Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile -riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 460/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
BRUNO BIAGIO appellanti contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. DI CARLO FILIPPO;
- già Controparte_2 Controparte_3
e già – (C.F. ) in
[...] Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
ANSELMO AURELIO;
(P.Iva Parte_3
) in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. GALBO VITO appellati appellanti incidentali
- già Controparte_5 Controparte_6
- (C.F. ) in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...] P.IVA_3
N.Q. DI IMPRESA DESIGNATA Controparte_7
DAL F.G.V.S. (P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO GIACOMO RAFFAELE;
(C.F. ), contumace;
Controparte_8 C.F._4
(C.F. , contumace;
Controparte_9 C.F._5
(C.F. ) contumace Controparte_10 C.F._6
appellati
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 32/2020 del 15/1/2020, il Tribunale di Trapani ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate a seguito del sinistro stradale (investimento pedonale) occorso il 15/10/2006 in seguito al quale aveva riportato gravissime lesioni il minore
, accogliendole in massima parte sia nei confronti dei convenuti che Controparte_1
di alcuni dei terzi chiamati in giudizio (al netto di quanto già ricevuto da
[...]
assicuratrice del veicolo di proprietà e condotto da Controparte_6 Pt_2
). Parte_1
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del
4/3/2020, e contestando la Parte_1 Parte_2
statuizione per diverse ragioni e riproponendo principalmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto, a sua volta proponendo appello incidentale, contestando la sussistenza di una sia pur minima corresponsabilità del pedone e l'esattezza dei calcoli nella liquidazione del danno.
Si sono costituite pure, contestando il gravame e proponendo impugnazione incidentale per differenti ragioni, e Controparte_11
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 infine, si sono costituite Parte_3 [...]
che ha contestato il motivo di gravame inerente alla sua Controparte_6
posizione (assicuratrice del veicolo di proprietà ), e Pt_2 Controparte_7
quale impresa designata per la Regione Sicilia alla gestione del Fondo di
[...]
Garanzia per le vittime della strada, anch'essa contestando l'impugnazione.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata da Controparte_11
senza incombenti istruttori, dopo alcuni rinvii per completare le
[...]
notificazioni, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellanti: “si precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni di cui agli atti e verbali di causa, e specificatamente di cui all'atto di appello introduttivo del presente giudizio e a tutte le note di trattazione scritta per le udienze celebrate in modalità cd. cartolare, con il rigetto delle avverse domande, eccezioni e difese, in quanto inammissibili e comunque infondate, e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio e, qualora la causa venga posta in decisione, si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica. Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e/o argomentazioni nuove e/o su nuova documentazione. Con l'emissione di ogni pronuncia e provvedimento inerente e conseguenziale.”; appellato “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Disattesa e CP_1
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito rigettare perché infondato in fatto ed in diritto e carente di prova l'appello proposto dai sigg.ri e Pt_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 32/2020 emessa dal Tribunale di Trapani sin data 15.1.2020, definendo il giudizio recante il n. 1439/2013. Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile, ovvero comunque rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 carente di prova, l'appello incidentale proposto dalla Controparte_12
avverso la medesima sentenza. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. in parziale riforma della sentenza n. 32/2020 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Trapani – Giudice Unico dott.ssa Monica Stocco - in data 15.1.2020 definendo il giudizio recante il n. 1439/2013, ritenere e dichiarare che l'incidente verificatosi in data 15.10.2006 in Alcamo tra la vettura MA ForFour, targata
CP771VD, di proprietà ella sig.ra e condotta dal sig. Parte_2 Parte_1
ed il sig. è da attribuire alla responsabilità esclusiva del
[...] Controparte_1
sig. anche, ove ritenuto secondo giustizia, in solido con le Parte_1
restanti parti convenute. Ritenere e dichiarare, per l'effetto, che il sig. Parte_1
, nella qualità di conducente della vettura MA ForFour targata
[...]
CP771VD, e la sig.ra , nella qualità di proprietaria del medesimo Parte_2
veicolo, in solido tra loro e/o con le restanti parti convenute sono responsabili dei danni tutti, comunque denominati e spettanti e - tra essi - quelli patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali, esistenziali, alla vita di relazione da perdita di chance, subiti dal sig. in conseguenza del sinistro stradale Controparte_1
verificatosi in Alcamo in data 15.10.2006. Ritenere e dichiarare che, per l'effetto, il sig. , nella qualità di conducente della vettura MA ForFour Parte_1
targata CP771VD, e la sig.ra , nella qualità di proprietaria del Parte_2
medesimo veicolo, sono responsabili, in solido tra loro e/o con le restanti parti convenute, dei danni tutti comunque denominati e spettanti, e - tra essi - quelli patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali, esistenziali, alla vita di relazione da perdita di chance, subiti dal sig. in conseguenza del sinistro Controparte_1
stradale verificatosi in Alcamo in data 15.10.2006. Per l'effetto, condannare i sigg.ri
ed in solido tra loro e/o con le restanti parti Parte_1 Parte_2
convenute al pagamento della somma di € 549.604,59, già al netto della somma di €
605.000,00 percepita dal sig. anteriormente al giudizio, ovvero al Controparte_1
pagamento della differente somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta secondo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 giustizia, oltre interessi e danni da rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”; appellata n.q.: “si riporta integralmente al contenuto della propria CP_7
comparsa di costituzione e risposta ed insiste per il rigetto dell'appello, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.”; appellata : “INSISTE nelle conclusioni formulate nell'atto Controparte_2
costitutivo”; appellata “si insiste in tutte le precedenti richieste Parte_3
avanzate in seno alla comparsa di costituzione e di risposta contenente appello incidentale, contestando il contenuto dell'appello principale, delle comparse di costituzione avversarie contenenti appelli incidentali proposti avverso la posizionedell'appellata/appellante incidentale Parte_3
e si chiede accogliersi le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALLA
[...]
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO ADITA: - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito rigettare perché infondato in fatto ed in diritto e carente di prova l'appello proposto dai Sigg.ri e avverso la sentenza n. Pt_1 Pt_2
32/2020 emessa dal Tribunale di Trapani sin data 15.1.2020, definendo il giudizio recante il n. 1439/2013; - in accoglimento dell'appello incidentale che con la comparsa di costituzione e di risposta si è proposto, in parziale riforma della sentenza n. 32/2020 emessa dal Tribunale di Trapani – Giudice Unico dott.ssa
Monica Stocco - in data 15.1.2020 definendo il giudizio recante il n. 1439/2013, ritenere e dichiarare venga accertata la prescrizione dell'eventuale diritto vantato dai Sigg.ri e nei confronti dell'odierna concludente;
- sempre in Pt_1 Pt_2
accoglimento dell'appello incidentale suddetto, in parziale riforma della sentenza n.
32/2020 emessa dal Tribunale di Trapani – Giudice Unico dott.ssa Monica Stocco - in data 15.1.2020 definendo il giudizio recante il n. 1439/2013, accertare e dichiarare che l'incidente verificatosi in data 15.10.2006 in Alcamo tra l'autovettura
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 MA ForFour, targata CP771VD, di proprietà della Sig.ra e Parte_2
condotta dal Sig. ed il Sig. è da attribuire alla Parte_1 Controparte_1
responsabilità esclusiva del Sig. e quindi ritenere e dichiarare Parte_1
che essa è esente da responsabilità nella Parte_3
causazione del sinistro per cui è causa, essendo l'unico responsabile del sinistro per cui oggi è causa il Sig. , e per esso il proprietario Parte_1
dell'autovettura da Lui condotta, tale . - Con vittoria di spese e Parte_2
compensi del giudizio di appello. - Salvo ogni altro diritto.” appellata “conclude in comparsa di costituzione e risposta. Con CP_5
vittoria di spese e compensi.”.
Indi, con ordinanza del 13 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, in ragione del numero delle parti e delle numerose questioni ed eccezioni prospettate, si procede a sintetica disamina per singoli punti, secondo l'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione.
1) Infondata innanzitutto è l'eccezione di improcedibilità del gravame prospettata dall'appellato (appellante incidentale) , per non avere riavviato CP_13
tempestivamente il procedimento notificatorio nei confronti di : CP_9
dall'attestazione contenuta nell'estratto “dovequando” del sito di Poste Italiane, in disparte ogni notazione sulla rilevanza certificatoria di tale documento, emerge soltanto che il 2 aprile 2020 il plico contenente l'atto da notificare a (e CP_9
non andato a buon fine) risultava “IN CONSEGNA”, ma non attesta o comunque fornisce indicazioni sull'effettiva consegna. In altri termini, e considerate pure le deduzioni degli appellanti relative alle particolari restrizioni notoriamente operanti in quel determinato periodo - normativamente imposte, a cominciare dall'art. 83 del
D.l. 18/2020 e norme successive -, non vi è prova che gli appellanti possano avere
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 avuto contezza dell'esito negativo della notifica in tempo utile per poter procedere a nuova notificazione, rispettosa anche dei termini di comparizione.
2) Pure infondata quella (eccezione) di inammissibilità del medesimo gravame, poiché detto consta di argomentazioni che, risultando sufficientemente articolate superano il vaglio di ammissibilità prescritto dall'art. 342 c.p.c., contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
3) Prima di passare alla disamina del merito, ancora in via preliminare deve disattendersi il primo motivo dell'appello principale, col quale viene riproposta l'eccezione di “nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per incertezza e indeterminatezza della richiesta risarcitoria” del CP_1
eccezione che deve essere disattesa. Trattandosi di richiamo dei presupposti di cui al n. 3 dell'art. 163 III comma c.p.c. (vizi attinenti alla cd. editio actionis), può aversi la nullità dell'atto introduttivo soltanto laddove il bene della vita che forma oggetto della domanda (petitum) ovvero l'esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni
(causa petendi) risulta del tutto omessa o risulti assolutamente incerta, in base a lettura complessiva dell'atto. Ebbene, è chiaro che sin dal primo atto introduttivo ha chiesto il ristoro per le gravissime lesioni patite a seguito del sinistro CP_1
stradale che lo ha visto coinvolto, specificando sia le ragioni della invocata responsabilità del conducente convenuto, sia le voci di danno richieste, patrimoniale e non patrimoniale, da ricollegare ai postumi residuati;
la omessa quantificazione di questi, poi, non comporta nullità, atteso che il riferimento puntuale alle diverse conseguenze patite in uno al riferimento alle risultanze di consulenza medica e ritenendo non esaustivo quanto già corrisposto dalla compagnia assicurativa ( ) CP_6
nella fase stragiudiziale, divenendo quindi oggetto della pretesa quanto in più ancora spettante, comporta che non può dirsi assolutamente omesso il petitum (cfr. sul tema
Cassazione civile sez. un. 22/5/2012 n. 8077).
4) I fatti per cui è causa e l'appello principale. La vicenda processuale trae
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 origine dal sinistro stradale occorso intorno alle ore 21:00 del 15 ottobre 2006 in
Alcamo, allorquando il minore stava transitando a piedi sulla strada Controparte_1
statale 187 (contrada Canalotto), lungo il margine sinistro della sede stradale
“rasentando le vetture ivi parcheggiate” (così l'atto di appello), quando venne investito dall'autovettura MA tg. CP771VD di proprietà e condotta da Pt_2
, il quale procedendo sull'altra corsia a velocità sostenuta perse il Parte_1
controllo del veicolo invadendo l'opposto lato e rovinosamente finendo con l'impattare violentemente col pedone e con le auto in sosta - sul punto si preciserà meglio oltre -. , divenuto maggiorenne, aveva convenuto in giudizio Controparte_1
e , e premesso che il relativo assicuratore aveva Pt_1 Pt_2 CP_6
corrisposto l'intero massimale, chiedeva la liquidazione di quanto ancora non ristorato. I convenuti, oltre a contestare le avverse deduzioni, chiedevano chiamarsi in causa, oltre a , e Controparte_6 Controparte_8 Controparte_10
quali proprietari di tre veicoli in Parte_3
sosta al momento del sinistro nell'area interessata, nonché dell'impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, adducendo il coinvolgimento di veicolo rimasto non identificato. Esteso ulteriormente il contraddittorio nei confronti di quale assicuratrice di Controparte_14 Parte_3
– che ne aveva chiesto la chiamata – nonché di
[...] CP_9
(effettiva proprietaria del veicolo Peugeot 206 non più appartenente,
[...]
all'epoca del sinistro, a - verso la quale ogni pretesa è stata perciò Controparte_8
oggetto di rinuncia già in prime cure -), all'esito dell'istruzione il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa attorea nei confronti di e , ritenuto Pt_1 Pt_2
indimostrato il coinvolgimento nella causazione del sinistro di veicolo rimasto non identificato, e graduato le responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti: aspetti, questi ultimi, su cui si incentrano in particolare i motivi dell'appello principale, nonché uno dei motivi di quello incidentale di . CP_1
5) Proseguendo la disamina soffermandosi sul secondo motivo dell'appello
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 principale, con esso viene prospettata erroneità della valutazione del rapporto esistente tra giudicato penale e procedimento civile, con riguardo alla statuizione adottata dal giudice che ha accertato la responsabilità penale di per le Pt_1
gravissime lesioni riportate da e alla circostanza che quest'ultimo non si CP_1
costituì parte civile, difettando quindi i presupposti per ritenere accertata con valore di giudicato la responsabilità del . E però, le argomentazioni prospettate col Pt_1
motivo in esame non si confrontano completamente con le ragioni della decisione: in essa vi è certamente il riferimento alla sentenza penale del giudice di pace, ma al contempo affronta diversi temi di indagine su dinamica del sinistro e responsabilità, a fronte delle diverse prospettazioni e dei numerosi elementi probatori offerti anche dagli odierni appellanti. E se non può farsi conto sul giudicato penale per l'accertamento della responsabilità di in questa sede, tuttavia, può Pt_1
autonomamente procedersi alla valutazione complessiva degli elementi probatori offerti ai fini dell'accertamento civilistico (ex art. 2054 cod. civ.) della responsabilità, anche in ragione della circostanza che i dati probatori che hanno condotto all'accertamento in sede penale sono i medesimi evocati in questa sede: e dai quali, per quanto si dirà oltre, emerge la piena responsabilità di . Pt_1
6) Priva di rilievo sostanziale la doglianza prospettata, col terzo motivo, dagli appellanti sull'asserita erronea qualificazione della posizione processuale dei terzi chiamati in causa, qualificata come richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con ordinanza istruttoria del 9-29/5/2014 e poi in sentenza ritenuta mera estensione del contraddittorio a terzi chiamati in garanzia (verso cui è stata estesa dall'attore) ex art. 106 c.p.c. Premesso che gli appellanti non si soffermano sulla portata concreta della diversa qualificazione rispetto alla loro posizione, in ogni caso è da evidenziare che il litisconsorzio che caratterizza il giudizio nei confronti di più soggetti, sin dall'inizio convenuti o chiamati in causa come terzi deve avere riguardo all'art. 1306 c.c. e non può che avere natura di litisconsorzio facoltativo
(cfr. Cassazione civile sez. III 19/4/2018 n. 9625) - salva l'eventuale inscindibilità
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 della causa (litisconsorzio processuale ex art. 331 c.p.c.) in appello a seconda dell'oggetto dell'impugnazione -.
7) Col quarto, col quinto e col sesto motivo dell'appello principale vengono addotte: l'erronea “esclusione della responsabilità esclusiva o della concorrente responsabilità della nella qualità di impresa Controparte_7
designata ad operare per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nella causazione dell'evento”; l'erronea “quantificazione del concorso di responsabilità tra i convenuti, Sigg.ri e , e i terzi chiamati in causa Pt_1 Pt_2
proprietari dei 3 veicoli posteggiati lungo la carreggiata”; l'erronea “quantificazione del concorso di responsabilità tra i convenuti, Sigg.ri e , e l'attore, Pt_1 Pt_2
Sig. ”. Questi tre motivi, che si soffermano su dinamica e conseguente CP_1
responsabilità per il sinistro, sono strettamente connessi col primo motivo dell'appello incidentale di (su sua corresponsabilità, contestata), e vanno CP_1
perciò trattati congiuntamente.
Ora, la ricostruzione della dinamica può desumersi dal complesso dei numerosi elementi offerti dalle parti e in particolare dagli accertamenti espletati nel corso del procedimento penale successivo al sinistro, che non trovano smentita nelle allegazioni (anche tramite consulenza di parte) prospettate dagli appellanti.
Segnatamente, il sinistro ebbe luogo allorquando il minore Controparte_1
transitava a piedi sulla corsia di sinistra (opposta rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura condotta da ), a ridosso dei veicoli in sosta posizionati in Pt_1
modo da occupare la banchina destinata al passaggio dei pedoni - perciò costretti a camminare di fianco alle auto e quindi a impegnare parzialmente la sede stradale -; detto minore venne quindi c dall'autovettura MA condotta da , il quale Pt_1
procedendo sull'altra corsia a velocità elevata e col fondo stradale reso viscido per la pioggia (circostanza che gli stessi appellanti evocano) perse il controllo dell'auto invadendo quella opposta e finendo col rovinare sul e sull'autovettura a CP_1
fianco di questi, spingendola tanto da spostarla verso le altre auto, e col giovane
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 pedone che “veniva proiettato sopra il cofano ed il parabrezza dell'atv. Mercedes … ivi posteggiata” (cfr. rapporto Polizia Municipale di Alcamo, in atti).
Questa ricostruzione, oltre a essere corroborata da quanto rinvenuto sui luoghi dagli agenti intervenuti, risulta confortata dalla ricostruzione tecnica effettuata in sede penale, che a sua volta trova riscontro nelle complessive deposizioni rese dai soggetti presenti, sia in sede di indagini preliminari che nel giudizio di prime cure. E invero, lo stesso , sentito a sommarie informazioni il 9 novembre Parte_1
2006 dalla Polizia Municipale di Alcamo (cfr. relativo verbale) ebbe a dichiarare che il sinistro avvenne allorquando stava procedendo a velocità sostenuta e con l'asfalto bagnato e reso viscido a causa della recente pioggia, di aver perso il controllo del mezzo con conseguente sbandamento dell'auto verso sinistra e verso auto in sosta senza riuscire ad arrestare la marcia del veicolo.
A proposito del coinvolgimento nel sinistro di autovettura rimasta non identificata, oggetto di specifica deduzione da parte degli appellanti principali, vi è da dire che di essa hanno riferito, nell'immediatezza dei fatti, intanto lo stesso
, dicendo che si era avveduto della presenza al centro della carreggiata di Pt_1
autovettura che procedeva ad andatura molto lenta con direzione verso
Castellammare, e di avere perso il controllo del veicolo proprio per evitare l'urto con l'autovettura che si trovava al centro della carreggiata (cfr. verbale polizia municipale del 9 novembre 2006); ne ha parlato, poi, il teste Testimone_1
narrando, ancora alla polizia municipale (come da verbale del 18 ottobre 2006) di un'autovettura che dal lato sud della carreggiata si immetteva sulla strada statale 187 mediante manovra di inversione di marcia, e che solo dopo che detta autovettura aveva raggiunto e iniziato a percorrere la semicarreggiata direzione verso
Castellammare del Golfo aveva visto sopraggiungere l'autovettura MA (con medesima direzione) a velocità sostenuta, il cui conducente, probabilmente accortosi dell'auto che si era immessa sulla strada statale 187 e procedeva lentamente, perse il controllo del mezzo dirigendosi verso il lato opposto e finendo con l'urtare contro le
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 auto in sosta travolgendo il minore CP_1
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, priva di riscontro risulta la invocata efficienza causale che avrebbe avuto il veicolo rimasto non identificato, atteso che la posizione della stessa sulla sede stradale è diversamente descritta dai testimoni e dallo stesso , di guisa che l'onere probatorio sullo stesso Pt_1
ricadente non è stato assolto. Che egli abbia perso il controllo per effetto della velocità elevata e dell'asfalto bagnato è circostanza dallo stesso ammessa in sede di escussione a sommarie informazioni testimoniali (come da verbale prima richiamato), nonostante quanto poi affermato in giudizio;
il teste ancora in Tes_1
sede di sommarie informazioni, aveva anzi precisato che l'autovettura descritta si era già allontanata dalla sede stradale nel momento in cui sopraggiunse la MA. Le deposizioni (assunte in giudizio) dei testi e Testimone_2 Testimone_3 [...]
divergono poi sulla posizione esatta del veicolo rimasto ignoto al Tes_1
momento del sopraggiungere della MA condotta da , con i primi due che Pt_1
parlano di contestualità, e il terzo - l'unico che ha pure riferito alla polizia municipale nell'immediatezza dei fatti - che invece ha riferito del sopraggiungere della MA dopo “l'allontanamento” dell'altra auto;
Polizia Municipale che solo ipoteticamente parla di 'turbativa' da parte del veicolo rimasto ignoto, senza che emergano elementi oggettivi per comprovare sussistenza e portata (dell'asserita turbativa). Né col gravame gli appellanti si sono soffermati puntualmente sulle ragioni, prospettate nella sentenza appellata, della rilevata inattendibilità del teste (recatosi sui Tes_3
luoghi con i convenuti il giorno prima della deposizione), o sulle numerose differenze tra le diverse ricostruzioni: che lungi dal supportare la ragione di gravame, inducono a dover confermare la statuizione di prime cure laddove ha ritenuto difettare prova della riferibilità causale della perdita di controllo di al Pt_1
veicolo rimasto ignoto.
Quanto alla posizione dei veicoli in sosta, essa risulta rilevante rispetto alla posizione di è evidente che quest'ultimo si è trovato a dover impegnare la CP_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 sede stradale proprio perché le auto in sosta impegnavano tutta la sede stradale senza lasciare spazio per i pedoni, così rendendosi concreto il rischio di accadimenti come quello poi in effetti verificatosi. È dunque da confermare la statuizione del primo giudice laddove ha ritenuto sussistente colpa, seppur in misura inferiore, dei proprietari dei detti veicoli in sosta, mentre deve escludersi – perciò accogliendosi sul punto l'appello incidentale di – corresponsabilità del minore nella CP_1
causazione dell'evento, dovendosi perciò ascrivere a (e quindi a Pt_1 Pt_2
l'80% della responsabilità. Vale sul punto richiamare Cassazione civile sez. III
9/3/2011 n. 5540 per cui può dirsi sussistente “corresponsabilità del pedone nella causazione del sinistro qualora questi contravvenga all'obbligo imposto dall'art.
190 d.lg. n. 285 del 1992 di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in assenza di marciapiedi o banchine”, o ponendo in essere una condotta imprevedibile, precisandosi che soltanto nel caso di comportamento straordinario ed imprevedibile del pedone, costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 1227 c.c. che incide sulla responsabilità del conducente ex art. 2054 I comma c.c., caratterizzato da particolare obbligo di cautela che grava sul conducente, tenuto a rallentare in presenza di pedoni.
Tornando all'appello principale, se alla luce della prova testimoniale e delle dichiarazioni rese agli agenti intervenuti sui luoghi poco dopo il sinistro può dirsi assodata la presenza di una vettura rimasta non identificata suddetti luoghi, che questa abbia rappresentato una turbativa rispetto alla condotta di guida del , Pt_1
caratterizzata - come già evidenziato - da elevata velocità in un contesto caratterizzato da scarsa visibilità, dal terreno bagnato per la pioggia, e con presenza di diverse persone (evincibile dai numerosi attraversamenti pedonali nell'area: cfr. descrizione nel rapporto) è rimasta circostanza del tutto indimostrata, ed è per questo che la statuizione sul punto, e relativamente alla posizione di nella spiegata CP_7
qualità, deve essere confermata. Come deve essere confermata nella parte in cui ha riconosciuto, come detto, la corresponsabilità dei proprietari dei veicoli in sosta al
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 momento dell'impatto, atteso che è da ricondurre a questi la posizione sulla sede stradale del giovane , concausando l'impatto restringendo la sede stradale e CP_1
quindi l'ambito di operatività del conducente della MA nel momento in cui ha perso il controllo del veicolo.
8) Ancora il tema della responsabilità dei proprietari delle autovetture, parcheggiate nella posizione già indicata, e in particolare della Mercedes della
è oggetto del secondo motivo dell'appello incidentale di Parte_3
quest'ultima che ha invocato, come giudicato esterno, la statuizione (sentenza giudice di Pace di Alcamo n. 235/2008, come da copia in atti, la cui definitività non è in contestazione) intervenuta sul medesimo sinistro relativamente alla pretesa risarcitoria avanzata verso , e per il danno derivato a detta Pt_1 Pt_2 CP_6
vettura Mercedes di sua proprietà. Ebbene (e in disparte ogni considerazione sulla improcedibilità del gravame sollevata dagli appellanti principali per la notifica a
), detta responsabilità è da considerare diversamente rispetto al rapporto CP_9
in essere fra i proprietari dei veicoli coinvolti e la pretesa del in cui viene CP_1
in rilievo la posizione del minore non oggetto delle valutazioni della sentenza del giudice di pace. In altri termini, in quest'ultima vicenda la posizione delle autovetture è da vagliare rispetto all'investimento ad opera del conducente la vettura
MA, avvenuto nel momento in cui questi è dovuto transitare a piedi sulla sede stradale, occupandola, invece che sulla banchina laterale destinata al transito pedonale perché occupata da veicoli (come evincesi dagli accertamenti peritali espletati in sede penale). Sul punto è infatti da ricordare che il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324
c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, precludendo l'esame di quegli stessi elementi in un
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 successivo giudizio quando l'azione ivi dispiegata abbia identici elementi costitutivi
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9954 del 20 aprile 2017), che invece sono differenti nel caso di specie. In sintesi, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità, è ugualmente idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, sempreché il terzo (come nel caso di specie) non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (cfr. sul rapporto verso i terzi Cassazione civile sez. III 23/2/2021 n.
4861).
9) Del pari da disattendere il primo motivo dell'appello incidentale di su prescrizione, avendo il Tribunale correttamente fatto Parte_3
riferimento ai criteri di cui all'art. 1310 c.c., risultando irrilevante il difetto di specifici atti di costituzione in mora nel momento in cui è stata estesa la domanda.
Cassazione civile sez. III 28/03/2025 n. 8208 ha precisato che “ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell' art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente
l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la domanda giudiziale proposta contro uno solo dei responsabili del sinistro aveva prodotto effetti interruttivi anche nei riguardi del benché la CP_15
corresponsabilità di questo non fosse stata dedotta).”.
10) Inammissibile risulta poi l'unico motivo dell'appello incidentale di CP_2
(già sulla condanna in solido e senza riparto delle
[...] Controparte_11
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 quote tra i diversi condebitori, atteso che il Tribunale si è limitato ad applicare i principi in tema di solidarietà delle obbligazioni dal lato passivo, e non sussistendo alcuna domanda di riparto tra i condebitori proposta in primo grado da detta compagnia (correlata alla diversa percentuale di responsabilità ascritta al ) Pt_1
tale da imporre diversa statuizione e comunque solo nei rapporti interni. Sul punto vale rammentare che “La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota , nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi;
ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità.”
(Cassazione civile sez. II 7/11/2023 n. 30952).
11) Passando al quantum accordato, col settimo motivo dell'appello principale viene poi prospettata l'erronea “quantificazione dell'importo liquidato al Sig.
a titolo di risarcimento del danno”, motivo questo che va pure esaminato CP_1
congiuntamente al secondo motivo dell'appello incidentale del (pagg. 28 e CP_1
ss). Secondo gli appellanti principali, la quantificazione risulterebbe viziata dagli esiti della consulenza medico-legale espletata, che avrebbe individuato lesioni e postumi in ragione di una dinamica del sinistro rimasta indimostrata, prospettando che il giovane rimase incastrato tra le due autovetture in sosta e dunque CP_1
non venne 'proiettato' su una di esse. Ora, in disparte ogni considerazioni sull'esatta
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 dinamica del sinistro di cui si è detto prima, vi è da rilevare che la consulenza medico-legale si è soffermata sulla documentazione sanitaria offerta, la quale
(evocata pure dal consulente medico di parte nella relazione versata dagli odierni appellanti: e la relativa produzione consente di ritenere superflua l'audizione testimoniale, come di quella del tecnico che si è soffermato sulla dinamica, per quanto prima evidenziato) dà conto delle lesioni patite ascrivibili al sinistro per cui è causa: sinistro il cui accadimento non solo non è contestato, ma trova riscontro nella stessa descrizione dell'accaduto offerta dal sin dall'immediatezza dei fatti. Pt_1
La ricostruzione medico-legale, quindi, diventa strumento di ausilio conoscitivo anche della vicenda in fatto, avendo il consulente potuto acclarare la compatibilità delle lesioni obiettivamente accertabili e accertate con una certa ricostruzione dell'accaduto, supportata appunto dalla documentazione medica. Quanto all'eccesso di stima evocato dagli appellanti dei postumi residuati e sui riflessi sulla possibilità concreta di produrre reddito (o di svolgere qualsivoglia attività lavorativa), anche qui le doglianze non meritano accoglimento, atteso che il quadro clinico successivo al sinistro, con gravissime lesioni anche cranio-encefaliche con ripercussioni di carattere neurologico di rilievo, danno conto di una rilevante incidenza dei postumi su tutti gli aspetti, fisici, dinamico-relazionali, esistenziali e sulla capacità lavorativa, propri del danno alla persona, adeguatamente valutato dal consulente secondo i baremes medico-legali di riferimento.
È invece da accogliere il gravame incidentale di , emergendo non già CP_1
errori nella decisione del Tribunale, ma sviste nella individuazione delle poste, agevolmente evincibili proprio facendo riferimento ai criteri tabellari seguiti dal primo giudice: viene effettivamente ripetuta in sentenza, vuoi per il ristoro del danno biologico da invalidità temporanea vuoi per ristoro per spese mediche. Quest'ultimo
è stato stimato dal CTU in € 18.682,04 (come emerge dalla relazione relativa), mentre l'ammontare del danno da temporanea, indicato nella stessa cifra, è evidentemente ripetizione del medesimo identico valore. A tanto si perviene dalla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 disamina della tabella per la liquidazione del danno alla persona richiamata dal
Tribunale (Milano 2018-2019), per la quale, considerando il valore di € 98,00 al dì e i dati per danno da inabilità temporanea di giorni 150 (totale), di giorni 150 (parziale al 75%), di giorni 150 (parziale al 50%) e di giorni 90 (parziale al 25%),
l'ammontare da liquidare è pari a € 35.280,00 (inferiore a quello indicato dal che tuttavia non risulta correlato, per questa voce, a un preciso criterio CP_1
tabellare: cfr. pag. 13 delle 'note conclusionali' di prime cure).
Sempre sul quantum, ha evidenziato erroneità nel calcolo delle diverse CP_1
poste, e in effetti, sviluppati i calcoli (mantenendo immutati i criteri e i parametri individuati dal Tribunale non oggetto di censura), si perviene a risultato differente da quello ottenuto dal Tribunale (che ha poi decurtato il quantum finale ottenuto per la concorrente responsabilità del pedone, qui non riconosciuta). Difatti le voci accordate sono pari a € 1.091.822,55 quale danno permanente (€ 873.458,04 da aumentare del 25%, cioè di € 218.364,51), € 18.682,04 quale rimborso spese ed €
35.28.00 quale complessiva inabilità, pervenendo al totale di € 1.145.784,59; questo ammontare va poi aumentato degli 'interessi compensativi', sempre secondo il criterio indicato dal tribunale, pari a € 196.260,00 per un totale di € 1.342.044,59
1.342.044,59, che diviene € 734.944,59 sottraendo l'ammontare corrisposto da nella fase stragiudiziale pari a 605.000,00 rivalutato CP_6
del 1.10.2010 e fatta oggetto dell'applicazione degli “interessi compensativi”, con operazione volta a consentire quella “comparazione di valori omogenei”> ancora secondo quanto oggetto di quella parte della decisione non attinta dal gravame.
Conclusivamente, al pagamento del diverso complessivo ammontare (residuo, rispetto a quanto corrisposto dall'assicuratore) di € 734.944,59 (già comprensivo di rivalutazione e interessi a tutt'oggi) vanno condannati, in solido rispetto alla posizione di , , CP_1 Pt_2 Parte_2 Parte_1
, Parte_3 Pt_3 CP_9
, e oltre interessi
[...] Controparte_10 Controparte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18 come per legge dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
12) Ancora sul quantum, l'ottavo motivo dell'appello principale adduce l'erroneo
“rigetto della domanda di garanzia spiegata nei confronti della Controparte_6
, sostenendo che la condotta della - che ebbe a effettuare pagamenti in
[...] CP_6
favore del danneggiato in sede stragiudiziale “senza neanche interpellare i Sigg.ri
e ” – è risultata lesiva degli interessi di questi ultimi, anche Pt_1 Pt_2
considerando la liquidazione in favore di altri soggetti diversi dal e CP_1
considerando che il limite del massimale andava comunque considerato rispetto a ciascun danneggiato. E però, non spiegano gli appellanti perché, alla luce delle condizioni di polizza, avrebbe dovuto considerarsi diversamente il massimale indicato dalla compagnia;
ancora, alla luce delle complessive risultanze e del presente procedimento, e prima ancora di quello celebrato in sede penale (che ha visto acclarata pure la responsabilità del ) non può dirsi caratterizzato da Pt_1
colpa il comportamento della compagnia assicurativa che ha provveduto, anche nell'interesse dell'assicurato (basti considerare il maturare nel tempo degli interessi da ritardato pagamento, tipici delle obbligazioni da illecito aquiliano), al ristoro dei diversi soggetti attinti dall'evento.
13) Deve in ultimo essere confermata la statuizione di prime cure in punto di spese di lite, disattendendosi quindi l'ultimo motivo dell'appello principale, atteso che si è tenuto conto del criterio della soccombenza, e la quantificazione risulta coerente e col valore della controversia e col numero delle parti, nonché con la complessa attività richiesta da tutto il giudizio.
14) Quanto alle spese processuali del presente grado, l'esito della lite impone di seguire il criterio della soccombenza nel rapporto processuale tra gli appellanti principali e l'appellato poi fra quest'ultimo e gli appellanti incidentali CP_1
e poi tra gli appellanti principali e Controparte_16
e quale impresa Controparte_5 Controparte_7
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
le liquidazioni in dispositivo.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 19 Possono infine compensarsi le spese di lite rispetto alle altre parti non costituite, stante appunto il contegno processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
, con atto di citazione del 4/3/2020, avverso la sentenza n. 32/2020
[...]
resa dal Tribunale di Trapani il 15/1/2020, e rigetta gli appelli incidentali di e Parte_3 [...]
CP_2
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , e Controparte_1
in parziale riforma di detta sentenza: ridetermina in € 734.944,59 (già comprensivo di rivalutazione e interessi a tutt'oggi) la posta per cui è condanna, in solido, di
, Parte_2 Parte_1 [...]
, , Parte_3 Controparte_9
e oltre interessi come per legge Controparte_10 Controparte_2
dalla data della presente sentenza sino al completo soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna e , Parte_2 Parte_1
e Parte_3 [...]
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 CP_1
, e si liquidano in complessivi € 20.200,00 per compensi, oltre esborsi
[...]
anticipati, IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali;
Condanna e , in solido, al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di e di Controparte_5
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_7
Vittime della Strada, e si liquidano in € 14.000,00 ciascuno per compensi, oltre IVA
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 20 e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali;
compensa integralmente le spese di lite fra le altre parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello principale e gli appelli incidentali rigettati.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 15 maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 21