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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1571/2024 depositato il 28/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0080327 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0080327, notificatale il 05/04/2024, con la quale So.Ge.T spa richiedeva il pagamento della somma di € 937,92, per Tari dovuta al Comune di
Catanzaro per l'anno 2016.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto all'ingiunzione, e la prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la So.Ge.T spa, e sosteneva che successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, effettuata in data 11.02.2022, con ritiro presso l'Ufficio Postale, ed a fronte dell'omessa impugnazione e dell'omesso pagamento della TARES 2016, aveva notificato l'ingiunzione di pagamento impugnata
Deduceva quindi, che la pretesa non poteva ritenersi prescritta.
Anche il Comune di Catanzaro si costituiva in giudizio e rilevava l'infondatezza del ricorso, pichè l'avviso di accertamento, atto presupposto all'ingiunzione, era stato regolarmente notificato nei termini di legge.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione sollevata dalla ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Il Comune di Catanzaro e la So.Ge.T hanno provato di avere notificato, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, alla ricorrente, in data 11.02.2022, l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
Si osserva che essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento –notificato nei termini- e che allo stesso è seguita la notifica dell'ingiunzione –anche essa notificata nei termini di legge, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo- nessuna prescrizione si è verificata.
Il ricorso pertanto non è meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti costituite, delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 250,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore della So.Ge.T S.p.A.dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
NA GO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1571/2024 depositato il 28/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0080327 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0080327, notificatale il 05/04/2024, con la quale So.Ge.T spa richiedeva il pagamento della somma di € 937,92, per Tari dovuta al Comune di
Catanzaro per l'anno 2016.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto all'ingiunzione, e la prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la So.Ge.T spa, e sosteneva che successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, effettuata in data 11.02.2022, con ritiro presso l'Ufficio Postale, ed a fronte dell'omessa impugnazione e dell'omesso pagamento della TARES 2016, aveva notificato l'ingiunzione di pagamento impugnata
Deduceva quindi, che la pretesa non poteva ritenersi prescritta.
Anche il Comune di Catanzaro si costituiva in giudizio e rilevava l'infondatezza del ricorso, pichè l'avviso di accertamento, atto presupposto all'ingiunzione, era stato regolarmente notificato nei termini di legge.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione sollevata dalla ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Il Comune di Catanzaro e la So.Ge.T hanno provato di avere notificato, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, alla ricorrente, in data 11.02.2022, l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
Si osserva che essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento –notificato nei termini- e che allo stesso è seguita la notifica dell'ingiunzione –anche essa notificata nei termini di legge, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo- nessuna prescrizione si è verificata.
Il ricorso pertanto non è meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti costituite, delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 250,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore della So.Ge.T S.p.A.dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
NA GO