TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/02/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
: Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
in qualità di eredi della Sig.ra (C.F.: , con il patrocinio Per_1 C.F._4 dell'avv. BALSAMO DARIO ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 29/07/2023 la NR (deceduta in corso di causa, con Persona_1 successiva costituzione degli eredi indicati in intestazione) conveniva l' innanzi questa CP_1
A.G. chiedendone condanna al pagamento della somma di € € 2.635,8 olo di arretrati alla stessa spettanti per indennità di accompagnamento (€ 527,16 imp. Mensile accompagnamento 2023 x 5 mesi, da gennaio a maggio 2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza del credito (01.01.2023) sino all'effettivo soddisfo.
Lamentava(no) che, avendo chiesto ed ottenuto in riconoscimento- da parte della Commissione di Prima Istanza) del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 25-5-2023 aveva ricevuto l'erogazione in questione solo a decorrere dal mese di giugno 2023 e non pure dal 1°-1-2023, ovvero dal primo mese successivo alla domanda amministrativa, dalla proposta in data 6-12-2022. Per_1
1 Si costituiva l' resistente con memoria di contenuto assolutamente estraneo CP_1 all'oggetto del contendere.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità per il pagamento dei cui ratei è causa è stato temporalmente collocato dalla alla data del 25-5-2023, ovvero alla data CP_2 della visita;
vero è che a seguito d e visita effettuata il 10-1-2023 la stessa nulla statuiva sull'accompagnamento (pure oggetto di domanda CP_2
a) , sicchè la era costretta a sollecitare una nuova visita, fissata alla data Per_1 in questione. Fatto sta che la ricorrente- e gli eredi in riassunzione- non possono pretendere una erogazione che- per il periodo dalla domanda amministrativa e sino al 25-5-2023- non è supportata da una positiva verifica del requisito sanitario.
Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
+ 2 nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- Rigetta la domanda e compensa le spese.
Foggia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/02/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
: Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
in qualità di eredi della Sig.ra (C.F.: , con il patrocinio Per_1 C.F._4 dell'avv. BALSAMO DARIO ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 29/07/2023 la NR (deceduta in corso di causa, con Persona_1 successiva costituzione degli eredi indicati in intestazione) conveniva l' innanzi questa CP_1
A.G. chiedendone condanna al pagamento della somma di € € 2.635,8 olo di arretrati alla stessa spettanti per indennità di accompagnamento (€ 527,16 imp. Mensile accompagnamento 2023 x 5 mesi, da gennaio a maggio 2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza del credito (01.01.2023) sino all'effettivo soddisfo.
Lamentava(no) che, avendo chiesto ed ottenuto in riconoscimento- da parte della Commissione di Prima Istanza) del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 25-5-2023 aveva ricevuto l'erogazione in questione solo a decorrere dal mese di giugno 2023 e non pure dal 1°-1-2023, ovvero dal primo mese successivo alla domanda amministrativa, dalla proposta in data 6-12-2022. Per_1
1 Si costituiva l' resistente con memoria di contenuto assolutamente estraneo CP_1 all'oggetto del contendere.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità per il pagamento dei cui ratei è causa è stato temporalmente collocato dalla alla data del 25-5-2023, ovvero alla data CP_2 della visita;
vero è che a seguito d e visita effettuata il 10-1-2023 la stessa nulla statuiva sull'accompagnamento (pure oggetto di domanda CP_2
a) , sicchè la era costretta a sollecitare una nuova visita, fissata alla data Per_1 in questione. Fatto sta che la ricorrente- e gli eredi in riassunzione- non possono pretendere una erogazione che- per il periodo dalla domanda amministrativa e sino al 25-5-2023- non è supportata da una positiva verifica del requisito sanitario.
Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
+ 2 nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- Rigetta la domanda e compensa le spese.
Foggia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2