Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/12/2025, n. 21908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21908 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12954/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12954 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor MI CO, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
del decreto del 13.07.2022, comunicato e pubblicato con la circolare m_dg_GDAP_14.07.2022.0271581.U, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie definitive del concorso interno per titoli e corso di formazione per 583 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria, ruolo maschile e femminile, all’esito della procedura indetta con decreto del 17.06.2021, con decorrenza dalle annualità 2018-2019-2020, nelle quali il ricorrente risulta essere collocato in posizione non utile ai fini del conseguimento della qualifica
e per la declaratoria del diritto del ricorrente di essere rivalutato in considerazione dei titoli posseduti e di essere collocato al 48° posto ai fini dell’assunzione con decorrenza giuridica dall’anno 2018 nonché al 47° posto nella graduatoria relativa all’annualità 2019 e per la scelta della sede di servizio;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.01.2023
del decreto del 28.10.2022, di rettifica delle precedenti graduatorie
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. ID De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente riferisce di avere partecipato al concorso interno titoli e corso di formazione per 583 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia penitenziaria indetto con decreto del 17.06.2021 e di essersi collocato in posizione non utile a causa dell’illegittima mancata valutazione dei titoli da lui posseduti.
2. – Deduce, in particolare, che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di valutare la sua seconda laurea (diploma di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali), che secondo il bando avrebbe dovuto consentirgli di ottenere l’attribuzione di due punti ulteriori rispetto a quelli a lui assegnati.
3. – Con ricorso notificato il 10.10.2022 e depositato il 4.11.2022, il sig. CO ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il decreto del 13.07.2022, di approvazione delle graduatorie del concorso, deducendone l’illegittimità per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione della lex specialis , disparità di trattamento, contraddittorietà e arbitrarietà dell’azione amministrativa.
4. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ma non ha svolto difese.
5. – Con motivi aggiunti notificati il 27.12.2022 e depositati il 26.01.2023 il ricorrente ha poi impugnato il decreto del 28.10.2022, di rettifica delle precedenti graduatorie, estendendo ad esso le censure già formulate con il ricorso introduttivo.
6. – Con ordinanza n. 1416 del 9 marzo 2023, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, rilevando la totale mancanza di allegazioni documentali probatorie a sostegno della pretesa dedotta in giudizio.
7. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2025, come da verbale, il collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. la possibile inammissibilità del ricorso in ragione della totale mancanza di documentazione probatoria a sostegno delle censure proposte dalla parte ricorrente.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. – Quanto sopra premesso, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente non ha prodotto alcun documento a sostegno delle domande fatte valere in giudizio con il ricorso e con i motivi aggiunti, e ciò anche dopo che il Tribunale, come si è detto, con l’ordinanza n. 1416 del 2023 ha segnalato tale mancanza quale motivo di rigetto dell’istanza cautelare.
L’indicazione dei mezzi di prova costituisce contenuto precipuo del ricorso (art. 40, co. 1, lett. e) , cod. proc. amm.) e, se è vero che la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso nel termine di trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica non implica decadenza (art. 45, co. 4), ciò non elide l’onere della prova, spettando « alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni » (art. 64 cod. proc. amm.), per cui il giudice può, sì, chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti, ma «[ f ] ermo restando l’onere della prova a loro carico » (art. 63).
Nel caso di specie, la circostanza che, anche a dispetto della sollecitazione formulata dal Tribunale con l’ordinanza n. 1416 del 2023, il ricorrente abbia omesso per tutta la durata del giudizio di produrre i documenti a sostegno della propria pretesa rende obiettivamente impossibile qualsiasi apprezzamento della fondatezza delle doglianze dallo stesso formulate.
Peraltro, dal momento che il ricorrente non ha formulato alcuna deduzione sulla sufficienza dell’attribuzione dei due punti previsti per la seconda laurea ai fini del suo utile posizionamento in graduatoria, né a tal fine ha prodotto documenti, risulta al collegio impossibile verificare il superamento della c.d. “prova di resistenza”.
Come noto, nelle controversie relative alla contestazione di un concorso pubblico non può prescindersi, ai fini della verifica della sussistenza di un interesse attuale al ricorso, dalla prova di resistenza, dovendo il ricorrente dimostrare (o, per lo meno, fornire un principio di prova) che l’accoglimento dei motivi proposti gli consentirebbe di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile ed essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata (Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2025, n. 4790).
9. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti del sig. CO devono essere dichiarati inammissibili.
10. – Considerata la difesa di mero stile dell’Amministrazione resistente, che si è limitata a depositare la memoria di costituzione, senza formulare deduzioni sul merito della pretesa azionata, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO PI, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
ID De ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De ZI | TO PI |
IL SEGRETARIO