Articolo 1241 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1240Articolo 1242
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9 ottobre 2010
Art. 1241. Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento 1. L'avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento avviene con le modalita' previste per gli ufficiali in congedo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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