referenti criminali mafiosi reciproci vantaggi.
Anche la successiva condanna nel procedimento Imperium avrebbe dimostrato l’attualità del rischio di infiltrazione mafiosa. In esso sarebbero stati coinvolti non solo componenti della famiglia del -OMISSIS- ma anche dipendenti ed ex dipendenti di imprese riferibili a quest’ultimo, dimostrando, dunque, che queste erano gestite attraverso un’unica regia.
In tale ambito, la fittizia intestazione avrebbe rappresentato una cifra specifica delle modalità operative del gruppo.
In tal senso, sarebbero state irrilevanti le posizioni individuali dei singoli soggetti indicati nel provvedimento, così come, attesi i legami parentali e le strettissime cointeressenze esistenti, la loro ipotetica estraneità ad alcuni degli specifici fatti contestati non sarebbe stata decisiva.
L’attualità dei fatti sarebbe stata provata dall’intervenuta condanna di -OMISSIS- nell’ambito dell’operazione “Brotherhood” nel 2023, anno nel quale sarebbe altresì avvenuta l’imputazione nell’ambito del processo “Imperium”, oltre che dalla continuità, nel tempo, delle modalità di gestione delle società del gruppo, che renderebbe sostanzialmente irrilevante, in tal senso, il recente decesso di -OMISSIS-.
Tutti gli elementi indicati avrebbero dimostrato il carattere non occasionale del rischio di agevolazione mafiosa.
Sul piano procedimentale sarebbe stato completo ed esaustivo il riscontro alle osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso e della contestuale istanza di sospensione.
9. All’udienza in camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, la ricorrente rinunciava a quest’ultima istanza al fine della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
10. In vista dell’udienza pubblica la società ricorrente depositava una breve memoria di replica nella quale ribadiva e sviluppava le censure formulate nel ricorso introduttivo.
11. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025, su richiesta dei difensori delle parti il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
12. Ciò premesso il ricorso deve ritenersi infondato.
13. Nel provvedimento, infatti, è dato adeguatamente conto, anzitutto, sia del fatto che l’impresa in parola è riferibile al sistema economico imprenditoriale e familiare di -OMISSIS-, sia dei precedenti giudiziari di quest’ultimo, tra cui spiccano, nel 2020, la condanna per il reato di turbata libertà degli incanti, aggravato dal concorso con soggetti appartenenti ad importanti sodalizi mafiosi, relativi alla c.d. operazione “Brotherhood”, e, nel 2016, le misure restrittive personali e patrimoniali nell’ambito dell’operazione Imperium della D.D.A. di Catanzaro, per vari reati anche associativi che ha visto il coinvolgimento del -OMISSIS- e di esponenti della criminalità calabrese.
13.1. Riguardo al primo profilo, nel provvedimento è analiticamente esaminato il fitto intreccio di rapporti di parentela diretta e indiretta (per i quali si rimanda ai riferimenti presenti nella narrativa del presente provvedimento) che legano al predetto -OMISSIS- i rappresentanti legali, i soci e alcuni dipendenti (molti dei quali, a loro volta, con precedenti penali e coinvolti nell’operazione di polizia giudiziaria “Imperium”) non solo dell’impresa ricorrente, ma di numerose altre imprese, espressamente menzionate nel provvedimento, facenti parte di un complesso sistema imprenditoriale nel quale le medesime società risultano pienamente inserite e compenetrate.
Anche sulla base di un esame delle diverse vicende giudiziarie che hanno interessato il -OMISSIS- si dimostra nel provvedimento, in termini di sufficiente verosimiglianza, oltre che di concretezza ed attualità, che tali soggetti sarebbero, nel tempo, divenuti soci o legali rappresentanti di tali società, “ al fine di eludere le conseguenze negative derivanti dai trascorsi giudiziari e penali dello stesso -OMISSIS- nonché dai rilevanti problemi che hanno plausibilmente indotto lo stesso ad allontanarsi formalmente dalla gestione diretta delle società di famiglia, intestandole, fittiziamente a soggetti di sua assoluta fiducia ”: in definitiva, dalla descrizione contenuta nel provvedimento si ricava come il gruppo di imprese riferibile al -OMISSIS- si inserisse in un sistema di gestione unico e coeso, gestito secondo una logica di natura clanica.
13.1.1. Più precisamente, a titolo solo esemplificativo, si indica efficacemente nel provvedimento che -OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS- -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS-, sarebbe stato socio della -OMISSIS- fino al 14 dicembre 2023. Nei suoi confronti, nell’ambito dell’operazione Imperium, in cui è stato primariamente coinvolto -OMISSIS-, è stato disposto il sequestro delle quote di partecipazione a -OMISSIS-(di fatto riconducibile a -OMISSIS- -OMISSIS-), e gli arresti domiciliari.
Ancora, si evidenza che -OMISSIS--OMISSIS-, coniugato con -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS--OMISSIS-, sorella, a sua volta, del citato -OMISSIS- è stato amministratore unico dell’impresa fin dalla sua costituzione.
13.1.2. La riconducibilità della -OMISSIS- alla sfera di controllo dello stesso -OMISSIS- e le profonde ed intrecciate cointeressenze societarie nell’ambito familiare si desume, altresì, dal fatto che la -OMISSIS-, dal 2014 al 2022, ha preso in affitto un ramo d’azienda della -OMISSIS- s.r.l., in cui la moglie e la figlia del -OMISSIS- sono amministratore unico e socio al 45%.
13.2. Alla luce di tale gestione di tipo familiare del complesso imprenditoriale facente capo a -OMISSIS-, del quale fa indubbiamente parte anche la società odierna ricorrente, emerge il carattere certamente non decisivo del recente decesso dello stesso soggetto, in quanto, al di là del fatto che la recente verificazione di tale evento non è di per sé in grado di recidere ed eliminare immediatamente il rischio di influenza mafiosa sull’attività di impresa, proprio le forti cointeressenze esistenti a livello familiare ed il condizionamento e la partecipazione condivisa da parte di tutti i familiari e soggetti collegati alla gestione del gruppo imprenditoriale comporta una continuità nella caratterizzazione delle modalità di gestione dell’impresa e dei rapporti intrattenuti con l’ambito, anche criminale, esterno che non pare possa essere così immediatamente inciso dal venir meno della figura certamente centrale, ma non unica, nella ricostruzione dei pericoli di inquinamento mafioso della società attinta dal provvedimento impugnato.
13.3. Proprio in quest’ottica, non pare condivisibile l’esame atomistico delle posizioni dei singoli soggetti coinvolti nelle diverse inchieste e facenti parte del gruppo familiare ed imprenditoriale nel quale si inserisce anche la società odierna ricorrente, al fine di dimostrare che la ricostruzione delle loro singole posizioni sarebbe errata, o per il mancato svolgimento di un incarico sociale o possesso di quota di partecipazione sociale o per l’assenza di precedenti penali e di contatti con ambienti criminali, poiché, per l’appunto, ciò che rileva, e che indiscutibilmente emerge dalla motivazione del provvedimento, al di là dei singoli soggetti richiamati, è la conduzione collettiva del sistema imprenditoriale da parte del gruppo familiare e la presenza del predetto intreccio di interessi fra i medesimi soggetti.
14. Sono altresì, adeguatamente indicati i diversi episodi dai quali si evince la stretta contiguità dello stesso -OMISSIS-, nota anche agli altri imprenditori della città, ai più rilevanti clan mafiosi della città di NI e sono descritte le fitte relazioni d’affari con gli stessi vertici di rilevanti clan della ’ndrangheta, con cui avrebbe intrattenuto rapporti finalizzati alla possibilità di gestire una serie di strutture turistiche nel territorio calabrese in cambio dell’individuazione dei vari fornitori nonché della selezione dei dipendenti da impiegare all’interno delle strutture, da parte delle locali associazioni criminali; circostanza, quest’ultima particolarmente significativa dello spessore criminale del soggetto, in quanto il -OMISSIS- sarebbe stato capace di inserirsi in un ambito “chiuso ed autocratico”, come efficacemente descritto, quale quello della criminalità organizzata calabrese.
14.1. Più precisamente, in relazione ai rapporti con i sodalizi mafioso catanesi appare particolarmente significativo il rapporto del -OMISSIS- con N. C. (citato a p. 10 dell’interdittiva), che sarebbe intervenuto al fianco del -OMISSIS- nelle procedure di un’asta immobiliare relativa ad un edificio industriale, di cui era stato precedentemente proprietario lo stesso -OMISSIS-, che con la sua presenza durante le viste di sopralluogo da parte dei soggetti interessati, avrebbe fatto desistere numerosi altri imprenditori dal prendervi parte, al punto che alcuni di essi avrebbero perso le quote di caparra già versate per la partecipazione.
