TRIB
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1340/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, tra
Avv. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv. Raffaele DE LUNA (C.F. ) e C.F._4
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attori -
contro
Avv. MA ND (C.F. , rappresentata e difesa C.F._5
da sé medesima
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, i fratelli Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
hanno evocato in giudizio loro sorella ND MA per
[...]
sentirla condannare al pagamento di € 20.000,00 in favore di Parte_2
, € 26.660,00 in favore di ed €
[...] Parte_1
40.000,00 in favore di o delle diverse somme Parte_3
ritenute di giustizia, a titolo di responsabilità extracontrattuale, quale risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. subiti in conseguenza della calunnia (o, in subordine, diffamazione aggravata ex art. 595, 2° comma, cod. pen.) commessa dalla convenuta con la denuncia-querela del 19.8.2016, indirizzata al
Procuratore della Repubblica di Paola (tramite il CC di Belvedere Marittimo) per i reati di violenza privata, estorsione ed atti persecutori.
Hanno dedotto che:
- il procedimento scaturito dalla predetta denuncia (n. 1744/16 R.G.N.R.) era stato definito con decreto di archiviazione del GIP di Paola del
28.5.2018 su richiesta del P.M. del 8.3.2018 non opposta dalla querelante;
- la denunciata condotta degli attori era consistita nell'approvazione di due delibere, aventi ad oggetto l'immobile di Bonificati destinato ad attività commerciale, denominato “Casina Rosa”, in comproprietà tra tutti i fratelli: l'una diretta alla realizzazione di lavori urgenti, con espressa previsione dell'accollo da parte degli attori della quota della convenuta in caso di sua opposizione e della rinuncia ad agire successivamente nei suoi confronti, l'altra funzionale alla stipula del contratto di affitto di azienda concernente il medesimo fabbricato e del contratto di comodato del terreno antistante (quest'ultimo oggetto di procedura di rideterminazione dei confini demaniali a seguito di erosione costiera);
2 - a tali delibere, impugnate dalla convenuta, era seguita soltanto la stipula del contratto di affitto con il suo consenso, con effettiva percezione, da parte della medesima, della sua quota di canoni;
- ciononostante la convenuta, aveva accusando gli attori di reati che, in virtù della professione di avvocato esercitata, ben sapeva non avevano commesso;
- gli attori avevano subito l'umiliazione dell'interrogatorio dai CC dei loro luoghi di residenza e, in particolare, l'Avv. Raffale MA quella supplementare di porsi come indagato dinnanzi ai magistrati della
Procura della Repubblica di Paola e del Tribunale di Paola con i quali interagisce quotidianamente nell'esercizio della sua attività professionale di avvocato iscritto presso il COA di Paola;
- per tale pregiudizio non patrimoniale spettava a ciascun attore, alla luce della tabella milanese per la diffamazione, la somma di € 20.000,00, aumentata di un terzo (per un totale di € 26.660,00) in favore dell'Avv.
per la descritta umiliazione Parte_1 supplementare e di € 20.000 (per un totale di € 40.000) in favore della dott.ssa , medico alle dipendenze dell' Parte_3 Pt_4
, per le chances di trasferimento perse perché, in ragione della
[...]
pendenza del procedimento penale, non aveva potuto partecipare nel
2016 e nel 2017 all'Avviso di Mobilità verso l' cui CP_1
invece aveva partecipato con esito vittorioso nella primavera del 2019 senza, tuttavai, ottenere il trasferimento in quanto, a causa del sopraggiunto pensionamento di collega, l' aveva opposto Parte_4
il proprio veto.
1.2. – Si è costituita ND MA, che ha eccepito: 1) il difetto di competenza di questo ufficio giudiziario in favore del Tribunale di Napoli in base al luogo di residenza del debitore in mancanza di prova del danno o, in subordine, in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere limitatamente alla domanda di
[...]
in ragione della sua residenza in Sessa Aurunca Parte_3
(CE); 2) l'improcedibilità della domanda degli attori per mancato esperimento del
3 procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010; 3) la nullità della domanda degli attori per violazione del combinato disposto degli artt. 24 e
68 del codice deontologico forense nell'espletamento del mandato loro conferito dall'attrice per contrasto con l'interesse Parte_3 pubblico alla giustizia e per conflitto d'interesse (in quanto gli stessi Avvocati esercitato le funzioni di procuratori contro la medesima Parte_3
nel proc. n. 1986/2019 RGAC davanti al Tribunale di Paola); 4) l'infondatezza delle domande sia per difetto di prova dei danni dedotti sia per impossibilità di qualificare la denuncia-querela del 19.8.2016 come calunnia (perché descrive fatti veri, senza simulare traccia di reati) o diffamazione aggravata (perché non realizzabile tramite denuncia).
2.1. – Ciò posto, è infondata l'eccezione di incompetenza.
Invero, con riferimento alle domanda di risarcimento danni da reato, il foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 cod. proc. civ. coincide con il forum commissi delicti e, quindi, nel caso di calunnia formale, con il luogo in cui è presentata la denuncia.
Nella vicenda che qui occupa, la denuncia querela della convenuta è stata presentata ai CC di Belvedere, Comune compreso nel circondario del Tribunale di
Paola, che, quindi, è l'ufficio giudiziario territorialmente competente ex art. 20 cod. proc. civ..
2.2. – È infondata anche l'eccezione di improcedibilità: la presente causa, avente ad oggetto risarcimento danni da calunnia o, subordine, diffamazione asseritamente realizzata con denuncia-querela, non rientra tra quelle per le quali l'art. 5 d.lgs. 28/2010 prevede l'obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, sancito, invece, per la ben diversa fattispecie del risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
2.3. – È altresì infondata l'eccezione di nullità della domanda per violazione degli artt. 24 e 68 del codice deontologico.
Infatti, la violazione del predetto codice genera responsabilità disciplinare ma non nullità processuali.
4 Peraltro, i difensori non hanno assunto incarichi nel presente processo in favore di parti in conflitto d'interessi.
La circostanza che, in altro giudizio al quale partecipa una delle odierne attrici
, i medesimi difensori svolgano incarico a Parte_3
favore di altre parti non configura alcuna ipotesi di nullità processuale nella presente causa.
2.4. – Nel merito, però, la domanda è infondata.
2.4.1. – Come visto, il procedimento n. 1744/16 R.G.N.R. scaturito dalla denuncia della convenuta è stato definito con decreto di archiviazione del GIP di Paola del 28.5.2018, motivato per relationem attraverso il richiamo alla richiesta del P.M. del
8.3.2018, ove si legge che “alla luce degli atti del fascicolo, appare evidente come le doglianze della querelante, oltre ad essere già oggetto di svariati procedimenti penali e civili, attengano a questioni meramente civilistiche del tutto prive di rilevanza penale, con riferimento a tutti i reati ipotizzati dalla (estorsione, violenza privata, Parte_3 atti persecutori)”.
Ciò significa che in sede penale la valutazione è stata circoscritta alla non sussumibilità della fattispecie dedotta in quelle penali prospettate dalla stessa querelante, senza compiere alcun accertamento sulla verità o falsità dei fatti denunciati.
Pertanto, il decreto di archiviazione non solo, per sua natura, non spiega effetti di giudicato nel presente giudizio civile, ma, non prendendo posizione sulla veridicità dei fatti denunciati, è persino privo di elementi o argomentazioni utili al riguardo.
In questo quadro, quindi, esclusa la ricorrenza della c.d. calunnia reale (mediante simulazione di tracce di reato), era onere degli attori prospettare prima e dimostrare poi la consapevole falsità dei fatti denunciati dalla convenuta (cfr. in merito all'onere, in capo a chi propone domanda di risarcimento danni, di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11271 del 12/6/2020), non essendo sufficiente la qualificazione penale dei fatti denunciati fornita dalla stessa querelante (cfr. Sez. 6,
Sentenza n. 34825 dell'1/7/2009: “Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice,
5 nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato”).
Tuttavia, gli attori non hanno chiaramente enucleato le parti asseritamente false contenute nella denuncia della convenuta né comunque hanno dimostrato l'ipotetica falsità dei fatti denunciati o articolato prove al riguardo.
2.4.2. – È infondata anche la subordinata prospettazione attore della denuncia della convenuta come diffamazione aggravata.
Invero, per consolidata giurisprudenza, “non assume rilevanza penale, fatto salvo il caso in cui risulti calunniosa, e specificamente non integra la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni” atteso che “ogni denuncia di notitia criminis si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare taluno di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione dell'incolpato. Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato. Va, perciò, condivisa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermi la fondatezza (v Cass sez. 5, 21.11.1980, , rv Per_1
147505; Id., 7.3.2006, Rv 234551; 20.2.2008, Pavone, 239825)” (Cass. Pen. Per_2
Sez. 6, Sentenza n. 29237 del 11/6/2010; conf. Cass. Pen Sez. 6, Sentenza n. 31601 del
11/5/2017).
Pertanto, fallita la dimostrazione della natura calunniosa della denuncia sporta dalla convenuta, non è possibile qualificarla come diffamatoria.
6 2.5. – La particolarità della controversia ed il più ampio contesto conflittuale nel quale si inscrive (come ampiamente rappresentato negli scritti delle parti) giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande degli attori, compensando le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 16 febbraio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
7