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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA VE, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3782/2023
tra
C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE
Ivano, giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 per Notaio Persona_1
- Opponente contro
(cf. ), elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 C.F._1
AN EM, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023 l' proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 650/2023 con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 32.855,33 a titolo di differenza tra l'indennità “una volta Controparte_1 tanto” liquidata e la somma occorrente per la costituzione della posizione assicurativa, oltre alle spese e ai compensi per la procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione premetteva che la pretesa azionata in sede monitoria trovava il proprio fondamento nel decreto del 17.3.2022 con cui il , Controparte_2 [...]
e della a seguito della ricognizione e valutazione dei servizi prestati Controparte_3 CP_4 da - nella qualità di Maresciallo di 1^ classe Scelto dell'Aeronautica Controparte_1 CP_3 in servizio dal 3.10.1977 e cessato a decorrere dall'11.01.2006 senza avere maturato il diritto al trattamento normale di quiescenza - conferiva al medesimo l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione e determinava la costituzione di posizione assicurativa per il servizio prestato disponendo, ai fini che rilevano nel presente giudizio, che la sede provinciale gestione ex di Siracusa Pt_1 CP_5 versasse alla stessa sede provinciale dell' la somma necessaria per la costituzione della Pt_1 posizione assicurativa e a la somma di € 32.855,33 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione con decorrenza 10.02.2006, pari alla differenza tra l'indennità “una volta tanto” liquidata e la somma occorrente per la costituzione della posizione assicurativa.
Deduceva che il provvedimento di costituzione della posizione assicurativa del 17.3.2022 – posto a base della pronuncia di ingiunzione - era stato annullato in data 23.11.2023 dal Controparte_2 che aveva emesso un nuovo provvedimento di COSPA rivolto alla sede gestione ex Pt_1 CP_5 di Verona – essendo stati svolti tutti i periodi di servizio dell'opposto in sedi ubicate nel comprensorio di Verona.
In considerazione di ciò, e della mancata costituzione della provvista necessaria presso la sede Pt_1 di Siracusa – nonostante la convalida, ad opera della suddetta sede, del modello 322 per la costituzione della posizione assicurativa – l'Istituto opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza di qualsiasi pretesa creditoria nei confronti della sede di Siracusa, con Pt_1 vittoria di spese e compensi di lite.
Con memoria depositata in data 9.9.2024 si costituiva educendo la legittimità Controparte_1 della pronuncia monitoria in considerazione della validità ed efficacia del decreto del Ministero della difesa del 17.3.2022 alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto e della conferma del credito vantato dal anche a seguito della emanazione del nuovo decreto del CP_1 Controparte_2
di costituzione della posizione assicurativa in favore dello stesso con onere del pagamento
[...] carico dell' sede di Verona. Il resistente, poi, dava atto che in data 5.04.2024 veniva effettuato Pt_1 dalla sede di Roma il pagamento parziale della somma di € 34.229,13 espressamente imputata
“pagamento indennità una tantum in luogo di pensione” e insisteva nella condanna dell'opponente al pagamento alla residua somma dovuta dall' in forza del decreto ingiuntivo opposto, oltre alle Pt_1 spese del giudizio.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., con note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento, da parte dell' , dell'intera somma oggetto di ingiunzione, insistendo parte opposta nella sola Pt_1 domanda di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, le concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere (per l'avvenuto riconoscimento, in favore di parte opposta, delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto) non può che condurre alla consequenziale declaratoria.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di opposizione, ritiene il decidente che sussistono giustificate ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto del fatto che con decreto del del 23.11.2023 è stato annullato il provvedimento Controparte_2 di costituzione di posizione assicurativa del 17.3.2022 che e con provvedimento del Controparte_2
del 27.11.2023, comunicato ad entrambe le parti in causa, è stata costituita in favore di
[...]
a posizione assicurativa per il servizio dal medesimo prestato prevedendo che Controparte_1 il versamento della somma oggetto della presente ingiunzione verrà effettuato dalla sede provinciale gestione ex di VERONA. Pt_1 CP_5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 650/2023 ;
- compensa le spese del presente giudizio di opposizione tra le parti.
Siracusa, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa MA VE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA VE, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3782/2023
tra
C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE
Ivano, giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 per Notaio Persona_1
- Opponente contro
(cf. ), elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 C.F._1
AN EM, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023 l' proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 650/2023 con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 32.855,33 a titolo di differenza tra l'indennità “una volta Controparte_1 tanto” liquidata e la somma occorrente per la costituzione della posizione assicurativa, oltre alle spese e ai compensi per la procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione premetteva che la pretesa azionata in sede monitoria trovava il proprio fondamento nel decreto del 17.3.2022 con cui il , Controparte_2 [...]
e della a seguito della ricognizione e valutazione dei servizi prestati Controparte_3 CP_4 da - nella qualità di Maresciallo di 1^ classe Scelto dell'Aeronautica Controparte_1 CP_3 in servizio dal 3.10.1977 e cessato a decorrere dall'11.01.2006 senza avere maturato il diritto al trattamento normale di quiescenza - conferiva al medesimo l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione e determinava la costituzione di posizione assicurativa per il servizio prestato disponendo, ai fini che rilevano nel presente giudizio, che la sede provinciale gestione ex di Siracusa Pt_1 CP_5 versasse alla stessa sede provinciale dell' la somma necessaria per la costituzione della Pt_1 posizione assicurativa e a la somma di € 32.855,33 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione con decorrenza 10.02.2006, pari alla differenza tra l'indennità “una volta tanto” liquidata e la somma occorrente per la costituzione della posizione assicurativa.
Deduceva che il provvedimento di costituzione della posizione assicurativa del 17.3.2022 – posto a base della pronuncia di ingiunzione - era stato annullato in data 23.11.2023 dal Controparte_2 che aveva emesso un nuovo provvedimento di COSPA rivolto alla sede gestione ex Pt_1 CP_5 di Verona – essendo stati svolti tutti i periodi di servizio dell'opposto in sedi ubicate nel comprensorio di Verona.
In considerazione di ciò, e della mancata costituzione della provvista necessaria presso la sede Pt_1 di Siracusa – nonostante la convalida, ad opera della suddetta sede, del modello 322 per la costituzione della posizione assicurativa – l'Istituto opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza di qualsiasi pretesa creditoria nei confronti della sede di Siracusa, con Pt_1 vittoria di spese e compensi di lite.
Con memoria depositata in data 9.9.2024 si costituiva educendo la legittimità Controparte_1 della pronuncia monitoria in considerazione della validità ed efficacia del decreto del Ministero della difesa del 17.3.2022 alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto e della conferma del credito vantato dal anche a seguito della emanazione del nuovo decreto del CP_1 Controparte_2
di costituzione della posizione assicurativa in favore dello stesso con onere del pagamento
[...] carico dell' sede di Verona. Il resistente, poi, dava atto che in data 5.04.2024 veniva effettuato Pt_1 dalla sede di Roma il pagamento parziale della somma di € 34.229,13 espressamente imputata
“pagamento indennità una tantum in luogo di pensione” e insisteva nella condanna dell'opponente al pagamento alla residua somma dovuta dall' in forza del decreto ingiuntivo opposto, oltre alle Pt_1 spese del giudizio.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., con note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento, da parte dell' , dell'intera somma oggetto di ingiunzione, insistendo parte opposta nella sola Pt_1 domanda di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, le concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere (per l'avvenuto riconoscimento, in favore di parte opposta, delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto) non può che condurre alla consequenziale declaratoria.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di opposizione, ritiene il decidente che sussistono giustificate ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto del fatto che con decreto del del 23.11.2023 è stato annullato il provvedimento Controparte_2 di costituzione di posizione assicurativa del 17.3.2022 che e con provvedimento del Controparte_2
del 27.11.2023, comunicato ad entrambe le parti in causa, è stata costituita in favore di
[...]
a posizione assicurativa per il servizio dal medesimo prestato prevedendo che Controparte_1 il versamento della somma oggetto della presente ingiunzione verrà effettuato dalla sede provinciale gestione ex di VERONA. Pt_1 CP_5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 650/2023 ;
- compensa le spese del presente giudizio di opposizione tra le parti.
Siracusa, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa MA VE