15. Innegabile è il peso dei precedenti penali di -OMISSIS-.
In tal senso, va rilevato che la condanna nel procedimento “Brotherhood”, risalente al 2020, ha comportato l’accertamento di fitte e profonde relazione di questi ultimo con soggetti di primaria rilevanza affiliati alle principali famiglie mafiose della città di NI, così come le accuse rivolte nei confronti dello stesso soggetto e dei suoi familiari nell’ambito del procedimento Imperium attestano l’espansione dei rapporti criminali, sempre finalizzati allo sviluppo delle proprie attività imprenditoriali, anche al di fuori del contesto locale, rafforzando la convinzione dell’esistenza di uno spiccato pericolo di condizionamento mafioso, diretto ed indiretto, dell’attività di impresa svolta anche dall’odierna ricorrente.
15.1. In proposito, pare innegabile la continuità e l’attualità delle relazioni criminali e di affari intrattenute, proprio al fine dell’implementazione delle attività imprenditoriali, dalle società del gruppo facente capo a -OMISSIS-, considerato lo sviluppo di tali relazioni dall’ambito locale catanese a quello calabrese e, in termini di concretezza di tale rischio, la diversificazione di attività economiche attuata da tali società, che dall’originario campo industriale si sono spostate verso quello turistico, e le continue trasformazioni dell’assetto sociale di ciascuna di tali imprese attraverso al continua redistribuzione di ruoli e di quote sciali tra i diversi soggetti facenti parte della rete di familiari e dipendenti sopra indicata.
16. Non pare, poi, decisiva la circostanza che fino al 2021, la stessa società ricorrente fosse stata inserita nella white list , in quanto, anche a voler ipoteticamente ammettere che al momento dell’emanazione di tali provvedimenti fossero già presenti tutti o la maggior parte degli elementi posti alla base del provvedimento oggetto di odierna impugnazione, va riconosciuto, anzitutto, che l’Amministrazione può sempre correggere le proprie precedenti valutazioni e, inoltre, che dal momento dell’emanazione di quei provvedimenti sono intervenuti elementi, quali, soprattutto, nel 2023 la condanna nell’ambito del procedimento “Brotherhood” , idonei a supportare una diversa valutazione dei rischi gravanti sulla gestione dell’attività della società.
17. Sulla scorta di tutti gli elementi indicati deve certamente escludersi che da essi possa trarsi un rischio di agevolazione mafiosa dell’impresa ricorrente ricostruibile nei termini della mera occasionalità, dal momento che, al contrario, appare evidente il profondo inserimento di essa, per il tramite dei soci, dei suoi esponenti e soprattutto del referente dell’intero gruppo sociale -OMISSIS-, e in un contesto di relazioni economiche e di rapporti con soggetti criminali che ne ha radicato in termini sostanziali il rischio di contaminazione d influenza da parte delle organizzazioni mafiose.
18. Non si rilevano, infine i lamenti vizi procedimentali asseritamente derivanti da una carente valutazione degli apporti partecipativi forniti dalla stessa società ricorrente, considerato, al contrario, l’ampio spazio dedicato nel provvedimento, alla confutazione delle diverse censure formulate e la complessiva ragionevolezza dei motivi posti alla base del rigetto delle medesime osservazioni.
19. Nel complesso, dunque, la ricostruzione degli elementi di cointeressenza economica e dei rapporti familiari che ruotano intorno al predetto -OMISSIS-, oltre che delle amicizie e relazioni di quest’ultimo con importanti esponenti sia della mafia locale sia di quella calabrese e del loro stretto intreccio con lo sviluppo dell’attività imprenditoriale delle società del gruppo, accredita in termini concreti e di attualità la valutazione del rischio di inquinamento mafiosa dell’attività svolta dalla società odierna ricorrente, rendendo il provvedimento esente da mende logiche e privo degli elementi di irragionevolezza e illegittimità denunciati nel ricorso, che deve, dunque, essere rigettato.
20. Le spese di causa seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di causa in favore del Ministero dell'Interno -Ufficio Territoriale del Governo di NI, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti – persone fisiche e giuridiche – menzionati nel presente provvedimento.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.