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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12527 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1815 del registro generale affari contenziosi anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e residente a [...] C.F._1
Ottavio Gasparri n. 8, rappresenta e difesa, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, dall'Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via C.F._2
Savoia n. 23
- appellante -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di risposta depositata in primo grado, dall'Avv. Andrea Ribotta, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Guido Reni n. 33
- appellata –
NONCHE'
(C.F. ), residente a [...] C.F._3
121/A
-appellato contumace -
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 13123/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data 12.06.2023 e non notificata – risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Roma la e per ivi sentirli condannare Controparte_1 Controparte_2 all'integrale risarcimento/indennizzo, ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa a seguito del sinistro stradale avvenuto in data
22.11.2021, alle ore 17:40 circa, in Roma.
EL ha precisato che, mentre era alla guida dell'autoveicolo Mercedes Classe B, targato EY 212 JM (di sua proprietà d assicurato per la R.C.A. con la ), ferma al semaforo di Controparte_1
Piazzale E. Dunant (Roma), direzione Via Quirino Majorana in corrispondenza del civico n. 2, è stata violentemente urtata nella parte posteriore sinistra della sua autovettura dal veicolo Alfa Romeo 159, targato DX 590 WZ, di proprietà e condotto da Controparte_2
Il sinistro stradale si è, quindi, verificato per responsabilità esclusiva e mera negligenza di che CP_2 non avrebbe regolato la propria velocità allo stato dei luoghi, non essendo in grado di arrestare il veicolo in tempo utile per evitare l'urto con il mezzo condotto dalla appellante, regolarmente fermo al semaforo rosso.
La ha spiegato che sul posto erano presenti gli Agenti del XII Gruppo della Polizia di Roma Pt_1
Capitale, i quali hanno immediatamente accertato come“il veicolo B [n.d.r. Alfa Romeo 159 condotta da
abbia tamponato con la sua parte anteriore destra la parte anteriore sinistra del veicolo A CP_2
[n.d.r. Mercedes Classe B condotta da ”. Pt_1
A seguito del sinistro stradale, ha aggiunto, la ha effettuato l'accesso presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale San Carlo di Nancy, dove è stata emessa la seguente diagnosi “contusione cervicale da tamponamento stradale”, con prognosi di 10 gg (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado). Pt_1
La ha liquidato, in via stragiudiziale, i danni materiali e i danni fisici CP_1 Controparte_1 subiti da ammontanti ad rispettivamente euro 850,00 (oltre ad euro 150,00 per onorari legali) ed Pt_1 euro 965,00 (senza corrispondere alcunché per gli onorari del legale), trattenuti dall'appellante a mero titolo di acconto sulla maggior somma.
L'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento delle somme residue.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato la domanda attorea Controparte_1 solo in ordine al quantum debeatur e ne ha chiesto il rigetto, ritenendo “equa e satisfattiva la complessiva
pagina 2 di 7 somma offerta”; in via gradata, ha chiesto che l'eventuale condanna fosse limitata al ristoro dei soli danni dimostrati.
è, invece, rimasto contumace. CP_2
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale, volta ad accertare e quantificare i danni subiti da Pt_1
Con sentenza n. 13123/2023, il Giudice di Pace ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta da non riconoscendo, però, il diritto della stessa a ricevere il rimborso di alcuni titoli di spesa ed il Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale e/o personalizzazione del danno).
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale la sentenza impugnata ha recato la seguente motivazione: “non può pervenirsi, come pretenderebbe l'attrice, al riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto non sono stati provati particolari elementi che possano condurre a diversa e maggiore valutazione del danno accertato”; mentre, per le ulteriori spese ha così precisato: “rigetta le ulteriori somme richieste, osservandosi, per quanto riguarda le spese stragiudiziali, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità che giustifichino la richiesta fatta dall'attrice per l'attività stragiudiziale svolta, emergendo che il sinistro e la sua gestione non presentava particolari problemi giuridici e alcuna difficoltà, rivelandosi anzi di facile gestione, del resto la stessa compagnia assicurativa ha prontamente offerto la dovuta assistenza all'attrice, liquidando in data 14-28/3/2022 la somma come sopra indicata”.
Siffatta sentenza è stata impugnata da la quale ne ha chiesto la riforma parziale, nella parte in cui Pt_1 il Giudice di prime cure ha rigettato le domande di risarcimento del danno non patrimoniale e il rimborso delle spese stragiudiziali.
Nel presente giudizio si è costituita la , contestando le avverse eccezioni Controparte_1
e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello.
è rimasto contumace. Controparte_2
Precisate le conclusioni dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice con provvedimento del 27.05.2025.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure non ha riconosciuto il rimborso delle spese asseritamente sostenute nella fase stragiudiziale per la consulenza medico-legale di parte.
Al riguardo, occorre precisare che nel caso di specie ha trovato applicazione l'art. 149 del Codice delle assicurazioni, il quale disciplina la procedura di risarcimento diretto, prevedendo al comma 1 che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, pagina 3 di 7 dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”, mentre al comma 3 che “l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
La procedura di risarcimento diretto è, dunque, un sistema semplificato introdotto per consentire in tempi rapidi il risarcimento dei danni da incidente stradale e snellire le pratiche burocratiche, prevedendo che il danneggiato possa personalmente e direttamente rivolgersi alla propria compagnia assicurativa invece che a quella della controparte.
Inoltre, il D.P.R. n. 254/2006, recante la “disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale”, all'art. 9, commi 1 e 2, ha stabilito che “l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.
Il dato letterale della disposizione menzionata porterebbe a ritenere tutte le spese stragiudiziali sostenute in ragione di un sinistro stradale, diverse da quelle medico-legali, non risarcibili.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che il citato art. 9 si deve applicare alla luce dell'art. 24 Cost. e, pertanto, le spese stragiudiziali sostenute in ragione di un sinistro stradale sono, comunque, dovute se il sinistro presentava particolari problemi giuridici ovvero in assenza di assistenza da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. 11154/2015, Cass. 3266/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, costantemente precisato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di “danno emergente” e, quindi, ai sensi dell'art. 1223 c.c. devono consistere in una “perdita subita dal creditore”, intesa come depauperamento patrimoniale.
Ne deriva che la liquidazione di tali spese stragiudiziali è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente
(cfr. Cass. SS.UU. n. 16990/2017; Cass. SS.UU. n. 24481/2020). pagina 4 di 7 Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come “danno emergente” e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici e legali di particolare complessità (così Cass.
n. 9548/2017), ovvero “non sia stata fornita la prova di aver sostenuto un esborso patrimoniale corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione ai danneggianti a titolo di danno emergente”
(cfr. Cass. n. 15732/2022).
Ciò posto occorre rilevare che, nella fattispecie in esame, l'appellante si è limitata a produrre un “pro forma di parcella” per la consulenza medico-legale ricevuta durante la fase stragiudiziale (doc. 12 fascicolo i primo grado) e a chiederne il rimborso. Pt_1
Tale adempimento, tuttavia, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'appellante, in quanto per provare l'esistenza del “danno emergente” di cui si chiede il ristoro occorre provare di aver subìto un depauperamento del proprio patrimonio e, quindi, di avere effettuato il pagamento delle somme per le quali si chiede il rimborso;
prova che l'appellante avrebbe dovuto fornire producendo la distinta di pagamento del bonifico bancario ovvero la fattura quietanzata, tanto più se sul documento in questione è espressamente indicato che “seguirà regolare fattura a seguito dell'avvenuto pagamento”.
Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al secondo e al quarto motivo di appello, con il quale l'appellante ha contestato la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rimborso dei compensi per l'assistenza e partecipazione svolta dal consulente di parte durante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e per l'attività svolta dal difensore in fase stragiudiziale, con conseguente reiterazione delle richieste di rimborso.
Anche in tal caso l'appellante si è limitato a produrre le mere fatture delle prestazioni ricevute (cfr. doc allegato alle note conclusive e doc. 14 presenti nel fascicolo EL di primo grado), non assolvendo così alcun onere probatorio.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, la presenza su tali fatture di un timbro generico che indica “pagato” e l'apposizione di una sigla, in alcun modo riconducibile all'intestato professionista, non solo elementi sufficienti per ritenere le fatture quietanzate.
Come è noto, la quietanza, per essere valida, deve contenere elementi specifici che attestino l'avvenuto pagamento e la liberazione del debitore. Questi elementi si sostanziano nelle generalità del creditore e del debitore, l'importo pagato, la causale del pagamento, la data del pagamento, e la firma leggibile del creditore.
pagina 5 di 7 Con il terzo motivo d'appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha espressamente ritenuto di non liquidare alcunché in suo favore a titolo di risarcimento del danno morale e/o personalizzazione del danno, sulla base della seguente motivazione: “non può pervenirsi, come pretenderebbe l'attrice, al riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto non sono stati provati particolari elementi che possano condurre a diversa e maggiore valutazione del danno accertato”.
Invero, diversamente da quanto opinato dall'appellante, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute può costituire duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico – relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità una lesione della salute “può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale” (cfr. Cass. sent. n. 21062/2024).
Dunque, “soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. sent. n. 21062/2024). pagina 6 di 7 Sul punto, pertanto, appare corretta la motivazione resa dal Giudice di prime cure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 1.565,38)
e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n.
115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 13123/2023 resa dal Giudice di Pace di Roma;
- condanna l'appellante a rimborsare alla appellata le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a., c.p.a. come per legge;
- nessun compenso è dovuto all'appellato in considerazione della sua contumacia;
CP_2
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma
1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 legge 24.12.2012
n. 228.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina CC (GOP in tirocinio).
Roma, 12 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1815 del registro generale affari contenziosi anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e residente a [...] C.F._1
Ottavio Gasparri n. 8, rappresenta e difesa, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, dall'Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via C.F._2
Savoia n. 23
- appellante -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di risposta depositata in primo grado, dall'Avv. Andrea Ribotta, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Guido Reni n. 33
- appellata –
NONCHE'
(C.F. ), residente a [...] C.F._3
121/A
-appellato contumace -
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 13123/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data 12.06.2023 e non notificata – risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Roma la e per ivi sentirli condannare Controparte_1 Controparte_2 all'integrale risarcimento/indennizzo, ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa a seguito del sinistro stradale avvenuto in data
22.11.2021, alle ore 17:40 circa, in Roma.
EL ha precisato che, mentre era alla guida dell'autoveicolo Mercedes Classe B, targato EY 212 JM (di sua proprietà d assicurato per la R.C.A. con la ), ferma al semaforo di Controparte_1
Piazzale E. Dunant (Roma), direzione Via Quirino Majorana in corrispondenza del civico n. 2, è stata violentemente urtata nella parte posteriore sinistra della sua autovettura dal veicolo Alfa Romeo 159, targato DX 590 WZ, di proprietà e condotto da Controparte_2
Il sinistro stradale si è, quindi, verificato per responsabilità esclusiva e mera negligenza di che CP_2 non avrebbe regolato la propria velocità allo stato dei luoghi, non essendo in grado di arrestare il veicolo in tempo utile per evitare l'urto con il mezzo condotto dalla appellante, regolarmente fermo al semaforo rosso.
La ha spiegato che sul posto erano presenti gli Agenti del XII Gruppo della Polizia di Roma Pt_1
Capitale, i quali hanno immediatamente accertato come“il veicolo B [n.d.r. Alfa Romeo 159 condotta da
abbia tamponato con la sua parte anteriore destra la parte anteriore sinistra del veicolo A CP_2
[n.d.r. Mercedes Classe B condotta da ”. Pt_1
A seguito del sinistro stradale, ha aggiunto, la ha effettuato l'accesso presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale San Carlo di Nancy, dove è stata emessa la seguente diagnosi “contusione cervicale da tamponamento stradale”, con prognosi di 10 gg (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado). Pt_1
La ha liquidato, in via stragiudiziale, i danni materiali e i danni fisici CP_1 Controparte_1 subiti da ammontanti ad rispettivamente euro 850,00 (oltre ad euro 150,00 per onorari legali) ed Pt_1 euro 965,00 (senza corrispondere alcunché per gli onorari del legale), trattenuti dall'appellante a mero titolo di acconto sulla maggior somma.
L'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento delle somme residue.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato la domanda attorea Controparte_1 solo in ordine al quantum debeatur e ne ha chiesto il rigetto, ritenendo “equa e satisfattiva la complessiva
pagina 2 di 7 somma offerta”; in via gradata, ha chiesto che l'eventuale condanna fosse limitata al ristoro dei soli danni dimostrati.
è, invece, rimasto contumace. CP_2
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale, volta ad accertare e quantificare i danni subiti da Pt_1
Con sentenza n. 13123/2023, il Giudice di Pace ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta da non riconoscendo, però, il diritto della stessa a ricevere il rimborso di alcuni titoli di spesa ed il Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale e/o personalizzazione del danno).
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale la sentenza impugnata ha recato la seguente motivazione: “non può pervenirsi, come pretenderebbe l'attrice, al riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto non sono stati provati particolari elementi che possano condurre a diversa e maggiore valutazione del danno accertato”; mentre, per le ulteriori spese ha così precisato: “rigetta le ulteriori somme richieste, osservandosi, per quanto riguarda le spese stragiudiziali, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità che giustifichino la richiesta fatta dall'attrice per l'attività stragiudiziale svolta, emergendo che il sinistro e la sua gestione non presentava particolari problemi giuridici e alcuna difficoltà, rivelandosi anzi di facile gestione, del resto la stessa compagnia assicurativa ha prontamente offerto la dovuta assistenza all'attrice, liquidando in data 14-28/3/2022 la somma come sopra indicata”.
Siffatta sentenza è stata impugnata da la quale ne ha chiesto la riforma parziale, nella parte in cui Pt_1 il Giudice di prime cure ha rigettato le domande di risarcimento del danno non patrimoniale e il rimborso delle spese stragiudiziali.
Nel presente giudizio si è costituita la , contestando le avverse eccezioni Controparte_1
e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello.
è rimasto contumace. Controparte_2
Precisate le conclusioni dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice con provvedimento del 27.05.2025.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure non ha riconosciuto il rimborso delle spese asseritamente sostenute nella fase stragiudiziale per la consulenza medico-legale di parte.
Al riguardo, occorre precisare che nel caso di specie ha trovato applicazione l'art. 149 del Codice delle assicurazioni, il quale disciplina la procedura di risarcimento diretto, prevedendo al comma 1 che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, pagina 3 di 7 dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”, mentre al comma 3 che “l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
La procedura di risarcimento diretto è, dunque, un sistema semplificato introdotto per consentire in tempi rapidi il risarcimento dei danni da incidente stradale e snellire le pratiche burocratiche, prevedendo che il danneggiato possa personalmente e direttamente rivolgersi alla propria compagnia assicurativa invece che a quella della controparte.
Inoltre, il D.P.R. n. 254/2006, recante la “disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale”, all'art. 9, commi 1 e 2, ha stabilito che “l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.
