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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3026/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 3026/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), in proprio ed in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sulla GL minore (C.F. ) Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 15
– ATTRICE–
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Mangogna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Grosseto, Viale Ombrone n. 3
– CONVENUTA–
Oggetto: RESPONSABILITÀ SANITARIA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità fra la condotta della stessa e i danni permanenti subiti dalla minore e conseguentemente dalla SI.ra condannare la resistente Persona_1 Parte_1
al pagamento nei confronti della minore e della Controparte_2 Persona_1
SI.ra della somma a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da queste Parte_1 subiti ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare: 1) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a
pagina 1 di 28 titolo di danno non patrimoniale biologico patito dalla minore 2) della somma che Persona_1
l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danni non patrimoniali morali ed esistenziali subiti dalla minore 3) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e Persona_1
di giustizia a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla minore Persona_1 conseguentemente all'azzeramento della propria capacità lavorativa;
4) della somma che l'Ill.mo
Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno non patrimoniale morale ed esistenziale patito dalla SI.ra in conseguenza della lesione del rapporto parentale con la propria Parte_1
GL; 5) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale patito dalla SI.ra a titolo di: 5.1) danno emergente e/o al lucro cessante Parte_1 per l'assistenza presente e futura da prestare permanentemente alla GL totalmente inabile Per_1
5.2) lucro cessante conseguente al venir meno dell'assistenza personale in età avanzata da
[...]
parte della GL 5.4) danno emergente per spese processuali riferite al procedimento Persona_1
ATP RG n. 31/2021 Tribunale di Arezzo, da distrarsi quanto al saldo dell'onorario versato ai
CCTTUU direttamente al sottoscritto difensore antistatario;
- con condanna alle spese ed al compenso professionale, comprensivo del rimborso spese generali, IVA e CPA relativo al presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice / resistente. Salva ogni altra consentita azione”.
Per parte convenuta:“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e per le ragioni tutte di cui al presente atto, in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda stante la tardività ex art.
8 L. 24/2017 del deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc;
in ipotesi e nel merito, dichiarata la nullità/inutilizzabilità della consulenza d'ufficio svolta ex art. 696 bis cpc e art. 8 L. 24/2017 nel procedimento RG n. 31/2021, perché depositata oltre il termine perentorio, e previa ad ogni modo rinnovazione della stessa perché carente e non condivisibile e dalla motivazione apparente e perplessa, rigettare, previo, occorrendo, mutamento del rito ex art. 702 ter cpc. 3° comma, la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto o comunque non provata. Vinte le spese di giudizio e di
ATP”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 16.11.2022, in proprio e quale genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore nata il [...] presso Persona_1
l'Ospedale San Donato di Arezzo, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento della responsabilità dell' e il risarcimento dei danni, patrimoniali e CP_1 Parte_2
pagina 2 di 28 non, subiti da lei e dalla GL a seguito della condotta colposa dei sanitari tenuta durante il travaglio e il parto della NA, allegando a supporto le seguenti circostanze.
All'epoca dei fatti, la SI.ra alla sua prima gravidanza, era stata ricoverata per l'induzione del Per_1
travaglio alla 41ª settimana + 5 giorni, a seguito di una gravidanza fino ad allora fisiologica.
Dopo la somministrazione di prostaglandine per l'induzione del travaglio si sono manifestati chiari segnali di sofferenza fetale (tachisistolia, alterazioni del tracciato CTG, vomito, nausea), che tuttavia non hanno indotto i sanitari a ricorrere a un cesareo d'urgenza.
Il parto, avvenuto solo dopo oltre 15 ore, è stato vaginale e spontaneo, con riscontro alla nascita di gravi condizioni cliniche della neonata (Apgar 1 e 2, assenza di respiro spontaneo, ipotonia, encefalopatia ipossico-ischemica). Trasferita d'urgenza al Policlinico di Siena, la GL è stata Per_1
sottoposta a ipotermia terapeutica e, nei giorni seguenti, sono emersi gravi danni cerebrali permanenti.
Negli anni successivi, la NA ha sviluppato un quadro clinico fortemente invalidante, comprendente epilessia resistente, ritardo neuromotorio e del linguaggio, ipotonia generalizzata, con necessità di assistenza continua nelle attività quotidiane. È stata inoltre ricoverata più volte, anche per crisi epilettiche prolungate, e gli esami strumentali hanno confermato danni cerebrali compatibili con una grave sofferenza perinatale.
A fronte della gravità del quadro clinico e della ritenuta sussistenza del nesso causale con la condotta dei sanitari, la ricorrente ha promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., iscritto al n. RG 31/2021 di questo Tribunale, che aveva confermato la sussistenza di una responsabilità medica: i consulenti tecnici avevano riscontrato omissioni e negligenze rilevanti nella gestione del travaglio, tra cui un inadeguato monitoraggio del benessere fetale e un intervento intempestivo a fronte di indici oggettivi di una situazione patologica, stimando esiti permanenti causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari dell' pari al 90%. Controparte_2
Poiché il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo, la ricorrente ha proposto l'odierno giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. In particolare, per la minore sono stati chiesti: Per_1
i. danno biologico (stimato tra € 1.245.134,00 ed € 1.451.171,00), con personalizzazione massima;
ii. danno morale ed esistenziale (quantificando ciascuna posta di danno in € 478.886,47);
iii. danno da perdita della capacità lavorativa, da calcolarsi secondo il criterio del triplo della pensione sociale.
Per sé stessa, ha rchiesto il risarcimento del danno morale, esistenziale e da lesione del Parte_1
rapporto parentale per la radicale trasformazione della propria vita (€ 970.863,30), nonché il ristoro delle spese necessarie per l'assistenza della GL, ed il danno conseguente alla mancata assistenza pagina 3 di 28 futura per la madre da parte della GL. Ha infine chiesto la condanna al rimborso delle spese dell'ATP
e del giudizio, comprese le spese legali e tecniche.
2. Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_2
l'improcedibilità della domanda ex art. 8 L. 24/2017 in quanto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. era stato depositato oltre i 90 giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di sei mesi per il deposito della consulenza tecnica d'ufficio. A ciò conseguirebbe, secondo le prospettazioni dell' la Pt_3
nullità della CTU redatta in seno al procedimento per ATP o comunque la sua inutilizzabilità, oltre all'improcedibilità della domanda di merito.
Nel merito ha sostenuto che non vi fu violazione delle leges artis nella gestione del travaglio della
SI.ra Per_1
i. l'induzione farmacologica del travaglio era corretta, considerando la gestazione avanzata;
ii. la presenza di meconio nel liquido amniotico non era, di per sé, indice di sofferenza fetale;
iii. il monitoraggio CTG fu adeguato secondo le linee guida nazionali e internazionali;
iv. la lettura dei tracciati cardiotocografici è intrinsecamente soggettiva e non consente, ex ante, diagnosi certe di ipossia fetale;
v. il valore del pH (7,28) e delle basi eccesso (–8 mmol) al momento della nascita escludono la natura ipossico-ischemica del danno neurologico.
Ha pertanto censurato la CTU, deducendo che sia viziata da una lettura retrospettiva dei tracciati, contraddittoria e non conforme alle linee guida (FIGO, NICE, SIGO) e, in ogni caso, non supportata da elementi oggettivi, poiché mancherebbe l'individuazione del momento preciso dell'insorgenza dell'ipossia.
Ha inoltre contestato le pretese risarcitorie, ritenendole eccessive nella quantificazione e affette da duplicazione delle voci di danno: in particolare, quanto al danno non patrimoniale, ha osservato come non possano cumularsi autonomamente il danno morale o esistenziale al danno biologico, se non in presenza di un'adeguata personalizzazione motivata e comprovata.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, ha eccepito l'assoluta carenza di prova.
3. Nel corso del giudizio è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario ed è stata disposta, altresì, l'acquisizione agli atti del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG
n. 31/2021).
4. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., è stato disposto un supplemento di
CTU, a cura del collegio peritale già nominato, per una ulteriore e più approfondita disamina delle critiche tecniche mosse dall' convenuta alla CTU svolta in sede di ATP. CP_1
pagina 4 di 28 Depositata l'integrazione della perizia in data 20.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.02.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ § § § § § §
5. Sulla procedibilità della domanda e l'utilizzabilità della CTU espletata nel procedimento ex art.
696-bis c.p.c.
Pur essendo documentato che parte attrice abbia promosso il presente ricorso oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 8 L. 24/2017 per la conclusione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. non appare condivisibile l'interpretazione che parte convenuta fornisce tale norma e degli effetti dell'inosservanza di tale termine.
Occorre evidenziare che l'art. 8, co. 3, della legge n. 24/2017, stabilisce che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 281-undecies del codice di procedura civile (…)” e dunque la norma su richiamata precisa che la domanda giudiziale diventa procedibile, una volta instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo previsto dalla legge “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso”, ed il successivo termine di giorni 90 indicato dalla norma rileva ai soli fini della salvezza degli effetti della domanda, e non ai fini della sua procedibilità.
Né l'inosservanza del termine semestrale sopra indicato appare inficiare l'utilizzabilità dell'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. nel successivo giudizio di merito.
La tesi contraria, sostenuta dalla parte convenuta, oltre a non trovare specifico riscontro normativo, risulta anche non compatibile con i principi di economia processuale, poiché imporrebbe di dover disporre la rinnovazione della consulenza d'ufficio nel giudizio di merito, con evidente prolungamento dei tempi processuali e moltiplicazione dei costi, ogni volta che l'elaborato peritale sia depositato nel procedimento di ATP oltre il termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. e solo per tale motivazione, in assenza di altre ragioni giustificative attinenti all'incompletezza o alla nullità dell'elaborato.
Le eccezioni di parte convenuta sul punto vanno pertanto disattese.
6. Sull'an della responsabilità
pagina 5 di 28 Quanto alla vicenda oggetto di causa occorre muovere dalle risultanze della CTU medico-legale espletata nel procedimento di ATP e successivamente integrata nel presente giudizio con il deposito di un supplemento di CTU.
Dalla CTU è emersa la sussistenza di gravi profili di criticità nella gestione clinico-assistenziale del travaglio e del parto di che si sono tradotti in gravi danni permanenti per la GL Parte_1 Per_1
[...]
La gravidanza della SI.ra primigravida alla 41ª settimana + 5 giorni, si presentava come Per_1 fisiologica e veniva gestita presso l'Ospedale San Donato di Arezzo mediante induzione farmacologica del travaglio il 27.08.2016.
Alla prima applicazione di gel vaginale (PR) alle ore 9:50, seguiva una seconda somministrazione alle ore 16:37, nonostante fosse presente un'attività contrattile già valida.
A tal proposito, i consulenti hanno osservato che “non risulta condivisibile la scelta effettuata dal medico di guardia di prescrivere l'applicazione di una seconda dose di PR […] poiché in quel momento era ancora presente attività contrattile valida quale esito della prima applicazione”, rilevando inoltre la mancanza del relativo referto ecografico che, sebbene citato a margine del tracciato
CTG, “non risulta riportato nel diario clinico e neppure allegato in cartella” (cfr. pag. 24, CTU di
ATP).
I CTU hanno rilevato altresì che, pur in presenza di tachisistolia, ovvero contrazioni uterine particolarmente frequenti, il monitoraggio cardiotocografico veniva sospeso per oltre un'ora. Al contrario, sarebbe stato necessario un monitoraggio continuo, come previsto dalle linee guida SIGO,
AGOI, AGUI 2016. I periti infatti hanno evidenziato che “pur presente una evidente tachisistolia viene interrotto, discostandosi quindi dalle indicazioni delle linee guida che richiedono monitoraggio CTG continuo, il tracciato dalle ore 17:50 alle ore 19:00 circa” (cfr. pag. 24, CTU di ATP).
A seguito del riposizionamento del cardiotachigrafo alle ore 19:00, il tracciato iniziava a mostrare segnali di alterazione del benessere fetale, che – secondo i CTU – non furono adeguatamente valutati né gestiti dal personale sanitario. Nel tracciato effettuato dalle ore 19:00 alle 20:30 circa, i CTU rilevano che le contrazioni uterine erano “ipovalide” e che il battito cardiaco fetale (BCF) presentava una variabilità ridotta, giudicata “leggermente ristretta”.
Tali decelerazioni del BCF sono, secondo i consulenti, di particolare rilevanza (“sono inoltre evidenti due decelerazioni del BCF una alle ore 19:25, una alle ore 19:30, entrambe verificatesi in assenza di attività contrattile” – cfr. pag. 12, CTU di ATP).
pagina 6 di 28 Le riduzioni del battito cardiaco fetale, non legate a contrazioni uterine in atto, sono, secondo quanto riferito dal collegio peritale, di per sé indicative di sofferenza fetale, e per tale ragione considerate allarmanti dalla letteratura scientifica e dalle linee guida.
Queste, inoltre, avrebbero dovuto essere valutate con ulteriore attenzione atteso che, in contemporanea al riposizionamento del cardiotachigrafo, alle ore 19.00 è documentata non solo la rottura del sacco amniotico con fuoriuscita di “abbondante liquido amniotico tinto (1°)”, ma anche che la parte presentata fosse ancora a stazione -3 con collo uterino appianato all'80%. (pag. 11, CTU di ATP).
Secondo il collegio peritale, si tratta di indicatori clinici che, nel contesto di induzione farmacologica in atto, avrebbero dovuto imporre un'attenta sorveglianza.
La situazione non migliorava nella fascia oraria successiva. Tra le 20:20 e le 20:25, infatti, venivano registrate “alcune decelerazioni […] tardive rispetto ad una modesta attività contrattile” (pag. 12,
CTU di ATP), il che rafforzava ulteriormente il quadro di sofferenza fetale incipiente.
Alle ore 20:30 circa, veniva disposto il trasferimento della paziente in sala parto.
Nel periodo successivo, il tracciato registrato dalle 21:00 alle 21:08 mostrava “tre decelerazioni isolate, tardive” (pag. 12, CTU di ATP). Tuttavia, anche in questa fase, non veniva presa alcuna decisione in ordine all'espletamento del parto, che restava affidato all'evoluzione spontanea del travaglio.
Tali alterazioni non erano oggetto di tempestiva valutazione né inducevano all'adozione di misure idonee a interrompere il travaglio o a procedere all'espletamento del parto cesareo in tempi utili.
In tal modo, il tracciato – già non rassicurante – continuava a essere sottovalutato, con un atteggiamento attendista che, secondo i CTU, ha contribuito all'evoluzione patologica del decorso clinico fetale. Infatti, nonostante nell'intervallo compreso tra le 21:08 e le 23:30 in cui il tracciato è descritto come “nei limiti nella norma” (pag. 12, CTU di ATP), i CTU evidenziano come le anomalie precedenti non fossero state affrontate con la dovuta attenzione e come la mancata progressione della parte presentata ferma a -3 (indice di assenza di avanzamento del feto lungo il canale del parto durante il travaglio, nonostante la presenza di contrazioni), costituisse un ulteriore indice di anomalia evolutiva del travaglio.
Infine, il quadro presenta un ulteriore peggioramento quando “a partire dalle ore 23:30 il tracciato diventa simil-sinusoidale fino alle 00:05 del 28/8/2016, e da quel momento diventa francamente patologico fino all'espletamento del parto che avviene alle ore 00:45” (pag. 12, CTU di ATP).
Ciononostante, non si procedeva a cesareo d'urgenza e, alla nascita, la neonata presentava “un indice di
Apgar di 1 ad un minuto e 2 a cinque minuti, seguito da arresto respiratorio con grave bradicardia e necessità di intubazione oro-tracheale effettuata dall'anestesista immediatamente allertato ed intervenuto” (pag. 13, CTU di ATP).
pagina 7 di 28 Il quadro clinico nell'immediato post-partum evidenziava una grave compromissione neurologica, rapidamente diagnosticata come encefalopatia ipossico-ischemica severa.
La documentazione clinica successiva, compresa quella della Clinica pediatrica dell'Università di
Siena, ha confermato che la minore ha sviluppato “una grave encefalopatia anossico-ischemica con conseguenze di carattere permanente che sono ampiamente documentate in atti e caratterizzate da epilessia parziale e ritardo neuromotorio e del linguaggio” (pag. 14, CTU di ATP).
I CTU, dopo aver ripercorso dettagliatamente la cronologia degli eventi, hanno evidenziato plurime criticità, che configurano un discostamento dalle buone pratiche cliniche e dalle linee guida specialistiche, che secondo il collegio peritale nominato si pongono – secondo valutazione specialistica ex ante – in rapporto causale diretto con l'evento lesivo occorso alla neonata, tra cui:
i. il mancato monitoraggio delle condizioni materne come previsto dalle linee guida SIGO-AGOI
AGUI vigenti al tempo dopo applicazione del gel vaginale (PR);
ii. la somministrazione della seconda dose di PR, nonostante l'attività contrattile fosse già valida;
iii. la sospensione del tracciato dalle ore 17.50 alle ore 19.00 circa in presenza di tachisistolia con evidente discostamento rispetto alle linee guida che richiedono monitoraggio CTG continuo;
iv. la sottovalutazione della mancata progressione della parte presentata che rimane costante a -3, indice di assenza di avanzamento del feto lungo il canale del parto durante il travaglio, nonostante la presenza di contrazioni;
v. la mancata valutazione tempestiva del tracciato che assumeva caratteri non rassicuranti a partire dalle 23:00, diventando poi francamente patologico;
vi. il ritardo nell'espletamento del parto, che avveniva solo alle 00:45, quando ormai era chiaro il quadro di sofferenza fetale.
Dalla documentazione sanitaria e dal complesso accertamento peritale, i CTU rilevano che: “non risulta essere stato effettuato il dovuto monitoraggio delle condizioni materne come previsto dalle linee guida SIGO-AGOI AGUI del 2016 dopo applicazione del gel vaginale […] Non risulta condivisibile la scelta [...] di prescrivere una seconda dose di PR alle ore 16:37, poiché in quel momento era ancora presente attività contrattile valida quale esito della prima applicazione;
[…] Pur presente una evidente tachisistolia, viene interrotto, discostandosi quindi dalle indicazioni delle linee guida che richiedono monitoraggio CTG continuo, il tracciato dalle ore 17:50 alle ore 19:00 circa”. Alle ore
19:00 veniva inoltre documentata la rottura del sacco amniotico con “abbondante liquido amniotico tinto” e stazione fetale ancora a -3, elemento che, in un contesto di induzione farmacologica attiva, avrebbe richiesto stretta sorveglianza clinica e strumentale. Nei minuti successivi si verificavano “due
pagina 8 di 28 decelerazioni del BCF, una alle ore 19:25, una alle ore 19:30, entrambe verificatesi in assenza di attività contrattile” e, successivamente, “alcune decelerazioni […] tardive rispetto ad una modesta attività contrattile” (cfr. pag. 24 e 25, CTU).
Secondo i CTU, si trattava di segnali inequivoci di ipossia fetale incipiente, che non vennero tuttavia valorizzati né determinarono l'adozione di alcuna misura operativa.
A partire dalle ore 23:30, il tracciato assunse caratteri sinusoidali, diventando infine “francamente patologico” (pag. 12, CTU di ATP) fino all'espletamento del parto, avvenuto alle ore 00:45. Anche in questa fase, i CTU hanno evidenziato l'assenza di una reazione clinica adeguata, rimarcando che la mancata valutazione di un tracciato non rassicurante a partire dalle ore 23:00, poi divenuto patologico, costituisce profilo di censura.
Non appaiono idonee a condurre a una diversa conclusione le critiche sollevate dai Consulenti Tecnici di Parte della alle risultanze della CTU, e in particolare: a) in ordine all'interpretazione del Pt_3
tracciato cardiotocografico (CTG); b) ai valori emogasanalitici rilevati alla nascita;
c) alla prospettazione di ipotetiche cause alternative del danno neurologico;
d) alla ricostruzione del nesso causale.
Va, infatti, rilevato come – sia alla luce delle conclusioni rassegnate nella CTU espletata in sede di
ATP, sia sulla base dei successivi chiarimenti resi nel corso del presente giudizio – le suddette censure non appaiono fondate e non conducano a ritenere né l'assenza di colpa da parte dei sanitari che ebbero in cura la SI.ra durante il travaglio e il parto, né l'esistenza di fattori sopravvenuti, Per_1
imprevedibili o inevitabili tali da poter interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dei sanitari e le gravi conseguenze dannose subite dalla minore come di seguito si va ad Persona_1
esporre.
6.1. Sull'interpretazione del tracciato cardiotocografico
I CTP della hanno criticato l'interpretazione fornita dai CTU in merito al tracciato CTG Pt_3
registrato durante il travaglio, sostenendo che tale lettura fosse eccessivamente allarmistica e priva di un adeguato fondamento clinico. A loro avviso, infatti, le anomalie evidenziate nel tracciato potevano rientrare nei limiti di una fisiologica variabilità e non costituivano necessariamente segni di una sofferenza fetale imminente.
In particolare, i CTP hanno osservato che i tracciati CTG non presentavano caratteri di patologicità, poiché le decelerazioni evidenziate dai CTU sarebbero state, secondo la loro valutazione, isolate, non prolungate né associate a contrazioni significative e dunque non tali da configurare un tracciato di tipo
III secondo le linee guida. Per tale ragione, ritenevano che non sussistessero i presupposti per un pagina 9 di 28 intervento d'urgenza. Quanto al tracciato delle ore 23:00, contestavano la definizione di tracciato sinusoidale utilizzata dai CTU, sostenendo invece che si trattasse di un pattern “pseudo-sinusoidale”, riconducibile a condizioni cliniche benigne e transitorie. A sostegno di questa tesi, i CTP hanno allegato figure tratte dalle linee guida ostetriche per evidenziare le differenze tra i due tracciati (cfr. memoria n. 2 ex art. 186, comma 3 c.p.c.)
I CTU hanno replicato puntualmente e specificamente a tali obiezioni (cfr. pag.
8-12 del supplemento di CTU), chiarendo che la loro valutazione non si è basata su percezioni soggettive, ma su criteri diagnostici oggettivi e riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e, soprattutto, su una interpretazione complessiva dei dati.
A tal proposito, hanno affermato che il tracciato CTG, tra le ore 19:00 e le ore 23:00, mostrava
“decelerazioni seppur isolate”, un “tracciato sinusoidale” e una persistente “mancata progressione della parte presentata”; elementi che, valutati nel loro complesso, avrebbero dovuto indurre ad anticipare il parto con modalità operative (pag. 9, chiarimenti a CTU), riferendo inoltre che il tracciato
“simil sinusoidale” fosse espressione di un quadro CTG progressivamente deteriorato, la cui evoluzione avrebbe dovuto essere riconosciuta e affrontata in modo tempestivo (cfr. pag.
8-9 supplemento di CTU: “A questo punto, rispetto alle osservazioni formulate dalla parte resistente, due sono le ipotesi: o i CCTTPP possono provare che l'interpretazione del tracciato cardiotocografico come “tranquillizzante” è un dato certo, condiviso dalla letteratura, riproducibile ed esente da errori valutativi “soggettivi”, ed allora perde di significato tutto quanto dagli stessi articolato (pagina 12 e seguenti), oppure, nel caso di specie, la presenza di alcune decelerazioni seppure isolate (ma in assenza di attività contrattile) e ritardate alle ore 19:25, 20:20 e 21:05, la mancata progressione della parte presentata fino ai momenti immediatamente precedenti il parto, la presenza di un tracciato sinusoidale a partire dalle ore 23:00, avrebbe dovuto, per massima cautela, imporre la decisione di effettuare un taglio cesareo.”).
Secondo i CTU, pertanto, tali evidenze erano chiaramente suggestive di ipossia fetale e richiedevano una risposta tempestiva. La mancata reazione del personale sanitario di fronte a questo quadro clinico è stata pertanto qualificata dalla consulenza tecnica come una condotta omissiva rilevante, ribadendo nuovamente che l'analisi era basata su una attenta contestualizzazione clinica, e non su un giudizio retrospettivo influenzato dall'esito neonatale (pag. 12, chiarimenti CTU: “ Il Collegio, mel caso di specie, ha inteso valutare i tracciati non già con criterio ex-ante o in favor della parte lesa, ma, ha ritenuto di utilizzare la massima cautela per non “correre il rischio” (peraltro poi purtroppo concretizzatosi) di sottovalutazione de dato cardiotocografico, alla luce del caso clinico nel suo complesso (primipara alla 41^ settimana di gestazione e 5 giorni, sottoposta ad induzione con
pagina 10 di 28 prostaglandine, mancata progressione della testa fetale, ecc.). Sotto il profilo medico-legale, dunque, il giudizio è stato espresso a mente del criterio del più probabile che non, potendosi formulare chiaramente la ipotesi controfattuale per la quale nel caso in cui il tracciato fosse stato valutato tenendo a mente il caso nel suo complesso a fronte di aspetti quantomeno non rassicuranti, la scelta di procedere a taglio cesareo avrebbe potuto evitare (in termini di probabilità qualificata) la sofferenza fetale”).
Con specifico riferimento al tracciato CTG, i CTU hanno riconosciuto una variabilità interpretativa, presupponendo la quale sarebbe comunque non condivisibile la prospettazione di parte convenuta, secondo cui ad essere corretta sarebbe solo ed esclusivamente l'interpretazione del CTG fornita dai
CTP dell' (cfr. pag. 11-12 supplemento di CTU: “Orbene basta semplicemente analizzare CP_1
quanto indicato dagli Autori per formulare un giudizio di assoluto dissenso rispetto alle apodittiche affermazioni della parte resistente per cui quanto essi affermano in merito al tracciato rappresenta la realtà dei fatti e costituisce la interpretazione autentica della lettura di quel tracciato e sbaglia colui che, CTU o CTP avversario, afferma il contrario” , “(…) nel caso di specie non si possa affermare, come assume controparte, che la interpretazione dei tracciati allegati in cartella effettuata dal
Collegio risulta errata poiché ad affermarlo sono i CCTTPP di parte resistente in quanto proprio in ragione della grande variabilità interpretativa dei tracciati”).
I CTU hanno invece sottolineato come le linee guida, delle quali hanno richiamato ampi e pertinenti passaggi motivazionali, richiedano sempre una valutazione integrata dei dati clinici complessivi, che è esattamente ciò che ha fatto nel caso di specie il collegio peritale, giungendo a conclusioni medico legali fondate su dati oggettivi e puntualmente motivate.
6.2. Sui valori emogasanalitici alla nascita
Una ulteriore contestazione sollevata dai CTP di parte convenuta riguarda l'interpretazione dei valori di pH rilevati alla nascita, che i CTU avevano considerato indicativi di un'acidosi metabolica severa.
Secondo i CTP, invece, tali parametri non sarebbero, di per sé, sufficienti a fondare una diagnosi di encefalopatia ipossico-ischemica, né costituirebbero prova certa di un danno neurologico immediato.
La parte convenuta, infatti, ha sostenuto che non vi fosse acidosi alla nascita, rilevando che i valori di pH del cordone (7,28) e BE (-8,7) non rientrano nei parametri previsti dalle linee guida internazionali per definire un'acidosi metabolica grave, e quindi escluderebbero una sofferenza ipossico-ischemica acuta verificatasi durante il travaglio (cfr. pag. 18, memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c.).
Tuttavia, in sede di chiarimenti, i CTU hanno ulteriormente precisato che, pur non raggiungendo i valori di soglia per una acidosi franca al momento del parto, le successive analisi sulla neonata pagina 11 di 28 documentano un rapido e significativo deterioramento metabolico. Infatti, sottolineano che “se pur vero che tali valori si ponevano appena al di sopra dei limiti indicati in letteratura come di franca acidosi non si può non rilevare una pressione parziale di O2 gravemente patologia (19,84 mmHG – v.n. 80-
100), un gravissimo indice di Apgar (1 ad 1 minuto e 2 a 5 minuti) ed una EGA francamente patologia
e chiaramente dimostrativa di acidosi/ipossia appena 15 minuti dopo la nascita (cfr. cartella della
Terapia Intensiva) con pH di 7.129 ed eccesso basi (BE) pari a – 17.8 mmol/L.” (pag. 9, supplemento di CTU).
Tali valori, interpretati alla luce di una valutazione complessiva della condizione clinica della neonata
— ipotonia generalizzata, depressione dei riflessi, necessità di intubazione — secondo i CTU risultano pienamente coerenti con un insulto ipossico-ischemico perinatale. L'insieme dei dati clinici e laboratoristici, ha precisato il collegio peritale, non solo consente, ma anzi rafforza la diagnosi di encefalopatia neonatale correlata all'ipossia intrapartum.
6.3. Sulle cause alternative del danno neurologico
Parte resistente ha ipotizzato l'esistenza di cause alternative all'origine del danno neurologico riportato dalla minore, indipendenti dalla condotta dei sanitari. In particolare, i CTP di parte convenuta hanno prospettato la possibilità di infezioni intrauterine non diagnosticate o di patologie genetiche o metaboliche non ancora identificate, che avrebbero potuto determinare una encefalopatia neonatale anche in assenza di sofferenza intrapartum (pag. 13, memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c. “La nozione di Encefalopatia Neonatale -Paralisi Cerebrale I Infantile (EN-PCI) "legata al parto" è sbagliata ed eccessiva da un punto di vista eziologico ed eleva il rischio del contenzioso medico-legale. II danno cerebrale che si realizza durante il parto può, infatti, rappresentare la slatentizzazione di una pre- esistente condizione patologica". Il danno cerebrale che si determina ha quindi soltanto un "legame temporale" e non causale").
Quanto alla dinamica del travaglio, i CTP della convenuta hanno escluso anomalie nella progressione, affermando che la sua durata — inferiore alle tre ore — rientrava nei limiti fisiologici per una primipara. Ritengono, inoltre, che la dedotta mancata progressione della parte presentata non sarebbe fondata su elementi clinici oggettivi (pag. 11, memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c. “La progressione della testa fetale, come si evince dal partogramma, è stabile a -3 fino alle ore 23. Successivamente si assiste a una graduale progressione della stessa sino alla nascita. Il periodo espulsivo ha una durata di 35 minuti. La letteratura Nazionale e Internazionale concorda nell'indicare tale tempistica come assolutamente fisiologica”).
A tali affermazioni i CTU hanno risposto in maniera netta e circostanziata.
pagina 12 di 28 I consulenti d'ufficio hanno escluso categoricamente che sussistano basi cliniche o documentali per sostenere l'ipotesi di patologie alternative, affermando che non emergono elementi, nella documentazione clinica o nella storia anamnestica, che possano far sospettare patologie genetiche o infettive. Il quadro clinico è invece in tutto e per tutto compatibile con un danno ipossico acuto perinatale (cfr. pag. 16, supplemento di CTU: “Tutto quanto sopra ha orientato il Collegio nel ritenere che la causa della ipossia cerebrale fosse da rinvenire durante l'espletamento del parto non essendo emerse altre cause cui attribuire valenza causale”).
I CTU hanno sottolineato, infatti, che non sono stati rilevati dati clinici o di laboratorio che possano supportare l'ipotesi di infezioni o disordini genetici;
né vi sono indizi che possano configurare altre condizioni predisponenti. Al contrario, la successione cronologica degli eventi — tracciato CTG progressivamente compromesso, scelta di non praticare un cesareo urgente, gravi condizioni neonatali alla nascita — è stata definita coerente e lineare con un danno ipossico acuto perinatale, con esclusione di altre eziologie.
6.4. Sulla valutazione del nesso causale
Una ulteriore censura avanzata dai CTP della parte resistente riguarda il nesso causale tra la condotta sanitaria e il grave danno encefalico riportato dalla neonata. Secondo i consulenti della infatti, Pt_3 non vi sarebbe una dimostrazione sufficientemente solida del legame eziologico tra l'omessa condotta e l'evento lesivo: anche in caso di parto cesareo tempestivo, il danno — a loro dire — avrebbe potuto verificarsi comunque, per cause indipendenti dall'operato dei sanitari.
I CTU hanno respinto tale rilievo, affermando che il nesso causale tra l'azione omissiva e l'esito dannoso è da ritenersi altamente probabile, ritenendo che un corretto e tempestivo riconoscimento della sofferenza fetale avrebbe consentito di interrompere il travaglio con taglio cesareo, evitando o almeno attenuando il danno cerebrale (pag. 9, chiarimenti a CTU: “Per rispondere all'ultimo dei punti richiesti dai CCTTPP il momento nel quale doveva, a parere del Collegio, essere effettuato il taglio cesareo è proprio alle ore 23:00 quindi un'ora e 45 minuti avanti il parto spontaneo, periodo questo nel quale il tracciato si mostra pressoché costantemente quantomeno non rassicurante).
A ciò hanno aggiunto che, secondo i criteri propri della responsabilità civile, la condotta alternativa lecita avrebbe verosimilmente determinato un esito diverso, così da superare la soglia del “più probabile che non”.
Parte convenuta ha evidenziato che i CTU avrebbero interpretato i tracciati CTG con un pregiudizio retrospettivo, cioè lasciandosi condizionare dall'esito infausto del parto, anziché adottare una lettura ex ante secondo i criteri della medicina basata sull'evidenza.
pagina 13 di 28 Tale affermazione è stata decisamente respinta dal Collegio peritale, che ha ribadito l'adozione di una metodologia fondata su criteri cautelativi e standardizzati, confermando le risultanze emerse già in sede di ATP, ritenendo che:
i. la lettura dei tracciati sia stata contestualizzata rispetto al quadro clinico complessivo, in linea con le raccomandazioni delle linee guida;
ii. la mancata sorveglianza continua, l'assenza di interventi tempestivi nonostante segni premonitori evidenti, e la sottovalutazione del CTG abbiano contribuito in modo determinante alla sofferenza ipossica neonatale;
iii. il nesso causale sia provato secondo il criterio del 'più probabile che non', con esclusione di fattori alternativi altrettanto plausibili.
In conclusione, secondo quanto affermato nella consulenza d'ufficio, il danno neurologico della minore risulta eziologicamente riconducibile a un'insufficiente gestione del travaglio, Persona_1 caratterizzata da ritardo nell'esecuzione del parto operativo, nonostante la presenza di chiare evidenze cliniche e strumentali che ne avrebbero imposto l'esecuzione con tempestività.
L'elaborato depositato dal collegio medico-legale nel procedimento di ATP e i successivi chiarimenti richiesti in questa sede di merito risultano essere esenti da vizi logici perché motivati, anche in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte, delle quali si è dato puntualmente conto, riportando le specifiche censure mosse all'elaborato peritale e la relativa risposta del collegio peritale, di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato.
Non si ravvisano quindi motivi obiettivi né per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nelle due relazioni depositate né, tantomeno, per rinnovare la consulenza così come richiesto anche in sede di conclusioni da parte convenuta.
Pertanto, le risultanze della CTU ben possono essere poste a base della decisione (cfr. Cass. n.
33742/2022: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”).
Considerato quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale l'attrice ha fondato le domande risarcitorie dispiegate.
pagina 14 di 28 7. Le richieste risarcitorie per i danni subiti dalla neonata
La NA presenta oggi un quadro clinico gravemente compromesso sul piano psico- Persona_1
neuromotorio, a seguito di una sofferenza ipossico-ischemica insorta alla nascita e documentata sin dai primi momenti di vita. Le condizioni neonatali sono state sin da subito segnate da una marcata depressione cardio-respiratoria e dalla necessità di intervento rianimatorio avanzato. Fin dalle ore successive al parto, è stata diagnosticata un'encefalopatia neonatale di grado severo, confermata poi da indagini strumentali, tra cui l'ecografia cerebrale e la risonanza magnetica, che hanno evidenziato segni compatibili con danno cerebrale di natura ipossico-ischemica.
Dagli atti si desume che nel corso dello sviluppo, la minore ha manifestato un ritardo neuromotorio globale e significative difficoltà nell'acquisizione delle principali tappe dello sviluppo evolutivo. In particolare, si rileva una compromissione della coordinazione motoria, dell'equilibrio nella deambulazione (che risulta impacciata e a base allargata), e della capacità linguistica, con fonazione limitata e difficoltà articolatorie. Il linguaggio, sebbene presente in forma essenziale, è descritto come povero e non adeguato all'età cronologica. La comprensione di semplici comandi è conservata, ma limitata nella complessità.
La NA soffre anche di epilessia parziale, con crisi convulsive multiple ben documentate, trattate farmacologicamente con una combinazione di farmaci antiepilettici, il cui dosaggio è stato oggetto di aggiustamenti a seguito di ricorrenti episodi critici. Persistono anomalie epilettiformi all'elettroencefalogramma, che evidenziano una sofferenza diffusa in più aree cerebrali.
Sul piano comportamentale, mostra tratti di instabilità emotiva, difficoltà relazionali e tratti di Per_1 aggressività. Presenta disturbi dell'alimentazione (disfagia residua) e della continenza sfinterica, con mancato controllo notturno. È in carico ai servizi di neuropsichiatria infantile ed è stata sottoposta a interventi riabilitativi, fisioterapici e logopedici (cfr. pag. 14 e ss., CTU, che riporta la valutazione effettuata presso la Clinica pediatrica dell'Università degli Studi di Siena del 21.05.2021).
Il danno permanente alla sua integrità psico-fisica è stato quantificato dal collegio peritale in una misura pari al 90%, secondo i più accreditati criteri medico-legali. Tale valutazione riflette una compromissione grave, globale e irreversibile delle capacità funzionali della NA, con conseguente perdita dell'autonomia e necessità di assistenza continuativa per gli atti della vita quotidiana.
A seguito di tale quadro, è stato riconosciuto alla minore lo stato di invalidità civile al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento e riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992.
7.1. I danni non patrimoniali
pagina 15 di 28 Per la liquidazione del danno biologico indicato dal CTU, si ritiene adeguato ricorrere, ex art. 1226 c.c., alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono parametro guida utile ad orientare la discrezionalità del Tribunale nella liquidazione.
Il danno non patrimoniale, quindi, deve essere liquidato secondo i valori indicati nelle tabelle milanesi, nella più recente versione disponibile, che includono nel c.d. “punto base” anche la quota tesa al ristoro della sofferenza morale (cfr. Cass. n. 5119/2023: “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato”).
Tale componente del danno non patrimoniale deve essere riconosciuta a in quanto Persona_1 secondo la giurisprudenza “il neonato che riporti gravissime lesioni cerebrali a causa dell'inadeguata assistenza prestata dai sanitari al momento del parto ha diritto al risarcimento del danno morale da lesione della salute qualora non risulti con assoluta certezza, precipuamente sulla base delle risultanze medico-legali, la sua totale e assoluta incapacità di percepire il dolore” (Cass. civ. n. 4970/2001).
Pertanto, in assenza di prova su tale circostanza (id est dell'incapacità della piccola di percepire Per_1
dolore), spetta alla NA il riconoscimento anche della componente morale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza è peraltro assistita dalla prova presuntiva in ragione della gravità dei postumi invalidanti che si desumono dagli atti.
Non vi è invece alcun margine per la richiesta personalizzazione del pregiudizio biologico.
Al riguardo occorre considerare che, come chiarito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico-legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. In particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio della vittima diverso e maggiore rispetto a casi simili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi tutte identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due volte. Soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pagina 16 di 28 pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute operando una personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 5865/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che le conseguenze subite dal siano state estremamente Persona_1
drammatiche; ciò, tuttavia, trova riconoscimento nella determinazione del danno non patrimoniale alla salute nella misura del 90%, senza che sia stato allegato e dimostrato che la NA abbia subito conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle che avrebbe subito un individuo della stessa età per la medesima tipologia di danno.
Non può riconoscersi nemmeno un'autonoma risarcibilità del danno denominato dalla ricorrente quale danno esistenziale, essendo la liquidazione del pregiudizio alla salute effettuata sulla base delle c.d. tabelle milanesi una liquidazione onnicomprensiva di tutti gli aspetti di tale danno, sia quelli strettamente biologici, sia quelli morali, sia quelli c.d. esistenziali, ossia gli aspetti dinamico-relazionali
(cfr. Cass. n. 23469/2018: “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”).
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dalla minore deve essere quantificato nel Persona_1
valore individuato dalle tabelle del Tribunale di Milano, nell'ultima versione disponibile, in corrispondenza del 90% di invalidità permanente riscontrato nella NA (€ 1.286.673,00 di cui €
857.782,00 per componente biologica e la residua parte per componente morale). Tale somma deve ritenersi già rivalutata all'attualità, stante l'utilizzo di tabelle di liquidazione aggiornate (anno 2024)
pagina 17 di 28 Sulla somma così ottenuta sono, poi, dovuti, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
7.2. I danni patrimoniali
Deve parimenti essere accolta la domanda risarcitoria inerente alla definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione da parte della minore Persona_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire, in più occasioni, che il danno da lesione della capacità lavorativa generica, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.
Tuttavia, di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che tale principio vale in relazione a percentuali di invalidità permanente basse o, comunque, contenute, rispetto alle quali si deve stabilire se vi sia una lesione della capacità lavorativa specifica: il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio.
Invece il danno da lesione della “cenestesi lavorativa” (c.d. danno da perdita della capacità lavorativa generica), che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'individuo e va liquidato in modo unitario come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. Cass. Civ. n. 17931/2019, Cass. Civ. Ord. n. 11750/2018 e
Cass. Civ. Ord. 20312/2015).
Al contrario, una volta che si superino postumi di invalidità permanente bassi, comunque contenuti entro la soglia orientativa del 25% (cfr. Cass. Civ. n. 17931/2019), è palese che quel danno alla salute porterà certamente anche un danno patrimoniale, perché la vittima sarà menomata, in tutto o in parte, nella sua capacità di lavoro e di conseguente produzione di un reddito (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
29815/2024: “La definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che a tale criterio aveva informato la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro riconosciuto in favore di una neonata la quale aveva
pagina 18 di 28 riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, sul presupposto che, crescendo, non avrebbe potuto svolgere alcun lavoro)”; in senso conforme Cass. Civ. Ord. n.
16844/2023: “Il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale.”.
Il fatto che, nel caso in esame, la vittima non abbia avuto il tempo di manifestare alcun orientamento di vita o una propensione per l'una o l'altra attività di lavoro manuale o intellettuale è una conseguenza della gravità della lesione inferta. Trattandosi, inoltre, di pregiudizio subito da una NA che non avrà, in futuro, possibilità di svolgere un lavoro, per la liquidazione del suddetto pregiudizio occorre attenersi al criterio di computo fondato sul triplo della pensione sociale, con relativa capitalizzazione, il tutto muovendo dalla premessa secondo cui una lesione come quella qui in esame (90%) esige necessariamente un autonomo risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla incapacità di lavorare conseguente al fatto dannoso;
danno che non può considerarsi ristorato solo con il riconoscimento del danno biologico.
Pertanto, nel procedersi al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa di Persona_1
occorrerà fare riferimento al triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, in assenza di un ragionevole alternativo parametro di riferimento (cfr. Cass. Civ. n. 32649/2021 e Cass. Civ. Ord. n.
l6844/2023), precisando che, “Il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno deve essere liquidato sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione, nonché attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione. Se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al predetto coefficiente di capitalizzazione.
Qualora la liquidazione avvenga prima del raggiungimento dell'età lavorativa, la capitalizzazione deve essere operata in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro oppure in base ad un coefficiente corrispondente all'età del danneggiato al tempo della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione” (cfr. Cass. Civ. n.
9048/2018).
pagina 19 di 28 Per tale ragione, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente accertata del 90% (considerato che nel caso di specie non sussistono, per ovvie ragioni, elementi inerenti alle inclinazioni professionali della danneggiata), e che l'età pensionabile è pari a 67 anni e che quindi il numero di anni di attività lavorativa di una persona deve ritenersi pari a 41 (considerando che attualmente l'età alla quale una giovane donna concretamente inizia a lavorare può essere presuntivamente individuata in 26 anni circa), il danno da perdita della capacità lavorativa subito dalla piccola può essere Persona_1
quantificato come segue, avvalendosi dei coefficienti di capitalizzazione approntati dalle tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate al Tribunale di Milano nell'anno 2023.
L'elaborazione dei suddetti coefficienti offerta dal Tribunale di Milano risponde all'esigenza, emersa già da tempo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 13727/2022; Cass. n.
18093/2020; Cass. n. 20615/2015), di elaborare coefficienti aggiornati per la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, stante la non piena adeguatezza sia dei risalenti coefficienti per la costituzione delle rendite pagabili dalla nazionale per le assicurazioni sociali di cui al R.D.
9.10.1922 n. 1403, CP_3 sia dell'applicazione analogica dei coefficienti previsti dalla legge per fini assicurativi o previdenziali, quali quelli di cui al D.M. 22.11.2016, sia dei coefficienti proposti dal CSM il 1° luglio 1989
(“Orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno”, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.
127 e ss.), ritenuti non adeguati stante l'innalzamento della vita media e la diminuzione dei tassi di interesse.
Risulta dunque preferibile determinare il coefficiente di capitalizzazione applicando le tabelle per la capitalizzazione anticipata delle rendite formulate dal Tribunale di Milano nel 2023, le quali presentano quale pregio, oltre a quello di essere nettamente più recenti rispetto alle altre, quello di essere state specificamente studiate ed elaborate per rispondere alla specifica necessità di capitalizzazione delle rendite vitalizie tese al ristoro del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, tenendo specifico conto delle indicazioni formulate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre quindi determinare in primo luogo l'importo annuo del reddito che si stima perduto, rapportato alla percentuale di invalidità riscontrata, vale a dire il triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale
2025 (€ 538.69 per 13 mensilità, pari ad € 7002.97, per un totale di € 21.008,91), e su cui va operata una riduzione al 90%, pari al grado di invalidità riportato, ottenendo così l'importo stimato finale del reddito annuo perduto, pari ad € 18.908,01. Tale importo va moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione, indicato dalle suddette tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dal Tribunale di Milano, che si ricava incrociando, nella tabella relativa alle donne, l'età del danneggiato al momento della liquidazione (9 anni) ed il numero di anni per cui il reddito si stima perduto (41 anni, come sopra evidenziato), ottenendo un coefficiente di capitalizzazione pari a 50,07.
pagina 20 di 28 L'importo finale del risarcimento che deve essere riconosciuto si ottiene dunque moltiplicando il reddito annuo che si stima perduto (€ 18.908,01) per il coefficiente di capitalizzazione di 50,07, ossia la somma di € 946.728,56, da ritenersi già rivalutata all'attualità.
Sulla somma così ottenuta sono, poi, dovuti, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
8. Le richieste risarcitorie per i danni subiti dalla madre Parte_1
8.1. I danni non patrimoniali – danno riflesso del congiunto vittima di lesioni
Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla attrice , madre di , a titolo di Parte_1 Persona_1
c.d. “danno riflesso” del congiunto della vittima di lesioni, la domanda risulta fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità il danno subìto dai congiunti a causa delle lesioni riportate da un loro familiare per fatto illecito altrui, malgrado la terminologia di uso comune sia in giurisprudenza che in dottrina dovuta a mere esigenze descrittive, è un danno diretto e non riflesso: esso, infatti, consiste nella diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente che integra una condotta plurioffensiva, con vittime diverse, ma parimenti dirette ed integra un danno non patrimoniale, iure proprio, del congiunto (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 7748/2020).
Pertanto, qualora a causa delle lesioni subite derivino gravi postumi invalidanti e conseguano effetti che determinano lo sconvolgimento nelle abitudini di vita (con apprezzabile mutamento peggiorativo) o danni di natura psicologica ai prossimi congiunti che si occupano di assistere il danneggiato, a questi ultimi spetta il riconoscimento del danno non patrimoniale. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base ad indizi, presunzioni semplici, a massime di comune esperienza o ricorrendo al fatto notorio che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, dato che l'esistenza stessa del rapporto fa presumere la sofferenza del familiare (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 4571/2023 e Cass. Civ. n. 1640/2020 “il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall'altrui illecito, può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale”).
pagina 21 di 28 Nel caso in esame la madre, fin dall'atto introduttivo, ha specificamente allegato le pesanti e irreversibili conseguenze dannose subite in ragione delle macrolesioni riscontrate nella GL minore a causa della condotta colposa dei sanitari dell'Azienda Sanitaria convenuta.
Infatti, la madre ha dedotto che “73) La SI.ra , quale logica conseguenza di una sì grave Parte_1 lesione alla salute della propria GL, ha patito, e patisce tutt'ora, uno stato di afflizione e turbamento
d'animo. Essa prova una grave sofferenza generata dalla consapevolezza del gravissimo ed irreparabile stato di salute di cui la GL è affetta, stato di salute che non consentirà alla NA di avere una normale educazione scolastica, di avere delle relazioni sociali, di rendersi economicamente autonoma e di formarsi una propria famiglia. Tale sofferenza è tuttora presente e ragionevolmente non attenuabile dal trascorrere del tempo. 74) Il detto stato di afflizione e turbamento d'animo della SI.ra Per_
è aggravato dalle preoccupazioni in ordine alle notevoli difficoltà a cui la piccola Parte_1
potrà andare incontro in futuro nel momento in cui lei non sarà più in grado di sostenerla, oltre che
Per_ dalla consapevolezza che la condizione patologica di cui è affetta è la conseguenza del colposo operare dei sanitari ai quali si era, con fiducia, affidata al fine di garantirle il massimo benessere. 75)
Le relazioni sociali della SI.ra sono peggiorate drasticamente a causa del venir meno Parte_1 pressoché totale del tempo libero in conseguenza dell'assistenza da prestare a tempo pieno alla Per_ piccola . La SI.ra , si dedica a tempo pieno, sette giorni su sette, ad assistere la GL nello Pt_1
svolgimento delle predette attività della vita quotidiana e per condurla ad effettuare le terapie Per_ riabilitative. 76) La SI.ra , successivamente alla detta lesione occorsa alla GL ha visto Pt_1
azzerarsi la propria vita sociale: ha rifiutato la gran parte degli inviti proposti dagli amici a pranzi o a cene o a vacanze da trascorrere insieme o ad altri incontri, in quanto impossibilitati a causa della
Per_ assistenza da prestare alla GL;
ha, altresì, iniziato a non rendersi disponibile a conversazioni con amici o ad interrompere le conversazioni iniziate solo dopo un breve scambio di battute, riferendo
Per_ di avere impegni imminenti riguardanti l'assistenza da prestare a sua GL . 77) La SI.ra Pt_1
Per_ in conseguenza della gravissima lesione dello stato di salute patita dalla GL ha patito
[...] una totale compromissione del rapporto familiare con quest'ultima che è e sarà caratterizzato dal binomio assistenti-assistita e non finalizzato all'acquisizione da parte della NA di una completa autonomia. 78) La qualità della vita della SI.ra è, pertanto, radicalmente peggiorata in Parte_1
Per_ conseguenza della compromissione dell'integrità psico-fisica della propria GL , cagionata dalle condotte censurabili della parte resistente” (cfr. pagg. 47 e 48, atto introduttivo).
Considerate le specifiche e puntuali allegazioni dell'attrice in ordine alle conseguenze dannose subite in proprio, correlate alla sofferenza per lo stato di salute della GL e allo stravolgimento della propria vita personale e relazionale, nonché la gravità del quadro clinico della minore già descritto nei paragrafi pagina 22 di 28 precedenti, può concludersi che il pregiudizio derivante dalla compromissione del rapporto parentale genitore-GL risulti dimostrato anche per presunzioni, ex art. 2729 c.c..
A fronte dei princìpi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità della parte convenuta in ordine al lamentato danno da lesione del rapporto parentale patito da e occorre procedere ora alla determinazione del quantum risarcibile. Parte_1
Per quanto concerne la liquidazione del danno, giova rammentare che il danno riflesso, conformemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al danno da perdita del rapporto parentale, i cui princìpi possono estendersi anche alla mera lesione del suddetto rapporto, deve essere liquidato seguendo una tabella basata su di un “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età del soggetto leso, l'età del congiunto, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Civ. n. 26300/2021).
Ne consegue che a tale scopo costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma (anno 2023, ultime disponibili, coordinate con il successivo aggiornamento alla inflazione 2025), che contengono specifici criteri per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 13540/2023 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”).
Esse prevedono un punto-base di € 3.533,06 per il danno morale e di € 2.491,65 per il danno dinamico- relazionale quando, come nel caso in esame, è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento alla vittima primaria, per un totale di € 6.024,71; vengono poi indicati dei parametri per l'attribuzione di un punteggio che tenga conto delle peculiarità del caso di specie: il rapporto di parentela, l'età della vittima primaria e secondaria, il numero di familiari presenti, la percentuale di danno biologico.
Per quanto attiene alla posizione di madre della vittima primaria, essa può essere Parte_1
valutata attribuendo i seguenti punteggi: punti 20 per il rapporto genitoriale;
punti 10 in base all'età della vittima primaria (neonata) ed ulteriori punti 5 in relazione all'età del parente da risarcire (25 anni), entrambi calcolati al momento del sinistro, il tutto per un totale di 35 punti.
pagina 23 di 28 Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 1 e quindi pari a 1 punto per un totale invariato di 35 punti.
Moltiplicando l'importo del punto base (€ 6.024,71) per 35, e considerato un danno non patrimoniale subito dal congiunto pari al 90% di invalidità permanente, ne deriva l'importo di € 189.778,36 (35 x
6.024,71 x 90%).
Tale somma va ritenuta già rivalutata all'attualità in considerazione dell'utilizzo, nella liquidazione, di tabelle aggiornate (anno 2025) e sulla stessa sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
8.2. I danni patrimoniali
La prima voce di danno patrimoniale invocata da iure proprio – “mancata assistenza Parte_1 futura ai genitori da parte della GL” – può essere fatta rientrare nella categoria del c.d. danno patrimoniale futuro dei congiunti o danno riflesso da lucro cessante. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4253/2012; n. 8546/2008; n. 7272/2012) essa è risarcibile solo quando ricorrano due condizioni cumulative:
i. esistenza o elevata verosimiglianza di un'utilità economica che la vittima primaria garantiva o avrebbe garantito al congiunto, fondata su un titolo legale, consuetudinario o comunque su prassi familiari consolidate (cfr. Cass. Civ. n. 4253/2012 “in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale”);
ii. prova, anche per presunzioni gravi e concordanti, di tale utilità, poiché il danno patrimoniale futuro non è mai presunto ma dev'essere dimostrato dall'attore ex art. 2697 c.c.; (cfr. Cass. Civ. n.
8407/2014 “Non merita censure la sentenza con la quale il giudice del merito rigetti la domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita delle opere di ausilio domestico che la vittima di un fatto illecito avrebbe prestato in favore del familiare superstite, in assenza della prova dell'an, ovvero, situazione di bisogno dell'avente diritto, nonché del quantum, ovvero, presumibile estensione, contenuto e frequenza dei servizi che la vittima prestava o avrebbe prestato al superstite”).
pagina 24 di 28 Nel caso di specie la vittima primaria è una NA: non percepisce redditi né può ragionevolmente presumersi che, nel prossimo futuro, contribuisca al sostentamento della madre.
La risarcibilità di tale danno può essere affermata solo qualora vengano offerte specifiche allegazioni e prove oggettive tali da rendere logicamente probabile – e non meramente possibile sul piano astratto –
l'insorgenza di un sostegno economico a favore del genitore richiedente (cfr. Cass. civ. n. 759/2014 “Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia”, in senso conforme a Cass. n. Civ. n. 8546/2008 “A norma dell'art 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, che ha riportato lesioni gravemente invalidanti sulla futura capacità lavorativa in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alla circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale, tenuto conto della condizione economica dei genitori, della loro età e di quella del minore gravemente invalido, della prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che la vittima delle lesioni avrebbe goduto di un reddito proprio”).
Tali presupposti mancano del tutto: l'aspettativa addotta riguarda un momento temporale remoto e indeterminato, privo di adeguato fondamento fattuale.
In difetto di prova, anche solo indiziaria, di un concreto pregiudizio patrimoniale futuro, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto concerne il risarcimento delle spese sanitarie, non risultano documentati esborsi pregressi.
Con riferimento alle spese legate alle necessità di assistenza e terapia della GL si ritiene Persona_1 che non possa essere liquidato in questa sede alcun importo poiché l'allegazione a supporto della domanda appare eccessivamente generica.
Con riferimento a tali spese la CTU ha riferito: “Non prodotte spese sanitarie. Non quantificabili le spese future legate alla necessità di assistenza e terapia che, ma solo in una parte anch'essa non quantificabile, saranno a carico del Servizio Sanitario Nazionale” (cfr. pag. 25 della CTU).
La parte attrice, a tal riguardo, ha fornito allegazioni non sufficientemente puntuali e specifiche né sulla tipologia né sull'entità delle suddette spese, rimettendo totalmente la valutazione al Tribunale (cfr. pag.
66 ricorso: “(…) quindi i costi dovranno essere necessariamente integrate mediante prestazioni erogate in regime liberoprofessionale a causa delle elevate esigenze riabilitative della NA. Il
pagina 25 di 28 detto danno, da intendersi nella voce del danno emergente e del lucro cessante, non è riconducibile a quantità certa di denaro e, pertanto, la sua valutazione sarà rimessa al prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi sia in ordine alle spese pregresse che in ordine alle spese future”). Va tuttavia evidenziato che il richiamo alla liquidazione equitativa, specie per i pregiudizi di carattere patrimoniale, non esclude né attenua il preventivo onere di specifica allegazione e prova del pregiudizio economico del quale si invoca la liquidazione secondo equità e presuppone, dunque, il raggiungimento della prova dell'an. La liquidazione equitativa, infatti, può supplire nella determinazione del quantum, ma non consente di operare anche una equitativa individuazione del pregiudizio di cui si invoca il ristoro, che è onere della parte dimostrare e, preventivamente, allegare in modo puntuale e specifico. Tale domanda risarcitoria, dunque, non può essere accolta.
9. Le spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 31/2021, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass., Ord. n. 26573/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di
ATP, e cioè i compensi dei CTU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di
pagina 26 di 28 causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 9735/2020).
Le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, le spese di CTU relative al procedimento di ATP, già liquidate con decreto del
17.05.2022 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 31/2021, nonché quelle relative al supplemento di CTU disposto in questo giudizio di merito vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, come da dispositivo.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa” (cfr. Cass. n. 30854/2023, ma anche Cass. n. 15640/2024, Cass. n.
34540/2024). Tali spese, pertanto, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato. Nel caso in esame, non può essere riconosciuto il ristoro delle somme domandate per spese di assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto non vi è prova del relativo esborso.
Possono invece essere riconosciuti gli esborsi per contributo unificato e bollo relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., pari ad € 259,00 + 27,00 (come da ricevuta telematica allegata al ricorso per ATP) per un importo complessivo di € 286,00.
10. Le spese di lite del presente giudizio
Quanto al profilo delle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e devono dunque essere poste a carico della parte convenuta Esse sono Controparte_2
determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per tutte le fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 2.000.001 ed € 4.000.000 e si liquidano in complessivi € 49.336.00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo relativi al presente procedimento di merito (essendo quelli relativi al procedimento di ATP già computati, cfr. par. 9).
pagina 27 di 28 Devono altresì essere definitivamente poste a carico della parte convenuta le spese di CTU così come liquidate sia nel procedimento di ATP (RG. n. 31/2021) che nel presente giudizio con separato decreto del 20.01.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente le domande di parte attrice nei confronti di parte convenuta e, per l'effetto,
- condanna l' a corrispondere a quale genitore Controparte_2 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore la somma di € 1.286.673,00 oltre Persona_1
interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo onnicomprensivo di danno non patrimoniale;
- condanna l' a corrispondere a quale genitore Controparte_2 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore la somma di € 946.728,56, oltre Persona_1
interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa;
- condanna l' a corrispondere a , in proprio, la Controparte_2 Parte_1 somma di € 189.778,36 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale;
- condanna l' a corrispondere a in proprio la somma Controparte_2 Parte_1 di € 286,00, a titolo di contributo unificato e bollo per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n.
31/2021;
- condanna l' a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, Controparte_2 liquidate in € 49.336,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge oltre ad € 286,00 per esborsi per contributo unificato e bollo per il presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU medico- Controparte_2
legale sia del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG. n. 31/2021) che del presente giudizio, così come già liquidate con separati decreti, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Arezzo, il 30 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 3026/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), in proprio ed in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sulla GL minore (C.F. ) Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 15
– ATTRICE–
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Mangogna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Grosseto, Viale Ombrone n. 3
– CONVENUTA–
Oggetto: RESPONSABILITÀ SANITARIA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità fra la condotta della stessa e i danni permanenti subiti dalla minore e conseguentemente dalla SI.ra condannare la resistente Persona_1 Parte_1
al pagamento nei confronti della minore e della Controparte_2 Persona_1
SI.ra della somma a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da queste Parte_1 subiti ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare: 1) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a
pagina 1 di 28 titolo di danno non patrimoniale biologico patito dalla minore 2) della somma che Persona_1
l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danni non patrimoniali morali ed esistenziali subiti dalla minore 3) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e Persona_1
di giustizia a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla minore Persona_1 conseguentemente all'azzeramento della propria capacità lavorativa;
4) della somma che l'Ill.mo
Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno non patrimoniale morale ed esistenziale patito dalla SI.ra in conseguenza della lesione del rapporto parentale con la propria Parte_1
GL; 5) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale patito dalla SI.ra a titolo di: 5.1) danno emergente e/o al lucro cessante Parte_1 per l'assistenza presente e futura da prestare permanentemente alla GL totalmente inabile Per_1
5.2) lucro cessante conseguente al venir meno dell'assistenza personale in età avanzata da
[...]
parte della GL 5.4) danno emergente per spese processuali riferite al procedimento Persona_1
ATP RG n. 31/2021 Tribunale di Arezzo, da distrarsi quanto al saldo dell'onorario versato ai
CCTTUU direttamente al sottoscritto difensore antistatario;
- con condanna alle spese ed al compenso professionale, comprensivo del rimborso spese generali, IVA e CPA relativo al presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice / resistente. Salva ogni altra consentita azione”.
Per parte convenuta:“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e per le ragioni tutte di cui al presente atto, in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda stante la tardività ex art.
8 L. 24/2017 del deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc;
in ipotesi e nel merito, dichiarata la nullità/inutilizzabilità della consulenza d'ufficio svolta ex art. 696 bis cpc e art. 8 L. 24/2017 nel procedimento RG n. 31/2021, perché depositata oltre il termine perentorio, e previa ad ogni modo rinnovazione della stessa perché carente e non condivisibile e dalla motivazione apparente e perplessa, rigettare, previo, occorrendo, mutamento del rito ex art. 702 ter cpc. 3° comma, la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto o comunque non provata. Vinte le spese di giudizio e di
ATP”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 16.11.2022, in proprio e quale genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore nata il [...] presso Persona_1
l'Ospedale San Donato di Arezzo, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento della responsabilità dell' e il risarcimento dei danni, patrimoniali e CP_1 Parte_2
pagina 2 di 28 non, subiti da lei e dalla GL a seguito della condotta colposa dei sanitari tenuta durante il travaglio e il parto della NA, allegando a supporto le seguenti circostanze.
All'epoca dei fatti, la SI.ra alla sua prima gravidanza, era stata ricoverata per l'induzione del Per_1
travaglio alla 41ª settimana + 5 giorni, a seguito di una gravidanza fino ad allora fisiologica.
Dopo la somministrazione di prostaglandine per l'induzione del travaglio si sono manifestati chiari segnali di sofferenza fetale (tachisistolia, alterazioni del tracciato CTG, vomito, nausea), che tuttavia non hanno indotto i sanitari a ricorrere a un cesareo d'urgenza.
Il parto, avvenuto solo dopo oltre 15 ore, è stato vaginale e spontaneo, con riscontro alla nascita di gravi condizioni cliniche della neonata (Apgar 1 e 2, assenza di respiro spontaneo, ipotonia, encefalopatia ipossico-ischemica). Trasferita d'urgenza al Policlinico di Siena, la GL è stata Per_1
sottoposta a ipotermia terapeutica e, nei giorni seguenti, sono emersi gravi danni cerebrali permanenti.
Negli anni successivi, la NA ha sviluppato un quadro clinico fortemente invalidante, comprendente epilessia resistente, ritardo neuromotorio e del linguaggio, ipotonia generalizzata, con necessità di assistenza continua nelle attività quotidiane. È stata inoltre ricoverata più volte, anche per crisi epilettiche prolungate, e gli esami strumentali hanno confermato danni cerebrali compatibili con una grave sofferenza perinatale.
A fronte della gravità del quadro clinico e della ritenuta sussistenza del nesso causale con la condotta dei sanitari, la ricorrente ha promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., iscritto al n. RG 31/2021 di questo Tribunale, che aveva confermato la sussistenza di una responsabilità medica: i consulenti tecnici avevano riscontrato omissioni e negligenze rilevanti nella gestione del travaglio, tra cui un inadeguato monitoraggio del benessere fetale e un intervento intempestivo a fronte di indici oggettivi di una situazione patologica, stimando esiti permanenti causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari dell' pari al 90%. Controparte_2
Poiché il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo, la ricorrente ha proposto l'odierno giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. In particolare, per la minore sono stati chiesti: Per_1
i. danno biologico (stimato tra € 1.245.134,00 ed € 1.451.171,00), con personalizzazione massima;
ii. danno morale ed esistenziale (quantificando ciascuna posta di danno in € 478.886,47);
iii. danno da perdita della capacità lavorativa, da calcolarsi secondo il criterio del triplo della pensione sociale.
Per sé stessa, ha rchiesto il risarcimento del danno morale, esistenziale e da lesione del Parte_1
rapporto parentale per la radicale trasformazione della propria vita (€ 970.863,30), nonché il ristoro delle spese necessarie per l'assistenza della GL, ed il danno conseguente alla mancata assistenza pagina 3 di 28 futura per la madre da parte della GL. Ha infine chiesto la condanna al rimborso delle spese dell'ATP
e del giudizio, comprese le spese legali e tecniche.
2. Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_2
l'improcedibilità della domanda ex art. 8 L. 24/2017 in quanto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. era stato depositato oltre i 90 giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di sei mesi per il deposito della consulenza tecnica d'ufficio. A ciò conseguirebbe, secondo le prospettazioni dell' la Pt_3
nullità della CTU redatta in seno al procedimento per ATP o comunque la sua inutilizzabilità, oltre all'improcedibilità della domanda di merito.
Nel merito ha sostenuto che non vi fu violazione delle leges artis nella gestione del travaglio della
SI.ra Per_1
i. l'induzione farmacologica del travaglio era corretta, considerando la gestazione avanzata;
ii. la presenza di meconio nel liquido amniotico non era, di per sé, indice di sofferenza fetale;
iii. il monitoraggio CTG fu adeguato secondo le linee guida nazionali e internazionali;
iv. la lettura dei tracciati cardiotocografici è intrinsecamente soggettiva e non consente, ex ante, diagnosi certe di ipossia fetale;
v. il valore del pH (7,28) e delle basi eccesso (–8 mmol) al momento della nascita escludono la natura ipossico-ischemica del danno neurologico.
Ha pertanto censurato la CTU, deducendo che sia viziata da una lettura retrospettiva dei tracciati, contraddittoria e non conforme alle linee guida (FIGO, NICE, SIGO) e, in ogni caso, non supportata da elementi oggettivi, poiché mancherebbe l'individuazione del momento preciso dell'insorgenza dell'ipossia.
Ha inoltre contestato le pretese risarcitorie, ritenendole eccessive nella quantificazione e affette da duplicazione delle voci di danno: in particolare, quanto al danno non patrimoniale, ha osservato come non possano cumularsi autonomamente il danno morale o esistenziale al danno biologico, se non in presenza di un'adeguata personalizzazione motivata e comprovata.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, ha eccepito l'assoluta carenza di prova.
3. Nel corso del giudizio è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario ed è stata disposta, altresì, l'acquisizione agli atti del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG
n. 31/2021).
4. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., è stato disposto un supplemento di
CTU, a cura del collegio peritale già nominato, per una ulteriore e più approfondita disamina delle critiche tecniche mosse dall' convenuta alla CTU svolta in sede di ATP. CP_1
pagina 4 di 28 Depositata l'integrazione della perizia in data 20.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.02.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ § § § § § §
5. Sulla procedibilità della domanda e l'utilizzabilità della CTU espletata nel procedimento ex art.
696-bis c.p.c.
Pur essendo documentato che parte attrice abbia promosso il presente ricorso oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 8 L. 24/2017 per la conclusione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. non appare condivisibile l'interpretazione che parte convenuta fornisce tale norma e degli effetti dell'inosservanza di tale termine.
Occorre evidenziare che l'art. 8, co. 3, della legge n. 24/2017, stabilisce che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 281-undecies del codice di procedura civile (…)” e dunque la norma su richiamata precisa che la domanda giudiziale diventa procedibile, una volta instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo previsto dalla legge “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso”, ed il successivo termine di giorni 90 indicato dalla norma rileva ai soli fini della salvezza degli effetti della domanda, e non ai fini della sua procedibilità.
Né l'inosservanza del termine semestrale sopra indicato appare inficiare l'utilizzabilità dell'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. nel successivo giudizio di merito.
La tesi contraria, sostenuta dalla parte convenuta, oltre a non trovare specifico riscontro normativo, risulta anche non compatibile con i principi di economia processuale, poiché imporrebbe di dover disporre la rinnovazione della consulenza d'ufficio nel giudizio di merito, con evidente prolungamento dei tempi processuali e moltiplicazione dei costi, ogni volta che l'elaborato peritale sia depositato nel procedimento di ATP oltre il termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. e solo per tale motivazione, in assenza di altre ragioni giustificative attinenti all'incompletezza o alla nullità dell'elaborato.
Le eccezioni di parte convenuta sul punto vanno pertanto disattese.
6. Sull'an della responsabilità
pagina 5 di 28 Quanto alla vicenda oggetto di causa occorre muovere dalle risultanze della CTU medico-legale espletata nel procedimento di ATP e successivamente integrata nel presente giudizio con il deposito di un supplemento di CTU.
Dalla CTU è emersa la sussistenza di gravi profili di criticità nella gestione clinico-assistenziale del travaglio e del parto di che si sono tradotti in gravi danni permanenti per la GL Parte_1 Per_1
[...]
La gravidanza della SI.ra primigravida alla 41ª settimana + 5 giorni, si presentava come Per_1 fisiologica e veniva gestita presso l'Ospedale San Donato di Arezzo mediante induzione farmacologica del travaglio il 27.08.2016.
Alla prima applicazione di gel vaginale (PR) alle ore 9:50, seguiva una seconda somministrazione alle ore 16:37, nonostante fosse presente un'attività contrattile già valida.
A tal proposito, i consulenti hanno osservato che “non risulta condivisibile la scelta effettuata dal medico di guardia di prescrivere l'applicazione di una seconda dose di PR […] poiché in quel momento era ancora presente attività contrattile valida quale esito della prima applicazione”, rilevando inoltre la mancanza del relativo referto ecografico che, sebbene citato a margine del tracciato
CTG, “non risulta riportato nel diario clinico e neppure allegato in cartella” (cfr. pag. 24, CTU di
ATP).
I CTU hanno rilevato altresì che, pur in presenza di tachisistolia, ovvero contrazioni uterine particolarmente frequenti, il monitoraggio cardiotocografico veniva sospeso per oltre un'ora. Al contrario, sarebbe stato necessario un monitoraggio continuo, come previsto dalle linee guida SIGO,
AGOI, AGUI 2016. I periti infatti hanno evidenziato che “pur presente una evidente tachisistolia viene interrotto, discostandosi quindi dalle indicazioni delle linee guida che richiedono monitoraggio CTG continuo, il tracciato dalle ore 17:50 alle ore 19:00 circa” (cfr. pag. 24, CTU di ATP).
A seguito del riposizionamento del cardiotachigrafo alle ore 19:00, il tracciato iniziava a mostrare segnali di alterazione del benessere fetale, che – secondo i CTU – non furono adeguatamente valutati né gestiti dal personale sanitario. Nel tracciato effettuato dalle ore 19:00 alle 20:30 circa, i CTU rilevano che le contrazioni uterine erano “ipovalide” e che il battito cardiaco fetale (BCF) presentava una variabilità ridotta, giudicata “leggermente ristretta”.
Tali decelerazioni del BCF sono, secondo i consulenti, di particolare rilevanza (“sono inoltre evidenti due decelerazioni del BCF una alle ore 19:25, una alle ore 19:30, entrambe verificatesi in assenza di attività contrattile” – cfr. pag. 12, CTU di ATP).
pagina 6 di 28 Le riduzioni del battito cardiaco fetale, non legate a contrazioni uterine in atto, sono, secondo quanto riferito dal collegio peritale, di per sé indicative di sofferenza fetale, e per tale ragione considerate allarmanti dalla letteratura scientifica e dalle linee guida.
Queste, inoltre, avrebbero dovuto essere valutate con ulteriore attenzione atteso che, in contemporanea al riposizionamento del cardiotachigrafo, alle ore 19.00 è documentata non solo la rottura del sacco amniotico con fuoriuscita di “abbondante liquido amniotico tinto (1°)”, ma anche che la parte presentata fosse ancora a stazione -3 con collo uterino appianato all'80%. (pag. 11, CTU di ATP).
Secondo il collegio peritale, si tratta di indicatori clinici che, nel contesto di induzione farmacologica in atto, avrebbero dovuto imporre un'attenta sorveglianza.
La situazione non migliorava nella fascia oraria successiva. Tra le 20:20 e le 20:25, infatti, venivano registrate “alcune decelerazioni […] tardive rispetto ad una modesta attività contrattile” (pag. 12,
CTU di ATP), il che rafforzava ulteriormente il quadro di sofferenza fetale incipiente.
Alle ore 20:30 circa, veniva disposto il trasferimento della paziente in sala parto.
Nel periodo successivo, il tracciato registrato dalle 21:00 alle 21:08 mostrava “tre decelerazioni isolate, tardive” (pag. 12, CTU di ATP). Tuttavia, anche in questa fase, non veniva presa alcuna decisione in ordine all'espletamento del parto, che restava affidato all'evoluzione spontanea del travaglio.
Tali alterazioni non erano oggetto di tempestiva valutazione né inducevano all'adozione di misure idonee a interrompere il travaglio o a procedere all'espletamento del parto cesareo in tempi utili.
In tal modo, il tracciato – già non rassicurante – continuava a essere sottovalutato, con un atteggiamento attendista che, secondo i CTU, ha contribuito all'evoluzione patologica del decorso clinico fetale. Infatti, nonostante nell'intervallo compreso tra le 21:08 e le 23:30 in cui il tracciato è descritto come “nei limiti nella norma” (pag. 12, CTU di ATP), i CTU evidenziano come le anomalie precedenti non fossero state affrontate con la dovuta attenzione e come la mancata progressione della parte presentata ferma a -3 (indice di assenza di avanzamento del feto lungo il canale del parto durante il travaglio, nonostante la presenza di contrazioni), costituisse un ulteriore indice di anomalia evolutiva del travaglio.
Infine, il quadro presenta un ulteriore peggioramento quando “a partire dalle ore 23:30 il tracciato diventa simil-sinusoidale fino alle 00:05 del 28/8/2016, e da quel momento diventa francamente patologico fino all'espletamento del parto che avviene alle ore 00:45” (pag. 12, CTU di ATP).
Ciononostante, non si procedeva a cesareo d'urgenza e, alla nascita, la neonata presentava “un indice di
Apgar di 1 ad un minuto e 2 a cinque minuti, seguito da arresto respiratorio con grave bradicardia e necessità di intubazione oro-tracheale effettuata dall'anestesista immediatamente allertato ed intervenuto” (pag. 13, CTU di ATP).
pagina 7 di 28 Il quadro clinico nell'immediato post-partum evidenziava una grave compromissione neurologica, rapidamente diagnosticata come encefalopatia ipossico-ischemica severa.
La documentazione clinica successiva, compresa quella della Clinica pediatrica dell'Università di
Siena, ha confermato che la minore ha sviluppato “una grave encefalopatia anossico-ischemica con conseguenze di carattere permanente che sono ampiamente documentate in atti e caratterizzate da epilessia parziale e ritardo neuromotorio e del linguaggio” (pag. 14, CTU di ATP).
I CTU, dopo aver ripercorso dettagliatamente la cronologia degli eventi, hanno evidenziato plurime criticità, che configurano un discostamento dalle buone pratiche cliniche e dalle linee guida specialistiche, che secondo il collegio peritale nominato si pongono – secondo valutazione specialistica ex ante – in rapporto causale diretto con l'evento lesivo occorso alla neonata, tra cui:
i. il mancato monitoraggio delle condizioni materne come previsto dalle linee guida SIGO-AGOI
AGUI vigenti al tempo dopo applicazione del gel vaginale (PR);
ii. la somministrazione della seconda dose di PR, nonostante l'attività contrattile fosse già valida;
iii. la sospensione del tracciato dalle ore 17.50 alle ore 19.00 circa in presenza di tachisistolia con evidente discostamento rispetto alle linee guida che richiedono monitoraggio CTG continuo;
iv. la sottovalutazione della mancata progressione della parte presentata che rimane costante a -3, indice di assenza di avanzamento del feto lungo il canale del parto durante il travaglio, nonostante la presenza di contrazioni;
v. la mancata valutazione tempestiva del tracciato che assumeva caratteri non rassicuranti a partire dalle 23:00, diventando poi francamente patologico;
vi. il ritardo nell'espletamento del parto, che avveniva solo alle 00:45, quando ormai era chiaro il quadro di sofferenza fetale.
Dalla documentazione sanitaria e dal complesso accertamento peritale, i CTU rilevano che: “non risulta essere stato effettuato il dovuto monitoraggio delle condizioni materne come previsto dalle linee guida SIGO-AGOI AGUI del 2016 dopo applicazione del gel vaginale […] Non risulta condivisibile la scelta [...] di prescrivere una seconda dose di PR alle ore 16:37, poiché in quel momento era ancora presente attività contrattile valida quale esito della prima applicazione;
[…] Pur presente una evidente tachisistolia, viene interrotto, discostandosi quindi dalle indicazioni delle linee guida che richiedono monitoraggio CTG continuo, il tracciato dalle ore 17:50 alle ore 19:00 circa”. Alle ore
19:00 veniva inoltre documentata la rottura del sacco amniotico con “abbondante liquido amniotico tinto” e stazione fetale ancora a -3, elemento che, in un contesto di induzione farmacologica attiva, avrebbe richiesto stretta sorveglianza clinica e strumentale. Nei minuti successivi si verificavano “due
pagina 8 di 28 decelerazioni del BCF, una alle ore 19:25, una alle ore 19:30, entrambe verificatesi in assenza di attività contrattile” e, successivamente, “alcune decelerazioni […] tardive rispetto ad una modesta attività contrattile” (cfr. pag. 24 e 25, CTU).
Secondo i CTU, si trattava di segnali inequivoci di ipossia fetale incipiente, che non vennero tuttavia valorizzati né determinarono l'adozione di alcuna misura operativa.
A partire dalle ore 23:30, il tracciato assunse caratteri sinusoidali, diventando infine “francamente patologico” (pag. 12, CTU di ATP) fino all'espletamento del parto, avvenuto alle ore 00:45. Anche in questa fase, i CTU hanno evidenziato l'assenza di una reazione clinica adeguata, rimarcando che la mancata valutazione di un tracciato non rassicurante a partire dalle ore 23:00, poi divenuto patologico, costituisce profilo di censura.
Non appaiono idonee a condurre a una diversa conclusione le critiche sollevate dai Consulenti Tecnici di Parte della alle risultanze della CTU, e in particolare: a) in ordine all'interpretazione del Pt_3
tracciato cardiotocografico (CTG); b) ai valori emogasanalitici rilevati alla nascita;
c) alla prospettazione di ipotetiche cause alternative del danno neurologico;
d) alla ricostruzione del nesso causale.
Va, infatti, rilevato come – sia alla luce delle conclusioni rassegnate nella CTU espletata in sede di
ATP, sia sulla base dei successivi chiarimenti resi nel corso del presente giudizio – le suddette censure non appaiono fondate e non conducano a ritenere né l'assenza di colpa da parte dei sanitari che ebbero in cura la SI.ra durante il travaglio e il parto, né l'esistenza di fattori sopravvenuti, Per_1
imprevedibili o inevitabili tali da poter interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dei sanitari e le gravi conseguenze dannose subite dalla minore come di seguito si va ad Persona_1
esporre.
6.1. Sull'interpretazione del tracciato cardiotocografico
I CTP della hanno criticato l'interpretazione fornita dai CTU in merito al tracciato CTG Pt_3
registrato durante il travaglio, sostenendo che tale lettura fosse eccessivamente allarmistica e priva di un adeguato fondamento clinico. A loro avviso, infatti, le anomalie evidenziate nel tracciato potevano rientrare nei limiti di una fisiologica variabilità e non costituivano necessariamente segni di una sofferenza fetale imminente.
In particolare, i CTP hanno osservato che i tracciati CTG non presentavano caratteri di patologicità, poiché le decelerazioni evidenziate dai CTU sarebbero state, secondo la loro valutazione, isolate, non prolungate né associate a contrazioni significative e dunque non tali da configurare un tracciato di tipo
III secondo le linee guida. Per tale ragione, ritenevano che non sussistessero i presupposti per un pagina 9 di 28 intervento d'urgenza. Quanto al tracciato delle ore 23:00, contestavano la definizione di tracciato sinusoidale utilizzata dai CTU, sostenendo invece che si trattasse di un pattern “pseudo-sinusoidale”, riconducibile a condizioni cliniche benigne e transitorie. A sostegno di questa tesi, i CTP hanno allegato figure tratte dalle linee guida ostetriche per evidenziare le differenze tra i due tracciati (cfr. memoria n. 2 ex art. 186, comma 3 c.p.c.)
I CTU hanno replicato puntualmente e specificamente a tali obiezioni (cfr. pag.
8-12 del supplemento di CTU), chiarendo che la loro valutazione non si è basata su percezioni soggettive, ma su criteri diagnostici oggettivi e riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e, soprattutto, su una interpretazione complessiva dei dati.
A tal proposito, hanno affermato che il tracciato CTG, tra le ore 19:00 e le ore 23:00, mostrava
“decelerazioni seppur isolate”, un “tracciato sinusoidale” e una persistente “mancata progressione della parte presentata”; elementi che, valutati nel loro complesso, avrebbero dovuto indurre ad anticipare il parto con modalità operative (pag. 9, chiarimenti a CTU), riferendo inoltre che il tracciato
“simil sinusoidale” fosse espressione di un quadro CTG progressivamente deteriorato, la cui evoluzione avrebbe dovuto essere riconosciuta e affrontata in modo tempestivo (cfr. pag.
8-9 supplemento di CTU: “A questo punto, rispetto alle osservazioni formulate dalla parte resistente, due sono le ipotesi: o i CCTTPP possono provare che l'interpretazione del tracciato cardiotocografico come “tranquillizzante” è un dato certo, condiviso dalla letteratura, riproducibile ed esente da errori valutativi “soggettivi”, ed allora perde di significato tutto quanto dagli stessi articolato (pagina 12 e seguenti), oppure, nel caso di specie, la presenza di alcune decelerazioni seppure isolate (ma in assenza di attività contrattile) e ritardate alle ore 19:25, 20:20 e 21:05, la mancata progressione della parte presentata fino ai momenti immediatamente precedenti il parto, la presenza di un tracciato sinusoidale a partire dalle ore 23:00, avrebbe dovuto, per massima cautela, imporre la decisione di effettuare un taglio cesareo.”).
Secondo i CTU, pertanto, tali evidenze erano chiaramente suggestive di ipossia fetale e richiedevano una risposta tempestiva. La mancata reazione del personale sanitario di fronte a questo quadro clinico è stata pertanto qualificata dalla consulenza tecnica come una condotta omissiva rilevante, ribadendo nuovamente che l'analisi era basata su una attenta contestualizzazione clinica, e non su un giudizio retrospettivo influenzato dall'esito neonatale (pag. 12, chiarimenti CTU: “ Il Collegio, mel caso di specie, ha inteso valutare i tracciati non già con criterio ex-ante o in favor della parte lesa, ma, ha ritenuto di utilizzare la massima cautela per non “correre il rischio” (peraltro poi purtroppo concretizzatosi) di sottovalutazione de dato cardiotocografico, alla luce del caso clinico nel suo complesso (primipara alla 41^ settimana di gestazione e 5 giorni, sottoposta ad induzione con
pagina 10 di 28 prostaglandine, mancata progressione della testa fetale, ecc.). Sotto il profilo medico-legale, dunque, il giudizio è stato espresso a mente del criterio del più probabile che non, potendosi formulare chiaramente la ipotesi controfattuale per la quale nel caso in cui il tracciato fosse stato valutato tenendo a mente il caso nel suo complesso a fronte di aspetti quantomeno non rassicuranti, la scelta di procedere a taglio cesareo avrebbe potuto evitare (in termini di probabilità qualificata) la sofferenza fetale”).
Con specifico riferimento al tracciato CTG, i CTU hanno riconosciuto una variabilità interpretativa, presupponendo la quale sarebbe comunque non condivisibile la prospettazione di parte convenuta, secondo cui ad essere corretta sarebbe solo ed esclusivamente l'interpretazione del CTG fornita dai
CTP dell' (cfr. pag. 11-12 supplemento di CTU: “Orbene basta semplicemente analizzare CP_1
quanto indicato dagli Autori per formulare un giudizio di assoluto dissenso rispetto alle apodittiche affermazioni della parte resistente per cui quanto essi affermano in merito al tracciato rappresenta la realtà dei fatti e costituisce la interpretazione autentica della lettura di quel tracciato e sbaglia colui che, CTU o CTP avversario, afferma il contrario” , “(…) nel caso di specie non si possa affermare, come assume controparte, che la interpretazione dei tracciati allegati in cartella effettuata dal
Collegio risulta errata poiché ad affermarlo sono i CCTTPP di parte resistente in quanto proprio in ragione della grande variabilità interpretativa dei tracciati”).
I CTU hanno invece sottolineato come le linee guida, delle quali hanno richiamato ampi e pertinenti passaggi motivazionali, richiedano sempre una valutazione integrata dei dati clinici complessivi, che è esattamente ciò che ha fatto nel caso di specie il collegio peritale, giungendo a conclusioni medico legali fondate su dati oggettivi e puntualmente motivate.
6.2. Sui valori emogasanalitici alla nascita
Una ulteriore contestazione sollevata dai CTP di parte convenuta riguarda l'interpretazione dei valori di pH rilevati alla nascita, che i CTU avevano considerato indicativi di un'acidosi metabolica severa.
Secondo i CTP, invece, tali parametri non sarebbero, di per sé, sufficienti a fondare una diagnosi di encefalopatia ipossico-ischemica, né costituirebbero prova certa di un danno neurologico immediato.
La parte convenuta, infatti, ha sostenuto che non vi fosse acidosi alla nascita, rilevando che i valori di pH del cordone (7,28) e BE (-8,7) non rientrano nei parametri previsti dalle linee guida internazionali per definire un'acidosi metabolica grave, e quindi escluderebbero una sofferenza ipossico-ischemica acuta verificatasi durante il travaglio (cfr. pag. 18, memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c.).
Tuttavia, in sede di chiarimenti, i CTU hanno ulteriormente precisato che, pur non raggiungendo i valori di soglia per una acidosi franca al momento del parto, le successive analisi sulla neonata pagina 11 di 28 documentano un rapido e significativo deterioramento metabolico. Infatti, sottolineano che “se pur vero che tali valori si ponevano appena al di sopra dei limiti indicati in letteratura come di franca acidosi non si può non rilevare una pressione parziale di O2 gravemente patologia (19,84 mmHG – v.n. 80-
100), un gravissimo indice di Apgar (1 ad 1 minuto e 2 a 5 minuti) ed una EGA francamente patologia
e chiaramente dimostrativa di acidosi/ipossia appena 15 minuti dopo la nascita (cfr. cartella della
Terapia Intensiva) con pH di 7.129 ed eccesso basi (BE) pari a – 17.8 mmol/L.” (pag. 9, supplemento di CTU).
Tali valori, interpretati alla luce di una valutazione complessiva della condizione clinica della neonata
— ipotonia generalizzata, depressione dei riflessi, necessità di intubazione — secondo i CTU risultano pienamente coerenti con un insulto ipossico-ischemico perinatale. L'insieme dei dati clinici e laboratoristici, ha precisato il collegio peritale, non solo consente, ma anzi rafforza la diagnosi di encefalopatia neonatale correlata all'ipossia intrapartum.
6.3. Sulle cause alternative del danno neurologico
Parte resistente ha ipotizzato l'esistenza di cause alternative all'origine del danno neurologico riportato dalla minore, indipendenti dalla condotta dei sanitari. In particolare, i CTP di parte convenuta hanno prospettato la possibilità di infezioni intrauterine non diagnosticate o di patologie genetiche o metaboliche non ancora identificate, che avrebbero potuto determinare una encefalopatia neonatale anche in assenza di sofferenza intrapartum (pag. 13, memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c. “La nozione di Encefalopatia Neonatale -Paralisi Cerebrale I Infantile (EN-PCI) "legata al parto" è sbagliata ed eccessiva da un punto di vista eziologico ed eleva il rischio del contenzioso medico-legale. II danno cerebrale che si realizza durante il parto può, infatti, rappresentare la slatentizzazione di una pre- esistente condizione patologica". Il danno cerebrale che si determina ha quindi soltanto un "legame temporale" e non causale").
Quanto alla dinamica del travaglio, i CTP della convenuta hanno escluso anomalie nella progressione, affermando che la sua durata — inferiore alle tre ore — rientrava nei limiti fisiologici per una primipara. Ritengono, inoltre, che la dedotta mancata progressione della parte presentata non sarebbe fondata su elementi clinici oggettivi (pag. 11, memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c. “La progressione della testa fetale, come si evince dal partogramma, è stabile a -3 fino alle ore 23. Successivamente si assiste a una graduale progressione della stessa sino alla nascita. Il periodo espulsivo ha una durata di 35 minuti. La letteratura Nazionale e Internazionale concorda nell'indicare tale tempistica come assolutamente fisiologica”).
A tali affermazioni i CTU hanno risposto in maniera netta e circostanziata.
pagina 12 di 28 I consulenti d'ufficio hanno escluso categoricamente che sussistano basi cliniche o documentali per sostenere l'ipotesi di patologie alternative, affermando che non emergono elementi, nella documentazione clinica o nella storia anamnestica, che possano far sospettare patologie genetiche o infettive. Il quadro clinico è invece in tutto e per tutto compatibile con un danno ipossico acuto perinatale (cfr. pag. 16, supplemento di CTU: “Tutto quanto sopra ha orientato il Collegio nel ritenere che la causa della ipossia cerebrale fosse da rinvenire durante l'espletamento del parto non essendo emerse altre cause cui attribuire valenza causale”).
I CTU hanno sottolineato, infatti, che non sono stati rilevati dati clinici o di laboratorio che possano supportare l'ipotesi di infezioni o disordini genetici;
né vi sono indizi che possano configurare altre condizioni predisponenti. Al contrario, la successione cronologica degli eventi — tracciato CTG progressivamente compromesso, scelta di non praticare un cesareo urgente, gravi condizioni neonatali alla nascita — è stata definita coerente e lineare con un danno ipossico acuto perinatale, con esclusione di altre eziologie.
6.4. Sulla valutazione del nesso causale
Una ulteriore censura avanzata dai CTP della parte resistente riguarda il nesso causale tra la condotta sanitaria e il grave danno encefalico riportato dalla neonata. Secondo i consulenti della infatti, Pt_3 non vi sarebbe una dimostrazione sufficientemente solida del legame eziologico tra l'omessa condotta e l'evento lesivo: anche in caso di parto cesareo tempestivo, il danno — a loro dire — avrebbe potuto verificarsi comunque, per cause indipendenti dall'operato dei sanitari.
I CTU hanno respinto tale rilievo, affermando che il nesso causale tra l'azione omissiva e l'esito dannoso è da ritenersi altamente probabile, ritenendo che un corretto e tempestivo riconoscimento della sofferenza fetale avrebbe consentito di interrompere il travaglio con taglio cesareo, evitando o almeno attenuando il danno cerebrale (pag. 9, chiarimenti a CTU: “Per rispondere all'ultimo dei punti richiesti dai CCTTPP il momento nel quale doveva, a parere del Collegio, essere effettuato il taglio cesareo è proprio alle ore 23:00 quindi un'ora e 45 minuti avanti il parto spontaneo, periodo questo nel quale il tracciato si mostra pressoché costantemente quantomeno non rassicurante).
A ciò hanno aggiunto che, secondo i criteri propri della responsabilità civile, la condotta alternativa lecita avrebbe verosimilmente determinato un esito diverso, così da superare la soglia del “più probabile che non”.
Parte convenuta ha evidenziato che i CTU avrebbero interpretato i tracciati CTG con un pregiudizio retrospettivo, cioè lasciandosi condizionare dall'esito infausto del parto, anziché adottare una lettura ex ante secondo i criteri della medicina basata sull'evidenza.
pagina 13 di 28 Tale affermazione è stata decisamente respinta dal Collegio peritale, che ha ribadito l'adozione di una metodologia fondata su criteri cautelativi e standardizzati, confermando le risultanze emerse già in sede di ATP, ritenendo che:
i. la lettura dei tracciati sia stata contestualizzata rispetto al quadro clinico complessivo, in linea con le raccomandazioni delle linee guida;
ii. la mancata sorveglianza continua, l'assenza di interventi tempestivi nonostante segni premonitori evidenti, e la sottovalutazione del CTG abbiano contribuito in modo determinante alla sofferenza ipossica neonatale;
iii. il nesso causale sia provato secondo il criterio del 'più probabile che non', con esclusione di fattori alternativi altrettanto plausibili.
In conclusione, secondo quanto affermato nella consulenza d'ufficio, il danno neurologico della minore risulta eziologicamente riconducibile a un'insufficiente gestione del travaglio, Persona_1 caratterizzata da ritardo nell'esecuzione del parto operativo, nonostante la presenza di chiare evidenze cliniche e strumentali che ne avrebbero imposto l'esecuzione con tempestività.
L'elaborato depositato dal collegio medico-legale nel procedimento di ATP e i successivi chiarimenti richiesti in questa sede di merito risultano essere esenti da vizi logici perché motivati, anche in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte, delle quali si è dato puntualmente conto, riportando le specifiche censure mosse all'elaborato peritale e la relativa risposta del collegio peritale, di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato.
Non si ravvisano quindi motivi obiettivi né per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nelle due relazioni depositate né, tantomeno, per rinnovare la consulenza così come richiesto anche in sede di conclusioni da parte convenuta.
Pertanto, le risultanze della CTU ben possono essere poste a base della decisione (cfr. Cass. n.
33742/2022: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”).
Considerato quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale l'attrice ha fondato le domande risarcitorie dispiegate.
pagina 14 di 28 7. Le richieste risarcitorie per i danni subiti dalla neonata
La NA presenta oggi un quadro clinico gravemente compromesso sul piano psico- Persona_1
neuromotorio, a seguito di una sofferenza ipossico-ischemica insorta alla nascita e documentata sin dai primi momenti di vita. Le condizioni neonatali sono state sin da subito segnate da una marcata depressione cardio-respiratoria e dalla necessità di intervento rianimatorio avanzato. Fin dalle ore successive al parto, è stata diagnosticata un'encefalopatia neonatale di grado severo, confermata poi da indagini strumentali, tra cui l'ecografia cerebrale e la risonanza magnetica, che hanno evidenziato segni compatibili con danno cerebrale di natura ipossico-ischemica.
Dagli atti si desume che nel corso dello sviluppo, la minore ha manifestato un ritardo neuromotorio globale e significative difficoltà nell'acquisizione delle principali tappe dello sviluppo evolutivo. In particolare, si rileva una compromissione della coordinazione motoria, dell'equilibrio nella deambulazione (che risulta impacciata e a base allargata), e della capacità linguistica, con fonazione limitata e difficoltà articolatorie. Il linguaggio, sebbene presente in forma essenziale, è descritto come povero e non adeguato all'età cronologica. La comprensione di semplici comandi è conservata, ma limitata nella complessità.
La NA soffre anche di epilessia parziale, con crisi convulsive multiple ben documentate, trattate farmacologicamente con una combinazione di farmaci antiepilettici, il cui dosaggio è stato oggetto di aggiustamenti a seguito di ricorrenti episodi critici. Persistono anomalie epilettiformi all'elettroencefalogramma, che evidenziano una sofferenza diffusa in più aree cerebrali.
Sul piano comportamentale, mostra tratti di instabilità emotiva, difficoltà relazionali e tratti di Per_1 aggressività. Presenta disturbi dell'alimentazione (disfagia residua) e della continenza sfinterica, con mancato controllo notturno. È in carico ai servizi di neuropsichiatria infantile ed è stata sottoposta a interventi riabilitativi, fisioterapici e logopedici (cfr. pag. 14 e ss., CTU, che riporta la valutazione effettuata presso la Clinica pediatrica dell'Università degli Studi di Siena del 21.05.2021).
Il danno permanente alla sua integrità psico-fisica è stato quantificato dal collegio peritale in una misura pari al 90%, secondo i più accreditati criteri medico-legali. Tale valutazione riflette una compromissione grave, globale e irreversibile delle capacità funzionali della NA, con conseguente perdita dell'autonomia e necessità di assistenza continuativa per gli atti della vita quotidiana.
A seguito di tale quadro, è stato riconosciuto alla minore lo stato di invalidità civile al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento e riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992.
7.1. I danni non patrimoniali
pagina 15 di 28 Per la liquidazione del danno biologico indicato dal CTU, si ritiene adeguato ricorrere, ex art. 1226 c.c., alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono parametro guida utile ad orientare la discrezionalità del Tribunale nella liquidazione.
Il danno non patrimoniale, quindi, deve essere liquidato secondo i valori indicati nelle tabelle milanesi, nella più recente versione disponibile, che includono nel c.d. “punto base” anche la quota tesa al ristoro della sofferenza morale (cfr. Cass. n. 5119/2023: “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato”).
Tale componente del danno non patrimoniale deve essere riconosciuta a in quanto Persona_1 secondo la giurisprudenza “il neonato che riporti gravissime lesioni cerebrali a causa dell'inadeguata assistenza prestata dai sanitari al momento del parto ha diritto al risarcimento del danno morale da lesione della salute qualora non risulti con assoluta certezza, precipuamente sulla base delle risultanze medico-legali, la sua totale e assoluta incapacità di percepire il dolore” (Cass. civ. n. 4970/2001).
Pertanto, in assenza di prova su tale circostanza (id est dell'incapacità della piccola di percepire Per_1
dolore), spetta alla NA il riconoscimento anche della componente morale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza è peraltro assistita dalla prova presuntiva in ragione della gravità dei postumi invalidanti che si desumono dagli atti.
Non vi è invece alcun margine per la richiesta personalizzazione del pregiudizio biologico.
Al riguardo occorre considerare che, come chiarito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico-legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. In particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio della vittima diverso e maggiore rispetto a casi simili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi tutte identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due volte. Soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pagina 16 di 28 pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute operando una personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 5865/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che le conseguenze subite dal siano state estremamente Persona_1
drammatiche; ciò, tuttavia, trova riconoscimento nella determinazione del danno non patrimoniale alla salute nella misura del 90%, senza che sia stato allegato e dimostrato che la NA abbia subito conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle che avrebbe subito un individuo della stessa età per la medesima tipologia di danno.
Non può riconoscersi nemmeno un'autonoma risarcibilità del danno denominato dalla ricorrente quale danno esistenziale, essendo la liquidazione del pregiudizio alla salute effettuata sulla base delle c.d. tabelle milanesi una liquidazione onnicomprensiva di tutti gli aspetti di tale danno, sia quelli strettamente biologici, sia quelli morali, sia quelli c.d. esistenziali, ossia gli aspetti dinamico-relazionali
(cfr. Cass. n. 23469/2018: “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”).
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dalla minore deve essere quantificato nel Persona_1
valore individuato dalle tabelle del Tribunale di Milano, nell'ultima versione disponibile, in corrispondenza del 90% di invalidità permanente riscontrato nella NA (€ 1.286.673,00 di cui €
857.782,00 per componente biologica e la residua parte per componente morale). Tale somma deve ritenersi già rivalutata all'attualità, stante l'utilizzo di tabelle di liquidazione aggiornate (anno 2024)
pagina 17 di 28 Sulla somma così ottenuta sono, poi, dovuti, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
7.2. I danni patrimoniali
Deve parimenti essere accolta la domanda risarcitoria inerente alla definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione da parte della minore Persona_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire, in più occasioni, che il danno da lesione della capacità lavorativa generica, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.
Tuttavia, di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che tale principio vale in relazione a percentuali di invalidità permanente basse o, comunque, contenute, rispetto alle quali si deve stabilire se vi sia una lesione della capacità lavorativa specifica: il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio.
Invece il danno da lesione della “cenestesi lavorativa” (c.d. danno da perdita della capacità lavorativa generica), che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'individuo e va liquidato in modo unitario come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. Cass. Civ. n. 17931/2019, Cass. Civ. Ord. n. 11750/2018 e
Cass. Civ. Ord. 20312/2015).
Al contrario, una volta che si superino postumi di invalidità permanente bassi, comunque contenuti entro la soglia orientativa del 25% (cfr. Cass. Civ. n. 17931/2019), è palese che quel danno alla salute porterà certamente anche un danno patrimoniale, perché la vittima sarà menomata, in tutto o in parte, nella sua capacità di lavoro e di conseguente produzione di un reddito (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
29815/2024: “La definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che a tale criterio aveva informato la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro riconosciuto in favore di una neonata la quale aveva
pagina 18 di 28 riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, sul presupposto che, crescendo, non avrebbe potuto svolgere alcun lavoro)”; in senso conforme Cass. Civ. Ord. n.
16844/2023: “Il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale.”.
Il fatto che, nel caso in esame, la vittima non abbia avuto il tempo di manifestare alcun orientamento di vita o una propensione per l'una o l'altra attività di lavoro manuale o intellettuale è una conseguenza della gravità della lesione inferta. Trattandosi, inoltre, di pregiudizio subito da una NA che non avrà, in futuro, possibilità di svolgere un lavoro, per la liquidazione del suddetto pregiudizio occorre attenersi al criterio di computo fondato sul triplo della pensione sociale, con relativa capitalizzazione, il tutto muovendo dalla premessa secondo cui una lesione come quella qui in esame (90%) esige necessariamente un autonomo risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla incapacità di lavorare conseguente al fatto dannoso;
danno che non può considerarsi ristorato solo con il riconoscimento del danno biologico.
Pertanto, nel procedersi al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa di Persona_1
occorrerà fare riferimento al triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, in assenza di un ragionevole alternativo parametro di riferimento (cfr. Cass. Civ. n. 32649/2021 e Cass. Civ. Ord. n.
l6844/2023), precisando che, “Il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno deve essere liquidato sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione, nonché attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione. Se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al predetto coefficiente di capitalizzazione.
Qualora la liquidazione avvenga prima del raggiungimento dell'età lavorativa, la capitalizzazione deve essere operata in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro oppure in base ad un coefficiente corrispondente all'età del danneggiato al tempo della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione” (cfr. Cass. Civ. n.
9048/2018).
pagina 19 di 28 Per tale ragione, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente accertata del 90% (considerato che nel caso di specie non sussistono, per ovvie ragioni, elementi inerenti alle inclinazioni professionali della danneggiata), e che l'età pensionabile è pari a 67 anni e che quindi il numero di anni di attività lavorativa di una persona deve ritenersi pari a 41 (considerando che attualmente l'età alla quale una giovane donna concretamente inizia a lavorare può essere presuntivamente individuata in 26 anni circa), il danno da perdita della capacità lavorativa subito dalla piccola può essere Persona_1
quantificato come segue, avvalendosi dei coefficienti di capitalizzazione approntati dalle tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate al Tribunale di Milano nell'anno 2023.
L'elaborazione dei suddetti coefficienti offerta dal Tribunale di Milano risponde all'esigenza, emersa già da tempo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 13727/2022; Cass. n.
18093/2020; Cass. n. 20615/2015), di elaborare coefficienti aggiornati per la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, stante la non piena adeguatezza sia dei risalenti coefficienti per la costituzione delle rendite pagabili dalla nazionale per le assicurazioni sociali di cui al R.D.
9.10.1922 n. 1403, CP_3 sia dell'applicazione analogica dei coefficienti previsti dalla legge per fini assicurativi o previdenziali, quali quelli di cui al D.M. 22.11.2016, sia dei coefficienti proposti dal CSM il 1° luglio 1989
(“Orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno”, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.
127 e ss.), ritenuti non adeguati stante l'innalzamento della vita media e la diminuzione dei tassi di interesse.
Risulta dunque preferibile determinare il coefficiente di capitalizzazione applicando le tabelle per la capitalizzazione anticipata delle rendite formulate dal Tribunale di Milano nel 2023, le quali presentano quale pregio, oltre a quello di essere nettamente più recenti rispetto alle altre, quello di essere state specificamente studiate ed elaborate per rispondere alla specifica necessità di capitalizzazione delle rendite vitalizie tese al ristoro del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, tenendo specifico conto delle indicazioni formulate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre quindi determinare in primo luogo l'importo annuo del reddito che si stima perduto, rapportato alla percentuale di invalidità riscontrata, vale a dire il triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale
2025 (€ 538.69 per 13 mensilità, pari ad € 7002.97, per un totale di € 21.008,91), e su cui va operata una riduzione al 90%, pari al grado di invalidità riportato, ottenendo così l'importo stimato finale del reddito annuo perduto, pari ad € 18.908,01. Tale importo va moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione, indicato dalle suddette tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dal Tribunale di Milano, che si ricava incrociando, nella tabella relativa alle donne, l'età del danneggiato al momento della liquidazione (9 anni) ed il numero di anni per cui il reddito si stima perduto (41 anni, come sopra evidenziato), ottenendo un coefficiente di capitalizzazione pari a 50,07.
pagina 20 di 28 L'importo finale del risarcimento che deve essere riconosciuto si ottiene dunque moltiplicando il reddito annuo che si stima perduto (€ 18.908,01) per il coefficiente di capitalizzazione di 50,07, ossia la somma di € 946.728,56, da ritenersi già rivalutata all'attualità.
Sulla somma così ottenuta sono, poi, dovuti, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
8. Le richieste risarcitorie per i danni subiti dalla madre Parte_1
8.1. I danni non patrimoniali – danno riflesso del congiunto vittima di lesioni
Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla attrice , madre di , a titolo di Parte_1 Persona_1
c.d. “danno riflesso” del congiunto della vittima di lesioni, la domanda risulta fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità il danno subìto dai congiunti a causa delle lesioni riportate da un loro familiare per fatto illecito altrui, malgrado la terminologia di uso comune sia in giurisprudenza che in dottrina dovuta a mere esigenze descrittive, è un danno diretto e non riflesso: esso, infatti, consiste nella diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente che integra una condotta plurioffensiva, con vittime diverse, ma parimenti dirette ed integra un danno non patrimoniale, iure proprio, del congiunto (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 7748/2020).
Pertanto, qualora a causa delle lesioni subite derivino gravi postumi invalidanti e conseguano effetti che determinano lo sconvolgimento nelle abitudini di vita (con apprezzabile mutamento peggiorativo) o danni di natura psicologica ai prossimi congiunti che si occupano di assistere il danneggiato, a questi ultimi spetta il riconoscimento del danno non patrimoniale. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base ad indizi, presunzioni semplici, a massime di comune esperienza o ricorrendo al fatto notorio che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, dato che l'esistenza stessa del rapporto fa presumere la sofferenza del familiare (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 4571/2023 e Cass. Civ. n. 1640/2020 “il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall'altrui illecito, può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale”).
pagina 21 di 28 Nel caso in esame la madre, fin dall'atto introduttivo, ha specificamente allegato le pesanti e irreversibili conseguenze dannose subite in ragione delle macrolesioni riscontrate nella GL minore a causa della condotta colposa dei sanitari dell'Azienda Sanitaria convenuta.
Infatti, la madre ha dedotto che “73) La SI.ra , quale logica conseguenza di una sì grave Parte_1 lesione alla salute della propria GL, ha patito, e patisce tutt'ora, uno stato di afflizione e turbamento
d'animo. Essa prova una grave sofferenza generata dalla consapevolezza del gravissimo ed irreparabile stato di salute di cui la GL è affetta, stato di salute che non consentirà alla NA di avere una normale educazione scolastica, di avere delle relazioni sociali, di rendersi economicamente autonoma e di formarsi una propria famiglia. Tale sofferenza è tuttora presente e ragionevolmente non attenuabile dal trascorrere del tempo. 74) Il detto stato di afflizione e turbamento d'animo della SI.ra Per_
è aggravato dalle preoccupazioni in ordine alle notevoli difficoltà a cui la piccola Parte_1
potrà andare incontro in futuro nel momento in cui lei non sarà più in grado di sostenerla, oltre che
Per_ dalla consapevolezza che la condizione patologica di cui è affetta è la conseguenza del colposo operare dei sanitari ai quali si era, con fiducia, affidata al fine di garantirle il massimo benessere. 75)
Le relazioni sociali della SI.ra sono peggiorate drasticamente a causa del venir meno Parte_1 pressoché totale del tempo libero in conseguenza dell'assistenza da prestare a tempo pieno alla Per_ piccola . La SI.ra , si dedica a tempo pieno, sette giorni su sette, ad assistere la GL nello Pt_1
svolgimento delle predette attività della vita quotidiana e per condurla ad effettuare le terapie Per_ riabilitative. 76) La SI.ra , successivamente alla detta lesione occorsa alla GL ha visto Pt_1
azzerarsi la propria vita sociale: ha rifiutato la gran parte degli inviti proposti dagli amici a pranzi o a cene o a vacanze da trascorrere insieme o ad altri incontri, in quanto impossibilitati a causa della
Per_ assistenza da prestare alla GL;
ha, altresì, iniziato a non rendersi disponibile a conversazioni con amici o ad interrompere le conversazioni iniziate solo dopo un breve scambio di battute, riferendo
Per_ di avere impegni imminenti riguardanti l'assistenza da prestare a sua GL . 77) La SI.ra Pt_1
Per_ in conseguenza della gravissima lesione dello stato di salute patita dalla GL ha patito
[...] una totale compromissione del rapporto familiare con quest'ultima che è e sarà caratterizzato dal binomio assistenti-assistita e non finalizzato all'acquisizione da parte della NA di una completa autonomia. 78) La qualità della vita della SI.ra è, pertanto, radicalmente peggiorata in Parte_1
Per_ conseguenza della compromissione dell'integrità psico-fisica della propria GL , cagionata dalle condotte censurabili della parte resistente” (cfr. pagg. 47 e 48, atto introduttivo).
Considerate le specifiche e puntuali allegazioni dell'attrice in ordine alle conseguenze dannose subite in proprio, correlate alla sofferenza per lo stato di salute della GL e allo stravolgimento della propria vita personale e relazionale, nonché la gravità del quadro clinico della minore già descritto nei paragrafi pagina 22 di 28 precedenti, può concludersi che il pregiudizio derivante dalla compromissione del rapporto parentale genitore-GL risulti dimostrato anche per presunzioni, ex art. 2729 c.c..
A fronte dei princìpi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità della parte convenuta in ordine al lamentato danno da lesione del rapporto parentale patito da e occorre procedere ora alla determinazione del quantum risarcibile. Parte_1
Per quanto concerne la liquidazione del danno, giova rammentare che il danno riflesso, conformemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al danno da perdita del rapporto parentale, i cui princìpi possono estendersi anche alla mera lesione del suddetto rapporto, deve essere liquidato seguendo una tabella basata su di un “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età del soggetto leso, l'età del congiunto, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Civ. n. 26300/2021).
Ne consegue che a tale scopo costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma (anno 2023, ultime disponibili, coordinate con il successivo aggiornamento alla inflazione 2025), che contengono specifici criteri per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 13540/2023 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”).
Esse prevedono un punto-base di € 3.533,06 per il danno morale e di € 2.491,65 per il danno dinamico- relazionale quando, come nel caso in esame, è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento alla vittima primaria, per un totale di € 6.024,71; vengono poi indicati dei parametri per l'attribuzione di un punteggio che tenga conto delle peculiarità del caso di specie: il rapporto di parentela, l'età della vittima primaria e secondaria, il numero di familiari presenti, la percentuale di danno biologico.
Per quanto attiene alla posizione di madre della vittima primaria, essa può essere Parte_1
valutata attribuendo i seguenti punteggi: punti 20 per il rapporto genitoriale;
punti 10 in base all'età della vittima primaria (neonata) ed ulteriori punti 5 in relazione all'età del parente da risarcire (25 anni), entrambi calcolati al momento del sinistro, il tutto per un totale di 35 punti.
pagina 23 di 28 Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 1 e quindi pari a 1 punto per un totale invariato di 35 punti.
Moltiplicando l'importo del punto base (€ 6.024,71) per 35, e considerato un danno non patrimoniale subito dal congiunto pari al 90% di invalidità permanente, ne deriva l'importo di € 189.778,36 (35 x
6.024,71 x 90%).
Tale somma va ritenuta già rivalutata all'attualità in considerazione dell'utilizzo, nella liquidazione, di tabelle aggiornate (anno 2025) e sulla stessa sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
8.2. I danni patrimoniali
La prima voce di danno patrimoniale invocata da iure proprio – “mancata assistenza Parte_1 futura ai genitori da parte della GL” – può essere fatta rientrare nella categoria del c.d. danno patrimoniale futuro dei congiunti o danno riflesso da lucro cessante. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4253/2012; n. 8546/2008; n. 7272/2012) essa è risarcibile solo quando ricorrano due condizioni cumulative:
i. esistenza o elevata verosimiglianza di un'utilità economica che la vittima primaria garantiva o avrebbe garantito al congiunto, fondata su un titolo legale, consuetudinario o comunque su prassi familiari consolidate (cfr. Cass. Civ. n. 4253/2012 “in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale”);
ii. prova, anche per presunzioni gravi e concordanti, di tale utilità, poiché il danno patrimoniale futuro non è mai presunto ma dev'essere dimostrato dall'attore ex art. 2697 c.c.; (cfr. Cass. Civ. n.
8407/2014 “Non merita censure la sentenza con la quale il giudice del merito rigetti la domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita delle opere di ausilio domestico che la vittima di un fatto illecito avrebbe prestato in favore del familiare superstite, in assenza della prova dell'an, ovvero, situazione di bisogno dell'avente diritto, nonché del quantum, ovvero, presumibile estensione, contenuto e frequenza dei servizi che la vittima prestava o avrebbe prestato al superstite”).
pagina 24 di 28 Nel caso di specie la vittima primaria è una NA: non percepisce redditi né può ragionevolmente presumersi che, nel prossimo futuro, contribuisca al sostentamento della madre.
La risarcibilità di tale danno può essere affermata solo qualora vengano offerte specifiche allegazioni e prove oggettive tali da rendere logicamente probabile – e non meramente possibile sul piano astratto –
l'insorgenza di un sostegno economico a favore del genitore richiedente (cfr. Cass. civ. n. 759/2014 “Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia”, in senso conforme a Cass. n. Civ. n. 8546/2008 “A norma dell'art 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, che ha riportato lesioni gravemente invalidanti sulla futura capacità lavorativa in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alla circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale, tenuto conto della condizione economica dei genitori, della loro età e di quella del minore gravemente invalido, della prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che la vittima delle lesioni avrebbe goduto di un reddito proprio”).
Tali presupposti mancano del tutto: l'aspettativa addotta riguarda un momento temporale remoto e indeterminato, privo di adeguato fondamento fattuale.
In difetto di prova, anche solo indiziaria, di un concreto pregiudizio patrimoniale futuro, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto concerne il risarcimento delle spese sanitarie, non risultano documentati esborsi pregressi.
Con riferimento alle spese legate alle necessità di assistenza e terapia della GL si ritiene Persona_1 che non possa essere liquidato in questa sede alcun importo poiché l'allegazione a supporto della domanda appare eccessivamente generica.
Con riferimento a tali spese la CTU ha riferito: “Non prodotte spese sanitarie. Non quantificabili le spese future legate alla necessità di assistenza e terapia che, ma solo in una parte anch'essa non quantificabile, saranno a carico del Servizio Sanitario Nazionale” (cfr. pag. 25 della CTU).
La parte attrice, a tal riguardo, ha fornito allegazioni non sufficientemente puntuali e specifiche né sulla tipologia né sull'entità delle suddette spese, rimettendo totalmente la valutazione al Tribunale (cfr. pag.
66 ricorso: “(…) quindi i costi dovranno essere necessariamente integrate mediante prestazioni erogate in regime liberoprofessionale a causa delle elevate esigenze riabilitative della NA. Il
pagina 25 di 28 detto danno, da intendersi nella voce del danno emergente e del lucro cessante, non è riconducibile a quantità certa di denaro e, pertanto, la sua valutazione sarà rimessa al prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi sia in ordine alle spese pregresse che in ordine alle spese future”). Va tuttavia evidenziato che il richiamo alla liquidazione equitativa, specie per i pregiudizi di carattere patrimoniale, non esclude né attenua il preventivo onere di specifica allegazione e prova del pregiudizio economico del quale si invoca la liquidazione secondo equità e presuppone, dunque, il raggiungimento della prova dell'an. La liquidazione equitativa, infatti, può supplire nella determinazione del quantum, ma non consente di operare anche una equitativa individuazione del pregiudizio di cui si invoca il ristoro, che è onere della parte dimostrare e, preventivamente, allegare in modo puntuale e specifico. Tale domanda risarcitoria, dunque, non può essere accolta.
9. Le spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 31/2021, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass., Ord. n. 26573/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di
ATP, e cioè i compensi dei CTU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di
pagina 26 di 28 causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 9735/2020).
Le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, le spese di CTU relative al procedimento di ATP, già liquidate con decreto del
17.05.2022 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 31/2021, nonché quelle relative al supplemento di CTU disposto in questo giudizio di merito vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, come da dispositivo.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa” (cfr. Cass. n. 30854/2023, ma anche Cass. n. 15640/2024, Cass. n.
34540/2024). Tali spese, pertanto, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato. Nel caso in esame, non può essere riconosciuto il ristoro delle somme domandate per spese di assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto non vi è prova del relativo esborso.
Possono invece essere riconosciuti gli esborsi per contributo unificato e bollo relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., pari ad € 259,00 + 27,00 (come da ricevuta telematica allegata al ricorso per ATP) per un importo complessivo di € 286,00.
10. Le spese di lite del presente giudizio
Quanto al profilo delle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e devono dunque essere poste a carico della parte convenuta Esse sono Controparte_2
determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per tutte le fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 2.000.001 ed € 4.000.000 e si liquidano in complessivi € 49.336.00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo relativi al presente procedimento di merito (essendo quelli relativi al procedimento di ATP già computati, cfr. par. 9).
pagina 27 di 28 Devono altresì essere definitivamente poste a carico della parte convenuta le spese di CTU così come liquidate sia nel procedimento di ATP (RG. n. 31/2021) che nel presente giudizio con separato decreto del 20.01.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente le domande di parte attrice nei confronti di parte convenuta e, per l'effetto,
- condanna l' a corrispondere a quale genitore Controparte_2 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore la somma di € 1.286.673,00 oltre Persona_1
interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo onnicomprensivo di danno non patrimoniale;
- condanna l' a corrispondere a quale genitore Controparte_2 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla GL minore la somma di € 946.728,56, oltre Persona_1
interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa;
- condanna l' a corrispondere a , in proprio, la Controparte_2 Parte_1 somma di € 189.778,36 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale;
- condanna l' a corrispondere a in proprio la somma Controparte_2 Parte_1 di € 286,00, a titolo di contributo unificato e bollo per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n.
31/2021;
- condanna l' a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, Controparte_2 liquidate in € 49.336,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge oltre ad € 286,00 per esborsi per contributo unificato e bollo per il presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU medico- Controparte_2
legale sia del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG. n. 31/2021) che del presente giudizio, così come già liquidate con separati decreti, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Arezzo, il 30 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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