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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1417/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Christine Parte_1 C.F._1
Palamara, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 16.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I Sigg.ri e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Busto Arsizio (VA) in data 24.11.2008 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (v. doc. 2) e dalla loro unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato il 16.04.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Pt_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza del 16.07.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente, che si disinteressava del giudizio, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza. Peraltro, la ricorrente deduceva che “dopo due anni di comunione il resistente ha lasciato la casa coniugale senza farvi più ritorno” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Deve pertanto ritenersi venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con la conseguenza che deve essere pronunciata la loro separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che parte ricorrente proponeva domande relative solo allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Busto Arsizio al n. 140, Parte I, anno 2008);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1417/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Christine Parte_1 C.F._1
Palamara, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 16.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I Sigg.ri e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Busto Arsizio (VA) in data 24.11.2008 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (v. doc. 2) e dalla loro unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato il 16.04.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Pt_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza del 16.07.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente, che si disinteressava del giudizio, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza. Peraltro, la ricorrente deduceva che “dopo due anni di comunione il resistente ha lasciato la casa coniugale senza farvi più ritorno” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Deve pertanto ritenersi venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con la conseguenza che deve essere pronunciata la loro separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che parte ricorrente proponeva domande relative solo allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Busto Arsizio al n. 140, Parte I, anno 2008);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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