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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3178/2019, promossa da:
, in Parte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pechini Fabiana
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Antonella Scipioni
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.09.2019, la Parte_1 di conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società rassegnando le Pt_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, contrariis reiectis: nel merito in via principale dichiarare e accertare l'inadempimento della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. e per l'effetto condannare la stessa al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di €
pagina 1 di 8 48.191,16 o dell'altra diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Allegava, in sintesi e per quanto di interesse:
- che aveva stipulato con la convenuta la polizza n. 114.58.00100044 denominata “all risks” a copertura dei danni da incendio, terremoto, furto ed elettronica con decorrenza dal 30.04.2014 al 30.04.2018, per il tramite di
A&G BROKER SRL;
- che l'immobile che ospitava l'ente, sito in alla Via Savini n. 48/50, subiva lesioni strutturali con crepe Pt_1
e distacchi murari a causa dell'evento sismico del 24.08.2016, che venivano denunciati all'Agenzia Broker A&G
BROKER SRL;
- che, dopo il successivo terremoto del 31.10.2016, inviava alla Broker srl ulteriore comunicazione specificando che i danni subiti dall'immobile erano notevolmente aumentati;
- che provvedeva all'esecuzione dei lavori necessari onde poter garantire la fruibilità dei locali e i relativi servizi all'utenza;
- che il sinistro veniva aperto in data 18.01.2017 con il numero 114/17/00256 e che il Geom. effettuava CP_3 la perizia nel febbraio 2018;
- che i lavori eseguiti al fine di ripristinare l'agibilità e garantire la staticità dell'edificio risultavano dal computo metrico redatto dal tecnico incaricato dall'Ente Ing. per un totale di € 48.191,16. CP_4
Con comparsa depositata in data 14.01.2020, si costituiva la compagnia rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, limitare il risarcimento a carico della compagnia convenuta alla somma risultante al netto di € 30.000,00 per effetto dell'applicazione del doppio della franchigia contrattuale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Deduceva l'inammissibilità della domanda sul presupposto che la CCIA di avesse beneficiato dei Pt_1 contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 previsti dal D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 229/2016, la quale stabiliva che il contributo concesso era da considerarsi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità. Contestava, inoltre, il quantum debeatur risultante dal computo metrico estimativo a firma dell'Ing. e sosteneva che i due eventi di terremoto, rispettivamente CP_4 del 24.08.2016 e del 31.10.2016, fossero da considerarsi distinti e, pertanto, ad ognuno di essi dovesse essere applicata la franchigia contrattualmente prevista di € 15.000,00.
pagina 2 di 8 La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024, ove veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova sottolineare che la CCIAA di instaurava il Pt_1 presente giudizio al fine di vedere accertato l'inadempimento dell'assicurazione convenuta al contratto di polizza n. 114.58.00100044 del 30.04.2014 e il conseguente riconoscimento del suo diritto a percepire un risarcimento di
€ 48.191,16 per i danni riportati dall'immobile sito in alla Via Savini n. 48/50, a causa dell'evento Pt_1 sismico del 24.08.2016.
Orbene, emerge ex actis che l'attrice, per il tramite di A&G Broker srl, stipulava con la convenuta un contratto assicurativo avente ad oggetto la copertura del rischio conseguente ad eventi di incendio, terremoto, furto ed elettronica per l'immobile sito in alla via Savini n. 48/50 (tra gli altri) con decorrenza dal 30.04.2014 e Pt_1 scadenza al 30.04.2018 (cfr. all. n. 1 atto di citazione).
Così accertata l'operatività della polizza, quanto alla qualificazione dei danni non vi è discussione tra le parti circa l'esistenza degli stessi e circa la riconducibilità dei medesimi agli eventi sismici avvenuti in data
24.08.2016 e in data 31.10.2016.
Dall'analisi del contratto stipulato dalle parti in data 30.04.2014 emerge che la garanzia, relativamente ai danni da terremoto, prevedeva un limite di indennizzo pari al 40% delle somme assicurate, con un massimo di €
1.000.000,00 ed uno scoperto del 10% del danno, con un minimo di € 15.000,00 ed un massimo di €
100.000,00.
In particolare, la clausola di cui all'art. 39.24 del contratto prevedeva che: “La società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a causa endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro” (cfr. all. 1 atto di citazione).
Dall'istruttoria documentale emerge che, in seguito al sopralluogo del 31.12.2016, i tecnici della Protezione civile regionale dichiaravano l'edificio parzialmente inagibile (cfr. all. n. 5 atto di citazione). Con ordinanza n.
335 del 4.11.2016, il Sindaco di ordinava lo sgombero immediato dei locali danneggiati al piano terra Pt_1 rialzato e secondo dello stabile, nonché l'interdizione degli stessi all'uso, sulla scorta di quanto rilevato dai
Vigili del Fuoco il 31.10.2016 (cfr. all. n. 4 atto di citazione). Tale ordinanza veniva revocata dal Sindaco di pagina 3 di 8 il 12.01.2017 e veniva contestualmente disposto lo sgombero immediato dei locali e l'interdizione Pt_1 all'uso delle aree giudicate inagibili (cfr. all. n. 6 atto di citazione).
In definitiva, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, è possibile affermare che, a causa delle scosse di terremoto, l'edificio riportava danni di lieve e modesta entità tali da renderlo parzialmente inagibile.
Tanto osservato in ordine all'an della pretesa, il nodo centrale della controversia concerne il quantum debeatur poiché l'attrice sosteneva di aver riferito la richiesta risarcitoria solo ed esclusivamente alle conseguenze derivanti dall'evento sismico del 24.08.2016, la parte convenuta osservava, invece, che gli eventi sismici del
24.08.2016 e del 31.10.2016 dovessero essere considerati due sinistri diversi poiché avvenuti a una distanza temporale maggiore dell'intervallo di 72 ore previsto dalla clausola di cui all'art. 39.24 del contratto, con conseguente applicazione della franchigia di € 15.000,00 su ognuno di essi.
Tanto premesso in fatto, occorre rammentare, in punto di riparto degli oneri probatori, che, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto é gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa….." (così, tra le altre, Cass. n. 20110/2013).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (non anche dell'inadempimento, che deve, invece, essere semplicemente allegato), mentre è sul convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento,
ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
In tema di assicurazione contro i danni, è stato ulteriormente precisato che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, e che è pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si
è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro
(cfr. Cass. n. 30656/2017; Cass. n. 26105/2016).
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto da garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.
pagina 4 di 8 Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che l'attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente avendo dimostrato la fonte negoziale del proprio diritto (contratto n. 114.58.00100044),
l'operatività spaziale (immobile sito in alla Via Savini n. 48/50) e temporale (dal 30.04.2014 al Pt_1
30.04.2018) della polizza, il verificarsi di un evento coperto dalla garanzia (terremoto) che ha causato il danno di cui chiede il risarcimento;
di contro, l'assicurazione convenuta, gravata dall'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'insorgenza di fatti modificativi e/o estintivi dell'avversa pretesa, si è limitata a contestare in modo generico l'assunto attoreo, omettendo di supportare la propria eccezione con riscontri effettivi, riguardo alla riconducibilità dei danni alla prima e/o alla seconda scossa.
Secondo quanto sopra esposto, incombeva sulla parte convenuta dare prova che i danni derivati all'immobile fossero riconducibili alla sopravvenienza di due diversi eventi, essendo tale eccezione rimasta generica e sfornita di allegazioni probatorie.
In aggiunta a ciò, occorre rilevare l'inerzia della assicurazione nell'attivazione di un tempestivo intervento onde poter da subito valutare i danni causati dalla prima scossa di terremoto e, successivamente, gli aggravamenti derivanti dalla seconda.
Dalle allegazioni attoree risulta che, con nota n. 15193 del 24.08.2016, la CCIAA inoltrava alla A&G Broker srl formale denuncia di sinistro per i danni subiti dall'immobile a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016 (all. n.
2 all'atto di citazione), come peraltro statuito dall'art. 13 del contratto di polizza, il quale prevede che in caso di sinistro il contraente o l'assicurato debba darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.
A seguito di tale tempestiva segnalazione l'assicurazione convenuta avrebbe dovuto attivarsi per l'accertamento dei danni effettivamente riportati dall'immobile a seguito della scossa del 24.08.2016, anche in considerazione della sequenza sismica in atto nel territorio abruzzese a partire dal mese di agosto.
Con successiva nota n. 17846 del 03.11.2016, la CCIAA di evidenziava che, a seguito delle continue Pt_1 scosse di terremoto, i danni subiti dall'immobile erano aumentati, sollecitando nuovamente la compagnia assicurativa ad effettuare la perizia (all. n. 3 all'atto di citazione).
Nonostante le tempestive segnalazioni e i solleciti, l'incarico di stimare i danni veniva affidato allo Pt_2 solo in data 22.11.2017 e il perito della compagnia assicurativa effettuava il sopralluogo in data
[...]
27.11.2017, redigendo la perizia a giugno 2018.
pagina 5 di 8 L'impossibilità di stabilire quali danni siano derivati dalla scossa del 24.08.2016 e quali dalle successive scosse intervenute viene riconosciuta anche dal perito incaricato da il quale chiarisce che l'elaborato Controparte_1 peritale “attiene sia all'evento sismico avvenuto in data 24 agosto 2016 alle ore 03:36 (ora italiana) di magnitudo 6.0 nel comune di Amatrice -Rieti, sia a quello del 31.10.2016 alle ore 07:40 (ora italiana) di magnitudo 6.5 tra i comuni di Norcia e PR che nella fattispecie determinava aggravamenti nelle già presenti lesioni causate dal primo evento tellurico”, aggiungendo “posto che l'incarico ci veniva affidato in data
22.11.2017, e che quindi non potevamo immediatamente visionare i danni di che trattasi al fine di poter stabilire gli aggravamenti del 31.10.2016, segnaliamo che la nostra valutazione risulta essere complessiva, ovvero, sia per danni del 24.08.2016 che per aggravamenti del 31.10.2016”.
Ne discende, pertanto, l'inottemperanza della convenuta all'onere di provare il fatto limitativo dell'avversa richiesta risarcitoria, consistente nella dimostrazione che la totalità dei danni registrati dall'attrice dipendesse, in pari misura, da entrambe le scosse sismiche e non fosse riconducibile, in via esclusiva, alla prima di esse.
Alla luce delle considerazioni svolte, le conseguenze dannose lamentate dall'assicurata devono essere riferite al solo sisma del 24.8.2016, con conseguente applicazione di un'unica franchigia di euro 15.000,00.
Passando a questo punto alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, è appena il caso di evidenziare la differenza intercorrente tra le stime operate dai due periti delle parti: l'attrice rappresentava che il costo complessivo dei lavori necessari a ripristinare l'agibilità e garantire la staticità dell'edificio, sulla base del computo metrico elaborato dall'Ing. fosse stato pari ad € 48.191,16 (di cui € 3.402,12 per le CP_4 demolizioni, € 29.162,27 per i rifacimenti ed € 6.234,83 per il cantiere, a cui si aggiungono € 9.391,94 per le spese tecniche), mentre la parte convenuta, sulla scorta di quanto rilevato dallo riteneva Parte_2 congruo stimare i lavori in un costo di € 35.690,00 iva inclusa (di cui per € 24.457,10 per i ripristini, € 4.543,32 per il cantiere ed € 1.900,00 per demolizioni e sgomberi). In particolare, la convenuta contestava che il computo metrico allegato elaborato dal tecnico dell'attrice avesse previsto l'abbattimento della quasi totalità delle tramezzature interne danneggiate dal sisma, senza considerare sistemi di recupero meno onerosi.
Ebbene, il Tribunale, considerata la superfluità di una CTU diretta a stimare la tipologia delle lavorazioni e la quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione dei danni causati dal terremoto (atteso che, al momento dell'instaurazione del giudizio, i lavori erano già stati effettuati), ritiene di dover dar credito agli accertamenti effettuati dal perito assicurativo, essendo rimasta incontestata l'allegazione della parte convenuta, secondo cui il tecnico incaricato dall'attrice avrebbe erroneamente previsto l'abbattimento della quasi totalità delle tramezzature interne danneggiate dal sisma, senza considerare sistemi di recupero meno onerosi. In particolare, lo scarto economico tra le due perizie attiene proprio alle spese necessarie per il rifacimento delle tramezzature, ritenute non necessarie dalla convenuta per le lesioni di lieve entità, per le quali sarebbe stato sufficiente un mero intervento manutentivo.
pagina 6 di 8 Tale allegazione merita condivisione poiché in tal senso depongono anche i riscontri contenuti nella scheda
Aedes redatta dai tecnici della protezione civile in seguito al sopralluogo del 31.12.2016, i quali rilevavano, con riferimento ai danni strutturali, danni medio-gravi e leggeri ai tramezzi e alle tamponature, e agli esiti del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco in data 31.10.2016, nel quale venivano riscontrate lesioni sulle tamponature interne di alcuni locali posti ai piani terra, rialzato e secondo dell'edificio. Accertamenti che, invero, dimostrano l'esistenza non soltanto di danni medio-gravi sui tramezzi, ma anche di lesioni “leggere”, per le quali sarebbe stato sufficiente il ricorso ad un mero intervento manutentivo.
Va, infine, disattesa l'eccezione di “compensatio lucri cum damno” sollevata dalla convenuta per l'asserita fruizione dei finanziamenti pubblici previsti dalla L. n. 229/2016 da parte della CCIAA della quale non Pt_1 ha fornito alcuna dimostrazione.
Dagli atti di causa è infatti emerso che la CCIAA non aveva formulato alcuna richiesta di contributi ai sensi della
Legge n. 229/2016 (cfr. verbale di udienza del 12.04.2022), come confermato anche dalle dichiarazioni dei testimoni , all'epoca dei fatti dipendente della CCIAA di con il ruolo di Provveditore, e Testimone_1 Pt_1 di dipendente della CCIAA di con il ruolo di Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, Tes_2 Pt_1 della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Il danno interamente risarcibile ammonta, dunque, ad € 35.690,00 (somma comprensiva di IVA 10%) che, decurtato della franchigia di € 15.000,00, risulta pari ad € 20.690,00, oltre interessi legali dal 24.8.2016 al saldo.
Vanno, infine, disattese le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice in quanto totalmente sprovviste di dimostrazione.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 3178/2019, disattesa ogni avversa disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 20.690,00, oltre interessi legali dal 24.8.2016 al saldo, in virtù della copertura assicurativa meglio indicata in atti;
- condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge.
Teramo, 11.3.2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3178/2019, promossa da:
, in Parte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pechini Fabiana
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Antonella Scipioni
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.09.2019, la Parte_1 di conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società rassegnando le Pt_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, contrariis reiectis: nel merito in via principale dichiarare e accertare l'inadempimento della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. e per l'effetto condannare la stessa al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di €
pagina 1 di 8 48.191,16 o dell'altra diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Allegava, in sintesi e per quanto di interesse:
- che aveva stipulato con la convenuta la polizza n. 114.58.00100044 denominata “all risks” a copertura dei danni da incendio, terremoto, furto ed elettronica con decorrenza dal 30.04.2014 al 30.04.2018, per il tramite di
A&G BROKER SRL;
- che l'immobile che ospitava l'ente, sito in alla Via Savini n. 48/50, subiva lesioni strutturali con crepe Pt_1
e distacchi murari a causa dell'evento sismico del 24.08.2016, che venivano denunciati all'Agenzia Broker A&G
BROKER SRL;
- che, dopo il successivo terremoto del 31.10.2016, inviava alla Broker srl ulteriore comunicazione specificando che i danni subiti dall'immobile erano notevolmente aumentati;
- che provvedeva all'esecuzione dei lavori necessari onde poter garantire la fruibilità dei locali e i relativi servizi all'utenza;
- che il sinistro veniva aperto in data 18.01.2017 con il numero 114/17/00256 e che il Geom. effettuava CP_3 la perizia nel febbraio 2018;
- che i lavori eseguiti al fine di ripristinare l'agibilità e garantire la staticità dell'edificio risultavano dal computo metrico redatto dal tecnico incaricato dall'Ente Ing. per un totale di € 48.191,16. CP_4
Con comparsa depositata in data 14.01.2020, si costituiva la compagnia rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, limitare il risarcimento a carico della compagnia convenuta alla somma risultante al netto di € 30.000,00 per effetto dell'applicazione del doppio della franchigia contrattuale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Deduceva l'inammissibilità della domanda sul presupposto che la CCIA di avesse beneficiato dei Pt_1 contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 previsti dal D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 229/2016, la quale stabiliva che il contributo concesso era da considerarsi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità. Contestava, inoltre, il quantum debeatur risultante dal computo metrico estimativo a firma dell'Ing. e sosteneva che i due eventi di terremoto, rispettivamente CP_4 del 24.08.2016 e del 31.10.2016, fossero da considerarsi distinti e, pertanto, ad ognuno di essi dovesse essere applicata la franchigia contrattualmente prevista di € 15.000,00.
pagina 2 di 8 La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024, ove veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova sottolineare che la CCIAA di instaurava il Pt_1 presente giudizio al fine di vedere accertato l'inadempimento dell'assicurazione convenuta al contratto di polizza n. 114.58.00100044 del 30.04.2014 e il conseguente riconoscimento del suo diritto a percepire un risarcimento di
€ 48.191,16 per i danni riportati dall'immobile sito in alla Via Savini n. 48/50, a causa dell'evento Pt_1 sismico del 24.08.2016.
Orbene, emerge ex actis che l'attrice, per il tramite di A&G Broker srl, stipulava con la convenuta un contratto assicurativo avente ad oggetto la copertura del rischio conseguente ad eventi di incendio, terremoto, furto ed elettronica per l'immobile sito in alla via Savini n. 48/50 (tra gli altri) con decorrenza dal 30.04.2014 e Pt_1 scadenza al 30.04.2018 (cfr. all. n. 1 atto di citazione).
Così accertata l'operatività della polizza, quanto alla qualificazione dei danni non vi è discussione tra le parti circa l'esistenza degli stessi e circa la riconducibilità dei medesimi agli eventi sismici avvenuti in data
24.08.2016 e in data 31.10.2016.
Dall'analisi del contratto stipulato dalle parti in data 30.04.2014 emerge che la garanzia, relativamente ai danni da terremoto, prevedeva un limite di indennizzo pari al 40% delle somme assicurate, con un massimo di €
1.000.000,00 ed uno scoperto del 10% del danno, con un minimo di € 15.000,00 ed un massimo di €
100.000,00.
In particolare, la clausola di cui all'art. 39.24 del contratto prevedeva che: “La società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a causa endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro” (cfr. all. 1 atto di citazione).
Dall'istruttoria documentale emerge che, in seguito al sopralluogo del 31.12.2016, i tecnici della Protezione civile regionale dichiaravano l'edificio parzialmente inagibile (cfr. all. n. 5 atto di citazione). Con ordinanza n.
335 del 4.11.2016, il Sindaco di ordinava lo sgombero immediato dei locali danneggiati al piano terra Pt_1 rialzato e secondo dello stabile, nonché l'interdizione degli stessi all'uso, sulla scorta di quanto rilevato dai
Vigili del Fuoco il 31.10.2016 (cfr. all. n. 4 atto di citazione). Tale ordinanza veniva revocata dal Sindaco di pagina 3 di 8 il 12.01.2017 e veniva contestualmente disposto lo sgombero immediato dei locali e l'interdizione Pt_1 all'uso delle aree giudicate inagibili (cfr. all. n. 6 atto di citazione).
In definitiva, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, è possibile affermare che, a causa delle scosse di terremoto, l'edificio riportava danni di lieve e modesta entità tali da renderlo parzialmente inagibile.
Tanto osservato in ordine all'an della pretesa, il nodo centrale della controversia concerne il quantum debeatur poiché l'attrice sosteneva di aver riferito la richiesta risarcitoria solo ed esclusivamente alle conseguenze derivanti dall'evento sismico del 24.08.2016, la parte convenuta osservava, invece, che gli eventi sismici del
24.08.2016 e del 31.10.2016 dovessero essere considerati due sinistri diversi poiché avvenuti a una distanza temporale maggiore dell'intervallo di 72 ore previsto dalla clausola di cui all'art. 39.24 del contratto, con conseguente applicazione della franchigia di € 15.000,00 su ognuno di essi.
Tanto premesso in fatto, occorre rammentare, in punto di riparto degli oneri probatori, che, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto é gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa….." (così, tra le altre, Cass. n. 20110/2013).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (non anche dell'inadempimento, che deve, invece, essere semplicemente allegato), mentre è sul convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento,
ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
In tema di assicurazione contro i danni, è stato ulteriormente precisato che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, e che è pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si
è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro
(cfr. Cass. n. 30656/2017; Cass. n. 26105/2016).
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto da garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.
pagina 4 di 8 Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che l'attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente avendo dimostrato la fonte negoziale del proprio diritto (contratto n. 114.58.00100044),
l'operatività spaziale (immobile sito in alla Via Savini n. 48/50) e temporale (dal 30.04.2014 al Pt_1
30.04.2018) della polizza, il verificarsi di un evento coperto dalla garanzia (terremoto) che ha causato il danno di cui chiede il risarcimento;
di contro, l'assicurazione convenuta, gravata dall'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'insorgenza di fatti modificativi e/o estintivi dell'avversa pretesa, si è limitata a contestare in modo generico l'assunto attoreo, omettendo di supportare la propria eccezione con riscontri effettivi, riguardo alla riconducibilità dei danni alla prima e/o alla seconda scossa.
Secondo quanto sopra esposto, incombeva sulla parte convenuta dare prova che i danni derivati all'immobile fossero riconducibili alla sopravvenienza di due diversi eventi, essendo tale eccezione rimasta generica e sfornita di allegazioni probatorie.
In aggiunta a ciò, occorre rilevare l'inerzia della assicurazione nell'attivazione di un tempestivo intervento onde poter da subito valutare i danni causati dalla prima scossa di terremoto e, successivamente, gli aggravamenti derivanti dalla seconda.
Dalle allegazioni attoree risulta che, con nota n. 15193 del 24.08.2016, la CCIAA inoltrava alla A&G Broker srl formale denuncia di sinistro per i danni subiti dall'immobile a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016 (all. n.
2 all'atto di citazione), come peraltro statuito dall'art. 13 del contratto di polizza, il quale prevede che in caso di sinistro il contraente o l'assicurato debba darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.
A seguito di tale tempestiva segnalazione l'assicurazione convenuta avrebbe dovuto attivarsi per l'accertamento dei danni effettivamente riportati dall'immobile a seguito della scossa del 24.08.2016, anche in considerazione della sequenza sismica in atto nel territorio abruzzese a partire dal mese di agosto.
Con successiva nota n. 17846 del 03.11.2016, la CCIAA di evidenziava che, a seguito delle continue Pt_1 scosse di terremoto, i danni subiti dall'immobile erano aumentati, sollecitando nuovamente la compagnia assicurativa ad effettuare la perizia (all. n. 3 all'atto di citazione).
Nonostante le tempestive segnalazioni e i solleciti, l'incarico di stimare i danni veniva affidato allo Pt_2 solo in data 22.11.2017 e il perito della compagnia assicurativa effettuava il sopralluogo in data
[...]
27.11.2017, redigendo la perizia a giugno 2018.
pagina 5 di 8 L'impossibilità di stabilire quali danni siano derivati dalla scossa del 24.08.2016 e quali dalle successive scosse intervenute viene riconosciuta anche dal perito incaricato da il quale chiarisce che l'elaborato Controparte_1 peritale “attiene sia all'evento sismico avvenuto in data 24 agosto 2016 alle ore 03:36 (ora italiana) di magnitudo 6.0 nel comune di Amatrice -Rieti, sia a quello del 31.10.2016 alle ore 07:40 (ora italiana) di magnitudo 6.5 tra i comuni di Norcia e PR che nella fattispecie determinava aggravamenti nelle già presenti lesioni causate dal primo evento tellurico”, aggiungendo “posto che l'incarico ci veniva affidato in data
22.11.2017, e che quindi non potevamo immediatamente visionare i danni di che trattasi al fine di poter stabilire gli aggravamenti del 31.10.2016, segnaliamo che la nostra valutazione risulta essere complessiva, ovvero, sia per danni del 24.08.2016 che per aggravamenti del 31.10.2016”.
Ne discende, pertanto, l'inottemperanza della convenuta all'onere di provare il fatto limitativo dell'avversa richiesta risarcitoria, consistente nella dimostrazione che la totalità dei danni registrati dall'attrice dipendesse, in pari misura, da entrambe le scosse sismiche e non fosse riconducibile, in via esclusiva, alla prima di esse.
Alla luce delle considerazioni svolte, le conseguenze dannose lamentate dall'assicurata devono essere riferite al solo sisma del 24.8.2016, con conseguente applicazione di un'unica franchigia di euro 15.000,00.
Passando a questo punto alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, è appena il caso di evidenziare la differenza intercorrente tra le stime operate dai due periti delle parti: l'attrice rappresentava che il costo complessivo dei lavori necessari a ripristinare l'agibilità e garantire la staticità dell'edificio, sulla base del computo metrico elaborato dall'Ing. fosse stato pari ad € 48.191,16 (di cui € 3.402,12 per le CP_4 demolizioni, € 29.162,27 per i rifacimenti ed € 6.234,83 per il cantiere, a cui si aggiungono € 9.391,94 per le spese tecniche), mentre la parte convenuta, sulla scorta di quanto rilevato dallo riteneva Parte_2 congruo stimare i lavori in un costo di € 35.690,00 iva inclusa (di cui per € 24.457,10 per i ripristini, € 4.543,32 per il cantiere ed € 1.900,00 per demolizioni e sgomberi). In particolare, la convenuta contestava che il computo metrico allegato elaborato dal tecnico dell'attrice avesse previsto l'abbattimento della quasi totalità delle tramezzature interne danneggiate dal sisma, senza considerare sistemi di recupero meno onerosi.
Ebbene, il Tribunale, considerata la superfluità di una CTU diretta a stimare la tipologia delle lavorazioni e la quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione dei danni causati dal terremoto (atteso che, al momento dell'instaurazione del giudizio, i lavori erano già stati effettuati), ritiene di dover dar credito agli accertamenti effettuati dal perito assicurativo, essendo rimasta incontestata l'allegazione della parte convenuta, secondo cui il tecnico incaricato dall'attrice avrebbe erroneamente previsto l'abbattimento della quasi totalità delle tramezzature interne danneggiate dal sisma, senza considerare sistemi di recupero meno onerosi. In particolare, lo scarto economico tra le due perizie attiene proprio alle spese necessarie per il rifacimento delle tramezzature, ritenute non necessarie dalla convenuta per le lesioni di lieve entità, per le quali sarebbe stato sufficiente un mero intervento manutentivo.
pagina 6 di 8 Tale allegazione merita condivisione poiché in tal senso depongono anche i riscontri contenuti nella scheda
Aedes redatta dai tecnici della protezione civile in seguito al sopralluogo del 31.12.2016, i quali rilevavano, con riferimento ai danni strutturali, danni medio-gravi e leggeri ai tramezzi e alle tamponature, e agli esiti del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco in data 31.10.2016, nel quale venivano riscontrate lesioni sulle tamponature interne di alcuni locali posti ai piani terra, rialzato e secondo dell'edificio. Accertamenti che, invero, dimostrano l'esistenza non soltanto di danni medio-gravi sui tramezzi, ma anche di lesioni “leggere”, per le quali sarebbe stato sufficiente il ricorso ad un mero intervento manutentivo.
Va, infine, disattesa l'eccezione di “compensatio lucri cum damno” sollevata dalla convenuta per l'asserita fruizione dei finanziamenti pubblici previsti dalla L. n. 229/2016 da parte della CCIAA della quale non Pt_1 ha fornito alcuna dimostrazione.
Dagli atti di causa è infatti emerso che la CCIAA non aveva formulato alcuna richiesta di contributi ai sensi della
Legge n. 229/2016 (cfr. verbale di udienza del 12.04.2022), come confermato anche dalle dichiarazioni dei testimoni , all'epoca dei fatti dipendente della CCIAA di con il ruolo di Provveditore, e Testimone_1 Pt_1 di dipendente della CCIAA di con il ruolo di Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, Tes_2 Pt_1 della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Il danno interamente risarcibile ammonta, dunque, ad € 35.690,00 (somma comprensiva di IVA 10%) che, decurtato della franchigia di € 15.000,00, risulta pari ad € 20.690,00, oltre interessi legali dal 24.8.2016 al saldo.
Vanno, infine, disattese le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice in quanto totalmente sprovviste di dimostrazione.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 3178/2019, disattesa ogni avversa disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 20.690,00, oltre interessi legali dal 24.8.2016 al saldo, in virtù della copertura assicurativa meglio indicata in atti;
- condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge.
Teramo, 11.3.2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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