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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PORDENONE
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al n. 908/2023
Oggi 13/6/25, ad ore 12:36 innanzi al dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi: per parti opponenti, e l'avv. Francesca Morassutto;
CP_1 Parte_1 per parte opposta, , l'avv. Giovanna Morsanutto in sostituzione Controparte_2
degli avv. Katia Maretto e Roberta Brusegan.
L'avv. Morassutto precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
L'avv. Morsanutto precisa le conclusioni come da note conclusive.
Le parti discutono la causa, richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti. L'avv.
Morassutto, in particolare, fa presente che il procedimento penale collegato n. 587/20 RGNR è stato archiviato in data 29/11/22.
I procuratori si allontanano dall'aula, dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 908/2023 del R.G. Trib. in data 28.4.2023, promossa d a
- , nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
via Mercato Vecchio 1/5 (C.f. ) CodiceFiscale_1
- corrente in Montefino (TE) via Risorgimento 38 (cf. p.iva ), nella CP_1 P.IVA_1
veste di coobbligato in solido, in persona del legale rappresentante , Controparte_3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Morassutto;
o p p o n e n t i
c o n t r o
- (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 CP_4
, in persona del quale legale
[...] Controparte_5 rappresentante della stessa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dell'Ente, mediante gli avvocati Giuseppe Roberto Chiaia, Roberta Brusegan e Katia Maretto;
o p p o s t a
avente per oggetto: “altre controversie di diritto amministrativo” - opposizione ordinanza di ingiunzione n. 2023/129 del 22/3/2023, emessa dalla Controparte_2
causa discussa e decisa mediante lettura della sentenza all'udienza del 13/6/25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per parte opponente come da ricorso:
2 “
1. In via preliminare: previo accertamento dell'illegittimità ed infondatezza dell'impugnata
Ordinanza dirigenziale 129/2023 notificata in data 29.03- 01.04.2023 e del presupposto verbale di contestazione 41/2020 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 193 comma 1
Dlgs 152/2006 e 258 co. 4 dlgs 152/2006 con comminazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 3.100,00, attesa la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, nonché della pendenza di un procedimento penale e del possibile del rischio di contrasto di giudicati, voglia l'Ill.mo Giudice adito disporre inaudita altera parte la sospensione del provvedimento impugnato e di ogni altro atto ad esso collegato, presupposto e/o conseguente.
2. Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e
l'infondatezza per i motivi tutti dedotti in narrativa, disporsi l'annullamento dell'impugnata
Ordinanza dirigenziale 129/2023 notificata in data 29.03- 01.04.2023 e del presupposto verbale di contestazione 41/2020 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 193 comma 1
Dlgs 152/2006 e 258 co. 4 dlgs 152/2006 con comminazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 3.100,00, e di ogni altro atto ad esso collegato, presupposto e/o conseguente.
3. Nel merito in via subordinata: per i motivi esposti in narrativa ridursi al minimo edittale la sanzione amministrativa prevista dalla legge.
4. In ogni caso spese rifuse o, in subordine, compensate.
5. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre all'esito delle difese avversarie, si depositano i documenti sotto elencati nonché si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: - 1. Vero che in data 04.02.2020 l'area in cui era stato depositato il materiale di cui al verbale oggetto di contestazione che si rammostra al teste su doc.12 si trova all'interno dell'area interessata dal cantiere per l'esecuzione di opere, lavori, scavi e interventi su impianti di metanizzazione di IO di cui al contratto d'appalto intercorso tra e 2 i reti gas che si rammostra parimenti al teste sub doc. 3; - 2. Vero CP_1 che l'area di cui al capitolo precedente era stata scelta per la vicinanza ai luoghi di scavo;
- 3. Cont vero che su incarico di in data 04.11.2019 aveva predisposto la relazione tecnica che le si rammostra sub doc. 6 relativa all'area individuata quale deposito materiali per il cantiere di cui al contratto d'appalto tra e 2i rete gas che parimenti lesi rammostra sub doc. 3; - CP_1
4. Vero che la alla data del 04.02.2020 risultava iscritta all'albo dei gestori CP_1
ambientali come da doc. 7 che le si rammostra;
- 5. Vero che alla data del 04.02.2020 aveva
l'incarico da di consulente ambientale per i lavori di cui al contratto d'appalto tra CP_1
e 2i rete gas in IO;
- 6. Vero che alla data del 04.02.2020 aveva l'incarico da CP_1 di geometra di cantiere per i lavori di cui al contratto d'appalto tra e 2i rete CP_1 CP_1
3 gas in IO. Si indicano come testimoni i signori: dr. di 87012 Testimone_1
Castrovillari (CS), via degli Olmi 2; di 63074 San Benedetto del Tronto Testimone_2
(Ap), Piazza Nardone 5.”;
- per parte opposta come da note conclusive:
“Nel merito:
- rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata, e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata,
- rigettare la richiesta di annullamento del verbale presupposto in quanto inammissibile ed infondata;
In via istruttoria :
- Per quanto riguarda la richiesta di istanze istruttorie formulata dal ricorrente, questa difesa ne chiede il rigetto in toto, considerato che i capitoli di prova tendono a provare la non veridicità di quanto attestato da verbale che costituisce atto pubblico, e che pertanto può essere intaccato solo da procedimento per querela di falso. Sul punto Codesto Ecc.mo
Tribunale si è già espresso come segue: “Non è dunque possibile contrastare con le prove orali ciò che è stato direttamente constatato dagli organi preposti al controllo” (Tribunale di
Venezia, sentenza n. 1556/2007).
- In ogni caso rigettare la richiesta di prova per testi, in quanto atta a dimostrare circostanze non rilevanti e comunque non contestate, ed essendo la causa istruita documentalmente. In denegata ipotesi di accoglimento di tale richiesta, si chiede di essere abilitati a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi e l'assunzione della prova testimoniale sui fatti oggetto di contestazione mediante l'audizione degli agenti verbalizzanti.
- compensi professionali rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza impugnata, richiamato il verbale di contestazione di illecito amministrativo di data 21/4/2020, ha ingiunto a quale trasgressore, e a quale Parte_1 CP_1
obbligato in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.100,00 (oltre alle spese di procedimento e notifica), ai sensi dell'art. 258 comma 4 D.L.vo 152/2006.
Con il verbale richiamato nell'ordinanza, personale del Gruppo Carabinieri Forestale di aveva precedentemente contestato agli odierni opponenti la violazione degli artt. 193 CP_2 comma 1 e 258 comma 4 D.L.vo 152/2006, per aver scaricato e depositato in un'area della località IO del comune di San Michele al Tagliamento (VE), non rientrante nel cantiere e nemmeno appartenente all'impresa esecutrice, rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, senza
4 aver avuto autorizzazione al deposito temporaneo e senza aver compilato il prescritto formulario di trasporto.
2. Gli opponenti hanno proposto più motivi di opposizione, che si possono sintetizzare nei termini che seguono.
In primo luogo, premettendo di aver ricevuto in appalto “l'esecuzione di opere, lavori e interventi su impianti di distribuzione gas metano per la metanizzazione di IO …”, hanno invocato la deroga prevista dall'art. 230 T.U.A. per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Secondo la tesi prospettata, poiché il primo comma della norma citata fa coincidere il luogo di produzione di quella particolare tipologia di rifiuto
(anche) con quello di “concentramento”, ove “… il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica …”, fino alla fuoriuscita dal luogo di concentramento si dovrebbe conseguentemente escludere la qualificazione del materiale quale rifiuto, e quindi si dovrebbe conseguentemente escludere sia la necessità di autorizzazione del deposito temporaneo, sia la necessità di trasporto con formulario dal luogo di produzione a quello di concentramento.
