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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 799/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 799/2016 avente ad oggetto “Usucapione”
Promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Gian Vittorio Cunsolo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Scordia (CT), via Principe di Piemonte n. 11, giusta procura in atti.
ATTRICI
Contro
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3
, nata a [...], il [...], c.f. CP_2 C.F._4
, nata a [...], il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._5
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._6
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._7
, nato a [...], il [...] c.f. , Controparte_4 C.F._8
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_5 C.F._9 CP_6
, nato a [...], il [...], c.f.
[...] C.F._10 CP_7
, nata a [...] il [...], c.f. , nato
[...] C.F._11 Controparte_8
a Scordia (CT), il 22/06/1940, c.f. , , nata a C.F._12 Controparte_9
Scordia (CT), il 16/01/1954, c.f. , , C.F._13 CP_10 [...]
CP_11
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2024, parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 3/10/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio (1951), Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
(1957), , , CP_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e per sentire accertare l'avvenuto acquisto CP_7 Controparte_8 Controparte_9
della proprietà per usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, dei fondi agricoli siti in Scordia (CT), C.da Gallaccio, foglio di mappa 30, particella 43, estesa Ha 0.41.12, particella 512, estesa Ha 0.00.42, particella 513 estesa Ha 0.01,12.
In particolare, i suddetti fondi risultavano intestati ai convenuti nelle seguenti quote: per 36/180 a
, nato a [...] il [...]; per 36/180 a , nato a Controparte_1 Controparte_1
Scordia il 27/11/1957, (1961) e per 36/180 ad Parte_2 Controparte_4 CP_5
, e per 36/180 a
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
Ulteriori 36/180 erano, poi, di proprietà delle stesse attrici in comunione indivisa con le sorelle e giusta successione dal padre , deceduto il CP_2 Controparte_3 Persona_1
25/05/2004 (cfr. relazione notarile ipocatastale allegata dalle attrici).
A sostegno della domanda, le attrici deducevano di aver “mantenuto ed esercitato ininterrottamente, esclusivamente, pubblicamente e pacificamente il predetto possesso sulle particelle 43,512 e 513 del foglio di mappa 30 dei terreni di Scordia, utilizzandole e coltivandole a proprio piacimento, traendone il relativo raccolto e disponendo dello stesso e delle suddette particelle, senza mai dar conto a nessuno e senza opposizione di alcuno”.
Instavano, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
I convenuti (1951), Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_1
(1957), , Parte_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
e non si costituivano in giudizio, per cui all'udienza
[...] Controparte_8 Controparte_9
del 24/11/2016, verificata la regolarità delle notifiche, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 25/02/2019 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , i quali, dalla documentazione versata in atti, risultavano CP_10 Controparte_11
essere i concedenti dei beni oggetto di domanda ai convenuti che ne erano livellari. Successivamente, all'udienza del 01/12/2022, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti di e ai sensi dell'art. 143, co. 2 c.p.c., ne veniva CP_10 Controparte_11
dichiarata la contumacia e venivano ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, dunque, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
La domanda proposta da e è fondata e va accolta per le Parte_1 Parte_2
ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie acquisitiva sono dunque, da un lato, il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, del bene (cd. “corpus possessionis”)
e dall'altro l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale (cd. “animus rem sibi habendi”). Affinché si abbia possesso ad usucapionem è, pertanto, necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario - o del titolare di uno jus in re aliena - e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che in relazione al corpus.
L'attore che chieda accertarsi l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione deve, quindi, dimostrare di avere esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Tale prova investe non solo la disponibilità del bene (c.d. corpus) per il tempo necessario ad usucapire, ma anche l'animus possidendi e, proprio ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo, occorre che le manifestazioni riguardanti il dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato si pongano in contrasto e siano inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui (Civ. Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31238 e Cass. Civ. Sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29594).
Nella fattispecie, alla luce dell'attività istruttoria espletata, l'onere probatorio incombente in capo alle attrici è stato assolto.
Anzitutto, parte attrice ha prodotto la relazione notarile del 26/05/2016 (cfr. allegato n. 1) attestante l'attuale intestazione catastale delle particelle 43, 512 e 513:
- per la quota di 36/180 a (nato il [...]) succeduto a Controparte_1 Per_2
(deceduto il 22/09/1952);
[...] - per la quota di 36/180, suddivisa in quote di 9/180 ciascuno, alle attrici Parte_2
(nata il [...]) e (nata il [...]) e alle sorelle Controparte_3 CP_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), succedute a Parte_1 Per_1
deceduto il 25/05/2004;
[...]
- per la quota di 36/180 a (nato il [...]), (nata Controparte_1 Parte_2
il 28/09/1961) e (nato il [...]), succeduti a Controparte_4 Persona_3
deceduto l'08/12/2005, la prima titolare di 12/180, gli altri di 8/180;
- per la quota di 36/180 a Parte_3
- per la quota di 36/180 a in usufrutto e 36/180 a in Persona_4 Controparte_9
nuda proprietà, succeduti a deceduta il 23/09/1994. CP_2
Le attrici hanno, inoltre, prodotto il certificato di famiglia storico del padre, , Persona_1
attestante anche il decesso della loro madre, (cfr. doc. 4), il certificato di famiglia Persona_5
storico di , deceduto l'8/12/2005 (cfr. doc. 5 e 6), nonché il certificato di famiglia Persona_3
storico di della quale risultano eredi i convenuti e (cfr. Parte_3 CP_5 CP_4
doc. 8). Hanno, inoltre, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 25/2/2019, integrato il contraddittorio nei confronti dei concedenti e , pure rimasti CP_10 Controparte_11
contumaci.
Dalla richiamata relazione notarile, infine, non risulta l'iscrizione di formalità pregiudizievoli sui beni oggetto di domanda.
Ciò posto in ordine alla corretta integrazione del contradditorio, quanto al merito della pretesa fatta valere, il testimone ha confermato la circostanza dedotta dalle attrici, relativa al Testimone_1
possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto, dei fondi oggetto del giudizio da parte delle stesse, protratto già a far data dal 1970.
In particolare, ha confermato che e Testimone_1 Parte_1 Parte_2
“hanno utilizzato e coltivato il fondo agricolo sito in c.da Gallaccio del Comune di Scordia” e
“altresì raccolto e venduto tutti i prodotti vegetali di dette particelle” (cfr. capitolo di prova n. 2 della seconda memoria istruttoria delle attrici) e ciò almeno dal 1970, precisando di poter riferire tali circostanze in quanto “titolare di un terreno che è confinante con quello per cui è causa dal
1970” (cfr. verbale del 18/09/2023).
Le circostanze riferite dal testimone, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, in assenza di prove contrarie, consentono, dunque, di ritenere provato l'uso pacifico ed ininterrotto protratto da oltre un ventennio dei fondi oggetto di causa da parte delle attrici, nonché l'esclusività di tale uso, consistito anche nella vendita dei frutti ricavati dalla coltivazione. La domanda delle attrici merita accoglimento anche nei confronti delle sorelle e CP_2
anche in assenza della prova, più rigorosa, richiesta nel caso di acquisto per Controparte_3
usucapione invocato nei confronti dei comproprietari – nel qual caso è onere del comproprietario provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2018, n. 9556) – in quanto, alla luce della richiamata prova testimoniale e in assenza di prove in ordine alla eventuale mera tolleranza dell'originario titolare del fondo a fronte dell'uso prolungato e sistematico nel tempo dei fondi e dei loro frutti da parte delle attrici, la prescrizione acquisitiva dei beni oggetto di domanda risulta essersi perfezionata prima dell'evento dal quale sarebbe derivato il rapporto di comunione, ovvero il decesso del padre delle attrici, avvenuto nel maggio del 2004.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarato l'acquisto per usucapione in capo a e della proprietà del terreno sito nel Comune di Scordia, Parte_1 Parte_2
censito al catasto, al foglio 30, particelle 43 are 41.12, 512 (ex 43) are 0.42, 513 (ex 43) are 1.12
(cfr. relazione notarile in atti).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di (nato a [...] il Controparte_1
01/03/1951, c.f. ), C.F._3 CP_2 Controparte_3 Controparte_1
(nato a [...] il [...], c.f. ), , C.F._6 Parte_2 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , in solido tra loro, e sono liquidate in dispositivo
[...] CP_10 Controparte_11
secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 avuto riguardo al valore della domanda e delle fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 799/2016 R.G., così statuisce:
- ACCOGLIE la domanda di e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
dichiara acquistata per usucapione in capo alle stesse la proprietà del terreno sito nel
Comune di Scordia (CT), censito al catasto, al foglio 30, particelle 43 are 41.12, 512 (ex 43) are 0.42, 513 (ex 43) are 1.12;
- CO (nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
), (nato a C.F._3 CP_2 Controparte_3 Controparte_1
Scordia (CT), il 27/11/1957, c.f. ), , C.F._6 Parte_2 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] CP_10 Controparte_11 e delle spese del presente giudizio che si Parte_1 Parte_2
liquidano in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
Caltagirone, 26/3/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 799/2016 avente ad oggetto “Usucapione”
Promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Gian Vittorio Cunsolo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Scordia (CT), via Principe di Piemonte n. 11, giusta procura in atti.
ATTRICI
Contro
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3
, nata a [...], il [...], c.f. CP_2 C.F._4
, nata a [...], il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._5
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._6
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._7
, nato a [...], il [...] c.f. , Controparte_4 C.F._8
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_5 C.F._9 CP_6
, nato a [...], il [...], c.f.
[...] C.F._10 CP_7
, nata a [...] il [...], c.f. , nato
[...] C.F._11 Controparte_8
a Scordia (CT), il 22/06/1940, c.f. , , nata a C.F._12 Controparte_9
Scordia (CT), il 16/01/1954, c.f. , , C.F._13 CP_10 [...]
CP_11
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2024, parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 3/10/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio (1951), Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
(1957), , , CP_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e per sentire accertare l'avvenuto acquisto CP_7 Controparte_8 Controparte_9
della proprietà per usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, dei fondi agricoli siti in Scordia (CT), C.da Gallaccio, foglio di mappa 30, particella 43, estesa Ha 0.41.12, particella 512, estesa Ha 0.00.42, particella 513 estesa Ha 0.01,12.
In particolare, i suddetti fondi risultavano intestati ai convenuti nelle seguenti quote: per 36/180 a
, nato a [...] il [...]; per 36/180 a , nato a Controparte_1 Controparte_1
Scordia il 27/11/1957, (1961) e per 36/180 ad Parte_2 Controparte_4 CP_5
, e per 36/180 a
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
Ulteriori 36/180 erano, poi, di proprietà delle stesse attrici in comunione indivisa con le sorelle e giusta successione dal padre , deceduto il CP_2 Controparte_3 Persona_1
25/05/2004 (cfr. relazione notarile ipocatastale allegata dalle attrici).
A sostegno della domanda, le attrici deducevano di aver “mantenuto ed esercitato ininterrottamente, esclusivamente, pubblicamente e pacificamente il predetto possesso sulle particelle 43,512 e 513 del foglio di mappa 30 dei terreni di Scordia, utilizzandole e coltivandole a proprio piacimento, traendone il relativo raccolto e disponendo dello stesso e delle suddette particelle, senza mai dar conto a nessuno e senza opposizione di alcuno”.
Instavano, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
I convenuti (1951), Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_1
(1957), , Parte_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
e non si costituivano in giudizio, per cui all'udienza
[...] Controparte_8 Controparte_9
del 24/11/2016, verificata la regolarità delle notifiche, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 25/02/2019 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , i quali, dalla documentazione versata in atti, risultavano CP_10 Controparte_11
essere i concedenti dei beni oggetto di domanda ai convenuti che ne erano livellari. Successivamente, all'udienza del 01/12/2022, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti di e ai sensi dell'art. 143, co. 2 c.p.c., ne veniva CP_10 Controparte_11
dichiarata la contumacia e venivano ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, dunque, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
La domanda proposta da e è fondata e va accolta per le Parte_1 Parte_2
ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie acquisitiva sono dunque, da un lato, il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, del bene (cd. “corpus possessionis”)
e dall'altro l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale (cd. “animus rem sibi habendi”). Affinché si abbia possesso ad usucapionem è, pertanto, necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario - o del titolare di uno jus in re aliena - e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che in relazione al corpus.
L'attore che chieda accertarsi l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione deve, quindi, dimostrare di avere esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Tale prova investe non solo la disponibilità del bene (c.d. corpus) per il tempo necessario ad usucapire, ma anche l'animus possidendi e, proprio ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo, occorre che le manifestazioni riguardanti il dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato si pongano in contrasto e siano inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui (Civ. Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31238 e Cass. Civ. Sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29594).
Nella fattispecie, alla luce dell'attività istruttoria espletata, l'onere probatorio incombente in capo alle attrici è stato assolto.
Anzitutto, parte attrice ha prodotto la relazione notarile del 26/05/2016 (cfr. allegato n. 1) attestante l'attuale intestazione catastale delle particelle 43, 512 e 513:
- per la quota di 36/180 a (nato il [...]) succeduto a Controparte_1 Per_2
(deceduto il 22/09/1952);
[...] - per la quota di 36/180, suddivisa in quote di 9/180 ciascuno, alle attrici Parte_2
(nata il [...]) e (nata il [...]) e alle sorelle Controparte_3 CP_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), succedute a Parte_1 Per_1
deceduto il 25/05/2004;
[...]
- per la quota di 36/180 a (nato il [...]), (nata Controparte_1 Parte_2
il 28/09/1961) e (nato il [...]), succeduti a Controparte_4 Persona_3
deceduto l'08/12/2005, la prima titolare di 12/180, gli altri di 8/180;
- per la quota di 36/180 a Parte_3
- per la quota di 36/180 a in usufrutto e 36/180 a in Persona_4 Controparte_9
nuda proprietà, succeduti a deceduta il 23/09/1994. CP_2
Le attrici hanno, inoltre, prodotto il certificato di famiglia storico del padre, , Persona_1
attestante anche il decesso della loro madre, (cfr. doc. 4), il certificato di famiglia Persona_5
storico di , deceduto l'8/12/2005 (cfr. doc. 5 e 6), nonché il certificato di famiglia Persona_3
storico di della quale risultano eredi i convenuti e (cfr. Parte_3 CP_5 CP_4
doc. 8). Hanno, inoltre, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 25/2/2019, integrato il contraddittorio nei confronti dei concedenti e , pure rimasti CP_10 Controparte_11
contumaci.
Dalla richiamata relazione notarile, infine, non risulta l'iscrizione di formalità pregiudizievoli sui beni oggetto di domanda.
Ciò posto in ordine alla corretta integrazione del contradditorio, quanto al merito della pretesa fatta valere, il testimone ha confermato la circostanza dedotta dalle attrici, relativa al Testimone_1
possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto, dei fondi oggetto del giudizio da parte delle stesse, protratto già a far data dal 1970.
In particolare, ha confermato che e Testimone_1 Parte_1 Parte_2
“hanno utilizzato e coltivato il fondo agricolo sito in c.da Gallaccio del Comune di Scordia” e
“altresì raccolto e venduto tutti i prodotti vegetali di dette particelle” (cfr. capitolo di prova n. 2 della seconda memoria istruttoria delle attrici) e ciò almeno dal 1970, precisando di poter riferire tali circostanze in quanto “titolare di un terreno che è confinante con quello per cui è causa dal
1970” (cfr. verbale del 18/09/2023).
Le circostanze riferite dal testimone, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, in assenza di prove contrarie, consentono, dunque, di ritenere provato l'uso pacifico ed ininterrotto protratto da oltre un ventennio dei fondi oggetto di causa da parte delle attrici, nonché l'esclusività di tale uso, consistito anche nella vendita dei frutti ricavati dalla coltivazione. La domanda delle attrici merita accoglimento anche nei confronti delle sorelle e CP_2
anche in assenza della prova, più rigorosa, richiesta nel caso di acquisto per Controparte_3
usucapione invocato nei confronti dei comproprietari – nel qual caso è onere del comproprietario provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2018, n. 9556) – in quanto, alla luce della richiamata prova testimoniale e in assenza di prove in ordine alla eventuale mera tolleranza dell'originario titolare del fondo a fronte dell'uso prolungato e sistematico nel tempo dei fondi e dei loro frutti da parte delle attrici, la prescrizione acquisitiva dei beni oggetto di domanda risulta essersi perfezionata prima dell'evento dal quale sarebbe derivato il rapporto di comunione, ovvero il decesso del padre delle attrici, avvenuto nel maggio del 2004.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarato l'acquisto per usucapione in capo a e della proprietà del terreno sito nel Comune di Scordia, Parte_1 Parte_2
censito al catasto, al foglio 30, particelle 43 are 41.12, 512 (ex 43) are 0.42, 513 (ex 43) are 1.12
(cfr. relazione notarile in atti).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di (nato a [...] il Controparte_1
01/03/1951, c.f. ), C.F._3 CP_2 Controparte_3 Controparte_1
(nato a [...] il [...], c.f. ), , C.F._6 Parte_2 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , in solido tra loro, e sono liquidate in dispositivo
[...] CP_10 Controparte_11
secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 avuto riguardo al valore della domanda e delle fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 799/2016 R.G., così statuisce:
- ACCOGLIE la domanda di e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
dichiara acquistata per usucapione in capo alle stesse la proprietà del terreno sito nel
Comune di Scordia (CT), censito al catasto, al foglio 30, particelle 43 are 41.12, 512 (ex 43) are 0.42, 513 (ex 43) are 1.12;
- CO (nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
), (nato a C.F._3 CP_2 Controparte_3 Controparte_1
Scordia (CT), il 27/11/1957, c.f. ), , C.F._6 Parte_2 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] CP_10 Controparte_11 e delle spese del presente giudizio che si Parte_1 Parte_2
liquidano in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
Caltagirone, 26/3/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione