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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1978/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro tra
(avv. Fabio Candalice); Parte_1
e
(avv.ti Raffaella Travi e Grazia Controparte_1
Benedetta Marina Marino)
all'udienza del 9.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto al servizio mensa e del diritto al risarcimento dei danni per la mancata fruizione del servizio stesso- è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulle eccezioni sollevate dalla parte resistente.
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio atteso che il ricorso appare sufficientemente determinato in ordine sia all'oggetto della domanda sia alla esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento. Difatti, è giurisprudenza costante della Suprema Corte che per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c., a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una propria compiuta difesa(v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501, 13 novembre 2001 n. 14090, 18 giugno 2002 n. 8839).
1 Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G. adita, considerato che la parte ricorrente ha agito, non al fine di rivendicare il proprio diritto soggettivo all'istituzione del servizio mensa, bensì per ottenere l'accertamento dell'inadeguatezza di quello già istituito dall'Azienda sanitaria datrice di lavoro e, di conseguenza, del suo diritto alla tutela risarcitoria;
pertanto, le doglianze del lavoratore non sono volte a sindacare le scelte organizzatorie della P.A. e la sua discrezionalità amministrativa, bensì a verificare l'esattezza del suo adempimento nell'attività esecutiva di un servizio asseritamente già previsto dall' stessa Pt_2
e ad ottenere il risarcimento del danno.
Passando al merito, è opportuno preliminarmente riscostruire la normativa di riferimento. L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di Comparto del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del
Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del
Comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente. La disposizione normativa prevede che:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990».
2 Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori… 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile». La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 270/1987 e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
Da ciò consegue, come già affermato dalla Corte D'Appello di Bari con la sentenza n. 2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla
SA (con le sentenze del 2 ottobre 2012 n. 16736 e dell'8 novembre 2013 n. 25192 richiamate nel suddetto precedente), “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili. La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia
3 dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n. 384 del 1990. Cass. 16736/12 ha precisato: <<lo conferma altres la disposta disapplicazione comma del d.p.r. n. art. che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. sarebbe stato quindi necessario venisse previsto in sede di contrattazione decentrata> …>>.
La SA con la pronuncia n. 25192/13 ha ribadito che è <> l'
CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili>>. Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente lasciato all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato. Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata dalla
4 Suprema Corte anche di recente (v. Cass., Ord. n. 25622 del
2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”). Il tenore letterale della disposizione normativa in esame conduce a ritenere l'istituzione della mensa ovvero l'attribuzione di modalità sostitutive una mera facoltà dell'ente in quanto gli enti “possono” istituire mense di servizio.
L'istituzione del servizio mensa ovvero le modalità sostitutive non costituiscono un obbligo a carico dell'ente in quanto l'attivazione di tali istituti contrattuali è subordinata alla valutazione dell'ente in ordine alla congruità rispetto al proprio assetto organizzativo ed alla compatibilità con le risorse disponibili;
di conseguenza non può ritenersi sussistente in capo al lavoratore alcun diritto soggettivo al servizio mensa o alla attribuzione delle modalità sostitutive. L' inoltre si è spesa argomentando Pt_2 CP_1 sull'invalidità dell'accordo e sulla sua qualificazione quale “mera dichiarazione di intenti”. Come condivisibilmente affermato dalla Cda territoriale con sentenza n. 7/25 del 13.01.2025, deve evidenziarsi che l'accordo in parola è stato stipulato in un'epoca in cui i lavoratori del presidio pediatrico non erano CP_2 ancora dipendenti del , essendo cronologicamente CP_1 antecedente alla costituzione dell' Controparte_3 quale stabilimento ospedaliero dell'
[...] [...]
, che risale al 2005 (v. la Delibera Regionale n. CP_4
957 del 29 giugno 2004 nonché il Regolamento Regionale del
23 dicembre 2004, n. 9 avente ad oggetto: “Trasferimento all' Controparte_5 dello Stabilimento di
[...] CP_2
. Integrazione”). CP_1
Si ritiene che questa considerazione integri una circostanza dirimente in senso sfavorevole alla parte, e ciò alla luce della stessa prospettazione attorea, atteso che nel ricorso
5 introduttivo si sostiene, a fondamento della richiesta risarcitoria, che l' sarebbe stata inadempiente Pt_2 rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo sindacale del 29 marzo 2001. Laddove, non sembra affatto che si possa intravedere qualsivoglia profilo di inadempienza rispetto a soggetti giuridici che non erano rappresentati dai sindacati che hanno sottoscritto l'accordo del 29 marzo 2001; né è possibile parlare di inadempimento rispetto a soggetti contrattuali che non erano parte di quell'accordo.
L'articolo 29 del Contratto Collettivo del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”. Ciò significa che l' non avrebbe potuto - e non Pt_2 potrebbe - prescindere dalla copertura finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e s'inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego.
Già con la sentenza della Cda di del 2019 si è affermato CP_1 che “con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori.
Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche, cioè a profili immanenti al Part modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”. Come correttamente rilevato dall' l'esigenza del Pt_2 rispetto dei vincoli di bilancio e la necessità della copertura finanziaria è esplicitata anche nel D. Lgs. n. 165/01, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche
6 amministrazioni. Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (artt. 40, 3° co.,
e 43, 5° co.) ma stabilisce, all'art. 40 bis introdotto dal D. Lgs. n. 150/09, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa.
Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal D. Lgs. n. 150/09 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso.
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002) è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass., Ord. n.
25622/2023 cit.).
Anche la legislazione regionale, con la L. n. 1 del 2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego e si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
Difatti, l'art. 7 della legge regionale n. 1/2008 (successivo al 2001), rubricato “Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue:
«
1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive
(buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 20000. 2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
7
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio». La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa - e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” - ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio. Da tanto consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, giacché in caso contrario si porrebbe in essere la violazione della norma in esame, la quale esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio in parola in assenza delle condizioni indicate nei punti a) e b) del comma 2; laddove trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente (“In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”). Va evidenziato, inoltre, che “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” richiesta dalla norma regionale deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa ma anche successivamente;
ciò di cui danno atto le stesse parti contrattuali dell'accordo del 29 marzo 2001, atteso che lo stesso, a dimostrazione dell'assenza di uno studio sull'impatto economico del fenomeno, espressamente prevede nella parte finale “la necessità di effettuare una serie di verifiche, anche dal punto di vista finanziario”.
Orbene, in relazione al periodo oggetto di causa risulta documentato che l'Accordo sindacale del 29 marzo 2001 non coinvolgeva in alcun modo i dipendenti dell'
[...]
e non conteneva pacificamente Controparte_3 alcuna previsione finanziaria di risorse eventualmente destinabili allo scopo. Né risulta in ogni caso che i bilanci del relativi alle annualità per cui è causa CP_1 fossero compatibili con l'apertura di un ulteriore servizio mensa presso il diverso plesso dell' Controparte_3
Non vi è quindi prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio a cui il menzionato art. 7 della L.R.
n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa.
8 L'art. 7 della legge della 19 febbraio 2008, CP_6
n. 1 “àncora l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle “due condizioni essenziali” (A) della
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” e (B) della “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”; sancisce coerentemente che, in assenza delle predette condizioni, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”.
La legge regionale 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che – come si è visto – non vale a fondare alcun diritto alla mensa, almeno per gli anni dedotti in questa controversia – per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di retribuzione.” (cfr. il già citato precedente di questa Corte n. 2289 del 2019).
L'art. 29 dell'accordo integrativo del CCNL del 7 aprile
1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del servizio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non disponibili né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità.
Alla mancata previsione di copertura finanziaria consegue la nullità dell'accordo sindacale del 29 marzo 2001, in quanto posto in essere in violazione di norme di legge.
Al riguardo è opportuno sottolineare che la S.C., nella recente sentenza 21 febbraio 2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale, ha affermato che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del
d.lgs. n.286 del 1999.”. Secondo la SA “Tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un
9 requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal
CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452)”. Se, quindi, la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa è prevista dal legislatore come condizione per la stipula dei contratti decentrati (a mente del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3), ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa difformi che prescindono da tale verifica di compatibilità. E ciò vale anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole (cfr. Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui “Anche una delibera di recepimento di quell'Accordo…se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata … (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021,
n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”. Difatti, se l' , reputando valido l'obbligo assunto in Pt_2 sede di contrattazione decentrata con l'accordo del 29 marzo
2001, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque presti servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che “sono nulle e devono essere disapplicate”.
Osta, dunque, all'accoglimento della domanda anche tale ulteriore impedimento di tipo economico. La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in
10 sede di attivazione del servizio ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo.
L'accordo sindacale del 29 marzo 2001, dunque, non risulta idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo anteriore all'accorpamento dell'Ospedale
Pediatrico al Policlinico e difforme dalla normativa nazionale e regionale alla luce della quale occorre la copertura di spesa.
Né ci si può dolere dell'avvenuta scelta di utilizzare per il servizio mensa un edificio situato in posizione svantaggiata, posto che l'Azienda nel 2001 non avrebbe potuto prevedere che nel 2005 quella scelta non avrebbe soddisfatto anche i bisogni dei dipendenti del P.O. CP_2
Laddove, l'invocato accordo aziendale che i ricorrenti reputano istitutivo della mensa risale al 29.03.2001, epoca in cui l'assetto organizzativo dell'azienda era evidentemente diverso e sicuramente non contemplava affatto il P.O. trasferito presso l'azienda CP_2 resistente solo a decorrere dal 2005.
Pertanto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante per l'azienda resistente l'accordo del 29.03.2001 invocato dai ricorrenti, in ogni caso detto accordo era stato stipulato tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'epoca, in cui non era nemmeno ipotizzabile un possibile accorpamento del P.O. all' resistente. CP_2 Pt_2
Ad ogni buon conto, deve darsi atto delle genericità delle richieste risarcitorie della parte;
anche laddove si volesse ritenere astrattamente vincolante l'accordo aziendale del 29.03.2001 invocato dalla parte ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria avanzata per inadempimento datoriale, in ogni caso il ricorso non potrebbe essere accolto per mancata compiuta allegazione e prova dei pregiudizi subiti e del nesso causale tra l'inadempimento ed i danni conseguenti.
Per tutte le ragioni sin qui evidenziate, la domanda attorea deve essere rigettata. Compensa le spese processuali tra le parti attesa la controvertibilità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti di merito di primo grado difformi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda attorea;
11 -compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 9.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro tra
(avv. Fabio Candalice); Parte_1
e
(avv.ti Raffaella Travi e Grazia Controparte_1
Benedetta Marina Marino)
all'udienza del 9.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto al servizio mensa e del diritto al risarcimento dei danni per la mancata fruizione del servizio stesso- è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulle eccezioni sollevate dalla parte resistente.
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio atteso che il ricorso appare sufficientemente determinato in ordine sia all'oggetto della domanda sia alla esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento. Difatti, è giurisprudenza costante della Suprema Corte che per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c., a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una propria compiuta difesa(v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501, 13 novembre 2001 n. 14090, 18 giugno 2002 n. 8839).
1 Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G. adita, considerato che la parte ricorrente ha agito, non al fine di rivendicare il proprio diritto soggettivo all'istituzione del servizio mensa, bensì per ottenere l'accertamento dell'inadeguatezza di quello già istituito dall'Azienda sanitaria datrice di lavoro e, di conseguenza, del suo diritto alla tutela risarcitoria;
pertanto, le doglianze del lavoratore non sono volte a sindacare le scelte organizzatorie della P.A. e la sua discrezionalità amministrativa, bensì a verificare l'esattezza del suo adempimento nell'attività esecutiva di un servizio asseritamente già previsto dall' stessa Pt_2
e ad ottenere il risarcimento del danno.
Passando al merito, è opportuno preliminarmente riscostruire la normativa di riferimento. L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di Comparto del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del
Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del
Comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente. La disposizione normativa prevede che:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990».
2 Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori… 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile». La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 270/1987 e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
Da ciò consegue, come già affermato dalla Corte D'Appello di Bari con la sentenza n. 2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla
SA (con le sentenze del 2 ottobre 2012 n. 16736 e dell'8 novembre 2013 n. 25192 richiamate nel suddetto precedente), “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili. La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia
3 dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n. 384 del 1990. Cass. 16736/12 ha precisato: <<lo conferma altres la disposta disapplicazione comma del d.p.r. n. art. che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. sarebbe stato quindi necessario venisse previsto in sede di contrattazione decentrata> …>>.
La SA con la pronuncia n. 25192/13 ha ribadito che è <> l'
CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili>>. Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente lasciato all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato. Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata dalla
4 Suprema Corte anche di recente (v. Cass., Ord. n. 25622 del
2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”). Il tenore letterale della disposizione normativa in esame conduce a ritenere l'istituzione della mensa ovvero l'attribuzione di modalità sostitutive una mera facoltà dell'ente in quanto gli enti “possono” istituire mense di servizio.
L'istituzione del servizio mensa ovvero le modalità sostitutive non costituiscono un obbligo a carico dell'ente in quanto l'attivazione di tali istituti contrattuali è subordinata alla valutazione dell'ente in ordine alla congruità rispetto al proprio assetto organizzativo ed alla compatibilità con le risorse disponibili;
di conseguenza non può ritenersi sussistente in capo al lavoratore alcun diritto soggettivo al servizio mensa o alla attribuzione delle modalità sostitutive. L' inoltre si è spesa argomentando Pt_2 CP_1 sull'invalidità dell'accordo e sulla sua qualificazione quale “mera dichiarazione di intenti”. Come condivisibilmente affermato dalla Cda territoriale con sentenza n. 7/25 del 13.01.2025, deve evidenziarsi che l'accordo in parola è stato stipulato in un'epoca in cui i lavoratori del presidio pediatrico non erano CP_2 ancora dipendenti del , essendo cronologicamente CP_1 antecedente alla costituzione dell' Controparte_3 quale stabilimento ospedaliero dell'
[...] [...]
, che risale al 2005 (v. la Delibera Regionale n. CP_4
957 del 29 giugno 2004 nonché il Regolamento Regionale del
23 dicembre 2004, n. 9 avente ad oggetto: “Trasferimento all' Controparte_5 dello Stabilimento di
[...] CP_2
. Integrazione”). CP_1
Si ritiene che questa considerazione integri una circostanza dirimente in senso sfavorevole alla parte, e ciò alla luce della stessa prospettazione attorea, atteso che nel ricorso
5 introduttivo si sostiene, a fondamento della richiesta risarcitoria, che l' sarebbe stata inadempiente Pt_2 rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo sindacale del 29 marzo 2001. Laddove, non sembra affatto che si possa intravedere qualsivoglia profilo di inadempienza rispetto a soggetti giuridici che non erano rappresentati dai sindacati che hanno sottoscritto l'accordo del 29 marzo 2001; né è possibile parlare di inadempimento rispetto a soggetti contrattuali che non erano parte di quell'accordo.
L'articolo 29 del Contratto Collettivo del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”. Ciò significa che l' non avrebbe potuto - e non Pt_2 potrebbe - prescindere dalla copertura finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e s'inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego.
Già con la sentenza della Cda di del 2019 si è affermato CP_1 che “con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori.
Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche, cioè a profili immanenti al Part modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”. Come correttamente rilevato dall' l'esigenza del Pt_2 rispetto dei vincoli di bilancio e la necessità della copertura finanziaria è esplicitata anche nel D. Lgs. n. 165/01, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche
6 amministrazioni. Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (artt. 40, 3° co.,
e 43, 5° co.) ma stabilisce, all'art. 40 bis introdotto dal D. Lgs. n. 150/09, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa.
Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal D. Lgs. n. 150/09 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso.
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002) è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass., Ord. n.
25622/2023 cit.).
Anche la legislazione regionale, con la L. n. 1 del 2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego e si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
Difatti, l'art. 7 della legge regionale n. 1/2008 (successivo al 2001), rubricato “Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue:
«
1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive
(buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 20000. 2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
7
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio». La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa - e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” - ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio. Da tanto consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, giacché in caso contrario si porrebbe in essere la violazione della norma in esame, la quale esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio in parola in assenza delle condizioni indicate nei punti a) e b) del comma 2; laddove trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente (“In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”). Va evidenziato, inoltre, che “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” richiesta dalla norma regionale deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa ma anche successivamente;
ciò di cui danno atto le stesse parti contrattuali dell'accordo del 29 marzo 2001, atteso che lo stesso, a dimostrazione dell'assenza di uno studio sull'impatto economico del fenomeno, espressamente prevede nella parte finale “la necessità di effettuare una serie di verifiche, anche dal punto di vista finanziario”.
Orbene, in relazione al periodo oggetto di causa risulta documentato che l'Accordo sindacale del 29 marzo 2001 non coinvolgeva in alcun modo i dipendenti dell'
[...]
e non conteneva pacificamente Controparte_3 alcuna previsione finanziaria di risorse eventualmente destinabili allo scopo. Né risulta in ogni caso che i bilanci del relativi alle annualità per cui è causa CP_1 fossero compatibili con l'apertura di un ulteriore servizio mensa presso il diverso plesso dell' Controparte_3
Non vi è quindi prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio a cui il menzionato art. 7 della L.R.
n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa.
8 L'art. 7 della legge della 19 febbraio 2008, CP_6
n. 1 “àncora l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle “due condizioni essenziali” (A) della
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” e (B) della “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”; sancisce coerentemente che, in assenza delle predette condizioni, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”.
La legge regionale 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che – come si è visto – non vale a fondare alcun diritto alla mensa, almeno per gli anni dedotti in questa controversia – per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di retribuzione.” (cfr. il già citato precedente di questa Corte n. 2289 del 2019).
L'art. 29 dell'accordo integrativo del CCNL del 7 aprile
1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del servizio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non disponibili né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità.
Alla mancata previsione di copertura finanziaria consegue la nullità dell'accordo sindacale del 29 marzo 2001, in quanto posto in essere in violazione di norme di legge.
Al riguardo è opportuno sottolineare che la S.C., nella recente sentenza 21 febbraio 2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale, ha affermato che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del
d.lgs. n.286 del 1999.”. Secondo la SA “Tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un
9 requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal
CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452)”. Se, quindi, la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa è prevista dal legislatore come condizione per la stipula dei contratti decentrati (a mente del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3), ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa difformi che prescindono da tale verifica di compatibilità. E ciò vale anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole (cfr. Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui “Anche una delibera di recepimento di quell'Accordo…se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata … (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021,
n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”. Difatti, se l' , reputando valido l'obbligo assunto in Pt_2 sede di contrattazione decentrata con l'accordo del 29 marzo
2001, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque presti servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che “sono nulle e devono essere disapplicate”.
Osta, dunque, all'accoglimento della domanda anche tale ulteriore impedimento di tipo economico. La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in
10 sede di attivazione del servizio ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo.
L'accordo sindacale del 29 marzo 2001, dunque, non risulta idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo anteriore all'accorpamento dell'Ospedale
Pediatrico al Policlinico e difforme dalla normativa nazionale e regionale alla luce della quale occorre la copertura di spesa.
Né ci si può dolere dell'avvenuta scelta di utilizzare per il servizio mensa un edificio situato in posizione svantaggiata, posto che l'Azienda nel 2001 non avrebbe potuto prevedere che nel 2005 quella scelta non avrebbe soddisfatto anche i bisogni dei dipendenti del P.O. CP_2
Laddove, l'invocato accordo aziendale che i ricorrenti reputano istitutivo della mensa risale al 29.03.2001, epoca in cui l'assetto organizzativo dell'azienda era evidentemente diverso e sicuramente non contemplava affatto il P.O. trasferito presso l'azienda CP_2 resistente solo a decorrere dal 2005.
Pertanto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante per l'azienda resistente l'accordo del 29.03.2001 invocato dai ricorrenti, in ogni caso detto accordo era stato stipulato tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'epoca, in cui non era nemmeno ipotizzabile un possibile accorpamento del P.O. all' resistente. CP_2 Pt_2
Ad ogni buon conto, deve darsi atto delle genericità delle richieste risarcitorie della parte;
anche laddove si volesse ritenere astrattamente vincolante l'accordo aziendale del 29.03.2001 invocato dalla parte ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria avanzata per inadempimento datoriale, in ogni caso il ricorso non potrebbe essere accolto per mancata compiuta allegazione e prova dei pregiudizi subiti e del nesso causale tra l'inadempimento ed i danni conseguenti.
Per tutte le ragioni sin qui evidenziate, la domanda attorea deve essere rigettata. Compensa le spese processuali tra le parti attesa la controvertibilità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti di merito di primo grado difformi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda attorea;
11 -compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 9.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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