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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 159/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 159/2022 R.G.L. e vertente
TRA (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siderno (RC), via Gorizia, 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Belcastro che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
– (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti 21 luglio 2015 a rogito del dott. notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso A.T.P.O.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.01.2022, deduceva: Parte_1
- di aver presentato, in data 21.10.2019, domanda alla Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, per il riconoscimento della propria condizione di invalida civile nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello status di disabile in condizioni di gravità, ex art. 3 comma 3 L. 104/92; - che a seguito della visita medica del 12 febbraio 2020, veniva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne “con difficolta persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) grave 100%” e portatrice di “handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n.
104”; - che con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 30 aprile 2020, recante n. R.G.1072/2020, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento del proprio stato ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici ex art. 3 comma 3 L. 104/92; - che in data 28 settembre 2021, il nominato
CTU dott. depositava la consulenza tecnica confermando il giudizio già Per_2
espresso dalla Commissione medica;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto viziate da contraddizioni diagnostico valutative producendo a supporto relazione medica di parte e documentazione sanitaria di formazione successiva attestante un aggravamento del quadro clinico accertato.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: « ..Accertare e dichiarare la sussistenza, in favore della sig.ra del requisito sanitario Parte_1
per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con conseguente diritto ad ottenere i relativi benefici di legge;
2) Accertare e dichiarare la ricorrente portatrice di handicap in condizioni di gravita, ex art. 3 comma 3 L. 104/92, con conseguente diritto ad ottenere i relativi benefici di legge;
3) condannare I in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 05.04.2022 veniva chiamato a chiarimenti, il CTU dott.
venendo successivamente disposto il rinnovo delle operazioni Persona_3 peritali con nomina del dott. che provvedeva al deposito dell'elaborato Persona_4
peritale in data 27.12.2024.
Con ordinanza del 02.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L. 18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave di cui all'art
3, comma 3, L. 104/92.
Preliminarmente deve precisarsi che non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi tali da renderlo invalido civile al
100%, ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente e che lo stesso presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ebbene, all'esito delle rinnovate operazioni peritali, il CTU ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti.
Nel caso di specie, a seguito di una nuova valutazione del quadro clinico da parte del CTU incaricato, dott. è emerso che la ricorrente è risultata Persona_4 affetta dalle seguenti patologie: “Poliartrosi diffusa ed esiti da ustione arto inferiore sx e piede sx. Insufficienza cerebrovascolare con turbe mnesiche ed incontinenza urinaria occasionale. Depressione reattiva grave. Cardiopatia ipertensiva con segni di scompenso cardiaco”.
Tali patologie, secondo le conclusioni del CTU: “…determinano un complesso patologico che NON la portano a necessitare d'assistenza continua non essendo in grado compiere gli atti quotidiani della vita, od anche a non essere impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, entrambi condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e s. m., per poter accedere al beneficio economico. NON rispondendo, infatti, il caso in questione a nessuno dei due requisiti richiesti dalla norma per il riconoscimento del diritto all'indennità
d'accompagnamento, la valutazione complessiva è 100%". Inoltre, risulta essere persona portatrice di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1.
CONCLUSIONI In risposta ai quesiti del sig. G. d. L. si afferma, secondo scienza e coscienza, che è affetta da patologie che la rendono Parte_1
inabile grave 100%, ma NON sono a gravità tale da consentirle di accedere al beneficio dell'indennità d'accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa 21.10.2019, come del resto stabilito dalla Commissione Medica e dallo stesso CTU nominato in sede di ATP. Inoltre, risulta essere persona portatrice di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1, dalla data della domanda amministrativa, 21.10.2019, come del resto stabilito dalla Commissione Medica e dallo stesso CTU nominato in sede di ATP”.
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando come non sia compromessa l'autosufficienza del soggetto. Per
In particolare, deve rilevarsi che in occasione della visita peritale, il dott. così descriveva la ricorrente: “… Condizioni generali discrete;
cute e mucose visibili di colorito pallido;
cute mediamente distrofica;
pannicolo adiposo normalmente rappresentato;
apparato linfoghiandolare apparentemente indenne;
masse muscolari degli arti superiori e degli arti inferiori lievemente ipotoniche ed ipotrofiche;
sensorio mediamente integro, umore depresso;
decubito indifferente;
deambulazione consentita, lievemente difficoltosa…”
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Sul punto deve peraltro evidenziarsi che le parti non hanno presentato osservazioni alla relazione peritale.
Quanto dedotto nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del giudizio, non può ritenersi sufficiente a giustificare il riconoscimento dei benefici richiesti, né a diversa conclusione può giungersi sulla base della consulenza tecnica di parte allegata all'atto introduttivo.
In definitiva, non essendo emersa, né dai motivi di opposizione né dal successivo rinnovo di CTU alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere compensate tra le parti in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle parti nonché in quanto nel procedimento per accertamento tecnico preventivo l' si è difesa per il tramite di propri funzionari che non hanno CP_1
documentato spese.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott.
[...]
e del dott. , vanno poste a carico della ricorrente stante Per_3 Persona_4
l'assenza di idonea dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), N.R.G. 159/2022, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92;
- compensa interamente le spese di lite;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto in favore del dott. e del dott. . Persona_3 Persona_4
Locri, 06.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 159/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 159/2022 R.G.L. e vertente
TRA (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siderno (RC), via Gorizia, 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Belcastro che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
– (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti 21 luglio 2015 a rogito del dott. notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso A.T.P.O.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.01.2022, deduceva: Parte_1
- di aver presentato, in data 21.10.2019, domanda alla Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, per il riconoscimento della propria condizione di invalida civile nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello status di disabile in condizioni di gravità, ex art. 3 comma 3 L. 104/92; - che a seguito della visita medica del 12 febbraio 2020, veniva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne “con difficolta persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) grave 100%” e portatrice di “handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n.
104”; - che con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 30 aprile 2020, recante n. R.G.1072/2020, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento del proprio stato ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici ex art. 3 comma 3 L. 104/92; - che in data 28 settembre 2021, il nominato
CTU dott. depositava la consulenza tecnica confermando il giudizio già Per_2
espresso dalla Commissione medica;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto viziate da contraddizioni diagnostico valutative producendo a supporto relazione medica di parte e documentazione sanitaria di formazione successiva attestante un aggravamento del quadro clinico accertato.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: « ..Accertare e dichiarare la sussistenza, in favore della sig.ra del requisito sanitario Parte_1
per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con conseguente diritto ad ottenere i relativi benefici di legge;
2) Accertare e dichiarare la ricorrente portatrice di handicap in condizioni di gravita, ex art. 3 comma 3 L. 104/92, con conseguente diritto ad ottenere i relativi benefici di legge;
3) condannare I in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 05.04.2022 veniva chiamato a chiarimenti, il CTU dott.
venendo successivamente disposto il rinnovo delle operazioni Persona_3 peritali con nomina del dott. che provvedeva al deposito dell'elaborato Persona_4
peritale in data 27.12.2024.
Con ordinanza del 02.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L. 18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave di cui all'art
3, comma 3, L. 104/92.
Preliminarmente deve precisarsi che non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi tali da renderlo invalido civile al
100%, ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente e che lo stesso presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ebbene, all'esito delle rinnovate operazioni peritali, il CTU ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti.
Nel caso di specie, a seguito di una nuova valutazione del quadro clinico da parte del CTU incaricato, dott. è emerso che la ricorrente è risultata Persona_4 affetta dalle seguenti patologie: “Poliartrosi diffusa ed esiti da ustione arto inferiore sx e piede sx. Insufficienza cerebrovascolare con turbe mnesiche ed incontinenza urinaria occasionale. Depressione reattiva grave. Cardiopatia ipertensiva con segni di scompenso cardiaco”.
Tali patologie, secondo le conclusioni del CTU: “…determinano un complesso patologico che NON la portano a necessitare d'assistenza continua non essendo in grado compiere gli atti quotidiani della vita, od anche a non essere impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, entrambi condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e s. m., per poter accedere al beneficio economico. NON rispondendo, infatti, il caso in questione a nessuno dei due requisiti richiesti dalla norma per il riconoscimento del diritto all'indennità
d'accompagnamento, la valutazione complessiva è 100%". Inoltre, risulta essere persona portatrice di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1.
CONCLUSIONI In risposta ai quesiti del sig. G. d. L. si afferma, secondo scienza e coscienza, che è affetta da patologie che la rendono Parte_1
inabile grave 100%, ma NON sono a gravità tale da consentirle di accedere al beneficio dell'indennità d'accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa 21.10.2019, come del resto stabilito dalla Commissione Medica e dallo stesso CTU nominato in sede di ATP. Inoltre, risulta essere persona portatrice di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1, dalla data della domanda amministrativa, 21.10.2019, come del resto stabilito dalla Commissione Medica e dallo stesso CTU nominato in sede di ATP”.
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando come non sia compromessa l'autosufficienza del soggetto. Per
In particolare, deve rilevarsi che in occasione della visita peritale, il dott. così descriveva la ricorrente: “… Condizioni generali discrete;
cute e mucose visibili di colorito pallido;
cute mediamente distrofica;
pannicolo adiposo normalmente rappresentato;
apparato linfoghiandolare apparentemente indenne;
masse muscolari degli arti superiori e degli arti inferiori lievemente ipotoniche ed ipotrofiche;
sensorio mediamente integro, umore depresso;
decubito indifferente;
deambulazione consentita, lievemente difficoltosa…”
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Sul punto deve peraltro evidenziarsi che le parti non hanno presentato osservazioni alla relazione peritale.
Quanto dedotto nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del giudizio, non può ritenersi sufficiente a giustificare il riconoscimento dei benefici richiesti, né a diversa conclusione può giungersi sulla base della consulenza tecnica di parte allegata all'atto introduttivo.
In definitiva, non essendo emersa, né dai motivi di opposizione né dal successivo rinnovo di CTU alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere compensate tra le parti in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle parti nonché in quanto nel procedimento per accertamento tecnico preventivo l' si è difesa per il tramite di propri funzionari che non hanno CP_1
documentato spese.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott.
[...]
e del dott. , vanno poste a carico della ricorrente stante Per_3 Persona_4
l'assenza di idonea dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), N.R.G. 159/2022, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92;
- compensa interamente le spese di lite;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto in favore del dott. e del dott. . Persona_3 Persona_4
Locri, 06.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli