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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero
574/2020 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Monaco (C.F.: ), presso il cui studio, in Celico, C.F._1
alla Piazza 1° Maggio, n. 13, e all'indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;
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APPELLANTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo (C.F.: ), presso il cui C.F._2
studio, in Napoli, al Centro Direzionale Isola C2, sc. C, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso l'ordinanza pubblicata il 05.07.2019, resa, ex art. 702 ter c.p.c., dal
G.U. del Tribunale di Napoli in epilogo al contenzioso n. 36257/2018
R.G.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata l'ordinanza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dalla odierna appellata, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la risoluzione del contratto di leasing dedotto in lite, per grave inadempimento della convenuta
[...]
ed ordinata la restituzione, alla concedente, del bene concesso in Pt_1
locazione finanziaria, ha condannato la stessa al Parte_1
pagamento dei ratei scaduti ed ammontanti a complessivi € 34.537,61, oltre interessi di mora e spese di lite.
2. Il Tribunale, in estrema sintesi e per quanto ancora di rilevanza, ha disatteso l'eccezione, sollevata dalla odierna appellante, di usurarietà dei tassi applicati al contratto di leasing dedotto in lite, sul rilievo che oltre soglia sarebbe risultato il solo tasso di mora e non anche quello corrispettivo, comunque dovuto, nonostante la nullità del primo.
3. Con il gravame, l'appellante insiste nelle originarie eccezioni.
3.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese del grado.
3.2. All'esito dell'udienza del 25.06.2025, è stata fissata, per il
09.07.2025, la trattazione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. L'appello è inammissibile, perché tardivo.
5. Ed invero, il gravame risulta proposto oltre il termine (30 gg.) di cui all'art. 702 quater c.p.c.
L'ordinanza impugnata risulta depositata il 05.07.2019, mentre l'atto di appello sembrerebbe notificato solo in prossimità del 05.02.2020
(l'appellante non ha curato il deposito delle ricevute di notifica del gravame, datato 03.02.2020 ed iscritto a ruolo il 14 successivo), vale a dire in prossimità dell'ultimo giorno utile previsto dall'art. 327 c.p.c. per il termine ordinario (lungo) di sei mesi per l'impugnativa.
Né è dato dubitare del difetto di comunicazione, a cura della
Cancelleria ed ai procuratori delle parti costituite, dell'ordinanza impugnata, unica ipotesi (oltre a quella della contumacia in primo grado) che avrebbe legittimato la proposizione del gravame nel termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. n.
16893/2018), dal momento che dal fascicolo telematico di primo grado emerge che la stessa ordinanza risulta telematicamente trasmessa e ricevuta, anche dal procuratore dell'odierna appellante, il 05.07.2019,
h. 9:10.
5.1. Ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., applicabile ratione temporis:
“L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
Ovviamente, il riferimento alla notificazione dell'ordinanza, ai fini della decorrenza del termine per l'utile impugnativa, assume valenza solo ove la notificazione (a cura della parte) della pronuncia avvenga ancor prima della comunicazione (o in difetto della stessa) da parte della
Cancelleria, che rimane, in ogni caso, il termine ultimo quale dies a quo.
5.2. Non è dato dubitare della legittimità costituzionale del richiamato art. 702 quater c.p.c., dal momento che la PR CO (dal cui orientamento il Collegio non intende discostarsi), con ordinanza n.
11331/2017, ha avuto modo di occuparsi della questione, rilevando che: “E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte”.
5.3. Deve infine considerarsi che non soggiace al divieto, posto dall'art. 101 c.p.c., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione, non applicandosi la richiamata disposizione ai requisiti di ammissibilità previsti da norme la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Sul punto, va richiamato il costante orientamento della CO regolatrice secondo cui la tardività di un'eccezione (al pari che di una domanda o di una impugnazione) costituisce una circostanza obiettiva, che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, onde essa non configura quello sviluppo inatteso, per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.
Peraltro, il ricordato esito processuale non integra una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, il quale – nell'interpretazione data dalla CO Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. 28/4/2023, n. 11269; Cass.
4/11/2022, n. 32527; Cass. 7/3/2022, n. 7356; Cass. 18/11/2019, n.
29803). 5.4. Alla CO, dunque, non resta che dichiarare l'inammissibilità del gravame, in quanto proposto oltre il termine massimo previsto dall'art. 702 quater c.p.c. per il suo utile esperimento.
6. Il rilievo officioso della tardività del gravame giustifica la compensazione integrale inter partes delle spese del presente grado.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La CO d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 05.02.2020, da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del G.U. del Tribunale di Napoli, resa il
05.07.2019, in epilogo al giudizio civile n. 36257/2018 RG, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello, perché tardivo;
- compensa integralmente inter partes le spese del presente grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese