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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2277/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3267/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201807235 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 201807235 relativo all'IMU 2013;.
La CTP di Siracusa con sentenza n. 3267/2022 rigettava il ricorso.
Il sig. Nominativo_2 proponeva appello .
Motivi di appello
1) L'intervenuta decadenza della pretesa tributaria;
2) Carenza di motivazione;
3) Infondatezza della pretesa tributaria. In ordine a detta eccezione i giudici di I grado affermano che dalla documentazione prodotta non emerge4
rebbe la prova certa che l'immobile, in relazione al quale si è usufruito dell'agevolazione, ubicato nella Indirizzo_1 ed iscritto in catasto al foglio 167, p.lla 5298, sub.39, costituisca l'abitazione principale.
Il ricorrente con la produzione del certificato storico di residenza e delle dichiarazioni ICI prodotte sia dal medesimo che dal proprio genitore Nominativo_3 ha inequivocabilmente provato il diritto ad usufruire dell'agevolazione prevista per la casa di abitazione.
Resisteva il Comune di Siracusa.
SUL PRIMO MOTIVO: DECADENZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA
L'appellante contesta la validità della notifica dell'avviso di accertamento sostenendo che i giudici di primo grado si sarebbero basati su un documento "privo di alcuna valenza probatoria". Tale censura è destituita di fondamento per le seguenti ragioni.
Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato nel rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006. La documentazione prodotta dal Comune dimostra inequivocabilmente che l'atto è stato consegnato al servizio postale di Banca_1 in data 21.12.2018, come risulta dal dettaglio della banca dati delle Banca_1 (allegato 2/A della memoria di primo grado). La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che "per il rispetto del termine di decadenza cui
è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente" (Cass. SS.UU. n. 40543/2021). Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, indipendentemente dalla natura recettizia degli atti tributari.
Nel caso di specie, la consegna dell'atto al servizio postale è avvenuta il 21.12.2018, quindi ampiamente entro il termine di decadenza del 31.12.2018. La documentazione prodotta dal Comune costituisce prova piena e incontrovertibile della tempestività dell'adempimento, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
SUL SECONDO MOTIVO: CARENZA DI MOTIVAZIONE
L'avviso di accertamento impugnato contiene tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa tributaria e l'esercizio del diritto di difesa. Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento IMU è adempiuto con l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria quali l'aliquota applicata, la base imponibile, i beni oggetto di tassazione e l'imposta dovuta.
Nel caso di specie, l'atto impositivo indica chiaramente: gli immobili oggetto di tassazione con i relativi estremi catastali;
l'aliquota applicata;
l'imposta dovuta;
l'imposta versata;
la differenza d'imposta accertata;
le sanzioni irrogate;
gli interessi calcolati.
La circostanza che il contribuente avesse presentato dichiarazione ICI nel 2011 non comporta automaticamente l'obbligo di procedere mediante accertamento per infedele dichiarazione. L'ente impositore ha correttamente proceduto all'accertamento per omesso versamento, avendo verificato che il contribuente non aveva diritto all'agevolazione per abitazione principale, come ampiamente documentato negli atti di causa.
Come chiarito dalla Cassazione, l'obbligo motivazionale dell'accertamento IMU si considera adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, così da poter contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.
SUL TERZO MOTIVO: INFONDATEZZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA
L'appellante sostiene di avere diritto all'agevolazione per abitazione principale sull'immobile sito in
Indirizzo_1, identificato catastalmente al foglio 167, particella 5298, sub 39. Tale pretesa è priva di fondamento giuridico per le seguenti ragioni.
Dalle verifiche effettuate dall'Ufficio risulta inequivocabilmente che il ricorrente è inserito nel nucleo familiare della madre, sig.ra Nominativo_3, la quale già usufruisce dell'agevolazione per abitazione principale su altro immobile sito anch'esso in Indirizzo_1, identificato catastalmente al foglio 167, particella 5298, sub 35, come documentato dalla scheda anagrafica dei Servizi demografici del Comune di Siracusa
e dallo stralcio della banca dati IMU.
La legittimità dell'operato del Comune è stata già riconosciuta dalla Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 1047/01/2020, non appellata, relativa al ricorso presentato dallo stesso contribuente avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, in cui si è evidenziato che l'agevolazione non poteva essere riconosciuta in quanto il contribuente risultava inserito nel nucleo familiare della madre che aveva già usufruito dell'agevolazione per altro immobile.
Il certificato di residenza storico prodotto dal contribuente non costituisce prova sufficiente del diritto all'agevolazione, atteso che anche la madre risiede nella medesima via ma in immobile diverso (sub 35 anziché sub 39).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Si conferma quanto già ritenuto dal giudice di primo grado: sulla base della documentazione postale, la consegna dell'atto al servizio postale in data 21/12/2018 risulta provata. Tale circostanza consente di ritenere rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Pertanto, il motivo di appello è respinto.
2. Sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. L'atto contiene gli elementi essenziali per individuare:
- immobili oggetto di tassazione;
- base imponibile;
- aliquote applicate;
- imposta versata e dovuta.
3. Sulla spettanza o meno dell'agevolazione per l'immobile al civico 34 – sub 39
il contribuente siostiene che è residente presso l'immobile in sub 39 almeno dal 2011.La madre del contribuente è residente nello stesso civico ma in sub 35, immobile distinto;
la coabitazione nel medesimo civico non esclude automaticamente l'autonoma spettanza dell'agevolazione, laddove vi sia distinta unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente.Ma la documentazione prodotta - certificato storico di residenza - espone solo che risiede al civico 34, mentre le dichiarazioni IMU che espongono il sub 39 sono atti di parte.Di contro, risulta inequivocabilmente che il ricorrente è inserito nel nucleo familiare della madre.Con sentenza n. 1047/20 relativa al 2011 - mùnon impugnata- è stata ribadito l'indirizzo dei giudizi della sentenza appellata. Pertanto, il motivo di appello sul punto è rigettato
4. Motivazione del rigetto nel resto dell'appello
Per quanto concerne le ulteriori doglianze sollevate dall'appellante, il Collegio rileva che non si evidenziano vizi tali da compromettere la comprensibilità della pretesa tributaria. L'atto impugnato espone infatti gli elementi essenziali dell'imposizione, consentendo al contribuente l'esercizio pieno del diritto di difesa.
Le ulteriori questioni attinenti alla determinazione dell'imposta, agli immobili diversi dal sub 39, non risultano sorrette da adeguata prova contraria da parte dell'appellante, né emergono elementi di erroneità
o illogicità nell'operato dell'Ufficio.Pertanto, in assenza di motivi idonei a sovvertire la decisione di primo grado per le restanti parti dell'accertamento, l'appello deve essere rigettato nel resto.
Si compensano le spese del presente grado di giudizio tra le parti, stante la natura complessa della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese Palermo,11.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2277/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3267/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201807235 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 201807235 relativo all'IMU 2013;.
La CTP di Siracusa con sentenza n. 3267/2022 rigettava il ricorso.
Il sig. Nominativo_2 proponeva appello .
Motivi di appello
1) L'intervenuta decadenza della pretesa tributaria;
2) Carenza di motivazione;
3) Infondatezza della pretesa tributaria. In ordine a detta eccezione i giudici di I grado affermano che dalla documentazione prodotta non emerge4
rebbe la prova certa che l'immobile, in relazione al quale si è usufruito dell'agevolazione, ubicato nella Indirizzo_1 ed iscritto in catasto al foglio 167, p.lla 5298, sub.39, costituisca l'abitazione principale.
Il ricorrente con la produzione del certificato storico di residenza e delle dichiarazioni ICI prodotte sia dal medesimo che dal proprio genitore Nominativo_3 ha inequivocabilmente provato il diritto ad usufruire dell'agevolazione prevista per la casa di abitazione.
Resisteva il Comune di Siracusa.
SUL PRIMO MOTIVO: DECADENZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA
L'appellante contesta la validità della notifica dell'avviso di accertamento sostenendo che i giudici di primo grado si sarebbero basati su un documento "privo di alcuna valenza probatoria". Tale censura è destituita di fondamento per le seguenti ragioni.
Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato nel rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006. La documentazione prodotta dal Comune dimostra inequivocabilmente che l'atto è stato consegnato al servizio postale di Banca_1 in data 21.12.2018, come risulta dal dettaglio della banca dati delle Banca_1 (allegato 2/A della memoria di primo grado). La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che "per il rispetto del termine di decadenza cui
è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente" (Cass. SS.UU. n. 40543/2021). Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, indipendentemente dalla natura recettizia degli atti tributari.
Nel caso di specie, la consegna dell'atto al servizio postale è avvenuta il 21.12.2018, quindi ampiamente entro il termine di decadenza del 31.12.2018. La documentazione prodotta dal Comune costituisce prova piena e incontrovertibile della tempestività dell'adempimento, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
SUL SECONDO MOTIVO: CARENZA DI MOTIVAZIONE
L'avviso di accertamento impugnato contiene tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa tributaria e l'esercizio del diritto di difesa. Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento IMU è adempiuto con l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria quali l'aliquota applicata, la base imponibile, i beni oggetto di tassazione e l'imposta dovuta.
Nel caso di specie, l'atto impositivo indica chiaramente: gli immobili oggetto di tassazione con i relativi estremi catastali;
l'aliquota applicata;
l'imposta dovuta;
l'imposta versata;
la differenza d'imposta accertata;
le sanzioni irrogate;
gli interessi calcolati.
La circostanza che il contribuente avesse presentato dichiarazione ICI nel 2011 non comporta automaticamente l'obbligo di procedere mediante accertamento per infedele dichiarazione. L'ente impositore ha correttamente proceduto all'accertamento per omesso versamento, avendo verificato che il contribuente non aveva diritto all'agevolazione per abitazione principale, come ampiamente documentato negli atti di causa.
Come chiarito dalla Cassazione, l'obbligo motivazionale dell'accertamento IMU si considera adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, così da poter contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.
SUL TERZO MOTIVO: INFONDATEZZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA
L'appellante sostiene di avere diritto all'agevolazione per abitazione principale sull'immobile sito in
Indirizzo_1, identificato catastalmente al foglio 167, particella 5298, sub 39. Tale pretesa è priva di fondamento giuridico per le seguenti ragioni.
Dalle verifiche effettuate dall'Ufficio risulta inequivocabilmente che il ricorrente è inserito nel nucleo familiare della madre, sig.ra Nominativo_3, la quale già usufruisce dell'agevolazione per abitazione principale su altro immobile sito anch'esso in Indirizzo_1, identificato catastalmente al foglio 167, particella 5298, sub 35, come documentato dalla scheda anagrafica dei Servizi demografici del Comune di Siracusa
e dallo stralcio della banca dati IMU.
La legittimità dell'operato del Comune è stata già riconosciuta dalla Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 1047/01/2020, non appellata, relativa al ricorso presentato dallo stesso contribuente avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, in cui si è evidenziato che l'agevolazione non poteva essere riconosciuta in quanto il contribuente risultava inserito nel nucleo familiare della madre che aveva già usufruito dell'agevolazione per altro immobile.
Il certificato di residenza storico prodotto dal contribuente non costituisce prova sufficiente del diritto all'agevolazione, atteso che anche la madre risiede nella medesima via ma in immobile diverso (sub 35 anziché sub 39).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Si conferma quanto già ritenuto dal giudice di primo grado: sulla base della documentazione postale, la consegna dell'atto al servizio postale in data 21/12/2018 risulta provata. Tale circostanza consente di ritenere rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Pertanto, il motivo di appello è respinto.
2. Sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. L'atto contiene gli elementi essenziali per individuare:
- immobili oggetto di tassazione;
- base imponibile;
- aliquote applicate;
- imposta versata e dovuta.
3. Sulla spettanza o meno dell'agevolazione per l'immobile al civico 34 – sub 39
il contribuente siostiene che è residente presso l'immobile in sub 39 almeno dal 2011.La madre del contribuente è residente nello stesso civico ma in sub 35, immobile distinto;
la coabitazione nel medesimo civico non esclude automaticamente l'autonoma spettanza dell'agevolazione, laddove vi sia distinta unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente.Ma la documentazione prodotta - certificato storico di residenza - espone solo che risiede al civico 34, mentre le dichiarazioni IMU che espongono il sub 39 sono atti di parte.Di contro, risulta inequivocabilmente che il ricorrente è inserito nel nucleo familiare della madre.Con sentenza n. 1047/20 relativa al 2011 - mùnon impugnata- è stata ribadito l'indirizzo dei giudizi della sentenza appellata. Pertanto, il motivo di appello sul punto è rigettato
4. Motivazione del rigetto nel resto dell'appello
Per quanto concerne le ulteriori doglianze sollevate dall'appellante, il Collegio rileva che non si evidenziano vizi tali da compromettere la comprensibilità della pretesa tributaria. L'atto impugnato espone infatti gli elementi essenziali dell'imposizione, consentendo al contribuente l'esercizio pieno del diritto di difesa.
Le ulteriori questioni attinenti alla determinazione dell'imposta, agli immobili diversi dal sub 39, non risultano sorrette da adeguata prova contraria da parte dell'appellante, né emergono elementi di erroneità
o illogicità nell'operato dell'Ufficio.Pertanto, in assenza di motivi idonei a sovvertire la decisione di primo grado per le restanti parti dell'accertamento, l'appello deve essere rigettato nel resto.
Si compensano le spese del presente grado di giudizio tra le parti, stante la natura complessa della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese Palermo,11.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE