Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4809 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 e vertente tra
TRA
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_3
, codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Gaetano
[...] P.IVA_1
Caprino;
APPELLANTE E
, (C.F. ), rappresentato e difeso, per procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dagli Avv.ti Italo CASTALDI e Pier Luigi LEONE;
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°992/2015, emesso dal Controparte_1
Tribunale di VO in data 17 luglio 2015, su ricorso della notificato TR il 14 settembre 2015, con il quale era stato ingiunto nei confronti del medesimo il pagamento, in favore della società ricorrente, quale cessionaria del credito della IBL Banca - Istituto Bancario del
Lavoro S.p.A, della somma di € 34.000,81, oltre le spese e competenze del procedimento monitorio.
A sostegno del proprio atto di opposizione, l'attore deduceva la carenza di responsabilità da parte dell'opponente, in ordine all'omesso pagamento delle rate di finanziamento, di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonché la carenza di legittimazione attiva da parte della TR
Chiedeva pertanto l'annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n°992/2015, per
[...] le motivazioni esposte, con la condanna della società opposta alla rivalsa delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la contestando il fondamento dell'opposizione proposta dal TR
, in quanto inammissibile ed infondata, chiedendone quindi il rigetto con la conseguente CP_1 conferma del decreto ingiuntivo n°992/2025 ed in ogni caso la condanna del medesimo al pagamento della somma complessiva di € 34.000,81, oltre interessi e spese successive.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato parte opposta alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… L'opponente eccepisce come non sia tenuto al pagamento di quanto preteso dalla parte opposta.
Invero, vi è prova in atti come, in data 15.12.08, l'opponente sia stato posto dal datore di lavoro, IT SERVIZI
SPA, in trattamento di Cassa Integrazione Guadagni;
da detto momento non gli veniva corrisposto alcun trattamento economico fino al 10.03.08, data in cui gli veniva riconosciuto il primo trattamento di integrazione salariale dell'importo di Euro 768,39 da parte dell'INPS.
Ed ancora, vi è prova come, nelle more, IT SERVIZI SPA sia stata sottoposta alla procedura di Amministrazione
Straordinaria n. 4/08 “così determinando l'interruzione del rapporto di lavoro con tutti i propri dipendenti, compreso quindi l'odierno opponente, il quale veniva successivamente assunto dalla nuova compagnia aerea nazionale IT
CA”.
Con raccomandata prot. 4/97/2709 del 20.09.12 la Procedura di A.S. IT SERVIZI comunicava l'ammissione al passivo del credito privilegiato vantato dal sig. a titolo di TFR maturato. CP_1 Risulta, pertanto, fondato quanto eccepito dall'opponente in merito all'inadempimento che non sarebbe a lui addebitabile.
L'interruzione dei pagamenti, a dire del suddetto, sarebbe da attribuirsi unicamente alla crisi irreversibile che ha coinvolto
IT SERVIZI S.P.A., con la conseguenza che, nel caso in esame, “operi senza alcun dubbio la copertura assicurativa contro il rischio di perdita del posto di lavoro, prevista obbligatoriamente dal DPP 180/1950, e richiamata dalla polizza sottoscritta dal finanziatore al momento della stipula del contratto di finanziamento, ricorrendone tutti i presupposti ed i requisiti di applicazione”.
Nel caso in esame opera, infatti, l'assicurazione per il rischio impiego;
di conseguenza “la compagnia assicuratrice è tenuta a pagare l'istituto erogante, rivalendosi eventualmente sul cliente (cedente)”. Si tratta della copertura assicurativa, obbligatoriamente stipulata con la n 634073909354, a favore dell'ente finanziatore, dal OR Controparte_3
, a sue spese, al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, ed anche dalla stessa CP_1 TR invocata a garanzia ed tutela del preteso credito, azionato in autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di Milano nell'anno
2013.
La polizza in oggetto garantiva in caso di mancato pagamento delle rate di finanziamento da parte del datore di lavoro, la copertura dell'importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR accumulato. A seguito delle note vicende che hanno interessato la compagnia aerea nazionale, e che hanno poi determinato il suo fallimento, in data 15 dicembre 2008, il OR veniva collocato in Cassa Integrazione Straordinaria, con l'attribuzione del trattamento di integrazione CP_1 salariale in attuazione della legge 166/2008 e del Decreto del Ministero del Lavoro n°44553.
Dal momento in cui veniva posto in CIGS, al medesimo non veniva corrisposto alcun trattamento economico, fino alla data del 10 marzo 2009, allorquando gli veniva riconosciuto il primo trattamento di integrazione salariale ed accreditato l'importo di € 768,39 da parte dell'INPS.
Ulteriore elemento di garanzia, è poi costituito dal TFR maturato e accantonato, proprio per far fronte al debito di cui trattasi, e che la stessa società opposta dichiara di aver tentato di ottenere, insinuandosi nella procedura fallimentare innanzi il Tribunale di Roma.
Infatti, il TFR maturato si trova a tutt'oggi depositato presso l'INPS, e risulta ancora bloccato dalla procedura concorsuale dell'AL SE S.p.A., proprio in quanto posto a garanzia del credito vantato dalla società erogante mediante cessione del quinto dello stipendio e, per tale motivo, non è mai stato corrisposto all'odierno opponente.
Parte opponente ha dunque fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che hanno condotto all'accoglimento dell'opposizione mentre parte opposta non ha fornito prova del proprio credito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13).]»
§ 2 — Ha proposto appello (già già Parte_1 Parte_2
, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo Parte_3
“1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 945/2020 emessa dal Tribunale
Ordinario di VO in data 15.07.2020, pubblicata in data 23.07.2020, comunicata in pari data, e notificata in forma esecutiva alla alla PEC della società in data Parte_1
31.08.2020, resa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recante il N. R.G.
5119/2015, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di VO in data
31.07.2015 il decreto ingiuntivo n. 992/201515 (R.G. 2923/2015), per la somma di Euro 34.000,81 oltre interessi convenzionali e spese del procedimento, e revocare la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate (in favore di parte opponente) nella sentenza impugnata in Euro 4.835,00 oltre accessori di legge;
2) NEL MERITO, IN VIA SUBORDIANTA: condannare in ogni caso il OR , Controparte_1 per le ragioni e i titoli di cui in premessa, al pagamento in favore della Parte_1 della somma di Euro 34.000,81 oltre interessi convenzionali di mora al tasso contrattuale dalla data di scadenza delle singole rate impagate fino all'effettivo saldo, quale residuo debito del contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio stipulato in data 20.11.2007 di cui in narrativa”.
Ha resistito l'appellato, formulando eccezioni ex artt. 342 e 345 CPC per l'inammissibilità dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Parte appellata ha depositato note di trattazione scritta.
Parte appellante ha depositato le note di trattazione cartolare, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto in decisione la causa senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in sei motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la società appellante lamenta che il Tribunale, nel decidere, avrebbe erroneamente affermato che la CIGS del 15.12.2008 costituisce “causa di risoluzione del rapporto di lavoro" tra la AL SE SP e il è errata in quanto il debitore in costanza di rapporto CP_1 dal 12/2008 è rimasto dipendente della AL SE SP con passaggio contestuale alla AL
CA in data 04.09.2009 e successivo passaggio dal 01.01.2015 in AL SAI.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante deduce che, dopo il cambio di datore di lavoro – al quale essa aveva operato la notificazione della cessione del quinto - il debitore, ancora tenuto ad estinguere il debito, non aveva dato l'autorizzazione presso AL CA (che l'aveva inopinatamente richiesta) alla trattenuta, così percependo lo stipendio per intero e non adempiendo all'onere restitutorio del mutuo.
§ 3.3 — Col terzo motivo la società appellante , precisato che nella procedura fallimentare il aveva fatto insinuazione alla quale essa si era opposta (con decreto che accoglieva la sua CP_1 richiesta), la procedura AL SE in A.S. era notoriamente insolvente. “Pertanto, a differenza di quanto riportato nelle motivazioni della sentenza di 1° grado, nessun ristoro potrà pervenire all'odierna appellante anche all'esito della surriferita rettifica del provvedimento di esclusione dallo stato passivo.
Il debitore avrebbe dovuto fare ricorso al fondo di garanzia dell'INPS, a cui lui solo è legittimato ad accedere, per ottenere il pagamento in favore del creditore mediante anticipazione da parte dell'INPS del TFR inesigibile, previsto per legge”.
§3.4 – Col quarto motivo la parte appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver ritenuto non imputabile all'appellato il mancato pagamento” in quanto il debitore avrebbe dovuto pagare in costanza di l'importo delle rate in scadenza, non essendo prevista alcuna moratoria dal CP_4 contratto, e non avrebbe dovuto impedire la messa in quota da parte del nuovo datore di lavoro
AL CA, ottenendo illegittimamente un ingiustificato arricchimento in danno del creditore per aver percepito la retribuzione piena da parte di AL CA, senza la trattenuta del quinto”.
§3.5 – Con il quinto motivo l'appellante si duole della erroneità della pronuncia lì ove afferma che la copertura assicurativa contro il rischio impiego sottoscritta con la fosse Controparte_3 azionabile e che la compagnia avrebbe dovuto saldare il credito per intero , in quanto la copertura operava solo per le rate successive alla risoluzione definitiva del rapporto, ipotesi non verificata durante il periodo della Aggiunge l'appellante che la copertura assicurativa, per tale motivo, è CP_4 stata esclusa dalla sentenza n. 11379/16 del Tribunale di Milano, emessa tra la stessa appellante e la
Controparte_3 §3.6 – Con l'ultimo motivo di gravame, la società appellante lamenta: “E' infine altresì errata
l'affermazione riportata nelle motivazioni della sentenza impugnata secondo cui il TFR del OR
è “depositato presso INPS””, deducendo che “ il OR , unico legittimato, CP_1 CP_1 non ha attivato detta procedura (dinanzi all'istituto di previdenza), pur essendo stato sollecitato dal titolare del credito ad eseguirla, e ciò a differenza della quasi totalità dei propri colleghi, preferendo contrastare la pretesa creditoria giudizialmente”.
§ 4 — Va premesso che la richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, formulata senza specifica motivazione, da parte appellante nelle note di trattazione scritta non può essere accolta, in quanto sin dall'ordinanza del 23.2.21 la Corte ha disposto tale adempimento (e quindi ha fissato per la precisazione delle conclusioni) per l'udienza del 15 aprile 2025.
Peraltro, questo Collegio, nel disporre la trattazione cartolare, ha concesso anche termini anticipati per il deposito di note finali, di cui parte appellante ha ritenuto di non usufruire.
Pertanto, i tempi ragionevoli del giudizio e gli obiettivi PNRR unitamente a quelli del programma annuale di gestione, non consentono un immotivato ulteriore rinvio della decisione.
Nel merito, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Risulta, infatti, formulato un gravame con – sostanzialmente – la ripetizione di quanto già dedotto in primo grado, senza tener conto seriamente delle argomentazioni del primo giudice.
E' sufficiente citare la questione della presunta interruzione del rapporto di lavoro a seguito di CP_4 affermazione invero inesistente nella sentenza che poggia su tutt'altra motivazione logico-giuridica.
Inoltre, anche invocare la sentenza intervenuta nei rapporti con la appare Controparte_3 condotta contraddittoria, visto che è palese l'indicazione – in essa formulata – di una negligenza nell'attivare la copertura assicurativa (tanto da imporre la declaratoria di prescrizione) così come nel coinvolgere il nuovo datore di lavoro legittimato AL CA.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Orbene, come si evince dalla sopra riportata sentenza di primo grado, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della prova circa i fatti estintivi ex art. 2697 comma 2 C.C. del credito vantato dall'odierna appellante, sotto vari profili.
E' indubbio – e così va integrata detta sentenza – che la parte mutuante avesse, oltre all'obbligazione del beneficiario oggi appellato, anche molteplici garanzie ulteriori rispetto allo stipendio, di cui l'odierno appellato aveva operato (nei limiti del quinto) una cessione del credito.
Orbene, al momento della riduzione dello stipendio (CIGS) e poi della definitiva perdita del posto di lavoro, il beneficiario è sicuramente decaduto dal beneficio del termine ed il rapporto si è risolto, con la conseguenza che tutte le rate ancora non pagate erano dovute immediatamente in restituzione.
Dalla sentenza del Tribunale di Milano, intercorsa tra l'odierna appellante e la Controparte_3
– che copriva il rischio da perdita del posto di lavoro e i cui costi l'odierno appellato pacificamente ha dovuto sostenere, visto che il netto erogato teneva conto proprio di tale trattenuta operata dalla stessa parte mutuante – la cui produzione può non essere considerata tardiva ex art. 345 CPC in quanto la questione della pendenza del giudizio era stata già introdotta nel giudizio di primo grado sicchè appare una mera integrazione di un dato di indagine esistente, emerge un dato inequivocabile che anche il Tribunale invero ha tenuto in considerazione.
Oltre a far decorrere la prescrizione – da cui si evince una condotta sicuramente negligente dell'odierna appellante, profilo si cui appresso si dirà – la società mutuante non ha agito in alcun modo nei confronti del nuovo datore di lavoro IT CA, salvo inviare la notifica della cessione del quinto. Se, davvero, AL AI (ma in verità non è provato) ha chiesto il consenso del lavoratore (che lo avrebbe negato), era necessario allegare e provare queste circostanze, non emergenti "ex actis”. Come risulta, cioè, dalla detta sentenza (peraltro non opponibile all'appellato, rimasto estraneo a quel giudizio), un legittimato passivo diverso dalla fallita AL SE e dall'odierno appellato c'era ed esisteva, ma non risulta che vi sia stata alcuna attività di recupero del quinto dello stipendio nei confronti di AL CA, nonostante , si è già detto, l'odierna appellata fosse la cessionaria del credito di lavoro del e, quindi, titolata all'azione. CP_1
Quanto, poi, alla questione dinanzi al Tribunale Fallimentare – il cui decreto è acquisibile per la stessa ragione già sopra espressa, ovvero trattandosi di un profilo di indagine già introdotto dinanzi al
Tribunale – il decreto suddetto contiene esclusivamente la riduzione del credito rivendicato per TFR dal e fa salvo, in tal modo, il credito dell'odierna appellante garantito dal TFR CP_1 dell'appellato. In realtà, il decreto indica chiaramente che occorre attendere, per l'assegnazione, la definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo, di cui nulla viene detto né allegato da parte dell'appellante.
Dunque, anche su questo fronte, la garanzia esiste (il TFR è accantonato) e se il datore di lavoro fallito non ha provveduto o è insolvente, opera il Fondo di Garanzia INPS – come per le ultime tre mensilità– al quale ben poteva rivolgersi anche l'odierna appellante perché cessionaria di quel credito di lavoro fino alla concorrenza delle somme da recuperare nei confronti del . Non si comprende, CP_1 allora, quale condotta avrebbe dovuto tenere quest'ultimo, visto che l'appellante era già titolato o comunque non risulta aver fatto alcuna richiesta in tal senso.
Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono, ribadito che il credito dell'odierna appellante trovava ampia garanzia sia presso il nuovo datore di lavoro sia presso la procedura concorsuale e di conseguenza presso il Fondo di Garanzia INPS, non può che confermarsi la già affermata non imputabilità all'appellato del mancato pagamento delle somme, visto che egli stesso si era premurato di operare una copertura assicurativa a sue spese per garantire proprio il mutuante dal rischio di perdita del posto di lavoro e che non risulta aver mai osteggiato il nuovo datore di lavoro alla devoluzione del credito di lavoro ormai ceduto, attivandosi invece in sede di procedura concorsuale per il riconoscimento del credito da TFR, a sua volta garanzia per l'odierna appellante.
Di qui la reiezione dell'appello.
§ 5 — le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4809/20 del tribunale di VO , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore