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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8116/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civ ili contenzi osi sott o il numero d'ordine 8116 dell'anno 2022
T RA
el etti vament e dom ici liat o in Gi oi a de Colle Parte_1
presso lo st udi o de ll'avv. Ni col a Ant oni cell i , che lo rappresent a e difend e in virtù di m andat o all egato all 'at to int rodutti vo
- ATTORE -
E
CP_1
Oggetto: usu capi on e
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione concessa con provvedimento del 25.8.2022, , Parte_1
assumendo di possedere in via esclusiva, da oltre vent'anni, un fondo rustico in agro di
Gioia del Colle, identificato in catasto al foglio 46, particella 10, nel quale risultava privo di intestazione, chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà del fondo stesso.
Non essendovi alcun reale contraddittore, nessuno si costituiva in giudizio in qualità
di convenuto.
Con ordinanza resa all'udienza del 20 dicembre 2022, veniva disposto il mutamento del rito.
In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti dall'attore.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
In via del tutto preliminare, il giudicante osserva che, sebbene il nostro ordinamento processuale imponga l'identificazione del convenuto, non essendo ammissibili domande giudiziali contro ignoti, nella fattispecie, l'attore ha fornito documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, Settore Territorio, consistente in una “visura storica per immobile”, dalla quale si rileva, quanto agli intestati catastali, “intestazione mancante”,
per cui è evidente che l'attore, nonostante le opportune ricerche, non abbia potuto reperire alcuna controparte, tant'è che lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione a notificare il ricorso introduttivo per pubblici proclami, istituto residuale ed eccezionale, volto a garantire, comunque, la conoscibilità dell'azione.
Quanto al merito, il giudicante ritiene che l'attore abbia provato, a mezzo della svolta istruttoria, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
I testimoni, infatti, escussi nell'udienza del 6 dicembre 2023, hanno dichiarato,
quanto a : “Conosco il sig. da quaranta anni e so Testimone_1 Parte_1
pag. 2/4 per certo che lui possiede in via esclusiva e continuata il fondo rustico sito in Gioia del
Colle, confinante con la casa di abitazione del sig. il sig. Parte_2
si è sempre preso cura del fondo rustico, della manutenzione e Parte_1
pulizia dello stesso”, e, quanto a : “Confermo che il sig. Testimone_2 [...]
possiede in via esclusiva il terreno di cui è causa, che si trova dinanzi Parte_1
all'ingresso della sua abitazione, da tantissimo tempo… si prende cura esclusivamente
della pulizia e manutenzione del terreno da più di trenta anni… io stesso lo aiuto ad
arare con la motozappa, a pulire gli alberi ed altre opere di giardinaggio”.
A sostegno della domanda, l'attore ha pure prodotto il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Gioia del Colle in data 14.2.2023 ed il certificato ipotecario del 19.9.2023.
La domanda va, pertanto, accolta, sussistendo in capo all'attore i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà del bene immobile in questione.
Nulla per le spese, peraltro richieste dall'attore “in caso di opposizione”.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, della proprietà del fondo rustico in agro di Gioia del C.F._1
pag. 3/4 Colle, riportato nel catasto terreni al foglio 46, particella 10, qualità semin.
arbor., classe 5, superficie 1.503 mq., reddito dominicale € 2,33, reddito agrario
€ 2,72.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 6 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civ ili contenzi osi sott o il numero d'ordine 8116 dell'anno 2022
T RA
el etti vament e dom ici liat o in Gi oi a de Colle Parte_1
presso lo st udi o de ll'avv. Ni col a Ant oni cell i , che lo rappresent a e difend e in virtù di m andat o all egato all 'at to int rodutti vo
- ATTORE -
E
CP_1
Oggetto: usu capi on e
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione concessa con provvedimento del 25.8.2022, , Parte_1
assumendo di possedere in via esclusiva, da oltre vent'anni, un fondo rustico in agro di
Gioia del Colle, identificato in catasto al foglio 46, particella 10, nel quale risultava privo di intestazione, chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà del fondo stesso.
Non essendovi alcun reale contraddittore, nessuno si costituiva in giudizio in qualità
di convenuto.
Con ordinanza resa all'udienza del 20 dicembre 2022, veniva disposto il mutamento del rito.
In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti dall'attore.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
In via del tutto preliminare, il giudicante osserva che, sebbene il nostro ordinamento processuale imponga l'identificazione del convenuto, non essendo ammissibili domande giudiziali contro ignoti, nella fattispecie, l'attore ha fornito documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, Settore Territorio, consistente in una “visura storica per immobile”, dalla quale si rileva, quanto agli intestati catastali, “intestazione mancante”,
per cui è evidente che l'attore, nonostante le opportune ricerche, non abbia potuto reperire alcuna controparte, tant'è che lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione a notificare il ricorso introduttivo per pubblici proclami, istituto residuale ed eccezionale, volto a garantire, comunque, la conoscibilità dell'azione.
Quanto al merito, il giudicante ritiene che l'attore abbia provato, a mezzo della svolta istruttoria, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
I testimoni, infatti, escussi nell'udienza del 6 dicembre 2023, hanno dichiarato,
quanto a : “Conosco il sig. da quaranta anni e so Testimone_1 Parte_1
pag. 2/4 per certo che lui possiede in via esclusiva e continuata il fondo rustico sito in Gioia del
Colle, confinante con la casa di abitazione del sig. il sig. Parte_2
si è sempre preso cura del fondo rustico, della manutenzione e Parte_1
pulizia dello stesso”, e, quanto a : “Confermo che il sig. Testimone_2 [...]
possiede in via esclusiva il terreno di cui è causa, che si trova dinanzi Parte_1
all'ingresso della sua abitazione, da tantissimo tempo… si prende cura esclusivamente
della pulizia e manutenzione del terreno da più di trenta anni… io stesso lo aiuto ad
arare con la motozappa, a pulire gli alberi ed altre opere di giardinaggio”.
A sostegno della domanda, l'attore ha pure prodotto il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Gioia del Colle in data 14.2.2023 ed il certificato ipotecario del 19.9.2023.
La domanda va, pertanto, accolta, sussistendo in capo all'attore i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà del bene immobile in questione.
Nulla per le spese, peraltro richieste dall'attore “in caso di opposizione”.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, della proprietà del fondo rustico in agro di Gioia del C.F._1
pag. 3/4 Colle, riportato nel catasto terreni al foglio 46, particella 10, qualità semin.
arbor., classe 5, superficie 1.503 mq., reddito dominicale € 2,33, reddito agrario
€ 2,72.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 6 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 4/4