Il dato letterale della disposizione menzionata porterebbe a ritenere tutte le spese stragiudiziali sostenute in ragione di un sinistro stradale, diverse da quelle medico-legali, non risarcibili.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che il citato art. 9 si deve applicare alla luce dell'art. 24 Cost. e, pertanto, le spese stragiudiziali sostenute in ragione di un sinistro stradale sono, comunque, dovute se il sinistro presentava particolari problemi giuridici ovvero in assenza di assistenza da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. 11154/2015, Cass. 3266/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, costantemente precisato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di “danno emergente” e, quindi, ai sensi dell'art. 1223 c.c. devono consistere in una “perdita subita dal creditore”, intesa come depauperamento patrimoniale.
Ne deriva che la liquidazione di tali spese stragiudiziali è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente
(cfr. Cass. SS.UU. n. 16990/2017; Cass. SS.UU. n. 24481/2020). pagina 4 di 7 Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come “danno emergente” e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici e legali di particolare complessità (così Cass.
n. 9548/2017), ovvero “non sia stata fornita la prova di aver sostenuto un esborso patrimoniale corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione ai danneggianti a titolo di danno emergente”
(cfr. Cass. n. 15732/2022).
Ciò posto occorre rilevare che, nella fattispecie in esame, l'appellante si è limitata a produrre un “pro forma di parcella” per la consulenza medico-legale ricevuta durante la fase stragiudiziale (doc. 12 fascicolo i primo grado) e a chiederne il rimborso. Pt_1
Tale adempimento, tuttavia, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'appellante, in quanto per provare l'esistenza del “danno emergente” di cui si chiede il ristoro occorre provare di aver subìto un depauperamento del proprio patrimonio e, quindi, di avere effettuato il pagamento delle somme per le quali si chiede il rimborso;
prova che l'appellante avrebbe dovuto fornire producendo la distinta di pagamento del bonifico bancario ovvero la fattura quietanzata, tanto più se sul documento in questione è espressamente indicato che “seguirà regolare fattura a seguito dell'avvenuto pagamento”.
Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al secondo e al quarto motivo di appello, con il quale l'appellante ha contestato la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rimborso dei compensi per l'assistenza e partecipazione svolta dal consulente di parte durante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e per l'attività svolta dal difensore in fase stragiudiziale, con conseguente reiterazione delle richieste di rimborso.
Anche in tal caso l'appellante si è limitato a produrre le mere fatture delle prestazioni ricevute (cfr. doc allegato alle note conclusive e doc. 14 presenti nel fascicolo EL di primo grado), non assolvendo così alcun onere probatorio.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, la presenza su tali fatture di un timbro generico che indica “pagato” e l'apposizione di una sigla, in alcun modo riconducibile all'intestato professionista, non solo elementi sufficienti per ritenere le fatture quietanzate.
Come è noto, la quietanza, per essere valida, deve contenere elementi specifici che attestino l'avvenuto pagamento e la liberazione del debitore. Questi elementi si sostanziano nelle generalità del creditore e del debitore, l'importo pagato, la causale del pagamento, la data del pagamento, e la firma leggibile del creditore.
pagina 5 di 7 Con il terzo motivo d'appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha espressamente ritenuto di non liquidare alcunché in suo favore a titolo di risarcimento del danno morale e/o personalizzazione del danno, sulla base della seguente motivazione: “non può pervenirsi, come pretenderebbe l'attrice, al riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto non sono stati provati particolari elementi che possano condurre a diversa e maggiore valutazione del danno accertato”.
Invero, diversamente da quanto opinato dall'appellante, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute può costituire duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico – relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità una lesione della salute “può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale” (cfr. Cass. sent. n. 21062/2024).
Dunque, “soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. sent. n. 21062/2024). pagina 6 di 7 Sul punto, pertanto, appare corretta la motivazione resa dal Giudice di prime cure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 1.565,38)
e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n.
115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 13123/2023 resa dal Giudice di Pace di Roma;
- condanna l'appellante a rimborsare alla appellata le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a., c.p.a. come per legge;
- nessun compenso è dovuto all'appellato in considerazione della sua contumacia;
CP_2
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma
1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 legge 24.12.2012
n. 228.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina CC (GOP in tirocinio).
Roma, 12 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
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