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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.2.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Maria Laura Garegnani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Gustavo Modena n.
5;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14.1.1973, con l'Avvocato Salvatore Di Rosolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
Corso Monforte n. 45;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi.
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della separazione personale,
2) la casa coniugale unitamente alle pertinenze (box cantina), di proprietà della madre del Signor sono Pt_2 assegnate alla Signora con quanto l'arreda. La Signora continuerà ad abitare la casa Pt_3 Pt_4 insieme alla figlia La Signora richiederà l'intestazione delle bollette relative alle utenze Per_1 Pt_3
(energia elettrica, gas, acqua, internet) a proprio nome. Il Signor si impegna a lasciare la casa familiare Pt_2 entro il 30/03/2025 asportando tutti i propri effetti personali, compreso il quadro presente in sala raffigurante faraone egizio dallo stesso acquistato. Le parti precisano fin d'ora che, nel caso in cui dovesse venire meno la disponibilità gratuita dell'abitazione, il Signor si impegna a rinegoziare, proponendo Pt_2 un aumento, il concorso al mantenimento della figlia,
3) la figlia è affidata ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto e in armonia con le esigenze che
Per_1 la stessa dimostrerà. La residenza della minore rimarrà a Bovisio Mancingo, via Galileo Galilei n. 5 e la stessa sart collocata prevalentemente a casa della madre. Il padre starà con dal sabato mattina alla domenica
Per_1 sera ogni 15 giorni. Nella settimana in cui il padre non avrà diritto al week end, vedrà per una o due
Per_1 sere alla settimana per la cena, preferibilmente il martedì e il giovedì, e la riporterà a dormire a casa della madre. I genitori trascorreranno ad anni alterni con il giorno della Vigilia e il giorno di Natale. In
Per_1 particolare, salvo diversi accordi, trascorrerà la Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma, per il
2024.
Per le restanti feste natalizie e il padre si accorderanno direttamente, previo accordo con la madre Per_1
I genitori potranno trascorrere con la figlia il giorno di Pasqua ad anni alterni, per il 2025 starà con la madre.
Anche per quanto concerne le vacanze e i ponti infrascolastici e le vacanze estive, e il padre si Per_1 accorderanno direttamente, previo accordo anche con la madre. I genitori si comunicheranno comunque il periodo delle vacanze estive, entro il 30 maggio di ogni anno,
4) la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per la figlia,
5) il padre si impegna a concorrere al mantenimento della figlia versando alla Signora la somma Pt_3 mensile di € 350,00 con decorrenza da quando rilascerà la casa familiare, il primo Versamento anticipato sarà il 28.03.2025, e cosi successivamente sempre in via anticipata il 28 di ciascun mese, per 12 mesi all'anno, somma che sarà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza marzo 2026. La Signora procederà alla richiesta dell'assegno unico e la somma sarà divisa al 50% tra i genitori. Per quanto Pt_3 pagina 2 di 4 concerne le spese straordinarie i Signori e si impegnano ad attenersi alla regolamentazione Pt_5 Pt_2 prevista dal Protocollo di intesa del Tribunale di Monza I genitori si impegnano a pagare le spese straordinarie nell' interesse della figlia, appunto facendo riferimento al suddetto protocollo: il padre nella misura del 60%
e la madre nella misura del 40%,
6) l'autoveicolo Matiz Chevrolet del 2008, rimane alla Signora mentre l'autoveicolo Toyota Yaris Pt_3
Cross del 2024 rimane al Signor , Pt_2
7) incorrenti infine, si danno reciprocamente consenso al rilascio del passaporto per sé e per i figli ai fini dell'espatrio per motivi turistici o di studi,
8) le spese del gatto in comune, sia ordinarie sia straordinarie, nonché le spese veterinarie che dovessero essere necessario, verranno sostenute da entrambi i coniugi in quota pari al 50% ciascuno. Il Signor si Pt_2 impegna a prendersi cura del gatto nei periodi di ferie / vacanze della Signora presso l'abitazione Pt_3 di quest'ultima. Nel caso in cui ne avrà la possibilità, potrà tenere con sé l'animale, in alternativa le parti potranno concordare di tenerlo presso un ricovero per animali con suddivisione delle spese come sopra,
9) si precisa infine che le condizioni di cui sopra relative alla figlia alle spese ed alla casa entreranno Per_1 in vigore da quando il Signor si trasferirà a vivere altrove. Lo stesso dovrà comunque corrispondere il Pt_2 concorso al mantenimento della figlia, anche per il mese in cui rilascerà la casa familiare, indipendentemente dalla data del rilascio. La Signora lacobone effettuerà il cambio nominativo delle utenze entro la data in cui il sig. lascerà l'immobile. Pt_2
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.6.2008 a Parte_1 Parte_2
Bovisio Masciago;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
17.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 18.11.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 25.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Bovisio Masciago in data 6.6.2008 (Atto n. 9, Parte I
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bovisio Masciago), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.2.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Maria Laura Garegnani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Gustavo Modena n.
5;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14.1.1973, con l'Avvocato Salvatore Di Rosolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
Corso Monforte n. 45;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi.
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della separazione personale,
2) la casa coniugale unitamente alle pertinenze (box cantina), di proprietà della madre del Signor sono Pt_2 assegnate alla Signora con quanto l'arreda. La Signora continuerà ad abitare la casa Pt_3 Pt_4 insieme alla figlia La Signora richiederà l'intestazione delle bollette relative alle utenze Per_1 Pt_3
(energia elettrica, gas, acqua, internet) a proprio nome. Il Signor si impegna a lasciare la casa familiare Pt_2 entro il 30/03/2025 asportando tutti i propri effetti personali, compreso il quadro presente in sala raffigurante faraone egizio dallo stesso acquistato. Le parti precisano fin d'ora che, nel caso in cui dovesse venire meno la disponibilità gratuita dell'abitazione, il Signor si impegna a rinegoziare, proponendo Pt_2 un aumento, il concorso al mantenimento della figlia,
3) la figlia è affidata ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto e in armonia con le esigenze che
Per_1 la stessa dimostrerà. La residenza della minore rimarrà a Bovisio Mancingo, via Galileo Galilei n. 5 e la stessa sart collocata prevalentemente a casa della madre. Il padre starà con dal sabato mattina alla domenica
Per_1 sera ogni 15 giorni. Nella settimana in cui il padre non avrà diritto al week end, vedrà per una o due
Per_1 sere alla settimana per la cena, preferibilmente il martedì e il giovedì, e la riporterà a dormire a casa della madre. I genitori trascorreranno ad anni alterni con il giorno della Vigilia e il giorno di Natale. In
Per_1 particolare, salvo diversi accordi, trascorrerà la Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma, per il
2024.
Per le restanti feste natalizie e il padre si accorderanno direttamente, previo accordo con la madre Per_1
I genitori potranno trascorrere con la figlia il giorno di Pasqua ad anni alterni, per il 2025 starà con la madre.
Anche per quanto concerne le vacanze e i ponti infrascolastici e le vacanze estive, e il padre si Per_1 accorderanno direttamente, previo accordo anche con la madre. I genitori si comunicheranno comunque il periodo delle vacanze estive, entro il 30 maggio di ogni anno,
4) la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per la figlia,
5) il padre si impegna a concorrere al mantenimento della figlia versando alla Signora la somma Pt_3 mensile di € 350,00 con decorrenza da quando rilascerà la casa familiare, il primo Versamento anticipato sarà il 28.03.2025, e cosi successivamente sempre in via anticipata il 28 di ciascun mese, per 12 mesi all'anno, somma che sarà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza marzo 2026. La Signora procederà alla richiesta dell'assegno unico e la somma sarà divisa al 50% tra i genitori. Per quanto Pt_3 pagina 2 di 4 concerne le spese straordinarie i Signori e si impegnano ad attenersi alla regolamentazione Pt_5 Pt_2 prevista dal Protocollo di intesa del Tribunale di Monza I genitori si impegnano a pagare le spese straordinarie nell' interesse della figlia, appunto facendo riferimento al suddetto protocollo: il padre nella misura del 60%
e la madre nella misura del 40%,
6) l'autoveicolo Matiz Chevrolet del 2008, rimane alla Signora mentre l'autoveicolo Toyota Yaris Pt_3
Cross del 2024 rimane al Signor , Pt_2
7) incorrenti infine, si danno reciprocamente consenso al rilascio del passaporto per sé e per i figli ai fini dell'espatrio per motivi turistici o di studi,
8) le spese del gatto in comune, sia ordinarie sia straordinarie, nonché le spese veterinarie che dovessero essere necessario, verranno sostenute da entrambi i coniugi in quota pari al 50% ciascuno. Il Signor si Pt_2 impegna a prendersi cura del gatto nei periodi di ferie / vacanze della Signora presso l'abitazione Pt_3 di quest'ultima. Nel caso in cui ne avrà la possibilità, potrà tenere con sé l'animale, in alternativa le parti potranno concordare di tenerlo presso un ricovero per animali con suddivisione delle spese come sopra,
9) si precisa infine che le condizioni di cui sopra relative alla figlia alle spese ed alla casa entreranno Per_1 in vigore da quando il Signor si trasferirà a vivere altrove. Lo stesso dovrà comunque corrispondere il Pt_2 concorso al mantenimento della figlia, anche per il mese in cui rilascerà la casa familiare, indipendentemente dalla data del rilascio. La Signora lacobone effettuerà il cambio nominativo delle utenze entro la data in cui il sig. lascerà l'immobile. Pt_2
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.6.2008 a Parte_1 Parte_2
Bovisio Masciago;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
17.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 18.11.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 25.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Bovisio Masciago in data 6.6.2008 (Atto n. 9, Parte I
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bovisio Masciago), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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