In secondo luogo, è stato eccepito il ne bis in idem, essendo stati i medesimi fatti già sottoposti a valutazione in sede penale, ove il procedimento, per quanto attestato nell'ultima udienza, sarebbe stato archiviato.
Infine, è stata rilevata la mancanza di idonea motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento ai seguenti profili: a) ragioni del ritardo della contestazione (21/4/2020) rispetto al giorno di accertamento dei fatti (4/2/2020); b) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale;
c) valutazione dell'elemento soggettivo della violazione.
3. Parte opposta ha integralmente contestato i motivi di opposizione.
Innanzitutto, ha eccepito l'assenza della valutazione tecnica di cui all'art. 230 comma 2
T.U.A., tale non potendosi qualificare la relazione sul deposito temporaneo prodotta dai ricorrenti (doc. 9 allegato alla comparsa). In aggiunta, ha evidenziato che nel permesso di costruire (doc.10) era stato previsto che il materiale da scavo avrebbe dovuto essere gestito come rifiuto, non essendo invece stata richiesta agli enti competenti l'autorizzazione al deposito delle terre e rocce da scavo.
Sotto altro profilo, ha escluso la violazione del ne bis in idem, non essendosi concluso il procedimento penale, peraltro relativo a fattispecie diverse.
5 Da ultimo, sono stati contestati i dedotti difetti di motivazione, in quanto: a) non è prevista la necessità della contestazione immediata per violazioni amministrative diverse da quelle relative al Codice della Strada;
b) la misura della sanzione è giustificata dalla gravità della violazione;
c) non può essere invocata la buona fede tale da escludere l'elemento soggettivo della violazione contestata.
4. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, con concessione dei termini per il deposito di note conclusive e fissazione di udienza per la discussione che, a seguito di rinvio, è stata definitivamente fissata per la data odierna.
5. La domanda principale nel merito è infondata e deve quindi essere rigettata, per i motivi che seguono.
5.1. Nella fattispecie in esame non può trovare applicazione l'art. 230 D.L.vo 152/06.
Come risulta dal verbale di contestazione e dall'ordinanza ingiunzione, la violazione amministrativa contestata, consistita nel trasporto di rifiuti senza formulario, fa chiaro e inequivoco riferimento, nel caso concreto, al trasporto di terre e rocce da scavo, che sono rifiuti diversi da quelli “derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture” previsti dall'art. 230 citato. La diversità, e quindi l'inapplicabilità della norma derogatoria invocata dagli opponenti, consegue, in primo luogo, alla intrinseca differenza delle terre e rocce da scavo rispetto al
“materiale tolto d'opera” cui si riferisce l'art. 230 T.U.A.. In aggiunta, va rilevato che le terre e rocce da scavo sono sottoposte a un'apposita disciplina che le riguarda (D.P.R. 120/2017), la quale, per la sua specialità, prevale sull'applicazione delle norme generali del T.U.A..
Considerata, dunque, la necessità di fare riferimento alle terre e rocce da scavo, sarebbe spettato agli opponenti dimostrare l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti, secondo il consolidato principio, cui s'intende aderire, per cui, in questa materia, chi invoca un regime differenziato e di favore ha l'onere di allegare la sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione (da ultimo, in fattispecie di rilievo penale, Cass. Pen. 11167/23). Gli opponenti non hanno assolto all'onere a loro carico, né nel corso del contraddittorio amministrativo, né in questa sede. In altri termini, non hanno dimostrato di aver lecitamente riutilizzato le terre e rocce da scavo nello stesso sito produttivo, né di averle lecitamente trattate come sottoprodotti,
6 derivandone come conseguenza l'applicazione della disciplina dei rifiuti e quindi anche l'applicazione della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 258 comma 4 D.L.vo 152/2006.
Il trasporto dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, dal luogo di produzione (cioè quello dello scavo) al luogo ove sono stati depositati, è avvenuto senza formulario, per cui si è integrata la violazione amministrativa contestata.
Merita osservare che dagli atti (verbale di contestazione e ordinanza ingiunzione) risulta chiaramente la condotta sanzionata, poiché, avendo i carabinieri accertato lo scarico e il deposito delle terre e rocce da scavo in un'area diversa da quella del cantiere ove erano state prodotte, è stato sostanzialmente e chiaramente contestato il trasporto, senza formulario, da un luogo all'altro.
5.2. Analogamente, non possono essere condivise le censure in punto motivazione.
La questione va affrontata alla luce del principio secondo il quale
“l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass.
16316/2020).
Sulla premessa che precede, va preso atto che all'ordinanza impugnata è stata allegata una relazione istruttoria, la quale ha puntualmente esposto le ragioni della decisione, analiticamente contrastando le allegazioni e le deduzioni difensive proposte nel corso del contraddittorio procedimentale.
5.3. Nel caso in esame non rileva il ne bis in idem, perché, anche se ve ne fossero i requisiti sostanziali, il che è quantomeno dubbio essendo state contestate, nelle sedi competenti, diverse violazioni di rilievo amministrativo e di rilievo penale, ne difetterebbe comunque il presupposto processuale, non essendosi formato un giudicato in sede penale.
5.4. In ogni caso, anche nel merito, sono condivisibili le argomentazioni della parte opposta, nel punto in cui hanno richiamato il consolidato orientamento secondo il quale la contestazione immediata è prevista per le sole violazioni del Codice della Strada, applicandosi alle altre materie l'art. 14 legge 689/1981.
7 Quanto all'elemento soggettivo, premesso che non è in discussione la presunzione posta dall'art. 3 della stessa legge, va semplicemente preso atto che il trasgressore non ha assolto all'onere a proprio carico, della prova di essere incorso in un errore di mero fatto e di aver quindi agito senza colpa. Tra l'altro, a fronte di tale deficit probatorio, i carabinieri hanno attestato (rapporto ex art. 17 legge 689/81, quale doc. 2 di parte opposta) che aveva Pt_1
esibito un blocco di formulari già timbrati e firmati, però non compilati con i dati del trasporto dei rifiuti, circostanza idonea a rivelare che egli sapeva, o quantomeno avrebbe diligentemente dovuto sapere, di dover compilare il documento. Né vale a escludere la colpa il fatto che il trasgressore, come sostenuto nell'opposizione, non avesse “… le adeguate conoscenze e competenza tecniche ...”, dovendo doverosamente essere informato, per il compito svolto, della necessità di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la documentazione necessaria. A ulteriore dimostrazione dei profili colposi, parte opposta ha documentato che nel permesso di costruire era stata prevista la gestione come rifiuti delle terre e rocce da scavo.
6. Resta da valutare la richiesta subordinata, di riduzione al minimo della sanzione.
L'art. 11 L. n. 689/81 prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
I profili oggettivi e soggettivi dell'omissione giustificano una valutazione di favore.
Sotto il primo profilo, la violazione contestata è unica e di natura formale, non risultando conseguenze ambientali pregiudizievoli.
Da un punto di vista soggettivo, la condotta in occasione dell'accertamento e il ruolo subordinato assunto del trasgressore suggeriscono un trattamento sanzionatorio benevolo.
7. In conclusione, nel caso di specie, per i motivi sopra esposti l'ordinanza-ingiunzione impugnata si conferma legittima nei suoi presupposti, ma la sanzione irrogata deve essere ridotta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta in via principale e l'accoglimento della domanda subordinata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
8
P. Q .M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 908/2023 R.G., così decide:
- rigetta la domanda di dichiarazione di nullità e/o di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 2023/129 del 22/3/2023, emessa dalla;
Controparte_2
- in accoglimento della domanda subordinata di merito proposta dall'opponente, ridetermina la sanzione irrogata in euro € 1.600,00;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 13 giugno 2025
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
9
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al n. 908/2023
Oggi 13/6/25, ad ore 12:36 innanzi al dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi: per parti opponenti, e l'avv. Francesca Morassutto;
CP_1 Parte_1 per parte opposta, , l'avv. Giovanna Morsanutto in sostituzione Controparte_2
degli avv. Katia Maretto e Roberta Brusegan.
L'avv. Morassutto precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
L'avv. Morsanutto precisa le conclusioni come da note conclusive.
Le parti discutono la causa, richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti. L'avv.
Morassutto, in particolare, fa presente che il procedimento penale collegato n. 587/20 RGNR è stato archiviato in data 29/11/22.
I procuratori si allontanano dall'aula, dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 908/2023 del R.G. Trib. in data 28.4.2023, promossa d a
- , nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
via Mercato Vecchio 1/5 (C.f. ) CodiceFiscale_1
- corrente in Montefino (TE) via Risorgimento 38 (cf. p.iva ), nella CP_1 P.IVA_1
veste di coobbligato in solido, in persona del legale rappresentante , Controparte_3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Morassutto;
o p p o n e n t i
c o n t r o
- (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 CP_4
, in persona del quale legale
[...] Controparte_5 rappresentante della stessa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dell'Ente, mediante gli avvocati Giuseppe Roberto Chiaia, Roberta Brusegan e Katia Maretto;
o p p o s t a
avente per oggetto: “altre controversie di diritto amministrativo” - opposizione ordinanza di ingiunzione n. 2023/129 del 22/3/2023, emessa dalla Controparte_2
causa discussa e decisa mediante lettura della sentenza all'udienza del 13/6/25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per parte opponente come da ricorso:
2 “
1. In via preliminare: previo accertamento dell'illegittimità ed infondatezza dell'impugnata
Ordinanza dirigenziale 129/2023 notificata in data 29.03- 01.04.2023 e del presupposto verbale di contestazione 41/2020 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 193 comma 1
Dlgs 152/2006 e 258 co. 4 dlgs 152/2006 con comminazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 3.100,00, attesa la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, nonché della pendenza di un procedimento penale e del possibile del rischio di contrasto di giudicati, voglia l'Ill.mo Giudice adito disporre inaudita altera parte la sospensione del provvedimento impugnato e di ogni altro atto ad esso collegato, presupposto e/o conseguente.
2. Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e
l'infondatezza per i motivi tutti dedotti in narrativa, disporsi l'annullamento dell'impugnata
Ordinanza dirigenziale 129/2023 notificata in data 29.03- 01.04.2023 e del presupposto verbale di contestazione 41/2020 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 193 comma 1
Dlgs 152/2006 e 258 co. 4 dlgs 152/2006 con comminazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 3.100,00, e di ogni altro atto ad esso collegato, presupposto e/o conseguente.
3. Nel merito in via subordinata: per i motivi esposti in narrativa ridursi al minimo edittale la sanzione amministrativa prevista dalla legge.
4. In ogni caso spese rifuse o, in subordine, compensate.
5. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre all'esito delle difese avversarie, si depositano i documenti sotto elencati nonché si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: - 1. Vero che in data 04.02.2020 l'area in cui era stato depositato il materiale di cui al verbale oggetto di contestazione che si rammostra al teste su doc.12 si trova all'interno dell'area interessata dal cantiere per l'esecuzione di opere, lavori, scavi e interventi su impianti di metanizzazione di IO di cui al contratto d'appalto intercorso tra e 2 i reti gas che si rammostra parimenti al teste sub doc. 3; - 2. Vero CP_1 che l'area di cui al capitolo precedente era stata scelta per la vicinanza ai luoghi di scavo;
- 3. Cont vero che su incarico di in data 04.11.2019 aveva predisposto la relazione tecnica che le si rammostra sub doc. 6 relativa all'area individuata quale deposito materiali per il cantiere di cui al contratto d'appalto tra e 2i rete gas che parimenti lesi rammostra sub doc. 3; - CP_1
4. Vero che la alla data del 04.02.2020 risultava iscritta all'albo dei gestori CP_1
ambientali come da doc. 7 che le si rammostra;
- 5. Vero che alla data del 04.02.2020 aveva
l'incarico da di consulente ambientale per i lavori di cui al contratto d'appalto tra CP_1
e 2i rete gas in IO;
- 6. Vero che alla data del 04.02.2020 aveva l'incarico da CP_1 di geometra di cantiere per i lavori di cui al contratto d'appalto tra e 2i rete CP_1 CP_1
3 gas in IO. Si indicano come testimoni i signori: dr. di 87012 Testimone_1
Castrovillari (CS), via degli Olmi 2; di 63074 San Benedetto del Tronto Testimone_2
(Ap), Piazza Nardone 5.”;
- per parte opposta come da note conclusive:
“Nel merito:
- rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata, e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata,
- rigettare la richiesta di annullamento del verbale presupposto in quanto inammissibile ed infondata;
In via istruttoria :
- Per quanto riguarda la richiesta di istanze istruttorie formulata dal ricorrente, questa difesa ne chiede il rigetto in toto, considerato che i capitoli di prova tendono a provare la non veridicità di quanto attestato da verbale che costituisce atto pubblico, e che pertanto può essere intaccato solo da procedimento per querela di falso. Sul punto Codesto Ecc.mo
Tribunale si è già espresso come segue: “Non è dunque possibile contrastare con le prove orali ciò che è stato direttamente constatato dagli organi preposti al controllo” (Tribunale di
Venezia, sentenza n. 1556/2007).
- In ogni caso rigettare la richiesta di prova per testi, in quanto atta a dimostrare circostanze non rilevanti e comunque non contestate, ed essendo la causa istruita documentalmente. In denegata ipotesi di accoglimento di tale richiesta, si chiede di essere abilitati a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi e l'assunzione della prova testimoniale sui fatti oggetto di contestazione mediante l'audizione degli agenti verbalizzanti.
- compensi professionali rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza impugnata, richiamato il verbale di contestazione di illecito amministrativo di data 21/4/2020, ha ingiunto a quale trasgressore, e a quale Parte_1 CP_1
obbligato in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.100,00 (oltre alle spese di procedimento e notifica), ai sensi dell'art. 258 comma 4 D.L.vo 152/2006.
Con il verbale richiamato nell'ordinanza, personale del Gruppo Carabinieri Forestale di aveva precedentemente contestato agli odierni opponenti la violazione degli artt. 193 CP_2 comma 1 e 258 comma 4 D.L.vo 152/2006, per aver scaricato e depositato in un'area della località IO del comune di San Michele al Tagliamento (VE), non rientrante nel cantiere e nemmeno appartenente all'impresa esecutrice, rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, senza
4 aver avuto autorizzazione al deposito temporaneo e senza aver compilato il prescritto formulario di trasporto.
2. Gli opponenti hanno proposto più motivi di opposizione, che si possono sintetizzare nei termini che seguono.
In primo luogo, premettendo di aver ricevuto in appalto “l'esecuzione di opere, lavori e interventi su impianti di distribuzione gas metano per la metanizzazione di IO …”, hanno invocato la deroga prevista dall'art. 230 T.U.A. per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Secondo la tesi prospettata, poiché il primo comma della norma citata fa coincidere il luogo di produzione di quella particolare tipologia di rifiuto
(anche) con quello di “concentramento”, ove “… il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica …”, fino alla fuoriuscita dal luogo di concentramento si dovrebbe conseguentemente escludere la qualificazione del materiale quale rifiuto, e quindi si dovrebbe conseguentemente escludere sia la necessità di autorizzazione del deposito temporaneo, sia la necessità di trasporto con formulario dal luogo di produzione a quello di concentramento.
