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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2322/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2322/2024 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1982, con l'Avv. D'AMATO FABIO come da procura in atti
RICORRENTE E
( , nato a [...], Gorum (Turchia), il CP_1 C.F._2
25.11.1979, avente cittadinanza italiana e turca
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.03.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra ha chiesto emettersi sentenza con la quale Parte_1 veniva regolamentata la responsabilità genitoriale in relazione alla IA minore nata a [...] il [...] dalla relazione avuta dalla stessa ricorrente Persona_1 con il Sig. Persona_2
A fondamento della domanda deduceva: a) di avere intrattenuto con l'odierno resistente una relazione sentimentale a seguito della in data 5.11.2020 era nata a [...]
la quale veniva immediatamente riconosciuta da entrambi i genitori;
b) Persona_1 che successivamente il IG. faceva rientro in Turchia e per circa otto mesi CP_1 interrompeva ogni forma di comunicazione con la IG.ra rascurando i propri Pt_1 doveri affettivi e materiali nei confronti della IA minore, nonostante la stessa in più occasioni avesse tentato di mettersi in contatto con il soprattutto per notiziarlo Per_2 sulla IA comune inviandogli foto e video della stessa, ai quali seguivano scarsi e freddi riscontri da parte dell'attuale resistente;
c) che durante il periodo estivo il IG.
si recava in Italia per circa dieci giorni, minacciava la IG.ra i portare CP_1 Pt_1 con sé la bambina in Turchia qualora quest'ultima non l'avesse voluta tenere;
altre volte nei suoi rientri in Italia il si scusava per le sue anomale condotte CP_1 affermando di aver avuto problemi sul posto di lavoro, di voler rimanere a vivere in Italia per almeno sei mesi avendo preso un'aspettativa dal posto di lavoro;
d) che dopo un periodo di convivenza presso l'abitazione dei genitori della IG.ra e Pt_1 durante l'intero periodo di permanenza del IG. in Italia, lo stesso mostrava fin CP_1 dai primi periodi segni di instabilità emotiva esprimendo sconsiderati sentimenti di paura come quello di essere controllato dai colleghi di lavoro, supponendo che questi ultimi avessero complottato contro di lui suggerendo alla i lasciarlo;
e) che, Pt_1 in particolare, nell'ultimo periodo trascorso dal resistente in Italia, quest'ultimo era solito evitare qualsiasi forma di contatto con la compagna e soprattutto con la figlioletta, trascorrendo molto tempo al telefono con persone della propria famiglia di origine rimasta a vivere in Turchia, evitando qualsiasi contatto con persone;
f) che la situazione ad un certo punto era degenerata tanto che in data 19.05.2022 il CP_1 lasciava la compagna interrompendo da quel momento ogni forma di comunicazione con la medesima e quindi con la IA minore che all'epoca aveva solo due un Per_1 anno e mezzo di età; g) che la minore, unitamente alla madre, viveva in un immobile sito in CA (BO), dei nonni della medesima e concesso in comodato d'uso gratuito alla IA. La stessa poi era coadiuvata dai propri genitori nella gestione della IA sia da un punto di vista affettivo che materiale sostenendo per intero le spese relative al suo mantenimento e garantendo, un ordinario stile e tenore di vita. La minore, infatti, frequentava regolarmente la scuola dell'infanzia sita in CA, aveva ottimi rapporti con i compagni di scuola, praticava sport e frequentava un corso di lingua inglese. La ricorrente, inoltre, era una insegnante presso una scuola secondaria con una retribuzione mensile di euro 1.776,00 e risultava proprietaria di due immobili: uno in Turchia, ad Istanbul concesso in locazione canone di euro 900,00, ed un altro sito in CA ( BO ), in relazione al quale percepiva un canone di locazione pari ad € 200,00 . Alla luce di quanto finora esposto, considerato che la ricorrente era chiamata ad assumere tutte le decisioni sulla minore e considerando la totale assenza e disinteresse del padre, concludeva chiedendo disporsi l'affidamento “super esclusivo” della minore alla madre della minore oltre alle ulteriori richieste in atti.
Nel corso del processo, nella contumacia dell'imputato, all'esito della prima udienza ed in assenza di mezzi istruttori da assumere, dopo la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di parte ricorrente.
La domanda è fondata. Quanto all'affidamento esclusivo richiesto dalla madre giova premettere che, il giudizio che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare un figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, oltre a considerare le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (cfr. Cass. 18817/2015). L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale può, tuttavia, trovare una deroga rimettendo al giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali, in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). Ciò accade in situazioni in cui il genitore non affidatario renda difficile o addirittura impraticabile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, Ebbene, sulla base della documentazione in atti si ritiene che, allo stato, risultino presenti le indicate condizioni per disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Persona_1
Ed invero, la irreperibilità e indisponibilità del padre nei confronti della minore, sotto qualsivoglia profilo e da ultimo il disinteresse dimostrato non comparendo o facendosi assistere nell'odierno procedimento, depongono a favore di un affidamento esclusivo ed altresì in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo anche le decisioni di maggiore interesse per la minore, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore. L'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo comporta, la collocazione prevalente della minore presso la madre. Quanto ai diritti di visita del padre rispetto ai quali appare opportuno affidarsi a criteri di ragionevole prudenza, si dispone che il padre potrà incontrare e vedere la minore in modo molto graduale, alla presenza e sotto la guida dei Servizi Sociali del Comune di residenza della minore.
In merito al contributo per il mantenimento della minore appare legittimo fissare in euro 200,00 mensili la somma a carico del padre oltre alle spese straordinarie. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
PQM
Il Tribunale di BO definitivamente pronunciando così provvede: 1. dispone l'affidamento esclusivo della IA minore nata a [...] il Persona_1
05.11.2020 alla madre nata a [...] il [...] con Parte_1 collocamento prevalente della minore presso l'abitazione in cui attualmente vive la madre, sita in CA, alla Via Dei Lecci, 2. Alla Sig.ra vengono altresì Pt_1 riservate le decisioni di maggiore interesse per la IA in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
2. dispone che il padre potrà vedere la IA, in occasione di incontri protetti che, ove richiesti, saranno organizzati dai Servizi Sociali di residenza della minore;
3. corrisponderà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno CP_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della IA minore , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa e da individuarsi secondo il Protocollo dell'11.9.2018 assunto in materia dal Tribunale di BO;
4. Nulla sulle spese. Così deciso in BO nella camera di conIGlio del 20/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2322/2024 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1982, con l'Avv. D'AMATO FABIO come da procura in atti
RICORRENTE E
( , nato a [...], Gorum (Turchia), il CP_1 C.F._2
25.11.1979, avente cittadinanza italiana e turca
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.03.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra ha chiesto emettersi sentenza con la quale Parte_1 veniva regolamentata la responsabilità genitoriale in relazione alla IA minore nata a [...] il [...] dalla relazione avuta dalla stessa ricorrente Persona_1 con il Sig. Persona_2
A fondamento della domanda deduceva: a) di avere intrattenuto con l'odierno resistente una relazione sentimentale a seguito della in data 5.11.2020 era nata a [...]
la quale veniva immediatamente riconosciuta da entrambi i genitori;
b) Persona_1 che successivamente il IG. faceva rientro in Turchia e per circa otto mesi CP_1 interrompeva ogni forma di comunicazione con la IG.ra rascurando i propri Pt_1 doveri affettivi e materiali nei confronti della IA minore, nonostante la stessa in più occasioni avesse tentato di mettersi in contatto con il soprattutto per notiziarlo Per_2 sulla IA comune inviandogli foto e video della stessa, ai quali seguivano scarsi e freddi riscontri da parte dell'attuale resistente;
c) che durante il periodo estivo il IG.
si recava in Italia per circa dieci giorni, minacciava la IG.ra i portare CP_1 Pt_1 con sé la bambina in Turchia qualora quest'ultima non l'avesse voluta tenere;
altre volte nei suoi rientri in Italia il si scusava per le sue anomale condotte CP_1 affermando di aver avuto problemi sul posto di lavoro, di voler rimanere a vivere in Italia per almeno sei mesi avendo preso un'aspettativa dal posto di lavoro;
d) che dopo un periodo di convivenza presso l'abitazione dei genitori della IG.ra e Pt_1 durante l'intero periodo di permanenza del IG. in Italia, lo stesso mostrava fin CP_1 dai primi periodi segni di instabilità emotiva esprimendo sconsiderati sentimenti di paura come quello di essere controllato dai colleghi di lavoro, supponendo che questi ultimi avessero complottato contro di lui suggerendo alla i lasciarlo;
e) che, Pt_1 in particolare, nell'ultimo periodo trascorso dal resistente in Italia, quest'ultimo era solito evitare qualsiasi forma di contatto con la compagna e soprattutto con la figlioletta, trascorrendo molto tempo al telefono con persone della propria famiglia di origine rimasta a vivere in Turchia, evitando qualsiasi contatto con persone;
f) che la situazione ad un certo punto era degenerata tanto che in data 19.05.2022 il CP_1 lasciava la compagna interrompendo da quel momento ogni forma di comunicazione con la medesima e quindi con la IA minore che all'epoca aveva solo due un Per_1 anno e mezzo di età; g) che la minore, unitamente alla madre, viveva in un immobile sito in CA (BO), dei nonni della medesima e concesso in comodato d'uso gratuito alla IA. La stessa poi era coadiuvata dai propri genitori nella gestione della IA sia da un punto di vista affettivo che materiale sostenendo per intero le spese relative al suo mantenimento e garantendo, un ordinario stile e tenore di vita. La minore, infatti, frequentava regolarmente la scuola dell'infanzia sita in CA, aveva ottimi rapporti con i compagni di scuola, praticava sport e frequentava un corso di lingua inglese. La ricorrente, inoltre, era una insegnante presso una scuola secondaria con una retribuzione mensile di euro 1.776,00 e risultava proprietaria di due immobili: uno in Turchia, ad Istanbul concesso in locazione canone di euro 900,00, ed un altro sito in CA ( BO ), in relazione al quale percepiva un canone di locazione pari ad € 200,00 . Alla luce di quanto finora esposto, considerato che la ricorrente era chiamata ad assumere tutte le decisioni sulla minore e considerando la totale assenza e disinteresse del padre, concludeva chiedendo disporsi l'affidamento “super esclusivo” della minore alla madre della minore oltre alle ulteriori richieste in atti.
Nel corso del processo, nella contumacia dell'imputato, all'esito della prima udienza ed in assenza di mezzi istruttori da assumere, dopo la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di parte ricorrente.
La domanda è fondata. Quanto all'affidamento esclusivo richiesto dalla madre giova premettere che, il giudizio che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare un figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, oltre a considerare le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (cfr. Cass. 18817/2015). L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale può, tuttavia, trovare una deroga rimettendo al giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali, in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). Ciò accade in situazioni in cui il genitore non affidatario renda difficile o addirittura impraticabile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, Ebbene, sulla base della documentazione in atti si ritiene che, allo stato, risultino presenti le indicate condizioni per disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Persona_1
Ed invero, la irreperibilità e indisponibilità del padre nei confronti della minore, sotto qualsivoglia profilo e da ultimo il disinteresse dimostrato non comparendo o facendosi assistere nell'odierno procedimento, depongono a favore di un affidamento esclusivo ed altresì in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo anche le decisioni di maggiore interesse per la minore, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore. L'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo comporta, la collocazione prevalente della minore presso la madre. Quanto ai diritti di visita del padre rispetto ai quali appare opportuno affidarsi a criteri di ragionevole prudenza, si dispone che il padre potrà incontrare e vedere la minore in modo molto graduale, alla presenza e sotto la guida dei Servizi Sociali del Comune di residenza della minore.
In merito al contributo per il mantenimento della minore appare legittimo fissare in euro 200,00 mensili la somma a carico del padre oltre alle spese straordinarie. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
PQM
Il Tribunale di BO definitivamente pronunciando così provvede: 1. dispone l'affidamento esclusivo della IA minore nata a [...] il Persona_1
05.11.2020 alla madre nata a [...] il [...] con Parte_1 collocamento prevalente della minore presso l'abitazione in cui attualmente vive la madre, sita in CA, alla Via Dei Lecci, 2. Alla Sig.ra vengono altresì Pt_1 riservate le decisioni di maggiore interesse per la IA in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
2. dispone che il padre potrà vedere la IA, in occasione di incontri protetti che, ove richiesti, saranno organizzati dai Servizi Sociali di residenza della minore;
3. corrisponderà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno CP_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della IA minore , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa e da individuarsi secondo il Protocollo dell'11.9.2018 assunto in materia dal Tribunale di BO;
4. Nulla sulle spese. Così deciso in BO nella camera di conIGlio del 20/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco