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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7963 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.4392/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Puliatti e dell'Avv. Micaela Puliatti che la rappresentano e difendono per delega in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano 46, presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi in virtù di CP_3 procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_2
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 10.2.2025 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con provvedimento di omologa del 5.9.2024 RG n. 39727/2023 veniva riconosciuto che la ricorrente ha il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/1980 a decorrere dal 1.2.2023; che l'omologa veniva notificata all' in data 26.9.2024 e in data 23.9.2024 la ricorrente CP_2 CP_ presentava alla competente sede la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione;
che l' non ha provveduto all'erogazione dei relativi ratei;
che la parte ricorrente CP_2 non è ricoverata in Istituti con retta a carico dello Stato e/o di Enti Pubblici, né è titolare di Indennità incompatibili con quella richiesta Tanto esposto la parte ricorrente così concludeva: “ 1) affermi il diritto della ricorrente all'Indennità di Accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 e per l'effetto 2) condanni l' a CP_2 corrispondere i ratei mensili, maturati e maturandi, del diritto di cui sopra dall'1.2.2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condanni altresì il resistente al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali "ex" art. 2 D.M. 55/14 e con la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 1 bis D.M. 55/4 e s.m. attesa la redazione del presente atto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione degli allegati, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ disporre un rinvio dell'udienza per un CP_2 termine ragionevole, tale da consentire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite” alla luce del provvedimento di liquidazione emesso in data 03.06.2025 . Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di documentazione comprovante il pagamento della prestazione di cui in ricorso. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 5.9.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha riconosciuto che il ricorrente ha il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 1.2.2023; in data 23/09/2024 la parte ricorrente ha trasmesso all' la documentazione CP_2 necessaria per la liquidazione della prestazione. L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 03.6.2025 della CP_2 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.2.2023 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 febbraio 2023 al 31 maggio 2025 (cfr. doc.1, comunicazione di liquidazione e modello TP150), con avvenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso con gli arretrati in data 20.6.2025, come da documentazione prodotta dall' il 25.6.2025. CP_2
In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_2 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
non ricorrono gli estremi per una maggiorazione del compenso ex art. 4 comma 1 DM n.55/2014 atteso che i collegamenti ipertestuali non si aprono.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi