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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7694 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto da: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 2154/2019, posta in deliberazione con ordinanza del 24.06.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Pietro Madonia del Foro di Roma) appellante principale/appellata incidentale
E
Avv. (C.F. ) CP_1 C.F._2
(in proprio ex art. 86 c.p.c. e avv. Laura Totino del Foro di Roma) appellato principale/appellante incidentale
**
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3429/2019, pubblicata in data 14.02.2019
e notificata in data 18.02.2019, emessa dal Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 74390/2014.
**
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 3429/2019, pubblicata in data 14.02.2019 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 74390/2014, notificata il 18.02.2019, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande spiegate dall'Avv.
[...]
, ha condannato a corrispondere, a titolo di CP_1 Parte_1
compensi per l'opera professionale prestata, complessivi € 13.073,24, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.; ha altresì compensato per metà le spese di lite del grado, ponendo la restante parte a carico della parte convenuta.
In particolare, il primo giudice è addivenuto alla decisione a valle della riunione di n. 8 distinti procedimenti incardinati presso il Tribunale di Roma
(R.G. nn. 74390/2014, 77236/2014, 77238/2014, 77241/2014, 77245/2014,
1230/2015, 13902/2015, 55818/2016), tutti instaurati tra le medesime parti per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per prestazioni difensive.
In punto di an, il primo giudice ha negato la sussistenza di un credito per prestazione professionale:
a. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 77241/2014, in quanto avente ad oggetto duplicazione della domanda già spiegata in seno al giudizio n. R.G. 74390/2014;
b. per tale ultimo procedimento n. R.G. 74390/2014, poiché involgente crediti professionali già oggetto di cessione, ad opera della parte appellata ed in favore della parte convenuta, senza che fosse stata data la prova “in ordine all'eventuale avvenuta compiuta attività di recupero di detto credito da parte dell'attore con esito negativo” (cfr. pag. 9 sentenza).
Di qui, accertato l'an, in applicazione dei valori di cui alle tabelle D.M. Giustizia
n. 55/2014 ratione temporis vigenti, il primo Giudice ha quantificato il restante dovuto come segue:
a. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 55818/2016, in €
1.446,00;
b. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 13902/2015, in € 857,00; c. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 1230/2015, in €
1.835,24;
d. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 77245/2014, in €
2.470,00;
e. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 77236/2014, in €
5.065,00;
f. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 77238/2014, in €
1.400,00; per un totale, per l'appunto, di € 13.073,24, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
2. Con rituale e tempestivo atto di citazione in appello, notificato in data 19.03.2019
e contenente pedissequa istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., Parte_1
ha impugnato il predetto provvedimento, instando per l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente ogni capo e punto della sentenza recante il n. 3429/2019 del
13.02.2019, pubblicata il 14.02.2019, repert. n. 3589/2019, notificata a mezzo
PEC in data 18.02.2019, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Undicesima
Civile, nella persona del Giudice dott. Giovanni De Petra, nel procedimento rubricato al n. 74390/2014 R.G., essendo la stessa affetta ai gravi e macroscopici vizi dedotti in narrativa e, in integrale riforma della stessa e per
l'effetto rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellato poiché infondata in fatto e indiritto e sfornita di qualsiasi supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del presente grado di giudizio nonché delle spese, compensi e rimborso forfettario del giudizio di primo grado, oltre alle spese non ripetibili del presente grado di giudizio”.
3. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato telematico, si è costituito l'Avv. , opponendosi all'avversa CP_1 istanza di inibitoria e altresì spiegando appello incidentale, come da conclusioni di seguito riportate:
a. “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che il proposto appello è inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.”;
b. “in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello”;
c. “rigettare l'istanza di sospensiva e l'appello con ogni conseguenza di legge”;
d. “accogliere lo spiegato appello incidentale”;
e. Condannare la al risarcimento dei danni per lite temeraria ex Parte_1
art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c.;
f. “condannare la al pagamento di diritti, spese ed onorari di Parte_1
causa del primo grado (per intero) e del secondo grado”;
g. “trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in relazione alle affermazioni calunniose contenute nell'atto di appello in merito all'asserito omesso mantenimento di minore”;
h. “disporre la cancellazione delle frasi offensive contenute nell'atto di appello e condannare la parte e il di lei procuratore al risarcimento dei danni subiti e subendi”.
4. Pronunziandosi sull'istanza di inibitoria proposta ex art. 283 c.p.c., ritenuti insussistenti i presupposti della cautela, con ordinanza del 21.06.2019 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
5. La causa è stata riservata in decisione alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza in trattazione scritta, fissata ex art. 127-ter c.p.c. per il 03.07.2025.
**
6. Il presente procedimento trae origine dalla pretesa dell'Avv. di CP_1
vedersi corrisposti dalla convenuta i corrispettivi per le Parte_1 prestazioni professionali prestate in seno a plurimi giudizi civili e penali, e segnatamente:
a. nella procedura esecutiva portante n. R.G.E. 28636/2009 del Tribunale di
Roma (giudizio riunito R.G. n. 55818/2016 primo grado), per il compenso di € 25.254,00;
b. nel giudizio di Cassazione portante n. R.G. 18072/2010 (giudizio riunito
R.G. n. 13902/2015 primo grado), per il compenso di € 2.064,65;
c. nel giudizio civile portante n. R.G. 47999/2011 dell Controparte_2
di Roma (giudizio riunito R.G. n. 1230/2015 primo grado), per il
[...]
compenso di € 1.835,24;
d. nel giudizio di gravame portante n. R.G. 3915/2011 dinanzi a questa Corte di Appello di Roma (giudizio riunito R.G. n. 77245/2014 primo grado), per il compenso di € 12.210,00;
e. nel giudizio di prime cure portante n. R.G. 1740/2011 del Tribunale di
Roma (giudizio riunito n. R.G. 77236/2014 primo grado), per il compenso di € 5.065,07;
f. nel giudizio di prime cure portante n. R.G. 79652/2012 del Tribunale di
Roma (giudizio riunito n. R.G. 77238/2014 primo grado), per il compenso di € 3.673,16;
g. nel giudizio penale monocratico di cui al n. R.G.N.R. 21697/2015 del
Tribunale di Roma (giudizio riunito n. R.G. 77241/2014 primo grado), per il compenso di € 10.636,00;
h. ancora, nel giudizio penale monocratico di cui al n. R.G.N.R. 21697/2015 del Tribunale di Roma (giudizio riunito n. R.G. 74390/2014 primo grado), per il compenso di € 21.453,60.
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7. Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato, che in sede di costituzione ha prospettato pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello, vertendo la causa in materia di onorari avvocatizi e così “attesa la manifesta competenza della Corte di Cassazione in conseguenza della circostanza che il provvedimento gravato è sottratto all'appello ed impugnabile solo mediante il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.” (cfr. pagg. 16-18 comparsa di risposta in appello).
La critica si appalesa destituita di fondamento, laddove non tiene conto del fatto che i plurimi procedimenti, tutti instaurati con l'allora rito sommario di cognizione, sono stati oggetto di riunione e mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3 c.p.c. ratione temporis applicabile; di talché, il giudizio di prime cure si è svolto nelle forme del rito ordinario, così conclusosi con una sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, ivi compreso l'appello dinanzi alla Corte Territoriale. Ne discende, pertanto, l'inconferenza di tutti i precedenti di legittimità citati, che si riferiscono al diverso caso di appello proposto avverso l'ordinanza emessa all'esito del procedimento regolato dal rito sommario di cognizione, per la quale vale il disposto dell'art. 14, co. 4, d.lgs. n.
150/2011, inapplicabile al presente caso.
8. Ancora, sempre in sede di costituzione, l'appellato si è altresì doluto del mancato rispetto, ad opera dell'appellante, dell'ordine della Corte di notificare l'atto introduttivo e il decreto del 16.04.2019 entro il termine del 10.05.2019; ha argomentato, altresì, attorno alle irregolarità formali di detta notificazione, così complessivamente discendendone, in tesi, “l'inesistenza e la nullità della notifica con conseguente inammissibilità dell'istanza di sospensione”.
Detta critica è allo stato da ritenersi superata, essendosi la Corte già a suo tempo espressa sull'istanza di inibitoria proposta dall'appellante principale, peraltro in senso favorevole alla parte appellata principale.
9. In terza istanza, sempre in sede di costituzione, l'appellante incidentale ha sostenuto l'inammissibilità dell'atto di gravame, poiché violativo del disposto dell'art. 342 c.p.c., in quanto non avrebbe “diligentemente individuato in modo chiaro e specifico le parti del provvedimento da impugnare” (cfr. pag. 19 appello). Anche detta doglianza va respinta, avendo l'appellante principale non solo indicato gli specifici capi e punti della sentenza destinatari dell'impugnazione, ma avendo altresì sufficientemente esplicitato le proprie critiche con riferimento alle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio. Di talché, l'appello è ammissibile in quanto effettivamente affianca, come specificato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la manifestazione volitiva all'apparato argomentativo a supporto delle critiche (cfr. Cass., Sez. Un., n.
27199/2017).
10. Passando, quindi, all'esame del merito dell'appello principale, con la prima e la seconda doglianza, da trattarsi unitariamente in quanto logicamente connesse,
l'originaria convenuta ha innanzitutto prospettato la nullità della sentenza di primo grado, per difetto e insufficienza della motivazione, nonché per aver
“errato nella valutazione delle allegazioni documentali fornite dalla odierna appellante ed [aver] conseguentemente dedotto l'insussistenza di un rapporto di convivenza continuativo dal quale dedurre la gratuità delle prestazioni professionali rese in favore della sig.ra ; in secondo luogo, ha Parte_1
ulteriormente denunziato la “violazione del disposto dell'art. 116 c.p.c.” in relazione alla valutazione del compendio probatorio svolta dal Tribunale.
Invero, condivide la Corte la ricostruzione del primo giudice, laddove ha ragionevolmente ritenuto non provata la gratuità dell'incarico professionale, non risultando accertata neppure la convivenza more uxorio che in tesi sarebbe intercorsa tra le parti (cfr. sentenza primo grado, pagg. 3-4: “la suindicata circostanza di una relazione continuativa more uxorio tra le parti è stata contestata dall'attore; che la circostanza non contestata dell'avvenuta nascita di una figlia di cui le parti sono genitori, se costituisce elemento di riscontro in ordine ai rapporti affettivi tra le parti, non appare di per sé sola costituire riscontro della dedotta circostanza della gratuità delle prestazioni, ciò che necessita di ulteriori elementi probatori che la convenuta non ha fornito, in assenza di specifica documentazione a sostegno e risultando anzi certificazioni di residenza prodotte dall'attore contrastanti con detto assunto, nonché in assenza di svolgimento di istruttoria sul punto, attesa l'avvenuta richiesta con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c. di prova per testi, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosene ritenere l'avvenuta rinuncia, ma che sarebbe stata comunque per inciso ritenuta inammissibile tenuto conto della genericità dell'unica circostanza addotta e tenendo altresì conto del risultante contrasto della stessa con altre risultanze documentali acquisite, quali le missive da parte dell'attore con richiesta di compenso nonché la documentata pattuizione contenuta nell'atto sottoscritto il 14.10.2011 dinanzi al notaio con cui la convenuta, riconoscendosi debitrice per Persona_1
l'attività professionale svolta dall'attore […] cedeva il credito maturato in detti giudizi nei confronti della parte soccombente […]”).
Ciò posto, ritiene dunque la Corte che sia rimasto insoddisfatto l'onere della prova della gratuità del contratto d'opera professionale, che incombe pacificamente sulla parte che voglia negarne la normale onerosità (cfr., per un arresto recente, Cass., Sez. II, ord. n. 13211/2025, laddove la Suprema Corte ha rammentato che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è l'elemento normale anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onore del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione”).
Nel caso di specie, difatti, gli elementi versati in atti depongono anzi per l'onerosità delle prestazioni, primo fra tutti la cessione del credito stipulata tra le parti, con la quale l'odierna appellante ha ceduto i propri crediti “in pagamento del debito contratto per i giudizi n.r.g. 21697/05 del Tribunale di
Roma […] e 12647/2010 del Tribunale di Roma […] all'avv. , che CP_1
accetta […]” (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di risposta in appello). E difatti, allorché l'appellante principale ha affermato, con dichiarazione indubbiamente dalla natura ricognitiva ex art. 1988 c.c., di esser debitrice nei confronti del professionista convenuto in relazione a due dei vari giudizi per cui è causa, appare del tutto verosimile che l'onerosità costituisse connotato anche degli altri rapporti;
e tanto basta, in ogni caso, per impedire il configurarsi di una presunzione di segno diverso.
Né può utilmente deporre in senso contrario, quale indice presuntivo della gratuità, la dedotta situazione di convivenza more uxorio così come prospettata dall'appellante, laddove questa, nel caso di specie, risulta invero incompatibile con le prove dirette e comunque non compiutamente provata, per le ulteriori ragioni che seguono.
A ben vedere, se è infatti incontestata la presenza di una figlia in comune tra le parti, è rimasta di contro del tutto indimostrata la circostanza, il cui rischio probatorio pure grava sull'appellata, per cui l'indubbio legame tra il CP_1
e la si sia mai effettivamente tradotto in un'unione stabile tra i due, Parte_1
in quanto tale assimilabile al consorzio familiare. Ed anzi, le prove versate in atti hanno dato conto di un'ampia conflittualità di rapporti, che depongono ulteriormente per l'impossibilità, allo stato, di integrare l'elemento presuntivo utile a provare l'asserita gratuità della prestazione.
L'appello principale va, quindi, respinto, restando confermato, in difetto di censure sul punto, l'ammontare dei compensi nella misura liquidata dal
Tribunale.
11. L'appello incidentale proposto dall'Avv. è del pari infondato e CP_1
va respinto, stanti le ragioni che seguono.
12. In sede di prima doglianza incidentale, l'appellato si duole della compensazione delle spese di lite operata dal giudice del primo grado;
decisione, questa, che ritiene adottata in spregio al disposto dell'art. 91 c.p.c., “nel senso che la parte vittoriosa ha diritto, oltre ad ottenere quanto richiesto nella propria domanda (o quanto stabilito, in misura maggiore o minore, dal giudice), anche la cosiddetta
“ripetizione” delle spese processuali” (cfr. pag. 42 appello incidentale).
La critica si appalesa destituita di fondamento, allorché il Tribunale ha correttamente motivato le ragioni poste alla base della compensazione, disposta alla luce di “giusti motivi, tenuto conto dell'esito complessivo dei procedimenti nonché della riduzione sensibile della somma riconosciuta a fronte di quella richiesta (v. Cass. 16526/2005, 22388/2012)” (cfr. pag. 9 sentenza primo grado).
A ben vedere, il primo giudice ha correttamente fatto applicazione non già dell'art. 91 c.p.c., quanto piuttosto del disposto del seguente art. 92, co. 2 c.p.c., laddove quest'ultimo prevede il potere del giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero, ancora, per “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost., n. 77/2018).
Nell'interpretare dette norme, la giurisprudenza di Cassazione ha peraltro chiarito che finanche il solo parziale accoglimento della domanda articolata in più capi importa soccombenza reciproca, di talché le spese vanno incontro a compensazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32061/2022, nonché, tra le varie, la recente Cass., Sez. Lav., n. 23967/2025). Ancora, si è del pari chiarito come la riduzione del quantum dell'importo richiesto possa essa stessa importare utile ragione di compensazione, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nel testo risultante dall'emenda del Giudice delle Leggi (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 29994/2025).
Nel caso di specie, si è visto come l'originario attore abbia proposto plurimi giudizi (segnatamente, n. 8 procedimenti, tutti incardinati dinanzi al Tribunale di Roma), ai fini del recupero dei propri onorari professionali, e che detti giudizi siano stati tutti riuniti nel procedimento portante n. R.G. 2154/2019. Si è così verificata, all'esito, e contrariamente a quanto sostiene l'appellato, una situazione di palese soccombenza reciproca tra le parti, avendo la sentenza impugnata accolto solo talune delle domande spiegate separatamente, peraltro con sensibile riduzione del quantum di ciascuna e dell'importo complessivo liquidato all'esito a titolo di sorte capitale (in particolare, € 13.073,24, a fronte della somma pretesa di oltre € 80.000).
Tanto si afferma, nel rammentare che il primo giudice ha già condivisibilmente esplicitato che, tra le varie ragioni utili ad escludere un'ipotesi di indebito frazionamento del credito, va ascritta “l'effettuata riunione dei procedimenti, ciò che ha consentito l'effettuazione di attività difensiva unitaria” (cfr. pag. 5 sentenza primo grado); vieppiù che, come noto, l'abusivo frazionamento può comportare, a seconda dei casi, che la domanda frazionata sia dichiarata improponibile, ovvero finanche che le spese siano addossate integralmente alla parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7299/2025).
Ed invero, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante incidentale, alcuna ripetizione di spese separatamente sostenute può anche solo ipotizzarsi, essendo stati i procedimenti riuniti sin da subito, con conseguente attività difensiva unitaria;
ed ancora, risultando del tutto sovrapponibili tra di loro le difese spese dall'originario attore, nei diversi giudizi, sino al momento antecedente alla riunione, in sede di atto introduttivo.
13. Del pari priva di pregio è la pretesa dell'appellante incidentale volta a vedersi liquidata un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., per le ulteriori ragioni che seguono.
E difatti, le ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., integrando una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente, non possono aver luogo nel caso di soccombenza reciproca (cfr., a ricognizione di principi generali, Cass., Sez. III, ord. n. 14147/2024, per un caso del tutto sovrapponibile;
Cass., Sez. I, Sez. n. 24158/2017). Ed anzi, la giurisprudenza di Cassazione, a ricognizione dei principi generali, ha già rammentato l'incompatibilità tra la compensazione delle spese e la condanna ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. II,
n. 26544/2024). Tanto basta, invero, per radicare l'infondatezza della spiegata pretesa;
precisando, in ogni caso, che l'originario attore ha del tutto mancato di chiarire se la propria domanda miri ad azionare un'ipotesi di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2, ovvero la diversa sanzione civile di cui al successivo co. 3, trattandosi di fattispecie del tutto distinte.
Di qui, l'appellante incidentale non ha comunque dato prova di alcuno degli elementi costitutivi né dell'una, né dell'altra ipotesi, così limitandosi ad asserzioni di principio;
di talché la relativa domanda merita integrale rigetto.
14. In ulteriore sede, ancora priva di pregio è la terza censura incidentale, allorché
l'originario attore sostiene che “ricorrono i presupposti ex lege per
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per abuso del processo” (cfr. pp. 45-46 appello incidentale), formulata con riguardo al disposto dell'art. 88 c.p.c.
A ben vedere, alcuna violazione del dovere di lealtà e probità della parte o dell'avvocato è realmente emersa nel corso del giudizio, ovvero trova riscontro negli atti;
ed anzi, ciò è ancor più vero alla luce dell'accertata soccombenza reciproca, che consente di escludere in radice, come sopra esplicitato, qualsivoglia ipotesi di uso abusivo dello strumento processuale. Né, ancora, la parte istante ha offerto alcun elemento nel segno dell'affermazione della responsabilità, anche qui limitandosi a considerazioni rimaste allo stato meramente assertivo.
15. Da ultimo, del pari prive di pregio sono le istanze, formulate dall'appellante incidentale, rispettivamente volte a sollecitare la Corte a “trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica in relazione alle affermazioni calunniose contenute nell'atto di appello in merito all'asserito omesso mantenimento di minore”, nonché a “disporre la cancellazione delle frasi offensive contenute nell'atto di appello e condannare la parte e il di lei procuratore al risarcimento dei danni subiti e subendi” (cfr. pagg. 48-49 comparsa di risposta in appello). Anche in detta sede, difatti, l'originario attore ha mancato di offrire alcun elemento a sostegno delle proprie istanze, limitandosi a mere asserzioni e così senza offrire alcunché né in punto di pretesa lesività delle affermazioni della controparte, né in punto di frasi offensive, né di elementi costitutivi dell'anelata ipotesi di responsabilità.
16. L'appello incidentale va, dunque, respinto.
17. Per quanto attiene alle spese del grado, stante la rilevata soccombenza reciproca, queste vanno compensate ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
18. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e di quella incidentale.
**
P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunziando, ogni altra contraria istanza disattesa:
1) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall'Avv. ; CP_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
4) dà atto che per effetto della presente decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e di quella incidentale.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
La Presidente est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto da: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 2154/2019, posta in deliberazione con ordinanza del 24.06.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Pietro Madonia del Foro di Roma) appellante principale/appellata incidentale
E
Avv. (C.F. ) CP_1 C.F._2
(in proprio ex art. 86 c.p.c. e avv. Laura Totino del Foro di Roma) appellato principale/appellante incidentale
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3429/2019, pubblicata in data 14.02.2019
e notificata in data 18.02.2019, emessa dal Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 74390/2014.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 3429/2019, pubblicata in data 14.02.2019 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 74390/2014, notificata il 18.02.2019, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande spiegate dall'Avv.
[...]
, ha condannato a corrispondere, a titolo di CP_1 Parte_1
compensi per l'opera professionale prestata, complessivi € 13.073,24, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.; ha altresì compensato per metà le spese di lite del grado, ponendo la restante parte a carico della parte convenuta.
In particolare, il primo giudice è addivenuto alla decisione a valle della riunione di n. 8 distinti procedimenti incardinati presso il Tribunale di Roma
(R.G. nn. 74390/2014, 77236/2014, 77238/2014, 77241/2014, 77245/2014,
1230/2015, 13902/2015, 55818/2016), tutti instaurati tra le medesime parti per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per prestazioni difensive.
In punto di an, il primo giudice ha negato la sussistenza di un credito per prestazione professionale:
a. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 77241/2014, in quanto avente ad oggetto duplicazione della domanda già spiegata in seno al giudizio n. R.G. 74390/2014;
b. per tale ultimo procedimento n. R.G. 74390/2014, poiché involgente crediti professionali già oggetto di cessione, ad opera della parte appellata ed in favore della parte convenuta, senza che fosse stata data la prova “in ordine all'eventuale avvenuta compiuta attività di recupero di detto credito da parte dell'attore con esito negativo” (cfr. pag. 9 sentenza).
Di qui, accertato l'an, in applicazione dei valori di cui alle tabelle D.M. Giustizia
n. 55/2014 ratione temporis vigenti, il primo Giudice ha quantificato il restante dovuto come segue:
a. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 55818/2016, in €
1.446,00;
b. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 13902/2015, in € 857,00; c. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 1230/2015, in €
1.835,24;
d. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 77245/2014, in €
2.470,00;
e. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 77236/2014, in €
5.065,00;
f. per il procedimento di cui al giudizio riunito R.G. n. 77238/2014, in €
1.400,00; per un totale, per l'appunto, di € 13.073,24, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
2. Con rituale e tempestivo atto di citazione in appello, notificato in data 19.03.2019
e contenente pedissequa istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., Parte_1
ha impugnato il predetto provvedimento, instando per l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente ogni capo e punto della sentenza recante il n. 3429/2019 del
13.02.2019, pubblicata il 14.02.2019, repert. n. 3589/2019, notificata a mezzo
PEC in data 18.02.2019, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Undicesima
Civile, nella persona del Giudice dott. Giovanni De Petra, nel procedimento rubricato al n. 74390/2014 R.G., essendo la stessa affetta ai gravi e macroscopici vizi dedotti in narrativa e, in integrale riforma della stessa e per
l'effetto rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellato poiché infondata in fatto e indiritto e sfornita di qualsiasi supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del presente grado di giudizio nonché delle spese, compensi e rimborso forfettario del giudizio di primo grado, oltre alle spese non ripetibili del presente grado di giudizio”.
3. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato telematico, si è costituito l'Avv. , opponendosi all'avversa CP_1 istanza di inibitoria e altresì spiegando appello incidentale, come da conclusioni di seguito riportate:
a. “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che il proposto appello è inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.”;
b. “in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello”;
c. “rigettare l'istanza di sospensiva e l'appello con ogni conseguenza di legge”;
d. “accogliere lo spiegato appello incidentale”;
e. Condannare la al risarcimento dei danni per lite temeraria ex Parte_1
art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c.;
f. “condannare la al pagamento di diritti, spese ed onorari di Parte_1
causa del primo grado (per intero) e del secondo grado”;
g. “trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in relazione alle affermazioni calunniose contenute nell'atto di appello in merito all'asserito omesso mantenimento di minore”;
h. “disporre la cancellazione delle frasi offensive contenute nell'atto di appello e condannare la parte e il di lei procuratore al risarcimento dei danni subiti e subendi”.
4. Pronunziandosi sull'istanza di inibitoria proposta ex art. 283 c.p.c., ritenuti insussistenti i presupposti della cautela, con ordinanza del 21.06.2019 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
5. La causa è stata riservata in decisione alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza in trattazione scritta, fissata ex art. 127-ter c.p.c. per il 03.07.2025.
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6. Il presente procedimento trae origine dalla pretesa dell'Avv. di CP_1
vedersi corrisposti dalla convenuta i corrispettivi per le Parte_1 prestazioni professionali prestate in seno a plurimi giudizi civili e penali, e segnatamente:
a. nella procedura esecutiva portante n. R.G.E. 28636/2009 del Tribunale di
Roma (giudizio riunito R.G. n. 55818/2016 primo grado), per il compenso di € 25.254,00;
b. nel giudizio di Cassazione portante n. R.G. 18072/2010 (giudizio riunito
R.G. n. 13902/2015 primo grado), per il compenso di € 2.064,65;
c. nel giudizio civile portante n. R.G. 47999/2011 dell Controparte_2
di Roma (giudizio riunito R.G. n. 1230/2015 primo grado), per il
[...]
compenso di € 1.835,24;
d. nel giudizio di gravame portante n. R.G. 3915/2011 dinanzi a questa Corte di Appello di Roma (giudizio riunito R.G. n. 77245/2014 primo grado), per il compenso di € 12.210,00;
e. nel giudizio di prime cure portante n. R.G. 1740/2011 del Tribunale di
Roma (giudizio riunito n. R.G. 77236/2014 primo grado), per il compenso di € 5.065,07;
f. nel giudizio di prime cure portante n. R.G. 79652/2012 del Tribunale di
Roma (giudizio riunito n. R.G. 77238/2014 primo grado), per il compenso di € 3.673,16;
g. nel giudizio penale monocratico di cui al n. R.G.N.R. 21697/2015 del
Tribunale di Roma (giudizio riunito n. R.G. 77241/2014 primo grado), per il compenso di € 10.636,00;
h. ancora, nel giudizio penale monocratico di cui al n. R.G.N.R. 21697/2015 del Tribunale di Roma (giudizio riunito n. R.G. 74390/2014 primo grado), per il compenso di € 21.453,60.
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7. Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato, che in sede di costituzione ha prospettato pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello, vertendo la causa in materia di onorari avvocatizi e così “attesa la manifesta competenza della Corte di Cassazione in conseguenza della circostanza che il provvedimento gravato è sottratto all'appello ed impugnabile solo mediante il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.” (cfr. pagg. 16-18 comparsa di risposta in appello).
La critica si appalesa destituita di fondamento, laddove non tiene conto del fatto che i plurimi procedimenti, tutti instaurati con l'allora rito sommario di cognizione, sono stati oggetto di riunione e mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3 c.p.c. ratione temporis applicabile; di talché, il giudizio di prime cure si è svolto nelle forme del rito ordinario, così conclusosi con una sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, ivi compreso l'appello dinanzi alla Corte Territoriale. Ne discende, pertanto, l'inconferenza di tutti i precedenti di legittimità citati, che si riferiscono al diverso caso di appello proposto avverso l'ordinanza emessa all'esito del procedimento regolato dal rito sommario di cognizione, per la quale vale il disposto dell'art. 14, co. 4, d.lgs. n.
150/2011, inapplicabile al presente caso.
8. Ancora, sempre in sede di costituzione, l'appellato si è altresì doluto del mancato rispetto, ad opera dell'appellante, dell'ordine della Corte di notificare l'atto introduttivo e il decreto del 16.04.2019 entro il termine del 10.05.2019; ha argomentato, altresì, attorno alle irregolarità formali di detta notificazione, così complessivamente discendendone, in tesi, “l'inesistenza e la nullità della notifica con conseguente inammissibilità dell'istanza di sospensione”.
Detta critica è allo stato da ritenersi superata, essendosi la Corte già a suo tempo espressa sull'istanza di inibitoria proposta dall'appellante principale, peraltro in senso favorevole alla parte appellata principale.
9. In terza istanza, sempre in sede di costituzione, l'appellante incidentale ha sostenuto l'inammissibilità dell'atto di gravame, poiché violativo del disposto dell'art. 342 c.p.c., in quanto non avrebbe “diligentemente individuato in modo chiaro e specifico le parti del provvedimento da impugnare” (cfr. pag. 19 appello). Anche detta doglianza va respinta, avendo l'appellante principale non solo indicato gli specifici capi e punti della sentenza destinatari dell'impugnazione, ma avendo altresì sufficientemente esplicitato le proprie critiche con riferimento alle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio. Di talché, l'appello è ammissibile in quanto effettivamente affianca, come specificato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la manifestazione volitiva all'apparato argomentativo a supporto delle critiche (cfr. Cass., Sez. Un., n.
27199/2017).
10. Passando, quindi, all'esame del merito dell'appello principale, con la prima e la seconda doglianza, da trattarsi unitariamente in quanto logicamente connesse,
l'originaria convenuta ha innanzitutto prospettato la nullità della sentenza di primo grado, per difetto e insufficienza della motivazione, nonché per aver
“errato nella valutazione delle allegazioni documentali fornite dalla odierna appellante ed [aver] conseguentemente dedotto l'insussistenza di un rapporto di convivenza continuativo dal quale dedurre la gratuità delle prestazioni professionali rese in favore della sig.ra ; in secondo luogo, ha Parte_1
ulteriormente denunziato la “violazione del disposto dell'art. 116 c.p.c.” in relazione alla valutazione del compendio probatorio svolta dal Tribunale.
Invero, condivide la Corte la ricostruzione del primo giudice, laddove ha ragionevolmente ritenuto non provata la gratuità dell'incarico professionale, non risultando accertata neppure la convivenza more uxorio che in tesi sarebbe intercorsa tra le parti (cfr. sentenza primo grado, pagg. 3-4: “la suindicata circostanza di una relazione continuativa more uxorio tra le parti è stata contestata dall'attore; che la circostanza non contestata dell'avvenuta nascita di una figlia di cui le parti sono genitori, se costituisce elemento di riscontro in ordine ai rapporti affettivi tra le parti, non appare di per sé sola costituire riscontro della dedotta circostanza della gratuità delle prestazioni, ciò che necessita di ulteriori elementi probatori che la convenuta non ha fornito, in assenza di specifica documentazione a sostegno e risultando anzi certificazioni di residenza prodotte dall'attore contrastanti con detto assunto, nonché in assenza di svolgimento di istruttoria sul punto, attesa l'avvenuta richiesta con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c. di prova per testi, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosene ritenere l'avvenuta rinuncia, ma che sarebbe stata comunque per inciso ritenuta inammissibile tenuto conto della genericità dell'unica circostanza addotta e tenendo altresì conto del risultante contrasto della stessa con altre risultanze documentali acquisite, quali le missive da parte dell'attore con richiesta di compenso nonché la documentata pattuizione contenuta nell'atto sottoscritto il 14.10.2011 dinanzi al notaio con cui la convenuta, riconoscendosi debitrice per Persona_1
l'attività professionale svolta dall'attore […] cedeva il credito maturato in detti giudizi nei confronti della parte soccombente […]”).
Ciò posto, ritiene dunque la Corte che sia rimasto insoddisfatto l'onere della prova della gratuità del contratto d'opera professionale, che incombe pacificamente sulla parte che voglia negarne la normale onerosità (cfr., per un arresto recente, Cass., Sez. II, ord. n. 13211/2025, laddove la Suprema Corte ha rammentato che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è l'elemento normale anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onore del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione”).
Nel caso di specie, difatti, gli elementi versati in atti depongono anzi per l'onerosità delle prestazioni, primo fra tutti la cessione del credito stipulata tra le parti, con la quale l'odierna appellante ha ceduto i propri crediti “in pagamento del debito contratto per i giudizi n.r.g. 21697/05 del Tribunale di
Roma […] e 12647/2010 del Tribunale di Roma […] all'avv. , che CP_1
accetta […]” (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di risposta in appello). E difatti, allorché l'appellante principale ha affermato, con dichiarazione indubbiamente dalla natura ricognitiva ex art. 1988 c.c., di esser debitrice nei confronti del professionista convenuto in relazione a due dei vari giudizi per cui è causa, appare del tutto verosimile che l'onerosità costituisse connotato anche degli altri rapporti;
e tanto basta, in ogni caso, per impedire il configurarsi di una presunzione di segno diverso.
Né può utilmente deporre in senso contrario, quale indice presuntivo della gratuità, la dedotta situazione di convivenza more uxorio così come prospettata dall'appellante, laddove questa, nel caso di specie, risulta invero incompatibile con le prove dirette e comunque non compiutamente provata, per le ulteriori ragioni che seguono.
A ben vedere, se è infatti incontestata la presenza di una figlia in comune tra le parti, è rimasta di contro del tutto indimostrata la circostanza, il cui rischio probatorio pure grava sull'appellata, per cui l'indubbio legame tra il CP_1
e la si sia mai effettivamente tradotto in un'unione stabile tra i due, Parte_1
in quanto tale assimilabile al consorzio familiare. Ed anzi, le prove versate in atti hanno dato conto di un'ampia conflittualità di rapporti, che depongono ulteriormente per l'impossibilità, allo stato, di integrare l'elemento presuntivo utile a provare l'asserita gratuità della prestazione.
L'appello principale va, quindi, respinto, restando confermato, in difetto di censure sul punto, l'ammontare dei compensi nella misura liquidata dal
Tribunale.
11. L'appello incidentale proposto dall'Avv. è del pari infondato e CP_1
va respinto, stanti le ragioni che seguono.
12. In sede di prima doglianza incidentale, l'appellato si duole della compensazione delle spese di lite operata dal giudice del primo grado;
decisione, questa, che ritiene adottata in spregio al disposto dell'art. 91 c.p.c., “nel senso che la parte vittoriosa ha diritto, oltre ad ottenere quanto richiesto nella propria domanda (o quanto stabilito, in misura maggiore o minore, dal giudice), anche la cosiddetta
“ripetizione” delle spese processuali” (cfr. pag. 42 appello incidentale).
La critica si appalesa destituita di fondamento, allorché il Tribunale ha correttamente motivato le ragioni poste alla base della compensazione, disposta alla luce di “giusti motivi, tenuto conto dell'esito complessivo dei procedimenti nonché della riduzione sensibile della somma riconosciuta a fronte di quella richiesta (v. Cass. 16526/2005, 22388/2012)” (cfr. pag. 9 sentenza primo grado).
A ben vedere, il primo giudice ha correttamente fatto applicazione non già dell'art. 91 c.p.c., quanto piuttosto del disposto del seguente art. 92, co. 2 c.p.c., laddove quest'ultimo prevede il potere del giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero, ancora, per “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost., n. 77/2018).
Nell'interpretare dette norme, la giurisprudenza di Cassazione ha peraltro chiarito che finanche il solo parziale accoglimento della domanda articolata in più capi importa soccombenza reciproca, di talché le spese vanno incontro a compensazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32061/2022, nonché, tra le varie, la recente Cass., Sez. Lav., n. 23967/2025). Ancora, si è del pari chiarito come la riduzione del quantum dell'importo richiesto possa essa stessa importare utile ragione di compensazione, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nel testo risultante dall'emenda del Giudice delle Leggi (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 29994/2025).
Nel caso di specie, si è visto come l'originario attore abbia proposto plurimi giudizi (segnatamente, n. 8 procedimenti, tutti incardinati dinanzi al Tribunale di Roma), ai fini del recupero dei propri onorari professionali, e che detti giudizi siano stati tutti riuniti nel procedimento portante n. R.G. 2154/2019. Si è così verificata, all'esito, e contrariamente a quanto sostiene l'appellato, una situazione di palese soccombenza reciproca tra le parti, avendo la sentenza impugnata accolto solo talune delle domande spiegate separatamente, peraltro con sensibile riduzione del quantum di ciascuna e dell'importo complessivo liquidato all'esito a titolo di sorte capitale (in particolare, € 13.073,24, a fronte della somma pretesa di oltre € 80.000).
Tanto si afferma, nel rammentare che il primo giudice ha già condivisibilmente esplicitato che, tra le varie ragioni utili ad escludere un'ipotesi di indebito frazionamento del credito, va ascritta “l'effettuata riunione dei procedimenti, ciò che ha consentito l'effettuazione di attività difensiva unitaria” (cfr. pag. 5 sentenza primo grado); vieppiù che, come noto, l'abusivo frazionamento può comportare, a seconda dei casi, che la domanda frazionata sia dichiarata improponibile, ovvero finanche che le spese siano addossate integralmente alla parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7299/2025).
Ed invero, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante incidentale, alcuna ripetizione di spese separatamente sostenute può anche solo ipotizzarsi, essendo stati i procedimenti riuniti sin da subito, con conseguente attività difensiva unitaria;
ed ancora, risultando del tutto sovrapponibili tra di loro le difese spese dall'originario attore, nei diversi giudizi, sino al momento antecedente alla riunione, in sede di atto introduttivo.
13. Del pari priva di pregio è la pretesa dell'appellante incidentale volta a vedersi liquidata un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., per le ulteriori ragioni che seguono.
E difatti, le ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., integrando una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente, non possono aver luogo nel caso di soccombenza reciproca (cfr., a ricognizione di principi generali, Cass., Sez. III, ord. n. 14147/2024, per un caso del tutto sovrapponibile;
Cass., Sez. I, Sez. n. 24158/2017). Ed anzi, la giurisprudenza di Cassazione, a ricognizione dei principi generali, ha già rammentato l'incompatibilità tra la compensazione delle spese e la condanna ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. II,
n. 26544/2024). Tanto basta, invero, per radicare l'infondatezza della spiegata pretesa;
precisando, in ogni caso, che l'originario attore ha del tutto mancato di chiarire se la propria domanda miri ad azionare un'ipotesi di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2, ovvero la diversa sanzione civile di cui al successivo co. 3, trattandosi di fattispecie del tutto distinte.
Di qui, l'appellante incidentale non ha comunque dato prova di alcuno degli elementi costitutivi né dell'una, né dell'altra ipotesi, così limitandosi ad asserzioni di principio;
di talché la relativa domanda merita integrale rigetto.
14. In ulteriore sede, ancora priva di pregio è la terza censura incidentale, allorché
l'originario attore sostiene che “ricorrono i presupposti ex lege per
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per abuso del processo” (cfr. pp. 45-46 appello incidentale), formulata con riguardo al disposto dell'art. 88 c.p.c.
A ben vedere, alcuna violazione del dovere di lealtà e probità della parte o dell'avvocato è realmente emersa nel corso del giudizio, ovvero trova riscontro negli atti;
ed anzi, ciò è ancor più vero alla luce dell'accertata soccombenza reciproca, che consente di escludere in radice, come sopra esplicitato, qualsivoglia ipotesi di uso abusivo dello strumento processuale. Né, ancora, la parte istante ha offerto alcun elemento nel segno dell'affermazione della responsabilità, anche qui limitandosi a considerazioni rimaste allo stato meramente assertivo.
15. Da ultimo, del pari prive di pregio sono le istanze, formulate dall'appellante incidentale, rispettivamente volte a sollecitare la Corte a “trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica in relazione alle affermazioni calunniose contenute nell'atto di appello in merito all'asserito omesso mantenimento di minore”, nonché a “disporre la cancellazione delle frasi offensive contenute nell'atto di appello e condannare la parte e il di lei procuratore al risarcimento dei danni subiti e subendi” (cfr. pagg. 48-49 comparsa di risposta in appello). Anche in detta sede, difatti, l'originario attore ha mancato di offrire alcun elemento a sostegno delle proprie istanze, limitandosi a mere asserzioni e così senza offrire alcunché né in punto di pretesa lesività delle affermazioni della controparte, né in punto di frasi offensive, né di elementi costitutivi dell'anelata ipotesi di responsabilità.
16. L'appello incidentale va, dunque, respinto.
17. Per quanto attiene alle spese del grado, stante la rilevata soccombenza reciproca, queste vanno compensate ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
18. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e di quella incidentale.
**
P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunziando, ogni altra contraria istanza disattesa:
1) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall'Avv. ; CP_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
4) dà atto che per effetto della presente decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e di quella incidentale.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
La Presidente est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia.