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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/11/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.2754/2024 R.G. vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Santoro Parte_1
-ricorrente-
e
Controparte_1
-resistente contumace-
e
, in persona del curatore speciale avv. Vita Calò Controparte_2
Con l'intervento del PM mediante apposizione del visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, esponeva che: 1) con decreto Parte_1 del 12.6.2024 il Tribunale per i Minori di Lecce disponeva, fra l'altro, l'affidamento del minore nato dalla relazione tra il ricorrente e Controparte_2 CP_1
al nonno paterno con convivenza presso il padre ed
[...] CP_2 affiancamento nella gestione del piccolo da parte della nonna paterna, dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore e Controparte_1 revocava la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del padre del minore;
2) in data 26.8.2024 decedeva il nonno affidatario del minore. Tutto ciò premesso, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del minore a sé, con monitoraggio dei
SS di Fasano o, in via subordinata, l'affido del minore alla nonna paterna, ferma restando la collocazione del minore nell'abitazione del padre.
1 Concessi i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., il GD nominava curatore speciale del minore l'avv. Vita Calò e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della madre del minore.
Quest'ultima non si costituiva, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.9.2025, previa precisazione delle conclusioni come da relativo verbale in atti, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta la istanza del ricorrente di affido esclusivo a sè del figlio minore stante la declaratoria di decadenza dalla responsabilità Controparte_2 genitoriale della madre Controparte_1
I Servizi Sociali e il Consultorio Familiare del Comune di Fasano, che hanno monitorato il nucleo familiare, hanno evidenziato che il si è mostrato CP_2 collaborativo, ha sempre presenziato agli incontri concordati ed ha condiviso il suo percorso di supporto alla genitorialità. Si è mostrato attento ai bisogni del bambino e disposto ad assecondare i suggerimenti dei professionisti. Il bambino è apparso sereno e fortemente legato alla figura paterna.
In considerazione dell'esito positivo del monitoraggio, può senz'altro disporsi l'affidamento esclusivo del minore al padre.
Appare peraltro, opportuno disporre, per ulteriori 24 mesi, la prosecuzione del monitoraggio delle condizioni esistenziali del minore da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Fasano nonché la continuazione del percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti del padre da parte del Consultorio Familiare del medesimo Comune.
Spese di lite interamente compensare tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
1) dispone l'affido esclusivo del minore al padre;
CP_2
2) dispone che i SS e il CF di Fasano proseguano, per ulteriori 24 mesi e al fine indicato in parte motiva, l'attività di monitoraggio;
3) manda al G.T. competente per la vigilanza ex art. 337 c.c., disponendo che SS e
C.F. di Fasano riferiscano per iscritto semestralmente a detto ufficio;
4) spese di lite integralmente compensate.
2 Brindisi, 28.10.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro
3
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.2754/2024 R.G. vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Santoro Parte_1
-ricorrente-
e
Controparte_1
-resistente contumace-
e
, in persona del curatore speciale avv. Vita Calò Controparte_2
Con l'intervento del PM mediante apposizione del visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, esponeva che: 1) con decreto Parte_1 del 12.6.2024 il Tribunale per i Minori di Lecce disponeva, fra l'altro, l'affidamento del minore nato dalla relazione tra il ricorrente e Controparte_2 CP_1
al nonno paterno con convivenza presso il padre ed
[...] CP_2 affiancamento nella gestione del piccolo da parte della nonna paterna, dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore e Controparte_1 revocava la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del padre del minore;
2) in data 26.8.2024 decedeva il nonno affidatario del minore. Tutto ciò premesso, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del minore a sé, con monitoraggio dei
SS di Fasano o, in via subordinata, l'affido del minore alla nonna paterna, ferma restando la collocazione del minore nell'abitazione del padre.
1 Concessi i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., il GD nominava curatore speciale del minore l'avv. Vita Calò e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della madre del minore.
Quest'ultima non si costituiva, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.9.2025, previa precisazione delle conclusioni come da relativo verbale in atti, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta la istanza del ricorrente di affido esclusivo a sè del figlio minore stante la declaratoria di decadenza dalla responsabilità Controparte_2 genitoriale della madre Controparte_1
I Servizi Sociali e il Consultorio Familiare del Comune di Fasano, che hanno monitorato il nucleo familiare, hanno evidenziato che il si è mostrato CP_2 collaborativo, ha sempre presenziato agli incontri concordati ed ha condiviso il suo percorso di supporto alla genitorialità. Si è mostrato attento ai bisogni del bambino e disposto ad assecondare i suggerimenti dei professionisti. Il bambino è apparso sereno e fortemente legato alla figura paterna.
In considerazione dell'esito positivo del monitoraggio, può senz'altro disporsi l'affidamento esclusivo del minore al padre.
Appare peraltro, opportuno disporre, per ulteriori 24 mesi, la prosecuzione del monitoraggio delle condizioni esistenziali del minore da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Fasano nonché la continuazione del percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti del padre da parte del Consultorio Familiare del medesimo Comune.
Spese di lite interamente compensare tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
1) dispone l'affido esclusivo del minore al padre;
CP_2
2) dispone che i SS e il CF di Fasano proseguano, per ulteriori 24 mesi e al fine indicato in parte motiva, l'attività di monitoraggio;
3) manda al G.T. competente per la vigilanza ex art. 337 c.c., disponendo che SS e
C.F. di Fasano riferiscano per iscritto semestralmente a detto ufficio;
4) spese di lite integralmente compensate.
2 Brindisi, 28.10.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro
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