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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3303/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del
21.05.2025 promossa da
Parte_1
RICORRENTE nell'interesse di
nato a [...] [...]. Parte_2 Pt_1
RESISTENTE CONTUMACE
avente per oggetto: ricorso per interdizione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.08.2023 il Pubblico Ministero di Messina chiedeva l'interdizione di nato a il [...], in [...] affetto da Parte_2 Pt_1
“psicosi organica cronica, encefalopatia gli ischemico cronica, cardiopatia ipertensiva
con fibrillazione atriale in portatore di ICD, broncopatia cronica ostruttiva, deficit ambulatorio”, come anche accertato dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza n.
781/2021 del 7 luglio 2021, patologia che determinava uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive.
All'udienza del 09.12.2024 veniva sentito l'interdicendo.
1 R.G. 3303/2023
Alla successiva udienza del 21.05.2025, precisate le conclusioni, il giudizio veniva assunto in decisione.
La domanda di interdizione non è fondata sussistendo, piuttosto, le condizioni per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Normalmente l'esame dell'interdicendo è il mezzo di prova determinante nella formazione del convincimento del giudice, tanto che è possibile trarre anche solo da esso gli elementi utili per la decisione (Cass. civ. 03.07.1971 n. 2078).
Nella fattispecie in esame, l'interessato in sede di audizione è apparso sufficientemente lucido, ha mostrato consapevolezza della propria situazione e non risulta che debba compiere atti di gestione complessi per i quali la figura dell'amministratore di sostegno non sia adeguata.
Ed invero, il sentito all'udienza del 09.12.2024, è apparso abbastanza Pt_2
orientato nello spazio (“chiesto dove è dice che non è a casa sua ma non sa dire dove si trova”), mostrandosi conscio dei rapporti di parentela (“ho un figlio che si chiama
, ogni tanto viene e mi fa visita”). Persona_1
L'interdicendo, pur non avendo dapprima individuato la collocazione temporale al momento dell'audizione (“siamo in primavera , siamo a gennaio”), ha tuttavia specificato di trovarsi in prossimità delle festività natalizie (“tra non molto arriva
Natale”.
Lo stesso ha altresì riferito che. “prima prendevo la pensione ora me la hanno tolta ma non so perché”.
Ha, infine, narrato, seppur brevemente, come trascorre le giornate, riferendo delle visite del figlio e di saltuarie passeggiate.
È evidente, dunque, che il non si trova in stato di “abituale infermità di Pt_2
mente” poiché conserva la propria capacità d'intendere e di volere sicché non deve essere privato della capacità di agire non apparendo corretto, a tal fine, il rimedio civilistico invocato ed essendo, come sopra già riferito, sufficiente a garantire le esigenze dell'interessata la misura dell'amministrazione di sostegno.
2 R.G. 3303/2023
Ciò in quanto, come è noto, a seguito della introduzione della figura della amministrazione di sostegno, le misure della interdizione e della inabilitazione hanno assunto carattere assolutamente residuale.
Ed infatti, l'interdizione può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione e interessi da tutelare e bisogni da soddisfare.
Pertanto, alla luce della nuova disciplina delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un'adeguata tutela del convenuto può essere realizzata applicando l'amministrazione di sostegno (cfr. l'art. 418, 3 ° comma, c.c.).
L'art. 6 della 1. 9 gennaio 2004, n. 6 ha aggiunto quale ultimo comma dell'art. 418 c.c. la seguente disposizione: "se nel corso del giudizio di dell'attivazione del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno (cfr. l'art. 429, 3° comma, c.c.), dall'altro,
il procedimento di interdizione di norma va definito con sentenza (in tal senso Trib.
Bologna, 8 marzo 2005, n. 649 e n. 651; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, n. 1833; Corte
cost., 9 dicembre 2005, n. 440).
Come rilevato dal Tribunale di Bologna, “Nell'attuale quadro normativo sono astrattamente ipotizzabili tre esiti del giudizio d'interdizione o d'inabilitazione: a) accoglimento dell'istanza (sia pure in via residuale); b) rigetto dell'istanza puro e semplice;
c) rigetto dell'istanza con trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno.
Aderendo a detto orientamento, questo Collegio ritiene di rigettare l'istanza di interdizione, con trasmissione di copia degli atti al giudice tutelare. Tuttavia, appare opportuno sin d'ora nominare un amministratore provvisorio nella persona della madre del beneficiario, , ferma restando ogni altra ulteriore valutazione Controparte_1
del giudice tutelare.
I poteri dell'amministratore vengono individuati come in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
3 R.G. 3303/2023
Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero e l'interdicendo,
rigetta la domanda di interdizione di nato a [...] [...]; Parte_2 Pt_1
nomina in via provvisoria amministratore di sostegno di il figlio, Parte_2
Persona_2
dispone che l'incarico abbia durata a tempo indeterminato e per oggetto la cura della persona con soddisfazione dei primari interessi di mantenimento, abitazione e cure mediche nonché dei suoi interessi patrimoniali ed a tal fine così si precisano i compiti dell'amministratore: L'amministratore di sostegno è autorizzato a prestare il consenso informato a trattamenti sanitari e terapeutici dopo essersi consultato con i medici ed i terapeuti che hanno in cura la persona, valutata la rispondenza di detti trattamenti all'interesse della persona beneficiaria e dopo avere verificato la volontà della stessa al riguardo. L'amministratore di sostegno dovrà tempestivamente informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. L'amministratore di sostegno intratterrà in nome e per conto del beneficiario rapporti con l'amministrazione finanziaria o altri enti pubblici, come l'INPS, ed in particolare con le strutture sanitarie ed è autorizzato a richiedere le prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie cui abbia diritto.
L'amministratore ha il compito di riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, la pensione, ed ogni altra forma di reddito spettante allo stesso, impiegandola per la soddisfazione dei bisogni personali del beneficiario nei limiti di 2/3 dell'importo delle somme mensilmente riscosse. L'amministratore è espressamente autorizzato a riscuotere eventuali ratei arretrati di pensione. A tale fine l'amministratore aprirà un libretto/conto corrente postale o bancario a nome del beneficiario, con facoltà di esso amministratore nella qualità di operare prelievi e versamenti su detto libretto/conto, ove farà canalizzare la pensione o l'indennità e depositerà tutto il denaro del beneficiario chiudendo eventuali altri conti. L'amministratore di sostegno potrà compiere nell'interesse del beneficiario eventuali atti di amministrazione straordinaria, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Il beneficiario non può compiere da solo atti di straordinaria amministrazione. L'amministratore di sostegno è autorizzato ad assumere
4 R.G. 3303/2023
e retribuire personale di assistenza e collaborazione domestica in favore della persona beneficiaria, con stipendio rapportato ai parametri dei relativi contratti collettivi di categoria e comunque adeguato alle prestazioni fornite se occasionali, nonché a mantenere il ricovero del beneficiario in idonea struttura ed a pagare la relativa retta.
L'amministratore di sostegno è tenuto a effettuare il rendiconto della propria gestione alla fine di ogni anno solare;
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al 423 c.c.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile del 27/05/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3303/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del
21.05.2025 promossa da
Parte_1
RICORRENTE nell'interesse di
nato a [...] [...]. Parte_2 Pt_1
RESISTENTE CONTUMACE
avente per oggetto: ricorso per interdizione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.08.2023 il Pubblico Ministero di Messina chiedeva l'interdizione di nato a il [...], in [...] affetto da Parte_2 Pt_1
“psicosi organica cronica, encefalopatia gli ischemico cronica, cardiopatia ipertensiva
con fibrillazione atriale in portatore di ICD, broncopatia cronica ostruttiva, deficit ambulatorio”, come anche accertato dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza n.
781/2021 del 7 luglio 2021, patologia che determinava uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive.
All'udienza del 09.12.2024 veniva sentito l'interdicendo.
1 R.G. 3303/2023
Alla successiva udienza del 21.05.2025, precisate le conclusioni, il giudizio veniva assunto in decisione.
La domanda di interdizione non è fondata sussistendo, piuttosto, le condizioni per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Normalmente l'esame dell'interdicendo è il mezzo di prova determinante nella formazione del convincimento del giudice, tanto che è possibile trarre anche solo da esso gli elementi utili per la decisione (Cass. civ. 03.07.1971 n. 2078).
Nella fattispecie in esame, l'interessato in sede di audizione è apparso sufficientemente lucido, ha mostrato consapevolezza della propria situazione e non risulta che debba compiere atti di gestione complessi per i quali la figura dell'amministratore di sostegno non sia adeguata.
Ed invero, il sentito all'udienza del 09.12.2024, è apparso abbastanza Pt_2
orientato nello spazio (“chiesto dove è dice che non è a casa sua ma non sa dire dove si trova”), mostrandosi conscio dei rapporti di parentela (“ho un figlio che si chiama
, ogni tanto viene e mi fa visita”). Persona_1
L'interdicendo, pur non avendo dapprima individuato la collocazione temporale al momento dell'audizione (“siamo in primavera , siamo a gennaio”), ha tuttavia specificato di trovarsi in prossimità delle festività natalizie (“tra non molto arriva
Natale”.
Lo stesso ha altresì riferito che. “prima prendevo la pensione ora me la hanno tolta ma non so perché”.
Ha, infine, narrato, seppur brevemente, come trascorre le giornate, riferendo delle visite del figlio e di saltuarie passeggiate.
È evidente, dunque, che il non si trova in stato di “abituale infermità di Pt_2
mente” poiché conserva la propria capacità d'intendere e di volere sicché non deve essere privato della capacità di agire non apparendo corretto, a tal fine, il rimedio civilistico invocato ed essendo, come sopra già riferito, sufficiente a garantire le esigenze dell'interessata la misura dell'amministrazione di sostegno.
2 R.G. 3303/2023
Ciò in quanto, come è noto, a seguito della introduzione della figura della amministrazione di sostegno, le misure della interdizione e della inabilitazione hanno assunto carattere assolutamente residuale.
Ed infatti, l'interdizione può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione e interessi da tutelare e bisogni da soddisfare.
Pertanto, alla luce della nuova disciplina delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un'adeguata tutela del convenuto può essere realizzata applicando l'amministrazione di sostegno (cfr. l'art. 418, 3 ° comma, c.c.).
L'art. 6 della 1. 9 gennaio 2004, n. 6 ha aggiunto quale ultimo comma dell'art. 418 c.c. la seguente disposizione: "se nel corso del giudizio di dell'attivazione del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno (cfr. l'art. 429, 3° comma, c.c.), dall'altro,
il procedimento di interdizione di norma va definito con sentenza (in tal senso Trib.
Bologna, 8 marzo 2005, n. 649 e n. 651; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, n. 1833; Corte
cost., 9 dicembre 2005, n. 440).
Come rilevato dal Tribunale di Bologna, “Nell'attuale quadro normativo sono astrattamente ipotizzabili tre esiti del giudizio d'interdizione o d'inabilitazione: a) accoglimento dell'istanza (sia pure in via residuale); b) rigetto dell'istanza puro e semplice;
c) rigetto dell'istanza con trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno.
Aderendo a detto orientamento, questo Collegio ritiene di rigettare l'istanza di interdizione, con trasmissione di copia degli atti al giudice tutelare. Tuttavia, appare opportuno sin d'ora nominare un amministratore provvisorio nella persona della madre del beneficiario, , ferma restando ogni altra ulteriore valutazione Controparte_1
del giudice tutelare.
I poteri dell'amministratore vengono individuati come in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
3 R.G. 3303/2023
Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero e l'interdicendo,
rigetta la domanda di interdizione di nato a [...] [...]; Parte_2 Pt_1
nomina in via provvisoria amministratore di sostegno di il figlio, Parte_2
Persona_2
dispone che l'incarico abbia durata a tempo indeterminato e per oggetto la cura della persona con soddisfazione dei primari interessi di mantenimento, abitazione e cure mediche nonché dei suoi interessi patrimoniali ed a tal fine così si precisano i compiti dell'amministratore: L'amministratore di sostegno è autorizzato a prestare il consenso informato a trattamenti sanitari e terapeutici dopo essersi consultato con i medici ed i terapeuti che hanno in cura la persona, valutata la rispondenza di detti trattamenti all'interesse della persona beneficiaria e dopo avere verificato la volontà della stessa al riguardo. L'amministratore di sostegno dovrà tempestivamente informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. L'amministratore di sostegno intratterrà in nome e per conto del beneficiario rapporti con l'amministrazione finanziaria o altri enti pubblici, come l'INPS, ed in particolare con le strutture sanitarie ed è autorizzato a richiedere le prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie cui abbia diritto.
L'amministratore ha il compito di riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, la pensione, ed ogni altra forma di reddito spettante allo stesso, impiegandola per la soddisfazione dei bisogni personali del beneficiario nei limiti di 2/3 dell'importo delle somme mensilmente riscosse. L'amministratore è espressamente autorizzato a riscuotere eventuali ratei arretrati di pensione. A tale fine l'amministratore aprirà un libretto/conto corrente postale o bancario a nome del beneficiario, con facoltà di esso amministratore nella qualità di operare prelievi e versamenti su detto libretto/conto, ove farà canalizzare la pensione o l'indennità e depositerà tutto il denaro del beneficiario chiudendo eventuali altri conti. L'amministratore di sostegno potrà compiere nell'interesse del beneficiario eventuali atti di amministrazione straordinaria, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Il beneficiario non può compiere da solo atti di straordinaria amministrazione. L'amministratore di sostegno è autorizzato ad assumere
4 R.G. 3303/2023
e retribuire personale di assistenza e collaborazione domestica in favore della persona beneficiaria, con stipendio rapportato ai parametri dei relativi contratti collettivi di categoria e comunque adeguato alle prestazioni fornite se occasionali, nonché a mantenere il ricovero del beneficiario in idonea struttura ed a pagare la relativa retta.
L'amministratore di sostegno è tenuto a effettuare il rendiconto della propria gestione alla fine di ogni anno solare;
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al 423 c.c.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile del 27/05/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
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