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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 382/2024, avente ad oggetto Modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Agliana alla Piazza IV Novembre n.1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Giacomo Matteotti n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Edoardo Cappellini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato alla via
Valentini n. 23/A;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 22.2.2024, Parte_1
premetteva di avere intrattenuto una relazione con dalla Controparte_1
Pers quale nasceva la figlia (nata il [...]).
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 12.10.2021, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre, disciplina delle frequentazioni con i genitori, e obbligo del padre di versare € 200 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con successivo decreto del 10.3.2023, venivano apportate alcune modifiche ai tempi di permanenza della minore presso i genitori.
La ricorrente deduceva come persistesse la conflittualità tra i genitori e come la bambina riferisse di agiti di violenza da parte del padre.
Pertanto, la ricorrente richiedeva l'affido esclusivo della minore, con modifica del contributo di mantenimento in € 400 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.3.2024, si costituiva in giudizio il quale contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, e richiedeva il rigetto del ricorso.
Sentiti i testi e svolto monitoraggio tramite i Servizi Sociali, le parti, all'udienza del 27.5.2025, raggiungevano un accordo.
Il Giudice, quindi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono:
- Conferma delle condizioni di affidamento della minore e delle frequentazioni già in vigore.
- Rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di aumento del contributo di mantenimento.
- Assegno unico ripartito al 50% tra i due genitori.
- Prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità, individualmente seguito dai due genitori, con monitoraggio del Servizio Sociale sul nucleo e relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare.
- Spese di lite compensate. 2 Il Tribunale prende atto del raggiunto accordo, il quale appare congruo e nell'interesse della minore, e definisce la procedura in tal senso.
3. Le spese di lite sono compensate, considerato l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) conferma le condizioni di affidamento della minore e di frequentazione con i genitori di cui al decreto del Tribunale di Pistoia del 12.10.2021, come modificato dal successivo decreto del Tribunale di Pistoia del 10.3.2023;
2) prende atto della rinuncia della ricorrente alla richiesta di aumento del contributo di mantenimento, con conseguente conferma delle condizioni di mantenimento in vigore;
3) dispone che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
4) dispone la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi individualmente dalle parti, con relazioni semestrali di monitoraggio del
Servizio Sociale da inoltrare al Giudice Tutelare in sede;
5) compensa le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Agliana.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 382/2024, avente ad oggetto Modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Agliana alla Piazza IV Novembre n.1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Giacomo Matteotti n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Edoardo Cappellini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato alla via
Valentini n. 23/A;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 22.2.2024, Parte_1
premetteva di avere intrattenuto una relazione con dalla Controparte_1
Pers quale nasceva la figlia (nata il [...]).
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 12.10.2021, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre, disciplina delle frequentazioni con i genitori, e obbligo del padre di versare € 200 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con successivo decreto del 10.3.2023, venivano apportate alcune modifiche ai tempi di permanenza della minore presso i genitori.
La ricorrente deduceva come persistesse la conflittualità tra i genitori e come la bambina riferisse di agiti di violenza da parte del padre.
Pertanto, la ricorrente richiedeva l'affido esclusivo della minore, con modifica del contributo di mantenimento in € 400 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.3.2024, si costituiva in giudizio il quale contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, e richiedeva il rigetto del ricorso.
Sentiti i testi e svolto monitoraggio tramite i Servizi Sociali, le parti, all'udienza del 27.5.2025, raggiungevano un accordo.
Il Giudice, quindi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono:
- Conferma delle condizioni di affidamento della minore e delle frequentazioni già in vigore.
- Rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di aumento del contributo di mantenimento.
- Assegno unico ripartito al 50% tra i due genitori.
- Prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità, individualmente seguito dai due genitori, con monitoraggio del Servizio Sociale sul nucleo e relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare.
- Spese di lite compensate. 2 Il Tribunale prende atto del raggiunto accordo, il quale appare congruo e nell'interesse della minore, e definisce la procedura in tal senso.
3. Le spese di lite sono compensate, considerato l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) conferma le condizioni di affidamento della minore e di frequentazione con i genitori di cui al decreto del Tribunale di Pistoia del 12.10.2021, come modificato dal successivo decreto del Tribunale di Pistoia del 10.3.2023;
2) prende atto della rinuncia della ricorrente alla richiesta di aumento del contributo di mantenimento, con conseguente conferma delle condizioni di mantenimento in vigore;
3) dispone che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
4) dispone la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi individualmente dalle parti, con relazioni semestrali di monitoraggio del
Servizio Sociale da inoltrare al Giudice Tutelare in sede;
5) compensa le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Agliana.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3