CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/11/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 603/2022 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Messina, Strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell' Avv. Mariano Campo
(C.F.: , da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti (PEC: C.F._1
; Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti n. 86, presso lo studio dell' Avv. Luigi
TA (C.F.: ), da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti C.F._2
(PEC: ; Email_2
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
*****************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1007/2022 pubblicata in data 26 luglio 2022, resa nella causa civile iscritta al n. 15065/2010 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1 1)“preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; 2) dichiarare ammissibile ed accogliere il presente appello;
3) per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1107/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., rigettare per carenza di prova e/o per quanto esposto in parte motiva tutte le domande proposte in primo grado dalla nei confronti dell'allora Controparte_1 Controparte_2
4) sempre per effetto dell'accoglimento del presente appello ed in riforma della
[...] impugnata sentenza, condannare: a); a restituire al le Controparte_1 Parte_1 somme da quest'ultimo (eventualmente) corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
b) l'avv. Luigi TA (procuratore antistatario) a restituire al la somma di Parte_1
€ 16.578,92; 5) in via meramente subordinata, disporre una nuova C.T.U. che ridetermini i saldi dei c/c e dei c/ anticipi al netto di tutte le somme irripetibili;
6) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l' appellata – appellante incidentale:
1)” rigettare l'appello così come proposto dal in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto;
2) accogliere l'appello incidentale per i motivi specificati al capo III e, per l'effetto, condannare il l pagamento, in favore di delle indebite Parte_1 Controparte_1 somme accertate dal CTU nell'ultima perizia del 30.11.2020 del primo grado di giudizio, pari ad € 161.762,67 oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora o, in subordine, dalla domanda;
3) condannare l'appellante alle spese e compensi del giudizio di inibitoria nonché delle spese e compensi del giudizio di merito, da distrarre entrambi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha dichiarato la illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di c.m.s. e di spese non pattuite nei rapporti dedotti in giudizio condannando l'istituto bancario a pagare, in favore di la somma di € 103.778,83 oltre interessi Controparte_1 dalla domanda sino al soddisfo. Oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in €
13.400,00 per compensi professionali ed € 516,63 per spese vive, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di Controparte_1
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra
e ne ha chiesto la riforma.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 20 dicembre 2022 si è costituita Controparte_1 la quale ha chiesto rigettarsi tutti i motivi di appello ex adverso proposti in quanto infondati
[...] in fatto ed in diritto ed, in via incidentale, ha impugnato la sentenza nella parte in cui in decidente ha determinato in € 103.778,83 l'importo illegittimamente addebitato dalla banca e non in quello di € 161.762,67.
L'errore commesso dal Tribunale di Barcellona P.G. consisterebbe nell'aver accolto il criterio indicato dal CTU in seno alla ultima relazione del 30.11.2020 (criterio propinato dalla banca nelle sue osservazioni) anziché il criterio proposto dalla società correntista e meglio esplicitato in seno alle proprie osservazioni alla bozza di consulenza tecnica.
Rigettata l'istanza di inibitoria giusta ordinanza del 20 gennaio 2023, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2024; indi è stata fissata l'udienza del 13 maggio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L'appellante ha proposto quattro distinti motivi di censura.
Col primo ha dedotto il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della originaria attrice, non potendo all'uopo ritenersi sufficienti né il deposito della istanza di cui all'art. 119
T.U.B., né l'avvio di un procedimento monitorio avente ad oggetto la consegna dei contratti per cui è causa.
Col secondo motivo di gravame l'appellante ha stigmatizzato l'errore commesso dal C.T.U., e recepito acriticamente dal Giudice, allorchè non ha considerato, ai fini della prescrizione, gli interessi e le competenze maturate sui conti anticipi n. 30010/32 e n. 336/34 ed addebitate sul c/c n. 110093 (già n. 336/40) anteriormente alla data del 28/01/2000, interessi e competenze ammontanti a complessivi € 45.927,37 di cui € 9.753,48 relativi al conto anticipi n. 30010-32 ed
€ 36.173,89 relativi al conto anticipi n. 336/34.
In aggiunta a tale rilievo, le conclusioni del CTU sarebbero fuorvianti in quanto l'ausiliario, anziché riportare i saldi finali rideterminati dei rapporti di c/c n. 30010/33 e n. 1110/93, si è limitato ad indicare l'ammontare delle somme indebitamente percepite (sempre al netto delle somme irripetibili).
In tal modo, però, il CTU avrebbe indotto in errore il Giudicante il quale avrebbe ritenuto
(sbagliando) che la somma indicata nella relazione integrativa del 30/11/2020 (€ 103.778,83) fosse il totale dei nuovi saldi rideterminati dei rapporti di c/c n. 30010/33 e n. 1110/93 (al netto
3 delle somme irripetibili) e non invece il totale delle somme indebitamente percepite dalla banca
(sempre al netto delle somme irripetibili).
In termini ancor più esplicativi, e nell'ottica della prospettazione offerta dall'appellante, il C.T.U. avrebbe dovuto espungere dal saldo calcolato secondo il quesito posto dal Giudice (€ 110.836,84)
l'ammontare delle competenze irripetibili individuate nei due rapporti di c/c ordinario (€
53.942,96 ed € 4.040,88 di cui si fa menzione a pag. 5 della relazione integrativa del 30/11/2020) nonché il totale delle competenze prescritte riferite ai conti anticipi n. 30010/32 e n. 336/34
(ovvero € 45.927,37).
Così facendo, si sarebbe pervenuto ad un credito della società correntista, al netto delle somme irripetibili, di soli € 6.925,63.
E comunque, anche dando credito alla tesi secondo cui nei c/anticipi n. 30010/32, n. 215112 e n.
336/34 non risultano rimesse solutorie perché rinvenienti da giroconti effettuati, il risultato non sarebbe stato quello recepito dal Giudicante nella sentenza gravata (€ 103.778,83) bensì quello assai inferiore di € 52.853,00 (€ 110.836,84 – 53.942,96 – 4.040,88).
Col terzo motivo di appello l'istante ha dedotto la inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
Ed invero non sarebbe stata fornita da alcuno la prova che il rapporto di c/c n. 1100/93 sia stato chiuso in corso di causa, non potendo detta chiusura desumersi da quanto argomentato dalla difesa della banca a pag. 12 della comparsa conclusionale del 30/05/2022 (“Si tratterebbe ovviamente di una sentenza di mero accertamento e non di condanna, atteso che all'epoca in cui è stato introdotto il giudizio, i rapporti oggetto di causa erano ancora in essere”).
In ogni caso, ai fini della ammissibilità della domanda di ripetizione occorre che il conto sia chiuso al momento della proposizione della stessa, a nulla rilevando che la chiusura sopraggiunga in corso di giudizio, trattandosi di una condizione di ammissibilità e non di procedibilità..
Col quarto motivo di gravame è stata dedotta la erronea statuizione sulle spese che avrebbero dovuto essere poste a carico di parte attrice, stante la fondatezza delle ragioni dell'istituto di credito.
Ha resistito nel presente grado che, da un lato ha chiesto il rigetto di tutti i Controparte_1 motivi di gravame, dall'altro ha chiesto in via incidentale la riforma della sentenza nella parte in cui l'indebito è stato determinato nella somma di € 103.778,83 anziché nella somma (maggiore) di € 161.762,67.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
4 Al riguardo la Corte osserva che dalla mancanza dei contratti non può farsi derivare tout court la carenza assoluta di prova circa la ontologica esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, per la cui stipulazione – è bene evidenziare subito – non vigeva ratione temporis
l'obbligo della forma scritta né ad substantiam, né ad probationem.
Come è noto, infatti, l'obbligo della conclusione per iscritto dei contratti bancari è stato introdotto dalla legge n. 154 del 1992 (art. 3, comma 1) sulla trasparenza bancaria – che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d. lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) -, la quale è entrata in vigore l' 8 luglio 1992, successivamente alla instaurazione del rapporto bancario in esame secondo quanto allegato da parte attrice: “Il detto contratto di conto corrente ordinario è stato aperto in data anteriore al 31.12.1991 – data da cui, allo stato, sono disponibili gli estratti conto e prevedeva……..(atto di citazione, pag. 2, rigo
4 e segg.).
Vero è che grava sull'attore in ripetizione dell'indebito la prova della inesistenza di una giusta causa della attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, sebbene si tratti della prova di un fatto negativo, essendo sul punto unanime e costante l'insegnamento del Giudice della nomofilachia (ex multis Cass. Civ. nn. 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12).
Tuttavia merita particolare attenzione il principio – costantemente affermato dalla S.C. nel tempo, per lo più con degli obiter dictum, e di recente espresso in maniera diretta e specifica in seno alla sentenza n. 1550 del 19 gennaio 2022 – secondo cui, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, ai fini della prova della inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale che di regola grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, la produzione del contratto a base del rapporto bancario potrebbe non essere sufficiente in quanto, anche ove sia esibito il contratto, non potrebbe escludersi che l'accordo su detti aspetti sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
ma soprattutto – osserva il
Giudice di legittimità – non è indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali ad esempio le presunzioni unitamente agli argomenti di prova desumibili dal comportamento processuale della controparte ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. ovvero, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore.
Ed allora, in questa prospettiva non può di certo attribuirsi valenza dirimente alla mancata produzione in giudizio del contratto al fine di affermare – come pretenderebbe l'appellante principale – che sia carente la prova dei fatti posti a base della domanda attorea, a maggior ragione nel caso in esame ove, lo si ribadisce, la stipula per iscritto del contratto bancario non era
5 obbligatoria ratione temporis, ben potendo esso pattuirsi verbalmente ovvero per facta concludentia.
E ciò senza tener conto del fatto che, come pacificamente ammesso anche dall'istituto di credito convenuto in prima istanza, la società correntista si è attivata al fine di effettuare la produzione in giudizio dei contratti, sia ai sensi dell'art. 119 t.u.b. sia in sede di procedimento monitorio.
A tal uopo vanno valorizzati nel caso in esame, sul piano probatorio, a sicura dimostrazione della storica venuta ad esistenza e della effettiva esecuzione del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, non solo gli estratti conto prodotti ma altresì l'atteggiarsi del contegno processuale di controparte, dal quale possono ben trarsi significativi argomenti di prova ai sensi dell'art. 116
c.p.c. secondo il richiamato insegnamento giurisprudenziale.
La banca convenuta, infatti, non ha per nulla contestato l'esistenza del contratto, avendolo piuttosto dato per certo nella sua ontologica esistenza, dato che ha stigmatizzato la piena legittimità del suo operato, come emerge chiaramente dalla lettura delle difese svolte a pag. 3, penultimo rigo, della comparsa di costituzione e risposta in primo grado (“Contrariamente a quanto asserito – ma non documentato – dalla società attrice, infatti, il tasso di interesse ultra legale è stato – al pari di ogni altra condizione economica - debitamente pattuito per iscritto e legittimamente modificato nelle forme e nei modi di legge”).
Siffatte specifiche argomentazioni difensive della convenuta si mostrano ictu oculi logicamente incompatibili con la negazione della reale esistenza e della esecuzione del rapporto contrattuale de quo, tale che la mancata produzione del testo contrattuale, in un quadro in cui comunque risultano essere stati prodotti in giudizio gli estratti conto, non può assumere alcun rilievo decisivo al fine di negare che sia stata fornita la prova del rapporto bancario intercorso tra le parti, dovendosi perciò sul punto rigettare il motivo di doglianza e confermare per l'effetto la statuizione di primo grado alla luce dell'importante insegnamento giurisprudenziale da ultimo richiamato (sent. n. 1550/2022).
Occorre a questo punto esaminare il secondo motivo di gravame che coincide del tutto, sovrapponendosi, al motivo di impugnazione incidentale spiegato da Controparte_1
Da un canto, la banca appellante sostiene che il Giudicante sia stato indotto in errore dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U. e che le somme a credito della società correntista debbano essere rideterminate in € 6.925,63 ovvero, a tutto concedere, in € 52.853,00 (pag. 8 e segg. atto di appello).
Dall'altro canto la società appellata impugna incidentalmente la pronuncia di primo grado sostenendo (pag. 9 comparsa di risposta) che il Tribunale sia incorso in un errore materiale in
6 quanto le somme indebitamente percepite dalla banca non ammonterebbero ad € 103.778,83 bensì ad € 161.762,67 non dovendo decurtarsi, da tale ultimo importo, le competenze addebitate e non ripetibili sul conto n. 1100-93 pari a € 53.942,96 e l'ammontare delle competenze addebitate e non ripetibili sul conto n. 30010/33 pari a € 4.040,88 (pag. 11, rigo 11 e segg.).
Entrambi gli assunti non convincono e la pronuncia impugnata, in parte qua, merita integrale conferma.
Ed invero a pag. 5 dell'elaborato peritale il C.T.U., all'esito dell'attento esame dei prospetti analitici allegati, dopo aver rilevato la irripetibilità di tutte le competenze passive addebitate dalla banca ed aver accertato, relativamente ai conti correnti 30010/32, 215112 e 336/34, la inesistenza di rimesse solutorie in quanto rinvenienti da giroconti effettuati, così conclude: “Il totale delle somme indebitamente percepite dalla Banca alla data del 30 settembre 2009 ammonta ad €
161.762,67 – 53.942,96 – 4.040,88 = 103.788,83”.
