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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 526/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Comune di Olbia - Via Dante 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2
e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8112 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8315 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il COMUNE di OLBIA propone appello per la riforma della sentenza n. 105/2025 pronunciata dalla 2^ sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in data 10/03/2025 e depositata in segreteria in data 18/03/2025 con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro gli avvisi di accertamento IMU n. 8112 e 8315 riferiti agli anni d'imposta 2018 e 2019.
Premetteva che dalle verifiche effettuate dall'ufficio e dalla documentazione prodotta dal contribuente non sono sarebbero emersi elementi sufficienti per dimostrare la dimora abituale nel comune di Olbia del Signor Resistente_1 negli anni 2018 e 2019, pertanto non risulterebbero soddisfatti i requisiti previsti dal citato art. 13 del 201/2011 per la concessione del beneficio.
Il contribuente è comproprietario dell'abitazione ubicata nella località turistica Porto Rotondo in Indirizzo_1
nella quale è anagraficamente residente e conseguentemente applica le agevolazioni previste per l'abitazione principale. Il contribuente è proprietario anche di un posto auto.
Il Comune appellante tuttavia non ha ritenuto che nel caso di specie sussistessero i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni in quanto non risulterebbe soddisfatto il requisito della dimora abituale, previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011 anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.
Deduceva a sostegno dell'appello i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza nella parte in cui afferma che l'avviso di accertamento non è correttamente motivato.
In fase di liquidazione delle dichiarazioni IMU presentate dal contribuente il Comune aveva rilevato che dall'anno 2013 il Signor Resistente_1 aveva versato l'imposta in misura insufficiente rispetto ai dati risulti dalle dichiarazioni IMU presentate. Al fine di ricondurre a certezza il rapporto tributario e recuperare l'imposta insufficientemente versata l'ufficio ha emesso gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta dal 2013 al
2019 Oggetto del presente appello sono le annualità 2018 e 2019.
Nella tabella a pagina 2 dei provvedimenti per ciascun immobile sono indicati gli identificativi catastali, la percentuale e i mesi di possesso, l'aliquota applicata, il valore attribuito all'immobile e l'imposta dovuta per ciascun immobile (un'abitazione e un posto auto).
Di seguito è riportato il dettaglio dei versamenti effettuati dal contribuente che viene confrontato con l'imposta calcolata dall'ufficio sulla base degli elementi indicati nella citata tabella.
Infine, è riportato il riepilogo dell'imposta ovvero la differenza tra l'IMU calcolata dall'ufficio e quella versata dal contribuente.
Dopo la quantificazione dell'imposta dovuta nel provvedimento viene riportato il calcolo della sanzione irrogata e degli interessi calcolati.
Di conseguenza, il contribuente, messo a conoscenza di tali dati, è stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine agli elementi costitutivi della pretesa tributaria.
Con la proposizione del ricorso la ricorrente ha dimostrato di aver compreso i presupposti di fatto della pretesa tributaria e ha esercitato correttamente il proprio diritto di difesa.
Illegittimità della sentenza nella parte in cui riconosce il diritto del contribuente ad ottenere l'esenzione prevista per l'abitazione principale. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.
L'ufficio ritiene che il contribuente non abbia prodotto elementi sufficienti per dimostrare la dimora abituale nel comune di Olbia.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2018 e 2019 si rileva che il contribuente percepisce redditi di pensione e redditi di partecipazione.
In particolare, il contribuente detiene partecipazioni in due società: la Società_1 s.a. con sede ad Olbia e la società Società_2 snc di Resistente_1 con sede a TA (vedi allegati agli atti).
Pertanto, il contribuente ha una partecipazione del 20,00% nella società Società_1, pur non essendo un dipendente della società; tuttavia, detiene anche una partecipazione nella società Società_2
snc come socio di maggioranza (al 40%) nonché amministratore. Il suo ruolo di amministratore richiede sicuramente una presenza costante presso la società con sede a TA.
In relazione ai consumi elettrici si evidenzia che l'utenza dell'immobile è intestata al coniuge del ricorrente che paga con la tariffa di abitazione a disposizione. Trattandosi di abitazione principale del ricorrente, sarebbe stato più logico che le l'utenza fosse intestata al signor Resistente_1 che poteva godere della tariffa agevolata prevista per le abitazioni di residenza.
Infine, nessuna informazione è stata fornita in ordine alla scelta del medico curante.
L'ufficio ha effettuato una verifica puntuale dei biglietti aerei per gli anni 2018 (un semestre) e 2019 prodotti dal contribuente nel primo grado di giudizio, dalla quale si evince che Il Signor Resistente_1 non trascorre la maggior parte dell'anno ad Olbia e i periodi di permanenza in Sardegna sono concentrati ad agosto.
Si allega un tabella riepilogativa dei voli del contribuente
2018 Totale giorni di permanenza ad Olbia (su 214 giorni totali) 69 giorni – di cui 29 ad agosto
Totale giorni di permanenza fuori Olbia (su 214 giorni totali)
2019 Totale giorni di permanenza ad Olbia (su 365 giorni totali) 101 giorni – di cui ben 26 ad agosto
Totale giorni di permanenza fuori Olbia (su 365 giorni totali) 264
Per quanto sopra secondo l'appellante il contribuente non sarebbe dimorato abitualmente nell'immobile ubicato ad Olbia, pur avendovi stabilito la residenza anagrafica, atteso che neppure in sede di giudizio sono state fornite prove idonee ad attestare con certezza la sussistenza del requisito della dimora abituale, considerato che la famiglia del contribuente non risiede ad Olbia e il centro dei propri affari non è esclusivamente nel comune di Olbia.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza appellata al fine di riconoscere la legittimità dell'operato dell'ufficio con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di cui alla nota spesa allegata.
Il contribuente non si è costituito nel presente grado d'appello.
All'udienza del 9.2.2026 l'appellante ha insistito per le conclusioni già espresse in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
Invero, nessuna prova adeguata è stata fornita dal contribuente Resistente_1 in ordine alla abitualità della sua dimora nell'immobile sito in Comune di Olbia. Si tratta all'evidenza di agevolazioni/esenzioni la cui prova dunque compete certamente in capo al contribuente.
Premesso infatti che il contribuente ha sostenuto di dimorare stabilmente nell'immobile, e che i consumi elettrici non appaiono confermare tale affermazione, il dato in realtà più convincente prodotto dall'appellante Comune è quello dell'accertamento della frequente assenza dello Resistente_1 dalla sua abitazione di Olbia.
E' pur vero che il contribuente ha dimostrato (e l'assunto non è neppure contestato dal Comune) che egli lavora per due società, delle quali una con sede in Olbia presso la sua abitazione. Ma il numero di giornate in cui egli ha dimorato in Olbia appare del tutto insufficiente a confermare che quella dimora possa considerarsi come “abituale”.
Ma il numero di giornate di presenza nel 2018 (69 su 214 totali, di cui 29 ad agosto) e nel 2019 (101 giorni su 365 totali, di cui 26 ad agosto) consente di escludere che lo Resistente_1 avesse scelto come sede dei propri interessi la sua abitazione di Olbia,
Il Collegio ritiene che l'accertamento del Comune abbia natura presuntiva, essendo basato non già sul concreto accertamento della assenza di dimora abituale (sarebbe stato sufficiente effettuare qualche sopralluogo a mezzo della Polizia Locale per accertarne la veridicità), ma sulla base di ragionamenti indiretti (la sede del datore di lavoro, i consumi delle utenze) che condurrebbero a dimostrare che lo Resistente_1 non poteva essere dimorato in Olbia;
tenuto anche conto che trattandosi di trattamento agevolativo, l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti incombe sul contribuente.
Del resto, per differenti annualità di imposizione, questa Corte nella medesima composizione ha già avuto modo (con sentenza 270 del 2025 in data 18.2.2025) di pronunciarsi in senso sfavorevole al contribuente, che aveva sollevato le medesime eccezioni e questioni, e non vi sono ragioni per discostarsi da quella pronuncia.
Talchè deve ritenersi che l'accertamento sia fondato, e che alla luce della mancata dimostrazione della abituale dimora dello Resistente_1 in Olbia, a costui non spettino le agevolazioni “prima casa”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, in accoglimento dell'appello proposto dal
Comune di Olbia, conferma la pretesa tributaria e gli avvisi di accertamento IMU n. 8112 e 8315 riferiti agli anni d'imposta 2018 e 2019.
Condanna Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore del Comune di Olbia per € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 9.2.2026
Il Presidente estensore
Dott. Gianluigi Dettori
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 526/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Comune di Olbia - Via Dante 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2
e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8112 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8315 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il COMUNE di OLBIA propone appello per la riforma della sentenza n. 105/2025 pronunciata dalla 2^ sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in data 10/03/2025 e depositata in segreteria in data 18/03/2025 con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro gli avvisi di accertamento IMU n. 8112 e 8315 riferiti agli anni d'imposta 2018 e 2019.
Premetteva che dalle verifiche effettuate dall'ufficio e dalla documentazione prodotta dal contribuente non sono sarebbero emersi elementi sufficienti per dimostrare la dimora abituale nel comune di Olbia del Signor Resistente_1 negli anni 2018 e 2019, pertanto non risulterebbero soddisfatti i requisiti previsti dal citato art. 13 del 201/2011 per la concessione del beneficio.
Il contribuente è comproprietario dell'abitazione ubicata nella località turistica Porto Rotondo in Indirizzo_1
nella quale è anagraficamente residente e conseguentemente applica le agevolazioni previste per l'abitazione principale. Il contribuente è proprietario anche di un posto auto.
Il Comune appellante tuttavia non ha ritenuto che nel caso di specie sussistessero i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni in quanto non risulterebbe soddisfatto il requisito della dimora abituale, previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011 anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.
Deduceva a sostegno dell'appello i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza nella parte in cui afferma che l'avviso di accertamento non è correttamente motivato.
In fase di liquidazione delle dichiarazioni IMU presentate dal contribuente il Comune aveva rilevato che dall'anno 2013 il Signor Resistente_1 aveva versato l'imposta in misura insufficiente rispetto ai dati risulti dalle dichiarazioni IMU presentate. Al fine di ricondurre a certezza il rapporto tributario e recuperare l'imposta insufficientemente versata l'ufficio ha emesso gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta dal 2013 al
2019 Oggetto del presente appello sono le annualità 2018 e 2019.
Nella tabella a pagina 2 dei provvedimenti per ciascun immobile sono indicati gli identificativi catastali, la percentuale e i mesi di possesso, l'aliquota applicata, il valore attribuito all'immobile e l'imposta dovuta per ciascun immobile (un'abitazione e un posto auto).
Di seguito è riportato il dettaglio dei versamenti effettuati dal contribuente che viene confrontato con l'imposta calcolata dall'ufficio sulla base degli elementi indicati nella citata tabella.
Infine, è riportato il riepilogo dell'imposta ovvero la differenza tra l'IMU calcolata dall'ufficio e quella versata dal contribuente.
Dopo la quantificazione dell'imposta dovuta nel provvedimento viene riportato il calcolo della sanzione irrogata e degli interessi calcolati.
Di conseguenza, il contribuente, messo a conoscenza di tali dati, è stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine agli elementi costitutivi della pretesa tributaria.
Con la proposizione del ricorso la ricorrente ha dimostrato di aver compreso i presupposti di fatto della pretesa tributaria e ha esercitato correttamente il proprio diritto di difesa.
Illegittimità della sentenza nella parte in cui riconosce il diritto del contribuente ad ottenere l'esenzione prevista per l'abitazione principale. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.
L'ufficio ritiene che il contribuente non abbia prodotto elementi sufficienti per dimostrare la dimora abituale nel comune di Olbia.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2018 e 2019 si rileva che il contribuente percepisce redditi di pensione e redditi di partecipazione.
In particolare, il contribuente detiene partecipazioni in due società: la Società_1 s.a. con sede ad Olbia e la società Società_2 snc di Resistente_1 con sede a TA (vedi allegati agli atti).
Pertanto, il contribuente ha una partecipazione del 20,00% nella società Società_1, pur non essendo un dipendente della società; tuttavia, detiene anche una partecipazione nella società Società_2
snc come socio di maggioranza (al 40%) nonché amministratore. Il suo ruolo di amministratore richiede sicuramente una presenza costante presso la società con sede a TA.
In relazione ai consumi elettrici si evidenzia che l'utenza dell'immobile è intestata al coniuge del ricorrente che paga con la tariffa di abitazione a disposizione. Trattandosi di abitazione principale del ricorrente, sarebbe stato più logico che le l'utenza fosse intestata al signor Resistente_1 che poteva godere della tariffa agevolata prevista per le abitazioni di residenza.
Infine, nessuna informazione è stata fornita in ordine alla scelta del medico curante.
L'ufficio ha effettuato una verifica puntuale dei biglietti aerei per gli anni 2018 (un semestre) e 2019 prodotti dal contribuente nel primo grado di giudizio, dalla quale si evince che Il Signor Resistente_1 non trascorre la maggior parte dell'anno ad Olbia e i periodi di permanenza in Sardegna sono concentrati ad agosto.
Si allega un tabella riepilogativa dei voli del contribuente
2018 Totale giorni di permanenza ad Olbia (su 214 giorni totali) 69 giorni – di cui 29 ad agosto
Totale giorni di permanenza fuori Olbia (su 214 giorni totali)
2019 Totale giorni di permanenza ad Olbia (su 365 giorni totali) 101 giorni – di cui ben 26 ad agosto
Totale giorni di permanenza fuori Olbia (su 365 giorni totali) 264
Per quanto sopra secondo l'appellante il contribuente non sarebbe dimorato abitualmente nell'immobile ubicato ad Olbia, pur avendovi stabilito la residenza anagrafica, atteso che neppure in sede di giudizio sono state fornite prove idonee ad attestare con certezza la sussistenza del requisito della dimora abituale, considerato che la famiglia del contribuente non risiede ad Olbia e il centro dei propri affari non è esclusivamente nel comune di Olbia.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza appellata al fine di riconoscere la legittimità dell'operato dell'ufficio con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di cui alla nota spesa allegata.
Il contribuente non si è costituito nel presente grado d'appello.
All'udienza del 9.2.2026 l'appellante ha insistito per le conclusioni già espresse in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
Invero, nessuna prova adeguata è stata fornita dal contribuente Resistente_1 in ordine alla abitualità della sua dimora nell'immobile sito in Comune di Olbia. Si tratta all'evidenza di agevolazioni/esenzioni la cui prova dunque compete certamente in capo al contribuente.
Premesso infatti che il contribuente ha sostenuto di dimorare stabilmente nell'immobile, e che i consumi elettrici non appaiono confermare tale affermazione, il dato in realtà più convincente prodotto dall'appellante Comune è quello dell'accertamento della frequente assenza dello Resistente_1 dalla sua abitazione di Olbia.
E' pur vero che il contribuente ha dimostrato (e l'assunto non è neppure contestato dal Comune) che egli lavora per due società, delle quali una con sede in Olbia presso la sua abitazione. Ma il numero di giornate in cui egli ha dimorato in Olbia appare del tutto insufficiente a confermare che quella dimora possa considerarsi come “abituale”.
Ma il numero di giornate di presenza nel 2018 (69 su 214 totali, di cui 29 ad agosto) e nel 2019 (101 giorni su 365 totali, di cui 26 ad agosto) consente di escludere che lo Resistente_1 avesse scelto come sede dei propri interessi la sua abitazione di Olbia,
Il Collegio ritiene che l'accertamento del Comune abbia natura presuntiva, essendo basato non già sul concreto accertamento della assenza di dimora abituale (sarebbe stato sufficiente effettuare qualche sopralluogo a mezzo della Polizia Locale per accertarne la veridicità), ma sulla base di ragionamenti indiretti (la sede del datore di lavoro, i consumi delle utenze) che condurrebbero a dimostrare che lo Resistente_1 non poteva essere dimorato in Olbia;
tenuto anche conto che trattandosi di trattamento agevolativo, l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti incombe sul contribuente.
Del resto, per differenti annualità di imposizione, questa Corte nella medesima composizione ha già avuto modo (con sentenza 270 del 2025 in data 18.2.2025) di pronunciarsi in senso sfavorevole al contribuente, che aveva sollevato le medesime eccezioni e questioni, e non vi sono ragioni per discostarsi da quella pronuncia.
Talchè deve ritenersi che l'accertamento sia fondato, e che alla luce della mancata dimostrazione della abituale dimora dello Resistente_1 in Olbia, a costui non spettino le agevolazioni “prima casa”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, in accoglimento dell'appello proposto dal
Comune di Olbia, conferma la pretesa tributaria e gli avvisi di accertamento IMU n. 8112 e 8315 riferiti agli anni d'imposta 2018 e 2019.
Condanna Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore del Comune di Olbia per € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 9.2.2026
Il Presidente estensore
Dott. Gianluigi Dettori