TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 13 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2546/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F Parte_1
, rappresentato e difeso disgiuntamente dall'avv. Celeste C.F._1
Liso e dall'avv. Sabino Sernia ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in ON P.IVA_1
persona del in , rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_2 CP_3 dott.ssa Claudia Datena giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Potenza e delega dell' ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso l' Controparte_5
in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come in atti;
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 02.09.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente temporaneo, in forza CP_1
di 7 contratti individuali di lavoro a tempo determinato, con 6 ore settimanali, relativi all'annualità 2019/2020 per un totale di 262 giorni;
4 contratti individuali di lavoro a tempo determinato, con 14 ore settimanali, relativi all'annualità
2020/2021 per un totale di 241 giorni;
che ad oggi era docente entrato nei ruoli e lavorava presso l'Istituto Battaglini di Venosa;
che, in relazione alle suddette supplenze temporanee, non percepiva la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili, prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
che tale determinazione era in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità pronunciatasi in materia.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il ON
; per l'effetto, condannare il al
[...] ON
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (262 giorni per 6 ore settimanali relativi all'annualità
2019/2020 quantificabili in € 507,93 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
241 giorni per 14 ore settimanali relativi all'annualità 2020/2021 quantificabili in € 1.090,12) per un totale di € 1.598,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva il , in persona del Ministro in ON
carica, e domandava di respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese. L'Amministrazione rilevava, in particolare, la
2 legittimità del proprio operato la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 13 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto a percepire la retribuzione professionale docente per il servizio prestato in forza di alcuni contratti per supplenze brevi e saltuarie durante gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021 e domanda la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dei conseguenti emolumenti, deducendo la illegittimità della operata corresponsione dell'indennità ai soli docenti di ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sulla questione in esame è intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” si veda Cass. Civ., sez.
3 lav. Ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n.
6293 del 05.03.2020).
Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla durata delle supplenze, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto durante gli CP_1
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in euro € 1.598,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, il contrasto giurisprudenziale in materia integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 02.09.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto durante gli anni CP_1
scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
2. condanna il , in persona del ON CP_2
in carica, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del
4 deposito del ricorso, in euro € 1.598,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 13 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
5