Sentenza 9 febbraio 2001
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/01/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2025REG.PROV.COLL.
N. 04218/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4218 del 2021, proposto da
CE LA e IO LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
DI IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Acocella e Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
Comune di Pagani, Condominio LA di via Santa Chiara 21 in Pagani, non costituiti in giudizio;
nei confronti
GI D'PU, LA LA, NN LA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, 9 dicembre 2000, n. 1897, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di DI IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza pubblica straordinaria del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Ferrentino Feliciana su delega dell'Avv. Lentini Lorenzo, Accarino Paolo e Acocella Federico in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione, CE LA e IO LA chiedono la riforma della sentenza 9 dicembre 2000, n. 1897, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso proposto da DI IA (proprietaria confinante) e ha annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 1321 del 9 marzo 2015, rilasciato agli odierni appellanti in applicazione della normativa sul condono edilizio. Secondo il T.a.r. il permesso sarebbe stato rilasciato in modo illegittimo dal momento che la tettoia oggetto del provvedimento di condono edilizio (di superficie pari a circa 71 mq) non corrisponderebbe alla superficie indicata nella domanda di condono edilizio presentata dal LA (di 48 mq).
2. I controinteressati in primo grado, rimasti soccombenti, hanno proposto appello, censurando la sentenza sotto plurimi profili.
3. Si è costituita in giudizio DI IA, chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i motivi non esaminati dal primo giudice, ai sensi dell’art. 101, comma secondo, c.p.a.
4. Con memoria di stile si è costituito anche il Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Alla pubblica udienza straordinaria del 6 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per la violazione di legge, con riferimento all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge n. 326 del 2003 in relazione al d.m. 10 maggio 1977, n. 801. La decisione sarebbe erronea, avendo desunto la natura abusiva di un presunto ampliamento di una tettoia da un semplice dato “numerico”, indicato nella istanza di condono edilizio, non rilevando, tuttavia, l’errore materiale di quantificazione delle dimensioni della tettoia. Le fonti documentali, segnatamente le aerofotogrammetrie della Regione Campania risalenti ad agosto 2004, prima dell’istanza di condono, integralmente pretermesse dal giudice di prime cure , darebbero conto di come l’immobile, a tale data, avesse una superficie coperta di 78,16 mq (12,92x6,05) e, dunque, una superfice non residenziale di 71,3 mq (al netto dello sbalzo della tettoia) che coinciderebbe con le dimensioni indicate nel permesso di costruire in sanatoria.
Ulteriore documentazione (rappresentata da: diffida della Signora IA del gennaio 2007; verbale di sopralluogo congiunto tra UTC e Polizia Municipale dell’1.2.2007 a fondamento della ordinanza di demolizione 28/2007; sopralluogo Polizia Municipale del 12.02.2007; verbale di P.M. del 3.12.2013) dimostrerebbe, invece, come la consistenza plano-volumetrica di tale tettoia (adibita ad autorimessa) sia rimasta negli anni inalterata, per cui il condono va considerato legittimo.
7.1. Si contesta anche la circostanza, erroneamente valorizzata dal T.A.R., secondo cui la istanza di condono edilizio avrebbe indicato una superficie di appena 48 mq. La domanda di condono edilizio conterrebbe infatti un evidente errore materiale, avendo riportato il medesimo dato dimensionale (48 mq), sia con riferimento alla superficie complessiva, sia alla superficie non residenziale che, ovviamente, non potrebbero coincidere, considerato che la superficie complessiva, per gli immobili non residenziali, in virtù del D.M. n. 801 del 10 maggio 1977 sarebbe pari al 60% della superfice non residenziale. L’istanza di sanatoria consentirebbe di individuare, con esattezza, la consistenza di tale bene attraverso la documentazione fotografica allegata, che riporterebbe uno stato di fatto coincidente con quello della relazione integrativa del 2007, che rappresenta una superfice non residenziale di 71,32 mq (al netto dello sbalzo della tettoia) e una superficie complessiva di 41,3 mq, dimostrando l’assenza di jus variandi sostanziale della tettoia.
7.2. Sarebbe altresì erroneo il richiamo al certificato di idoneità sismica del 2.07.2014, che riporta una superficie coperta di 78 mq ed alla relazione comunale del 2015 che, invece, fa riferimento a una superfice non residenziale di 71,32 mq. Il certificato sismico si riferisce alla superficie coperta (78 mq), sicuramente superiore alla superfice non residenziale (71,3 mq), calcolata al netto delle murature, dei tramezzi e delle porte: tale documento conferma e non smentisce, pertanto, l’assenza di opere di ampliamento e trasformazione del bene, dopo la presentazione della domanda di sanatoria.
7.3. Si sostiene inoltre che il verbale di P.M. del 2007 non potrebbe essere utilizzato come fonte di prova contraria: è vero che esso riferisce di una superficie della tettoia di 48 mq, ma si tratterebbe di un errore materiale dovuto ad un errore di percezione della effettiva dimensione di tale bene. Le fotografie allegate al verbale, infatti, riporterebbero lo stato di fatto corretto del bene, escludendo ogni successivo ampliamento.
7.4. Gli appellanti escludono, infine, che i controinteressati in primo grado, nel dedurre che “la diversità dell’immobile può dipendere esclusivamente da lavori in concreto effettuati e non da un mero errore numerico nella metratura dello stesso” abbiano ammesso l’ampliamento di tale struttura. Si obietta al riguardo che si è solo inteso affermare che un errore materiale nella compilazione della domanda di condono edilizio sulla effettiva consistenza del bene non può mai precludere la sanatoria, perché un’eventuale successivo ampliamento può discendere solo da lavori effettuati (nella specie insussistenti) e non da discrasia tra dati progettuali.
8. Con il secondo motivo, gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza per aver ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse a ricorrere in capo alla ricorrente in primo grado, sull’assunto che la sola situazione di fatto della IN tra unità immobiliari non sarebbe sufficiente per la individuazione della situazione legittimante, dovendosi piuttosto comprovare il pregiudizio reale che deriva da un intervento edilizio (assentito) specificando come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato incida negativamente sulla posizione sostanziale di chi ricorre.
9. Con il terzo motivo, gli appellanti deducono la violazione dell’art. 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, sotto altro profilo, rilevando come la fondatezza del presente appello comporterebbe altresì la improcedibilità del ricorso di primo grado sulla pretesa tardività del pagamento dell’oblazione, non avendo il ricorrente tempestivamente impugnato la delibera di GM 61/2015 che aveva ammesso la rateizzazione della oblazione.
10. In ordine logico va preliminarmente esaminata la questione relativa alla legittimazione e all’interesse a ricorrere della ricorrente in primo grado.
L’eccezione è infondata.
10.1. Secondo le più recenti acquisizioni giurisprudenziali (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, n. 22 del 2021), nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, affermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi, non potendo affermarsi che il criterio della IN , inteso quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato, valga da solo a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. L'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo. Ne deriva che, in queste controversie, in cui si lamenti l’illegittimità del provvedimento per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, così come quella tra detto immobile e una terza costruzione, può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.
10.2. Nel giudizio proposto in primo grado, la ricorrente ha fatto valere anche la violazione delle distanze legali tra la sua proprietà e quella dei LA (cfr. p. 7 ss. del ricorso di primo grado), con la conseguenza che l’annullamento del provvedimento di condono edilizio determinerebbe la demolizione della tettoia e il rispristino delle distanze legali tra le due costruzioni, ripristinando una situazione reale conforme agli interessi fatti valere in giudizio dalla ricorrente.
11. Nel merito, le censure dedotte con il primo motivo vanno disattese.
11.1. Come si evince dalla esposizione dei contenuti dell’appello, parte appellante non contesta che le due domande di condono edilizio, successivamente accorpate, indicavano una superficie non residenziale pari a 48 mq, pari alla superficie complessiva. Sostengono, tuttavia, che tale discrasia sia stata il frutto di un mero errore materiale nella compilazione della domanda di condono.
11.2. Sennonché, in contrario va rilevato anzitutto che non sussistono gli elementi per la riconoscibilità di un errore materiale nella dichiarazione, anche sulla scorta di quanto allegato dagli appellanti.
11.3. Come stabilito dall’art. 2 del D.M. n. 801 del 1977 (recante i criteri per la determinazione del costo di costruzione) la «superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr)» . Nella domanda di condono i dati indicati rispecchiano tali criteri di calcolo: la superficie complessiva per il calcolo dell’oblazione è indicata in 80 mq il cui 60 per cento è pari a 48 mq, ossia la superfice indicata dai privati come superficie non residenziale da condonare.
Pertanto, applicando il principio generale secondo cui l’errore materiale (quale lapsus calami ) per assumere rilevanza deve essere riconoscibile in base a un esame della dichiarazione, nel caso di specie tale requisito non emerge.
11.4. In secondo luogo, assumono decisiva rilevanza anche le risultanze degli accertamenti tecnici successivamente effettuati dall’ufficio tecnico comunale e dalla polizia locale in data 16 febbraio 2007 (che si collocano tra le domande di condono, presentate il 10 dicembre 2004, e il permesso in sanatoria rilasciato il 9 marzo 2015), in cui la superfice della tettoia è indicata (ancora) in 48 mq. Le deduzioni degli appellanti, secondo cui il verbale sarebbe affetto da «un evidente errore materiale dovuto ad un errore di percezione della effettiva dimensione di tale bene» , sono generiche e apodittiche, non emergendo alcuna ragione per inficiare i predetti accertamenti; né l’errore appare direttamente ricavabile dalle fotografie allegate al verbale, come invece sostenuto dagli appellanti, i quali peraltro nemmeno precisano in qual modo dalle fotografie (che non costituiscono riproduzioni in scala dell’edificato) si possa risalire alla esatta superfice dei locali rappresentati.
11.5. In conclusione vanno condivise le conclusioni raggiunte dal primo giudice, posto che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per una superfice diversa e superiore a quella attestata al momento della istanza di condono fa ragionevolmente presumere un ampliamento successivo alla domanda e quindi inammissibile, posto che rileva, ai fini del condono, il manufatto abusivamente realizzato entro una certa data (come stabilito dall’art. 32, comma 25, del citato decreto-legge n. 269 del 2003). Qualora si ammettesse una modifica sostanziale dell'opera da condonare, si verrebbe a sanare non già il manufatto ultimato entro la scadenza di legge, ma un'opera diversa, realizzata dopo il termine ultimo imposto dalla legge.
12. Dalla accertata infondatezza dei motivi dell’appello fin qui esaminati deriva come conseguenza l’improcedibilità del terzo motivo, subordinato all’eventuale accoglimento del gravame; nonché l’improcedibilità, per difetto di interesse, dei motivi riproposti dalla ricorrente in primo grado.
L’appello, pertanto, va rigettato e, per l’effetto, va confermata la sentenza.
13. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo, nei confronti dell’appellata DI IA.
Vanno compensate nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, costituitosi con memoria di stile.
Nulla occorre disporre quanto alle altre parti, che non si sono costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese giudiziali in favore di DI IA, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre contributi previdenziali, IVA e 15 per cento per spese generali.
Nulla spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO