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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/11/2024, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 366/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
ingiunzione ex R.D. n. 639/1910,
Tra
(c.f. ), con sede a , in corso Italia, n. 72, in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
persona del Sindaco pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. Antonino Landro.
- Appellante -
Contro (c.f. ), sito a , in via Aldo Moro, n. 9, in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
persona dell'amministratore pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. Paola Romano.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 22 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1422/2023 del 3 ottobre 2023 (resa nel procedimento iscritto al n.
455/2021 R.G.), il Tribunale di Ragusa (pronunciando sull'opposizione proposta dal vverso l'ingiunzione di pagamento n. 138 del 2 dicembre 2020 Controparte_1
emessa nei suoi confronti dal e avente per oggetto l'intimazione Parte_1
di pagamento, in favore dello stesso della somma di euro 17.803,67, a titolo Pt_1
di canoni idrici e accessori relativi agli anni 2003-2004, 2005-2007 e 2007-2010) così
statuiva:
a) annullava l'ingiunzione di pagamento n. 138/2020 del 2/12/2020 emessa dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
b) accertava la prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento in questione;
c) condannava il opposto al rimborso, in favore del Pt_1 CP_1
opponente, delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 145,50 per esborsi, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, il proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il che deduceva l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 22 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità (ex art. 342 c.p.c.)
dell'appello, dedotta dal ul rilievo della carenza della specificità Controparte_1
dei motivi.
Va invero osservato che:
a) secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n.
27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto - legge
22/06/2012 n. 83 art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari
forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado (conclusione, questa, valida
anche relativamente al nuovo testo -introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022
e applicabile ratione temporis- dell'art. 342 c.p.c.);
b) nel caso di specie, i detti requisiti di ammissibilità dell'impugnazione devono ritenersi essere stati soddisfatti, alla stregua dell'articolata indicazione, nell'atto di appello, sia delle questioni controverse tra le parti e dei contestati punti di decisione contenuti nell'impugnata sentenza, sia di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che: a) il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione per nullità della notifica della diffida n. 9/2015, e non ha ritenuto che quest'ultima si sia ritualmente perfezionata;
b) di conseguenza, il termine di prescrizione non è ancora spirato. Al riguardo, rileva che: a) esso ha notificato l'atto all'indirizzo che Parte_1
aveva comunicato il precedente amministratore all'ente e all'Agenzia delle Entrate, e il condominio non ha mai comunicato al chi sia l'amministratore di Pt_1
condominio e ove sia ubicato il suo studio (e non fornisce prova di tale comunicazione); b) in materia di notifiche di atti ai condomìni, quali enti di gestione,
la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notifica vada effettuata in un luogo che unifichi, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, tra i quali può essere anche incluso lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni;
c) nel caso in esame, l'agente postale ha notificato la diffida a colei che si è qualificata quale addetta al servizio del destinatario alla ricezione delle notificazioni, e la giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità è
granitica e ritiene che il destinatario dell'atto debba provare che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del condomìnio. Il
destinatario dell'atto deve fornire una prova particolarmente rigorosa e, in assenza della stessa, si applica il secondo comma dell'art. 139 c.p.c.; d) il attore Parte_2
non contesta tale circostanza;
e) il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che la notifica si sia perfezionata con consegna a mani di un soggetto qualificatosi “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni” e non si è
perfezionata per mera “compiuta giacenza”; f) tale ultima circostanza è dirimente e si differenzia dai casi che hanno condotto ai precedenti giurisprudenziali menzionati nell'appellata sentenza, che hanno dichiarato la nullità di notifiche effettuate allo stabile ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; g) l'amministratore di condominio non ha mai comunicato la sede del proprio studio, e il non poteva che verificare Pt_1
l'indirizzo dalle prescritte comunicazioni di legge;
h) il termine di prescrizione è stato interrotto il 6.7.2012 (riconoscimento e consegna fatture ricalcolate), il 3.11.2015
(notifica diffida 158/2015) e successivamente interrotto il 12.12.2017 (diffida prot. n.
131332/2017) e, di conseguenza, il termine di prescrizione sarebbe spirato il
12.12.2022; i) in sostanza, le somme sarebbero prescritte ben oltre la data (30
dicembre 2020) di notificazione dell'ingiunzione opposta.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, secondo il consolidato -e condivisibile- orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25276/2017; Cass. n. 27352/2016), la notifica al condomìnio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di soggettività
giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche,
all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari. Tale notifica va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 c.p.c. e ss.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto “ufficio”
dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto se in esso vi siano locali, come può essere la portineria, specificatamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Non ricorrono le condizioni (ex art. 363 - bis c.p.c.) per il rinvio pregiudiziale -chiesto dall'appellante con le note conclusionali- degli atti alla Corte di Cassazione ai fini della risoluzione della questione relativa alla validità della notificazione effettuata presso lo stabile condominiale, in quanto sulla stessa questione (che, peraltro, non sembra presentare le necessarie, gravi difficoltà interpretative, alla stregua della detta natura giuridica del condomìnio e del tenore della norma dell'art. 139 c.p.c. sulla notificazione mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario) il giudice di legittimità ha già espresso il sopra indicato, consolidato orientamento.
Ciò posto, nel caso di specie, la diffida di pagamento n. 9 del 6 maggio 2015 (posta dal appellante a sostegno della dedotta interruzione tempestiva -ex art. Pt_1
2943, comma quarto, c.c.- del corso della prescrizione estintiva quinquennale dei canoni idrici in questione) risulta essere stata indirizzata al Controparte_1
(odierno appellato) e notificata (il 30 ottobre 2015) allo stesso , e non già CP_1
al suo amministratore ancorchè già noto all'ente impositore (per Controparte_2
effetto sia delle relative indicazioni acquisibili e acquisite da quest'ultimo presso l'Agenzia delle Entrate, sia delle precedenti fatture inviate dal al medesimo Pt_1
amministratore presso il suo indirizzo personale di studio).
La notificazione della predetta diffida n. 9 del 6 maggio 2015 (costituente un atto stragiudiziale, come tale soggetto all'applicazione dell'art. 1335 c.c.) non può ritenersi idonea a produrre gli effetti previsti da quest'ultima disposizione (presunzione di conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario e onere dello stesso destinatario di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia), in quanto essa è stata effettuata a mezzo di raccomandata A.R. spedita direttamente al
(presso il relativo edificio di via Aldo Moro, n. 9), senza un Controparte_1
previo, necessario tentativo di notificazione del medesimo atto presso il domicilio personale (studio professionale) dell'amministratore . Controparte_2
Inoltre, la stessa diffida n. 9 del 6 maggio 2015 è stata consegnata dall'ufficiale postale a un condòmino ) il 30 ottobre 2015, ma senza alcuno specifico (e CP_3
necessario) riferimento all'eventuale esistenza, nello stabile condominiale (quale luogo di consegna), di locali (come, ad esempio, la portineria) specificatamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
La carenza di tali necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna della diffida determina la nullità e la conseguente inefficacia della relativa notificazione;
inefficacia, questa, di per sè preclusiva della configurabilità, a carico del CP_1 destinatario, dell'onere della prova che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del . CP_1
Dalle sopra evidenziate nullità e inefficacia della notificazione della diffida di pagamento in questione deriva altresì l'irrilevanza sia della circostanza che il predetto condòmino (qualificatosi tale) consegnatario dell'atto sia stato indicato, dall'ufficiale postale, come “addetto alla ricezione delle notificazioni”, sia della mancata proposizione, da parte del , di un'apposita querela di falso avverso CP_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, da un lato, la mancanza delle necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna preclude in radice la ritualità
della consegna della diffida al condòmino, e, dall'altro lato, l'effettività o meno, in capo a quest'ultimo, della qualità (dallo stesso dichiarata) di “addetto alla ricezione delle notificazioni” non è coperta da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
(invero, l'avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni di chi riceve l'atto, essendo rilevanti le sole circostanze che l'ufficiale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto;
Cass. n.
13086/2021).
È, quindi, corretta la statuizione -di estinzione del credito in questione per prescrizione quinquennale e di conseguente annullamento dell'opposta ingiunzione di pagamento n. 138/2020 del 2 dicembre 2020- adottata dal primo giudice, in quanto imperniata sull'esatta osservazione che: a) “accertata…l'inidoneità della citata comunicazione della diffida ad interrompere la prescrizione, deve rilevarsi che la successiva diffida, n. 135997/2017, del 19/12/2017 e notificata il 22/12/2017, era ormai oltre il quinquennio”; b) “che, per tutte le fatture in oggetto, l'ultimo termine utile per l'adempimento era fissato nella data del 19/07/2012, e che, quindi, il termine prescrizionale quinquennale previsto per il pagamento delle presupposte fatture spirava in data 19/07/2017 mentre la diffida di cui sopra è stata notificata solamente in data 22/12/2017”; c) ”deve dunque ritenersi maturata ex art. 2948 c.c., anche in questo caso, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai canoni idrici di cui alle fatture per cui vi è causa”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna alle spese processuali.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico dell'opposto Pt_1
(odierno appellante), il giudice di primo grado -che ha accolto la proposta opposizione alla menzionata ingiunzione di pagamento- ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (euro 17.803,67) della causa- seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a carico dello stesso.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 366/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1422/2023 del Parte_1
3 ottobre 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 455/2021
R.G.);
condanna il appellante al rimborso, in favore dell'appellato Pt_1 CP_1
delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in
[...]
complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma Così deciso in Catania il 29 ottobre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - bis dello stesso art. 13.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 366/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
ingiunzione ex R.D. n. 639/1910,
Tra
(c.f. ), con sede a , in corso Italia, n. 72, in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
persona del Sindaco pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. Antonino Landro.
- Appellante -
Contro (c.f. ), sito a , in via Aldo Moro, n. 9, in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
persona dell'amministratore pro - tempore, rappr. e difeso dall'Avv. Paola Romano.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 22 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1422/2023 del 3 ottobre 2023 (resa nel procedimento iscritto al n.
455/2021 R.G.), il Tribunale di Ragusa (pronunciando sull'opposizione proposta dal vverso l'ingiunzione di pagamento n. 138 del 2 dicembre 2020 Controparte_1
emessa nei suoi confronti dal e avente per oggetto l'intimazione Parte_1
di pagamento, in favore dello stesso della somma di euro 17.803,67, a titolo Pt_1
di canoni idrici e accessori relativi agli anni 2003-2004, 2005-2007 e 2007-2010) così
statuiva:
a) annullava l'ingiunzione di pagamento n. 138/2020 del 2/12/2020 emessa dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
b) accertava la prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento in questione;
c) condannava il opposto al rimborso, in favore del Pt_1 CP_1
opponente, delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 145,50 per esborsi, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, il proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio il che deduceva l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 22 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità (ex art. 342 c.p.c.)
dell'appello, dedotta dal ul rilievo della carenza della specificità Controparte_1
dei motivi.
Va invero osservato che:
a) secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n.
27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto - legge
22/06/2012 n. 83 art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari
forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado (conclusione, questa, valida
anche relativamente al nuovo testo -introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022
e applicabile ratione temporis- dell'art. 342 c.p.c.);
b) nel caso di specie, i detti requisiti di ammissibilità dell'impugnazione devono ritenersi essere stati soddisfatti, alla stregua dell'articolata indicazione, nell'atto di appello, sia delle questioni controverse tra le parti e dei contestati punti di decisione contenuti nell'impugnata sentenza, sia di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che: a) il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione per nullità della notifica della diffida n. 9/2015, e non ha ritenuto che quest'ultima si sia ritualmente perfezionata;
b) di conseguenza, il termine di prescrizione non è ancora spirato. Al riguardo, rileva che: a) esso ha notificato l'atto all'indirizzo che Parte_1
aveva comunicato il precedente amministratore all'ente e all'Agenzia delle Entrate, e il condominio non ha mai comunicato al chi sia l'amministratore di Pt_1
condominio e ove sia ubicato il suo studio (e non fornisce prova di tale comunicazione); b) in materia di notifiche di atti ai condomìni, quali enti di gestione,
la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notifica vada effettuata in un luogo che unifichi, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, tra i quali può essere anche incluso lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni;
c) nel caso in esame, l'agente postale ha notificato la diffida a colei che si è qualificata quale addetta al servizio del destinatario alla ricezione delle notificazioni, e la giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità è
granitica e ritiene che il destinatario dell'atto debba provare che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del condomìnio. Il
destinatario dell'atto deve fornire una prova particolarmente rigorosa e, in assenza della stessa, si applica il secondo comma dell'art. 139 c.p.c.; d) il attore Parte_2
non contesta tale circostanza;
e) il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che la notifica si sia perfezionata con consegna a mani di un soggetto qualificatosi “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni” e non si è
perfezionata per mera “compiuta giacenza”; f) tale ultima circostanza è dirimente e si differenzia dai casi che hanno condotto ai precedenti giurisprudenziali menzionati nell'appellata sentenza, che hanno dichiarato la nullità di notifiche effettuate allo stabile ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; g) l'amministratore di condominio non ha mai comunicato la sede del proprio studio, e il non poteva che verificare Pt_1
l'indirizzo dalle prescritte comunicazioni di legge;
h) il termine di prescrizione è stato interrotto il 6.7.2012 (riconoscimento e consegna fatture ricalcolate), il 3.11.2015
(notifica diffida 158/2015) e successivamente interrotto il 12.12.2017 (diffida prot. n.
131332/2017) e, di conseguenza, il termine di prescrizione sarebbe spirato il
12.12.2022; i) in sostanza, le somme sarebbero prescritte ben oltre la data (30
dicembre 2020) di notificazione dell'ingiunzione opposta.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, secondo il consolidato -e condivisibile- orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25276/2017; Cass. n. 27352/2016), la notifica al condomìnio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di soggettività
giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche,
all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari. Tale notifica va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 c.p.c. e ss.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto “ufficio”
dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto se in esso vi siano locali, come può essere la portineria, specificatamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Non ricorrono le condizioni (ex art. 363 - bis c.p.c.) per il rinvio pregiudiziale -chiesto dall'appellante con le note conclusionali- degli atti alla Corte di Cassazione ai fini della risoluzione della questione relativa alla validità della notificazione effettuata presso lo stabile condominiale, in quanto sulla stessa questione (che, peraltro, non sembra presentare le necessarie, gravi difficoltà interpretative, alla stregua della detta natura giuridica del condomìnio e del tenore della norma dell'art. 139 c.p.c. sulla notificazione mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario) il giudice di legittimità ha già espresso il sopra indicato, consolidato orientamento.
Ciò posto, nel caso di specie, la diffida di pagamento n. 9 del 6 maggio 2015 (posta dal appellante a sostegno della dedotta interruzione tempestiva -ex art. Pt_1
2943, comma quarto, c.c.- del corso della prescrizione estintiva quinquennale dei canoni idrici in questione) risulta essere stata indirizzata al Controparte_1
(odierno appellato) e notificata (il 30 ottobre 2015) allo stesso , e non già CP_1
al suo amministratore ancorchè già noto all'ente impositore (per Controparte_2
effetto sia delle relative indicazioni acquisibili e acquisite da quest'ultimo presso l'Agenzia delle Entrate, sia delle precedenti fatture inviate dal al medesimo Pt_1
amministratore presso il suo indirizzo personale di studio).
La notificazione della predetta diffida n. 9 del 6 maggio 2015 (costituente un atto stragiudiziale, come tale soggetto all'applicazione dell'art. 1335 c.c.) non può ritenersi idonea a produrre gli effetti previsti da quest'ultima disposizione (presunzione di conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario e onere dello stesso destinatario di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia), in quanto essa è stata effettuata a mezzo di raccomandata A.R. spedita direttamente al
(presso il relativo edificio di via Aldo Moro, n. 9), senza un Controparte_1
previo, necessario tentativo di notificazione del medesimo atto presso il domicilio personale (studio professionale) dell'amministratore . Controparte_2
Inoltre, la stessa diffida n. 9 del 6 maggio 2015 è stata consegnata dall'ufficiale postale a un condòmino ) il 30 ottobre 2015, ma senza alcuno specifico (e CP_3
necessario) riferimento all'eventuale esistenza, nello stabile condominiale (quale luogo di consegna), di locali (come, ad esempio, la portineria) specificatamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
La carenza di tali necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna della diffida determina la nullità e la conseguente inefficacia della relativa notificazione;
inefficacia, questa, di per sè preclusiva della configurabilità, a carico del CP_1 destinatario, dell'onere della prova che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del . CP_1
Dalle sopra evidenziate nullità e inefficacia della notificazione della diffida di pagamento in questione deriva altresì l'irrilevanza sia della circostanza che il predetto condòmino (qualificatosi tale) consegnatario dell'atto sia stato indicato, dall'ufficiale postale, come “addetto alla ricezione delle notificazioni”, sia della mancata proposizione, da parte del , di un'apposita querela di falso avverso CP_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, da un lato, la mancanza delle necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna preclude in radice la ritualità
della consegna della diffida al condòmino, e, dall'altro lato, l'effettività o meno, in capo a quest'ultimo, della qualità (dallo stesso dichiarata) di “addetto alla ricezione delle notificazioni” non è coperta da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
(invero, l'avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni di chi riceve l'atto, essendo rilevanti le sole circostanze che l'ufficiale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto;
Cass. n.
13086/2021).
È, quindi, corretta la statuizione -di estinzione del credito in questione per prescrizione quinquennale e di conseguente annullamento dell'opposta ingiunzione di pagamento n. 138/2020 del 2 dicembre 2020- adottata dal primo giudice, in quanto imperniata sull'esatta osservazione che: a) “accertata…l'inidoneità della citata comunicazione della diffida ad interrompere la prescrizione, deve rilevarsi che la successiva diffida, n. 135997/2017, del 19/12/2017 e notificata il 22/12/2017, era ormai oltre il quinquennio”; b) “che, per tutte le fatture in oggetto, l'ultimo termine utile per l'adempimento era fissato nella data del 19/07/2012, e che, quindi, il termine prescrizionale quinquennale previsto per il pagamento delle presupposte fatture spirava in data 19/07/2017 mentre la diffida di cui sopra è stata notificata solamente in data 22/12/2017”; c) ”deve dunque ritenersi maturata ex art. 2948 c.c., anche in questo caso, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai canoni idrici di cui alle fatture per cui vi è causa”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna alle spese processuali.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico dell'opposto Pt_1
(odierno appellante), il giudice di primo grado -che ha accolto la proposta opposizione alla menzionata ingiunzione di pagamento- ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (euro 17.803,67) della causa- seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a carico dello stesso.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 366/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1422/2023 del Parte_1
3 ottobre 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 455/2021
R.G.);
condanna il appellante al rimborso, in favore dell'appellato Pt_1 CP_1
delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in
[...]
complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma Così deciso in Catania il 29 ottobre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - bis dello stesso art. 13.