A differenza di quanto sostenuto da entrambe le parti contendenti, il Giudice ha recepito in maniera corretta il ragionamento seguito dall'ausiliario e ne ha giustamente condiviso le conclusioni.
Così infatti argomenta il Giudice di prima istanza al riguardo (pag. 10, rigo 19 3 seguenti sentenza impugnata): “Deve essere utilizzato ai fini della decisione l'importo testè indicato in €
103.778,83 in quanto risultato dal ricalcolo operato dal C.T.U. sulla scorta delle osservazioni svolte dall'istituto bancario, ovvero in ossequio al principio – pure richiamato da parte attrice – secondo il quale al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 19/05/2020, n. 9141)”.
Tale conclusione appare del tutto condivisibile ed esaustiva e può pertanto essere confermata anche nell'odierno grado.
Quanto al terzo motivo di appello, avente ad oggetto la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, la Corte osserva.
E' certo che all'epoca della instaurazione del giudizio di primo grado il rapporto dedotto in giudizio era ancora in corso.
Se così è, e non pare possano residuare dubbi al riguardo, ne consegue che la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca a titolo di interessi anatocistici, ultra
– legali e di commissione di massimo scoperto, non è ammissibile, posto che l'azione di ripetizione di indebito presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per difetto
7 originario ovvero sopravvenuto di una causa debendi (cfr. Cass. Civ. nn. 7501; 9052/2010) e considerato anche che, nel rapporto di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto, oltre che a provare la mancanza di una valida causa debendi, anche a dimostrare di avere effettuato dei pagamenti solutori.
In applicazione di tali principi, nel caso in cui, come si è ritenuto nella specie, il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito fondata sul presupposto della nullità di alcune prestazioni del contratto, comportando l'annotazione in conto corrente di una posta relativa a commissioni od interessi in ipotesi illegittimamente addebitati unicamente un incremento del debito del correntista (o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile), giammai si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione, essendo onere del correntista fornire eventualmente la dimostrazione che, pur in costanza di rapporto, egli abbia eseguito rimesse solutorie;
prova che, nella fattispecie che ci occupa, non è stata fornita, né ne risulta allegato e dimostrato il presupposto di fondo.
Deve in proposito evidenziarsi che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 24418 del
2 dicembre 2010, partendo dal riferimento alla distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens, hanno osservato – per quanto qui di specifico interesse – che se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto corrente “scoperto” (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione di massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, ovvero una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo
8 si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi solo dopo che, esauritosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel cui computo risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.
Tale motivo di gravame và pertanto accolto con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata.
L'esito del giudizio, caratterizzato dal parziale accoglimento del gravame principale e dal rigetto dell'appello incidentale, giustifica la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase inibitoria del presente grado nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico dell'appellante, (spese) da distrarre in favore dell'Avv. Luigi TA, procuratore e difensore antistatario di parte appellata.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'appellata il cui Controparte_1 appello incidentale è stato rigettato, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 603/2022 R.G. promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: ) contro P.IVA_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: ), così statuisce: P.IVA_2
1) in accoglimento del terzo motivo di gravame principale, dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito e, ferma restando la statuizione di primo grado circa la illegittimità dell'applicazione degli interessi ultra legali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e delle spese non pattuite, riconosce il diritto di lla rideterminazione del saldo a suo credito, nei confronti di Controparte_1 [...]
nella misura di € 103.778,83 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
CP_3
2) rigetta nel resto l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di i restanti 2/3 che, in applicazione dei valori medi del D.M. Parte_1
9 13/08/2022, n. 147 – valore della causa: da € 52.001,00 ad € 260.000,00 – vengono liquidate nella seguente misura: quanto al primo grado in € 9.398,00 di cui € 1.700,00 per la fase di studio, €
1.084,00 per fase introduttiva, € 3.780,00 per la trattazione ed € 2.834,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA se dovuta, in misura di legge;
quanto alla inibitoria dell'odierno grado in € 4.190,00 di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva ed € 1.890,00 per la trattazione;
quanto infine al merito dell'odierno grado in €
9.544,00 di cui € 1.984,00 per la fase di studio, € 1.274,00 per la fase introduttiva, € 2.884,00 per la trattazione ed € 3.402,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie (15 %),
CPA ed IVA se dovuta, in misura di legge;
spese tutte da distrarre in favore dell'Avv. Luigi
TA, procuratore e difensore antistatario di parte appellata.
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellata – appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 12 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
10