In secondo luogo, è stato eccepito il ne bis in idem, essendo stati i medesimi fatti già sottoposti a valutazione in sede penale, ove il procedimento, per quanto attestato nell'ultima udienza, sarebbe stato archiviato.
Infine, è stata rilevata la mancanza di idonea motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento ai seguenti profili: a) ragioni del ritardo della contestazione (21/4/2020) rispetto al giorno di accertamento dei fatti (4/2/2020); b) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale;
c) valutazione dell'elemento soggettivo della violazione.
3. Parte opposta ha integralmente contestato i motivi di opposizione.
Innanzitutto, ha eccepito l'assenza della valutazione tecnica di cui all'art. 230 comma 2
T.U.A., tale non potendosi qualificare la relazione sul deposito temporaneo prodotta dai ricorrenti (doc. 9 allegato alla comparsa). In aggiunta, ha evidenziato che nel permesso di costruire (doc.10) era stato previsto che il materiale da scavo avrebbe dovuto essere gestito come rifiuto, non essendo invece stata richiesta agli enti competenti l'autorizzazione al deposito delle terre e rocce da scavo.
Sotto altro profilo, ha escluso la violazione del ne bis in idem, non essendosi concluso il procedimento penale, peraltro relativo a fattispecie diverse.
5 Da ultimo, sono stati contestati i dedotti difetti di motivazione, in quanto: a) non è prevista la necessità della contestazione immediata per violazioni amministrative diverse da quelle relative al Codice della Strada;
b) la misura della sanzione è giustificata dalla gravità della violazione;
c) non può essere invocata la buona fede tale da escludere l'elemento soggettivo della violazione contestata.
4. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, con concessione dei termini per il deposito di note conclusive e fissazione di udienza per la discussione che, a seguito di rinvio, è stata definitivamente fissata per la data odierna.
5. La domanda principale nel merito è infondata e deve quindi essere rigettata, per i motivi che seguono.
5.1. Nella fattispecie in esame non può trovare applicazione l'art. 230 D.L.vo 152/06.
Come risulta dal verbale di contestazione e dall'ordinanza ingiunzione, la violazione amministrativa contestata, consistita nel trasporto di rifiuti senza formulario, fa chiaro e inequivoco riferimento, nel caso concreto, al trasporto di terre e rocce da scavo, che sono rifiuti diversi da quelli “derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture” previsti dall'art. 230 citato. La diversità, e quindi l'inapplicabilità della norma derogatoria invocata dagli opponenti, consegue, in primo luogo, alla intrinseca differenza delle terre e rocce da scavo rispetto al
“materiale tolto d'opera” cui si riferisce l'art. 230 T.U.A.. In aggiunta, va rilevato che le terre e rocce da scavo sono sottoposte a un'apposita disciplina che le riguarda (D.P.R. 120/2017), la quale, per la sua specialità, prevale sull'applicazione delle norme generali del T.U.A..
Considerata, dunque, la necessità di fare riferimento alle terre e rocce da scavo, sarebbe spettato agli opponenti dimostrare l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti, secondo il consolidato principio, cui s'intende aderire, per cui, in questa materia, chi invoca un regime differenziato e di favore ha l'onere di allegare la sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione (da ultimo, in fattispecie di rilievo penale, Cass. Pen. 11167/23). Gli opponenti non hanno assolto all'onere a loro carico, né nel corso del contraddittorio amministrativo, né in questa sede. In altri termini, non hanno dimostrato di aver lecitamente riutilizzato le terre e rocce da scavo nello stesso sito produttivo, né di averle lecitamente trattate come sottoprodotti,
6 derivandone come conseguenza l'applicazione della disciplina dei rifiuti e quindi anche l'applicazione della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 258 comma 4 D.L.vo 152/2006.
Il trasporto dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, dal luogo di produzione (cioè quello dello scavo) al luogo ove sono stati depositati, è avvenuto senza formulario, per cui si è integrata la violazione amministrativa contestata.
Merita osservare che dagli atti (verbale di contestazione e ordinanza ingiunzione) risulta chiaramente la condotta sanzionata, poiché, avendo i carabinieri accertato lo scarico e il deposito delle terre e rocce da scavo in un'area diversa da quella del cantiere ove erano state prodotte, è stato sostanzialmente e chiaramente contestato il trasporto, senza formulario, da un luogo all'altro.
5.2. Analogamente, non possono essere condivise le censure in punto motivazione.
La questione va affrontata alla luce del principio secondo il quale
“l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass.
16316/2020).
Sulla premessa che precede, va preso atto che all'ordinanza impugnata è stata allegata una relazione istruttoria, la quale ha puntualmente esposto le ragioni della decisione, analiticamente contrastando le allegazioni e le deduzioni difensive proposte nel corso del contraddittorio procedimentale.
5.3. Nel caso in esame non rileva il ne bis in idem, perché, anche se ve ne fossero i requisiti sostanziali, il che è quantomeno dubbio essendo state contestate, nelle sedi competenti, diverse violazioni di rilievo amministrativo e di rilievo penale, ne difetterebbe comunque il presupposto processuale, non essendosi formato un giudicato in sede penale.
5.4. In ogni caso, anche nel merito, sono condivisibili le argomentazioni della parte opposta, nel punto in cui hanno richiamato il consolidato orientamento secondo il quale la contestazione immediata è prevista per le sole violazioni del Codice della Strada, applicandosi alle altre materie l'art. 14 legge 689/1981.
7 Quanto all'elemento soggettivo, premesso che non è in discussione la presunzione posta dall'art. 3 della stessa legge, va semplicemente preso atto che il trasgressore non ha assolto all'onere a proprio carico, della prova di essere incorso in un errore di mero fatto e di aver quindi agito senza colpa. Tra l'altro, a fronte di tale deficit probatorio, i carabinieri hanno attestato (rapporto ex art. 17 legge 689/81, quale doc. 2 di parte opposta) che aveva Pt_1
esibito un blocco di formulari già timbrati e firmati, però non compilati con i dati del trasporto dei rifiuti, circostanza idonea a rivelare che egli sapeva, o quantomeno avrebbe diligentemente dovuto sapere, di dover compilare il documento. Né vale a escludere la colpa il fatto che il trasgressore, come sostenuto nell'opposizione, non avesse “… le adeguate conoscenze e competenza tecniche ...”, dovendo doverosamente essere informato, per il compito svolto, della necessità di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la documentazione necessaria. A ulteriore dimostrazione dei profili colposi, parte opposta ha documentato che nel permesso di costruire era stata prevista la gestione come rifiuti delle terre e rocce da scavo.
6. Resta da valutare la richiesta subordinata, di riduzione al minimo della sanzione.
L'art. 11 L. n. 689/81 prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
I profili oggettivi e soggettivi dell'omissione giustificano una valutazione di favore.
Sotto il primo profilo, la violazione contestata è unica e di natura formale, non risultando conseguenze ambientali pregiudizievoli.
Da un punto di vista soggettivo, la condotta in occasione dell'accertamento e il ruolo subordinato assunto del trasgressore suggeriscono un trattamento sanzionatorio benevolo.
7. In conclusione, nel caso di specie, per i motivi sopra esposti l'ordinanza-ingiunzione impugnata si conferma legittima nei suoi presupposti, ma la sanzione irrogata deve essere ridotta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta in via principale e l'accoglimento della domanda subordinata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q .M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 908/2023 R.G., così decide:
- rigetta la domanda di dichiarazione di nullità e/o di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 2023/129 del 22/3/2023, emessa dalla;
Controparte_2
- in accoglimento della domanda subordinata di merito proposta dall'opponente, ridetermina la sanzione irrogata in euro € 1.600,00;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 13 giugno 2025
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
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