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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6983/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6983/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 28.11.2024
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio sito in Scafati (SA) alla Via Martiri d'Ungheria Trav. Terralavoro n. 9/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PE Sorrentino e Carlo Dardo, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
E
(c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in alla Via Armando Diaz n. 11, P.IVA_1 CP_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- RESISTENTE -
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 28.11.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 10.2.2023, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti dell Controparte_1 deducendo di aver subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza della condotta dei sanitari della struttura sanitaria resistente, presso cui veniva ricoverata in data 14.3.2013, con diagnosi di cardiopatia ischemica.
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva, in particolare:
- che, nel mese di gennaio dell'anno 2012, si era sottoposta a Tomoscintigrafia miocardica (SPET) di perfusione a riposo presso la Casa di Cura “Maria Rosaria” di
Pompei (NA), da cui non emergeva alcun deficit di perfusione delle pareti miocardiche esaminate;
- che, successivamente, si era sottoposta ad un esame ventricolo-coronografico presso la Casa di Salute “Santa Lucia” di San PE NO (NA), dal quale emergeva che le sue coronarie erano esenti da lesioni;
- che, nel mese di marzo 2013, in seguito a manifestazioni dispnoiche, ricoveratasi presso l' ,si era sottoposta ad una Controparte_1 serie di accertamenti clinico-strumentali, dai quali emergeva: “evidenza angiografica di stenosi intermedia del TC distale coinvolgente l'IVA ostiale;
veniva eseguito IVUS che mostrava stenosi del 50% del TC distale coinvolgente l'ostio dell'IVA”;
- che, in data 18.3.2013, si sottoponeva ad un intervento chirurgico di by-pass AMIS su IVA, per poi essere dimessa con diagnosi definitiva di “Cardiopatia Ischemica”;
- che, nel mese di luglio 2014, a causa di una sternodinia, si sottoponeva, presso il
Centro di Radiologia e Terapia Fisica di Cava de Tirreni (SA), ad esame RM + angio-RM cuore e torace, dal cui referto emergeva: “lieve ipertrofia (15 mm) del setto medio con sfumati segni di fibrosi intra-miocardica (pattern non ischemico) più evidenti ai segmenti infero-laterale medio e basale del ventricolo sinistro…”;
- che, effettuati altri accertamenti, persistendo una spiacevole sensazione in regione sternale, si sottoponeva ad Esame TC Torace per la valutazione della pervietà del by- Cont pass AMIS su e veniva diagnosticato “mancata opacizzazione del lume del graft nel tratto medio e distale, verosimilmente occluso/ suboccluso. Coronaria discendente anteriore priva di segni TC di ateromasia”;
- che, a causa della persistente sternodinia, nel mese di agosto del 2017, veniva ricoverata presso la Casa di Salute “Santa Lucia” ove, effettuato esame coronografico, veniva riscontrato che le “Coronarie erano esenti da lesioni e
l'occlusione del bypass in AMIS. PA 140/70”. Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e/o imperita dei sanitari della struttura sanitaria resistente, la chiedeva il risarcimento dei danni Parte_1 non patrimoniali, sub specie di danno biologico, morale e personalizzazione, nonché il danno patrimoniale per spese mediche sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
negando ogni addebito.
[...]
In particolare, chiedeva il rigetto nel merito della domanda, evidenziando che gli esami a cui si era sottoposta la paziente (angiografia e IVUS) supportavano l'evidenza di una malattia coronarica significativa e la conseguente opzione chirurgica mediante by-pass aorto-coronarico.
pagina 2 di 7 In subordine, chiedeva di rideterminare il quantum riconoscibile alla luce delle eccezioni ed osservazioni prodotte. Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 16477/2021 R.G., il giudice fissava l'udienza del 28.11.2024 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione. La prospettazione attorea postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria convenuta, presso la quale la ricorrente Parte_1 era ricoverata per il trattamento della cardiopatia ischemica di cui era affetta.
[...]
A seguito di alcuni accertamenti clinico-strumentali, tra cui angiografia coronarica e ventricolografia per via arteriosa femorale destra, i sanitari della struttura sanitaria resistente concludevano per la sussistenza di una stenosi del 50% dell'arteria interventricolare anteriore. Per l'effetto, era sottoposta a intervento chirurgico di by-pass AMIS su IVA.
Ebbene, le doglianze di parte ricorrente hanno riguardato, in particolare, le seguenti condotte:
- l'erroneo rilevamento di placche a carico delle coronarie mediante ecografia intracoronarica (IVUS) del 14.02.2013;
- l'errata scelta di effettuare l'intervento chirurgico di by-pass aortocoronarico, in assenza di steno-ostruzioni.
Le predette condotte negligenti e/o imperite dei sanitari avrebbero determinato il peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, come l'insorgenza di una fastidiosa sternodinia. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura resistente può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU., dottori e , reso nel procedimento di A.T.P. (avente n. Persona_1 Persona_2
16477/2021 R.G.) ed acquisito al presente procedimento, con ordinanza del 25.9.2023. Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge che “la paziente era caratterizzata da una lunga storia di sintomatologia ed esami strumentali che evocavano, in maniera controversa rispetto ad altri esami che la escludevano, episodi di ischemia cardiaca. Una coronarografia del 2012 era negativa, per quanto considerabile dirimente. Quando la paziente si presentava nel 2013 alla Federico II con familiarità per cardiopatia ischemica, abitudine tabagica, dislipidemica, con un test da sforzo
pagina 3 di 7 (21.01.2013) positivo e l'inversione delle onde T come da ischemia su un ECG (13.03.2013), lo stesso quadro dubbio induceva i ad un ulteriore Pt_2 approfondimento.
Dal punto di vista ecografico il ventricolo sinistro mostrava una ipertrofia concentrica e una tendenza alla cavity obliteration apicale. Una vera e propria cardiomiopatia ipertrofica poteva essere causa di dolori anginosi, anche senza stenosi coronariche, ma questo caso non sembra assimilabile ai casi più gravi. Veniva ripetuta la coronarografia con il noto reperto di stenosi focale significativa della giunzione tronco comune -discendente anteriore che alla visione dei dischetti rimane assai dubbia nelle immagini estratte dall'esame. Tale dubbio doveva essere presente anche negli operatori, che aggiungevano all'esame angiografico la tecnica IVUS, di cui non è traccia in cartella se non nel referto angiografico. Sulla base di tale esame non verificabile, che avrebbe confermato una stenosi del 50%, veniva posta indicazione a terapia di tipo chirurgico. Si aggiunga che tale risultato diagnostico di riflesso interrompeva la ricerca di altre cause di una sintomatologia similanginosa, come ad esempio l'angina variante di Prinzmetal o un bridge muscolare, che altrettanto bene avrebbero potuto spiegare il quadro sintomatologico non chiaro. Come ulteriore considerazione la coronarografia del 2017 rivelava l'occlusione del graft mammario anastomizzato nel 2013. Non è possibile stabilire l'epoca in cui tale bypass si era occluso, anche se si propende per esperienza a considerarla molto precoce nel postoperatorio a causa della tecnica a cuore battente che è stata considerata in letteratura sostanzialmente un po' meno certa nel risultato, ed anche per il fatto che l'uso dell'arteria mammaria interna è proprio giustificato dalla sua longevità anche in presenza di flussi competitivi nelle stenosi moderate, ed è impensabile che l'occlusione sia derivata dalla degenerazione spontanea del graft. I casi di occlusione a medio -breve tempo riconoscono prevalentemente motivi tecnici alla base dell'esito, ma pur rappresentando una parte significativa ma minoritaria degli impianti di arteria mammaria, fanno parte delle complicanze scarsamente evitabili. Quello che però assume importanza è che in seguito all'assenza della copertura del bypass occluso, la paziente non ha avuto conseguenze ischemiche conosciute. Gli esami strumentali successivi all'intervento chirurgico del 2013 hanno avuto esito sostanzialmente negativo per ischemia. La stessa sintomatologia “sternalgica” talvolta lamentata dopo l'intervento è confondibile con quella normalmente presente negli esiti post-operatori dopo una sternotomia. Sulla base della storia, delle immagini angiografiche, della indisponibilità di reperti oggettivi dell' e del follow up, in presenza di occlusione del graft mammario, si Pt_3
pagina 4 di 7 deve concludere secondo la regola del “più probabile che non” che la sig.ra non avesse indicazione all'intervento cardiochirurgico del 2013”. Parte_1
Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“dobbiamo confermare sulla base del criterio “più probabile che non” che la fase diagnostica da una parte ha interrotto alcuni passaggi diagnostici fondamentali, preferendo frettolosamente una diagnosi più ovvia, e dall'altra ha di fatto sopravvalutato il grado della stenosi coronarica procedendo ad un intervento che appare inutile e falliva il risultato con la chiusura del graft mammario.” Ebbene, in base alla relazione peritale, le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell'AOU “ di sarebbero, dunque, consistite nell'errata diagnosi del CP_1 CP_1 grado della stenosi coronarica e nella conseguente erronea scelta di sottoporre la ricorrente, ad intervento cardiochirurgico di by-pass coronarico. Parte_1
Dalle predette condotte sarebbero derivate talune complicanze, riferibili a una sintomatologia sternalgica della paziente. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta di per il pregiudizio alla salute occorso alla Controparte_3 CP_1 ricorrente.
Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico permanente e temporaneo patito dalla Parte_1
Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice. Può pertanto affermarsi che, in conseguenza della condotta negligente dei sanitari, si è determinata una invalidità permanente dell'11%, nonché una ITT di 11 giorni ed una ITP al 50% per 30 giorni.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (48 anni all'epoca dell'intervento cardiochirurgico di by-pass). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, considerata l'invalidità permanente dell'11%, il danno permanente così identificato deve essere liquidato in € 22.995,00, senza personalizzazione alcuna, non essendo stata allegata e dimostrata una particolare maggiore afflittività del pregiudizio rispetto agli standards valutativi rappresentati dalle citate tabelle.
pagina 5 di 7 Altresì, non si ritiene di liquidare alcunché a titolo di incremento per sofferenza, non essendo stato fornito alcunché, sul punto, a fini probatori. A ciò va invece aggiunto il danno da invalidità temporanea totale e parziale, come riconosciuta in CTU, pari ad € 2.990,00. Il danno complessivamente risarcibile risulta essere, dunque, pari ad € 25.985,00. La resistente di quindi, deve essere condannata al CP_3 CP_1 CP_1 risarcimento in favore della ricorrente, della complessiva Parte_1 somma di € 25.985,00. All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di marzo 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Nulla va riconosciuto alla ricorrente a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, atteso che le spese mediche di cui si è chiesto il rimborso non sono state in alcun modo documentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate e poste a carico di parte resistente nelle modalità indicate nel dispositivo. Tali spese, in particolare, includono quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc (che sono già state liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento) e quelle di CTP (forfettariamente determinate in € 1.000,00 onnicomprensive). Da ultimo, giova appena precisare che la liquidazione dei compensi professionali dei procuratori per il presente giudizio di merito è stata operata con espunzione delle fasi istruttoria (in quanto assorbita dallo svolgimento del procedimento di istruzione preventiva) e conclusionale (che risulta mancante, in ragione del rito sommario prescelto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 25.985,00, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di marzo 2013, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di marzo 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l Controparte_1
l pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
[...]
pagina 6 di 7 1.672,00 a titolo di esborsi per i due procedimenti, incluse le spese di CTP, nonché € 4.033,00 per compensi professionali relativi ad entrambi i procedimenti (€ 2.337,00 per procedimento ex art 696 bis cpc e € 1.696,00 per il presente procedimento), oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'
[...]
Controparte_1
Napoli, 4.1.2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6983/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 28.11.2024
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio sito in Scafati (SA) alla Via Martiri d'Ungheria Trav. Terralavoro n. 9/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PE Sorrentino e Carlo Dardo, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
E
(c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in alla Via Armando Diaz n. 11, P.IVA_1 CP_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- RESISTENTE -
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 28.11.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 10.2.2023, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti dell Controparte_1 deducendo di aver subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza della condotta dei sanitari della struttura sanitaria resistente, presso cui veniva ricoverata in data 14.3.2013, con diagnosi di cardiopatia ischemica.
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva, in particolare:
- che, nel mese di gennaio dell'anno 2012, si era sottoposta a Tomoscintigrafia miocardica (SPET) di perfusione a riposo presso la Casa di Cura “Maria Rosaria” di
Pompei (NA), da cui non emergeva alcun deficit di perfusione delle pareti miocardiche esaminate;
- che, successivamente, si era sottoposta ad un esame ventricolo-coronografico presso la Casa di Salute “Santa Lucia” di San PE NO (NA), dal quale emergeva che le sue coronarie erano esenti da lesioni;
- che, nel mese di marzo 2013, in seguito a manifestazioni dispnoiche, ricoveratasi presso l' ,si era sottoposta ad una Controparte_1 serie di accertamenti clinico-strumentali, dai quali emergeva: “evidenza angiografica di stenosi intermedia del TC distale coinvolgente l'IVA ostiale;
veniva eseguito IVUS che mostrava stenosi del 50% del TC distale coinvolgente l'ostio dell'IVA”;
- che, in data 18.3.2013, si sottoponeva ad un intervento chirurgico di by-pass AMIS su IVA, per poi essere dimessa con diagnosi definitiva di “Cardiopatia Ischemica”;
- che, nel mese di luglio 2014, a causa di una sternodinia, si sottoponeva, presso il
Centro di Radiologia e Terapia Fisica di Cava de Tirreni (SA), ad esame RM + angio-RM cuore e torace, dal cui referto emergeva: “lieve ipertrofia (15 mm) del setto medio con sfumati segni di fibrosi intra-miocardica (pattern non ischemico) più evidenti ai segmenti infero-laterale medio e basale del ventricolo sinistro…”;
- che, effettuati altri accertamenti, persistendo una spiacevole sensazione in regione sternale, si sottoponeva ad Esame TC Torace per la valutazione della pervietà del by- Cont pass AMIS su e veniva diagnosticato “mancata opacizzazione del lume del graft nel tratto medio e distale, verosimilmente occluso/ suboccluso. Coronaria discendente anteriore priva di segni TC di ateromasia”;
- che, a causa della persistente sternodinia, nel mese di agosto del 2017, veniva ricoverata presso la Casa di Salute “Santa Lucia” ove, effettuato esame coronografico, veniva riscontrato che le “Coronarie erano esenti da lesioni e
l'occlusione del bypass in AMIS. PA 140/70”. Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e/o imperita dei sanitari della struttura sanitaria resistente, la chiedeva il risarcimento dei danni Parte_1 non patrimoniali, sub specie di danno biologico, morale e personalizzazione, nonché il danno patrimoniale per spese mediche sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
negando ogni addebito.
[...]
In particolare, chiedeva il rigetto nel merito della domanda, evidenziando che gli esami a cui si era sottoposta la paziente (angiografia e IVUS) supportavano l'evidenza di una malattia coronarica significativa e la conseguente opzione chirurgica mediante by-pass aorto-coronarico.
pagina 2 di 7 In subordine, chiedeva di rideterminare il quantum riconoscibile alla luce delle eccezioni ed osservazioni prodotte. Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 16477/2021 R.G., il giudice fissava l'udienza del 28.11.2024 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione. La prospettazione attorea postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria convenuta, presso la quale la ricorrente Parte_1 era ricoverata per il trattamento della cardiopatia ischemica di cui era affetta.
[...]
A seguito di alcuni accertamenti clinico-strumentali, tra cui angiografia coronarica e ventricolografia per via arteriosa femorale destra, i sanitari della struttura sanitaria resistente concludevano per la sussistenza di una stenosi del 50% dell'arteria interventricolare anteriore. Per l'effetto, era sottoposta a intervento chirurgico di by-pass AMIS su IVA.
Ebbene, le doglianze di parte ricorrente hanno riguardato, in particolare, le seguenti condotte:
- l'erroneo rilevamento di placche a carico delle coronarie mediante ecografia intracoronarica (IVUS) del 14.02.2013;
- l'errata scelta di effettuare l'intervento chirurgico di by-pass aortocoronarico, in assenza di steno-ostruzioni.
Le predette condotte negligenti e/o imperite dei sanitari avrebbero determinato il peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, come l'insorgenza di una fastidiosa sternodinia. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura resistente può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU., dottori e , reso nel procedimento di A.T.P. (avente n. Persona_1 Persona_2
16477/2021 R.G.) ed acquisito al presente procedimento, con ordinanza del 25.9.2023. Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge che “la paziente era caratterizzata da una lunga storia di sintomatologia ed esami strumentali che evocavano, in maniera controversa rispetto ad altri esami che la escludevano, episodi di ischemia cardiaca. Una coronarografia del 2012 era negativa, per quanto considerabile dirimente. Quando la paziente si presentava nel 2013 alla Federico II con familiarità per cardiopatia ischemica, abitudine tabagica, dislipidemica, con un test da sforzo
pagina 3 di 7 (21.01.2013) positivo e l'inversione delle onde T come da ischemia su un ECG (13.03.2013), lo stesso quadro dubbio induceva i ad un ulteriore Pt_2 approfondimento.
Dal punto di vista ecografico il ventricolo sinistro mostrava una ipertrofia concentrica e una tendenza alla cavity obliteration apicale. Una vera e propria cardiomiopatia ipertrofica poteva essere causa di dolori anginosi, anche senza stenosi coronariche, ma questo caso non sembra assimilabile ai casi più gravi. Veniva ripetuta la coronarografia con il noto reperto di stenosi focale significativa della giunzione tronco comune -discendente anteriore che alla visione dei dischetti rimane assai dubbia nelle immagini estratte dall'esame. Tale dubbio doveva essere presente anche negli operatori, che aggiungevano all'esame angiografico la tecnica IVUS, di cui non è traccia in cartella se non nel referto angiografico. Sulla base di tale esame non verificabile, che avrebbe confermato una stenosi del 50%, veniva posta indicazione a terapia di tipo chirurgico. Si aggiunga che tale risultato diagnostico di riflesso interrompeva la ricerca di altre cause di una sintomatologia similanginosa, come ad esempio l'angina variante di Prinzmetal o un bridge muscolare, che altrettanto bene avrebbero potuto spiegare il quadro sintomatologico non chiaro. Come ulteriore considerazione la coronarografia del 2017 rivelava l'occlusione del graft mammario anastomizzato nel 2013. Non è possibile stabilire l'epoca in cui tale bypass si era occluso, anche se si propende per esperienza a considerarla molto precoce nel postoperatorio a causa della tecnica a cuore battente che è stata considerata in letteratura sostanzialmente un po' meno certa nel risultato, ed anche per il fatto che l'uso dell'arteria mammaria interna è proprio giustificato dalla sua longevità anche in presenza di flussi competitivi nelle stenosi moderate, ed è impensabile che l'occlusione sia derivata dalla degenerazione spontanea del graft. I casi di occlusione a medio -breve tempo riconoscono prevalentemente motivi tecnici alla base dell'esito, ma pur rappresentando una parte significativa ma minoritaria degli impianti di arteria mammaria, fanno parte delle complicanze scarsamente evitabili. Quello che però assume importanza è che in seguito all'assenza della copertura del bypass occluso, la paziente non ha avuto conseguenze ischemiche conosciute. Gli esami strumentali successivi all'intervento chirurgico del 2013 hanno avuto esito sostanzialmente negativo per ischemia. La stessa sintomatologia “sternalgica” talvolta lamentata dopo l'intervento è confondibile con quella normalmente presente negli esiti post-operatori dopo una sternotomia. Sulla base della storia, delle immagini angiografiche, della indisponibilità di reperti oggettivi dell' e del follow up, in presenza di occlusione del graft mammario, si Pt_3
pagina 4 di 7 deve concludere secondo la regola del “più probabile che non” che la sig.ra non avesse indicazione all'intervento cardiochirurgico del 2013”. Parte_1
Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“dobbiamo confermare sulla base del criterio “più probabile che non” che la fase diagnostica da una parte ha interrotto alcuni passaggi diagnostici fondamentali, preferendo frettolosamente una diagnosi più ovvia, e dall'altra ha di fatto sopravvalutato il grado della stenosi coronarica procedendo ad un intervento che appare inutile e falliva il risultato con la chiusura del graft mammario.” Ebbene, in base alla relazione peritale, le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell'AOU “ di sarebbero, dunque, consistite nell'errata diagnosi del CP_1 CP_1 grado della stenosi coronarica e nella conseguente erronea scelta di sottoporre la ricorrente, ad intervento cardiochirurgico di by-pass coronarico. Parte_1
Dalle predette condotte sarebbero derivate talune complicanze, riferibili a una sintomatologia sternalgica della paziente. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta di per il pregiudizio alla salute occorso alla Controparte_3 CP_1 ricorrente.
Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico permanente e temporaneo patito dalla Parte_1
Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice. Può pertanto affermarsi che, in conseguenza della condotta negligente dei sanitari, si è determinata una invalidità permanente dell'11%, nonché una ITT di 11 giorni ed una ITP al 50% per 30 giorni.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (48 anni all'epoca dell'intervento cardiochirurgico di by-pass). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, considerata l'invalidità permanente dell'11%, il danno permanente così identificato deve essere liquidato in € 22.995,00, senza personalizzazione alcuna, non essendo stata allegata e dimostrata una particolare maggiore afflittività del pregiudizio rispetto agli standards valutativi rappresentati dalle citate tabelle.
pagina 5 di 7 Altresì, non si ritiene di liquidare alcunché a titolo di incremento per sofferenza, non essendo stato fornito alcunché, sul punto, a fini probatori. A ciò va invece aggiunto il danno da invalidità temporanea totale e parziale, come riconosciuta in CTU, pari ad € 2.990,00. Il danno complessivamente risarcibile risulta essere, dunque, pari ad € 25.985,00. La resistente di quindi, deve essere condannata al CP_3 CP_1 CP_1 risarcimento in favore della ricorrente, della complessiva Parte_1 somma di € 25.985,00. All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di marzo 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Nulla va riconosciuto alla ricorrente a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, atteso che le spese mediche di cui si è chiesto il rimborso non sono state in alcun modo documentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate e poste a carico di parte resistente nelle modalità indicate nel dispositivo. Tali spese, in particolare, includono quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc (che sono già state liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento) e quelle di CTP (forfettariamente determinate in € 1.000,00 onnicomprensive). Da ultimo, giova appena precisare che la liquidazione dei compensi professionali dei procuratori per il presente giudizio di merito è stata operata con espunzione delle fasi istruttoria (in quanto assorbita dallo svolgimento del procedimento di istruzione preventiva) e conclusionale (che risulta mancante, in ragione del rito sommario prescelto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 25.985,00, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di marzo 2013, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di marzo 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l Controparte_1
l pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
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pagina 6 di 7 1.672,00 a titolo di esborsi per i due procedimenti, incluse le spese di CTP, nonché € 4.033,00 per compensi professionali relativi ad entrambi i procedimenti (€ 2.337,00 per procedimento ex art 696 bis cpc e € 1.696,00 per il presente procedimento), oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'
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Controparte_1
Napoli, 4.1.2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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