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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EN SC Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LB RA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4095/2025 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale Di Monza
Nei confronti di
(cf. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“chiede che il Tribunale in sede voglia dichiarare l'interdizione/inabilitazione di CP_1 ato a Milano il 9.12.2004)”
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero in data 11 giugno 205, su segnalazione del Giudice Tutelare dott.ssa
Mauri, con ricorso regolarmente notificato ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia di interdizione/inabilitazione nei confronti di nato il [...], in Controparte_1 considerazione del fatto che quest'ultimo affetto da “psicosi deficitaria con comportamento dirompente, difficoltà di adattamento sociale e di gestione pulsionale, insufficienza mentale lieve e ritardo globale degli apprendimenti scolastici, autismo atipico e disabilità intellettiva” ha manifestato un peggioramento della propria condizione clinica con assunzione di comportamenti violenti tali da renderlo pericoloso socialmente, con rifiuto a intraprendere un percorso riabilitativo comunitario.
All'udienza del giorno 25 novembre 2025 il Giudice ha provveduto all'audizione dell' e dell'ads dott.ssa funzionaria delegato dal Controparte_2 Controparte_3 Sindaco p.t. del Comune di Sesto San Giovanni ed il Giudice ha quindi riservato la decisione al Collegio.
II. La domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione,
l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. In tale quadro, le misure della interdizione e della inabilitazione divengono residuali rispetto alla meno invasiva misura della amministrazione di sostegno. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che “non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo
(nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”).
Risulta dalla documentazione socio – sanitaria versata in atti che , è affetto Controparte_1 da “psicosi deficitaria con comportamento dirompente, difficoltà di adattamento sociale e di gestione pulsionale, insufficienza mentale lieve e ritardo globale degli apprendimenti scolastici, autismo atipico e disabilità intellettiva” ed è incapace di provvedere ai propri interessi in piena autonomia (cfr. relazione clinica asst Nord Milano del 2.05.2025). Dalla predetta relazione risulta inoltre il fallimento del percorso domiciliare ed educativo organizzato a suo favore in ragione dei comportamenti violenti dallo stesso posti in essere divenendo pericoloso socialmente ed il rifiuto dello stesso in ordine ad un inserimento comunitario.
All'udienza del 25.11.2025 la funzionaria del Comune di Sesto San Giovanni CP_3 delegata dal Sindaco p.t. quale ads di , ha riferito che dalla relazione aggiornata del CP_1
CPS del 17.11.2025 risulta un miglioramento della condizione riferibile a e dei CP_1 rispettivi comportamenti in considerazione della rimodulazione della terapia psicofarmacologica, mostrando pertanto un complessivo buon compenso e una stabilità del quadro psicopatologico (cfr. verbale del 25.11.2025).
La condizione di è stata complessivamente riscontrata anche da parte del Giudice in CP_1 tale giudizio, in sede di relativa audizione;
egli infatti risponde in modo semplice e ripetitivo alle domande che gli vengono poste.
Il Tribunale di Monza ha già provveduto a nominare a tutela dello stesso un amministratore di sostegno a tempo indeterminato, individuato nel sindaco p.t. del Comune di Sesto San
Giovanni.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la scelta tra la misura di protezione della interdizione o inabilitazione e quella, meno invasiva, della amministrazione di sostegno, deve essere effettuata avuto riguardo non tanto e non solo al grado di infermità dell'incapace, quanto piuttosto all'esigenza di protezione della persona e del suo patrimonio, complessivamente considerati.
Non sussistono, nel caso di specie, esigenze di tutela del patrimonio tale da rendere non idonea la misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Come dichiarato dallo stesso ricorrente e confermato dal funzionario delegato dal Sindaco p.t. del Comune di Sesto San Giovanni quale ads in udienza, infatti, percepisce CP_1 esclusivamente la pensione di circa 1300,00 euro netti mensili.
Ritiene, in conclusione, il Tribunale che dagli elementi descritti sia emersa una abituale alterazione delle facoltà mentali di e che, nondimeno, le esigenze di tutela del CP_1 beneficiario, tenuto conto delle limitate esigenze gestorie, possano essere ben soddisfatte con la meno invasiva misura di protezione della amministrazione di sostegno, risultando la stessa nel caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi emersi e sopra riportati, una misura pienamente idonea ad assicurare al soggetto la protezione, l'assistenza e il sostegno necessari, atteso peraltro anche il recente miglioramento della condizione psicopatologica dello stesso e dei rispettivi agiti a seguito di modifica della rispettiva terapia come riferito dal funzionario in udienza alla luce della relazione di aggiornamento del CPS (asst Nord Milano). CP_3 Le spese devono essere dichiarate irripetibili nei confronti del resistente che non si è costituito nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: visto l'art. 414 e 415 c.c.
1. RIGETTA il ricorso per interdizione/inabilitazione visti gli artt. 91 ss. c.p.c.
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025
Il Presidente
EN SC
Il Giudice estensore
LB RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EN SC Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LB RA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4095/2025 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale Di Monza
Nei confronti di
(cf. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“chiede che il Tribunale in sede voglia dichiarare l'interdizione/inabilitazione di CP_1 ato a Milano il 9.12.2004)”
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero in data 11 giugno 205, su segnalazione del Giudice Tutelare dott.ssa
Mauri, con ricorso regolarmente notificato ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia di interdizione/inabilitazione nei confronti di nato il [...], in Controparte_1 considerazione del fatto che quest'ultimo affetto da “psicosi deficitaria con comportamento dirompente, difficoltà di adattamento sociale e di gestione pulsionale, insufficienza mentale lieve e ritardo globale degli apprendimenti scolastici, autismo atipico e disabilità intellettiva” ha manifestato un peggioramento della propria condizione clinica con assunzione di comportamenti violenti tali da renderlo pericoloso socialmente, con rifiuto a intraprendere un percorso riabilitativo comunitario.
All'udienza del giorno 25 novembre 2025 il Giudice ha provveduto all'audizione dell' e dell'ads dott.ssa funzionaria delegato dal Controparte_2 Controparte_3 Sindaco p.t. del Comune di Sesto San Giovanni ed il Giudice ha quindi riservato la decisione al Collegio.
II. La domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione,
l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. In tale quadro, le misure della interdizione e della inabilitazione divengono residuali rispetto alla meno invasiva misura della amministrazione di sostegno. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che “non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo
(nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”).
Risulta dalla documentazione socio – sanitaria versata in atti che , è affetto Controparte_1 da “psicosi deficitaria con comportamento dirompente, difficoltà di adattamento sociale e di gestione pulsionale, insufficienza mentale lieve e ritardo globale degli apprendimenti scolastici, autismo atipico e disabilità intellettiva” ed è incapace di provvedere ai propri interessi in piena autonomia (cfr. relazione clinica asst Nord Milano del 2.05.2025). Dalla predetta relazione risulta inoltre il fallimento del percorso domiciliare ed educativo organizzato a suo favore in ragione dei comportamenti violenti dallo stesso posti in essere divenendo pericoloso socialmente ed il rifiuto dello stesso in ordine ad un inserimento comunitario.
All'udienza del 25.11.2025 la funzionaria del Comune di Sesto San Giovanni CP_3 delegata dal Sindaco p.t. quale ads di , ha riferito che dalla relazione aggiornata del CP_1
CPS del 17.11.2025 risulta un miglioramento della condizione riferibile a e dei CP_1 rispettivi comportamenti in considerazione della rimodulazione della terapia psicofarmacologica, mostrando pertanto un complessivo buon compenso e una stabilità del quadro psicopatologico (cfr. verbale del 25.11.2025).
La condizione di è stata complessivamente riscontrata anche da parte del Giudice in CP_1 tale giudizio, in sede di relativa audizione;
egli infatti risponde in modo semplice e ripetitivo alle domande che gli vengono poste.
Il Tribunale di Monza ha già provveduto a nominare a tutela dello stesso un amministratore di sostegno a tempo indeterminato, individuato nel sindaco p.t. del Comune di Sesto San
Giovanni.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la scelta tra la misura di protezione della interdizione o inabilitazione e quella, meno invasiva, della amministrazione di sostegno, deve essere effettuata avuto riguardo non tanto e non solo al grado di infermità dell'incapace, quanto piuttosto all'esigenza di protezione della persona e del suo patrimonio, complessivamente considerati.
Non sussistono, nel caso di specie, esigenze di tutela del patrimonio tale da rendere non idonea la misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Come dichiarato dallo stesso ricorrente e confermato dal funzionario delegato dal Sindaco p.t. del Comune di Sesto San Giovanni quale ads in udienza, infatti, percepisce CP_1 esclusivamente la pensione di circa 1300,00 euro netti mensili.
Ritiene, in conclusione, il Tribunale che dagli elementi descritti sia emersa una abituale alterazione delle facoltà mentali di e che, nondimeno, le esigenze di tutela del CP_1 beneficiario, tenuto conto delle limitate esigenze gestorie, possano essere ben soddisfatte con la meno invasiva misura di protezione della amministrazione di sostegno, risultando la stessa nel caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi emersi e sopra riportati, una misura pienamente idonea ad assicurare al soggetto la protezione, l'assistenza e il sostegno necessari, atteso peraltro anche il recente miglioramento della condizione psicopatologica dello stesso e dei rispettivi agiti a seguito di modifica della rispettiva terapia come riferito dal funzionario in udienza alla luce della relazione di aggiornamento del CPS (asst Nord Milano). CP_3 Le spese devono essere dichiarate irripetibili nei confronti del resistente che non si è costituito nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: visto l'art. 414 e 415 c.c.
1. RIGETTA il ricorso per interdizione/inabilitazione visti gli artt. 91 ss. c.p.c.
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025
Il Presidente
EN SC
Il Giudice estensore
LB RA