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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1749/ 2023
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LAURETTA GABRIELLA presso il cui studio elettivamente domicilia in via VESUVIO N. 53 80040 80040 TRECASE
ITALIA
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto del presente procedimento è l'esecuzione della sentenza n°
374/2021, resa nel procedimento n° R.G. 7595/2017, la quale ha dichiarato l'insussistenza di obblighi restitutori, in relazione ai provvedimenti dell'ente previdenziale nr 665457440086, 665458188174, 665458188265, 665458188254, 665457440053. E' superfluo sottolineare che quanto disposto, dalla predetta sentenza 374/2021, non può essere nuovamente oggetto di valutazione nel presente giudizio. Tuttavia al riguardo l' ha affermato che :”la raccomandata CP_1
665457440086 attiene al provvedimento di RIESAME della prestazione “indennità di disoccupazione agricola anno 2009”, al quale NON corrisponde alcun indebito” e che:”. la raccomandata n. 665457440053 attiene al provvedimento di RIESAME della prestazione “indennità di disoccupazione agricola anno 2003”, al quale NON corrisponde alcun indebito.”. Il ricorrente non sembra aver contestato in modo idoneo e specifico queste allegazioni dell' , secondo il quale nessuna trattenuta appare essere state CP_1 effettuata a seguito dei predetti provvedimenti, e quindi nessun provvedimento sembra dover essere emanato in relazione a questi 2 atti. In altri termini, se a seguito di questi provvedimenti, l' CP_1 non ha effettuato delle trattenute, ovviamente, nessuna restituzione può essere richiesta in base alla sentenza in parola. Viceversa non sembra contestato in modo specifico, con riferimento ai provvedimenti n° 665458188174, 665458188265, 665458188254 che l' abbia trattenuto delle somme lorde e poi abbia restituito CP_1 delle somme nette. Al riguardo, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, che esprime un principio di carattere generale, applicabile anche al caso in esame:” In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti
2 dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo”. (cfr. Cass.19735/2018). In altri termini al soggetto deve essere restituito quanto effettivamente trattenuto e non una somma minore.
Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, dato che non appaiono specificamente contestati (cfr. anche Cass.6568/98). Le spese del giudizio debbono essere compensate ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' , così provvede : CP_1
a) condanna l' al pagamento della somma complessiva di euro CP_1
904,82; oltre accessori ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91, al ricorrente, rigettando per il resto il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 3/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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