Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3444/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6.12.2023 da
(C.F. , patrocinata da, e Parte_1 P.IVA_1 domiciliata ex lege presso, l'Avvocatura dello Stato di Milano, in via Freguglia 1, 20122 Milano.
appellante
CONTRO
(C.F. ), difeso dagli avv. Antonello Mandarano (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
), Angela Bartolomeo (c.f. e Sabrina Maria C.F._1 C.F._2
Licciardo (c.f. ) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano Via C.F._3 della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura; appellato nonché
(C.F. ; CP_2 C.F._4
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3
Controparte_4
(C.F. ;
[...] P.IVA_4
); P.IVA_5
(C.F. ); Controparte_6 P.IVA_6
(C.F. ); Controparte_7 P.IVA_7
Controparte_8
(C.F. ;
[...] P.IVA_8
Controparte_9
(C.F. ); P.IVA_9
(C.F. ); Parte_2 P.IVA_10
(C.F. Controparte_10
); P.IVA_11
(C.F. Controparte_4 Pt_3
); P.IVA_12
Controparte_11
(C.F. ); P.IVA_7
appellati contumaci
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI per Parte_1
In via preliminare:
1) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 354 c.p.c e degli art.li 11
RD 1611/1933, art. 144 ed art. 101 c.p.c e disporre la trasmissione del Giudizio dinanzi al Tribunale di Monza;
In via principale
3) dichiarare l'inammissibilità della citazione in primo grado per violazione dell'art. 7 RD DLg
n.150/2011 e comunque accogliere l'appello ed ordinare la rinnovazione del giudizio dinanzi ai
Giudici di pace territorialmente competenti di , , Milano, Parte_2 CP_7 CP_9
CP_1
, , e CP_8 CP_3 CP_4 Pt_3 CP_6 CP_10
4) accogliere comunque nel merito l'appello e confermare la validità dell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione;
5) condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.
2 Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, contrariis rejectis, accogliere l'appello principale proposto dall' e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza n. Parte_1
1351/2023 pronunciata dal Tribunale di Monza - Sez. III^ civ. pubblicata in data 7.06.23, comunicata in data 8.06.23 e non notificata, relativa al giudizio R.G 3870/2022 di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c promosso da avvero l'intimazione di pagamento n. CP_2
06820229003267454000 notificata in data 08.04.2022, nella parte in cui ha riconosciuto la propria competenza sebbene, vi fosse, in materia, quella del Giudice di Pace del luogo dove sono state commesse le singole violazioni ed ha accolto l'opposizione, senza dichiararla inammissibile e, comunque, infondata.
Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi professionali, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva atto di citazione opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'intimazione CP_2
di pagamento n. 06820229003267454000, notificatagli da in data Parte_1
8.4.2022 a mezzo raccomandata a/r n. 695528365813 per la riscossione di un credito complessivamente pari ad € 2.355.851,61, derivante dal mancato pagamento di crediti tributari e di altra natura. si opponeva, in particolare, a tredici cartelle notificate nel 2014 per crediti relativi a CP_2
sanzioni per violazioni del codice della strada, commesse tra 2009 e 2011, per un importo complessivo di € 10.421,03.
Deduceva in particolare, tra le altre questioni, la prescrizione del diritto di credito azionato, osservando come l'art. 209 del Codice della Strada sancisse la prescrizione del diritto in cinque anni dal giorno della commissione della violazione;
precisando che le violazioni erano state elevate a partire dal 2008, e le cartelle presumibilmente notificate tardivamente.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2876/22 resa in data 7.6.2023, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso ex art. 615, comma 1 c.p.c. da avverso CP_2
l'intimazione di pagamento n. 06820229003267454000 notificatagli da Parte_1
, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, accoglieva
[...]
l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'avviso di intimazione n. 06820229003267454000
3 limitatamente alle cartelle indicate, per la somma complessiva di € 10.421,03; compensava le spese di lite.
Riteneva in sintesi non provata la notifica nel 2014 delle cartelle esattoriali, né dei successivi atti interruttivi.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Avvocatura dello Stato per Parte_1
lamentando con un primo motivo, notifiche a enti statali non all'Avvocatura, ma alle
[...]
singole prefetture;
consegue vizio contraddittorio, nullità, rimessione ex art. 354 c.p.c.; con un secondo motivo, deducendo incompetenza funzionale, per essere competente il giudice di pace;
con un terzo motivo, deducendo sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per contemporanea pendenza giudizio commissione tributaria su medesimo atto intimazione pagamento;
con un quarto motivo, lamentando motivazione omessa o contraddittoria.
Si costituiva il , aderendo all'impugnazione proposta da Controparte_1 Parte_1
.
[...]
Restavano contumaci e tutte le altre amministrazioni pubbliche chiamate in giudizio. CP_2
Dopo alcuni differimenti per consentire il perfezionamento del contraddittorio, il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 4.2.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Col primo motivo lamenta la nullità delle notifiche eseguite Parte_1 presso l'indirizzo pec dei singoli Uffici Territoriali del Governo, anzichè presso l'Avvocatura dello
Stato.
L'art. 11 R.D 1611/1933 dispone: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui al comma precedenti devono essere fatte presso la competente
Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
4 Evidenzia parte appellante la nullità della citazione nei confronti degli enti Parte_1
impositori, indicati negli uffici territoriali del governo di , , Milano, CP_9 CP_8 CP_4
CP_1
e con conseguente vizio del contraddittorio del giudizio di primo grado,
[...] Pt_3 CP_10
e la necessità di rimessione della causa al Tribunale di prime cure, a norma dell'art. 354 c.p.c..
Si pone preliminarmente la questione in ordine alla sussistenza di un interesse a sollevare la questione.
Si deve infatti ricordare che la violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazione della sua contumacia, costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata. (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 27607 del 29/10/2019, Rv. 655495); tanto però, a meno che non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario. (id. Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629133).
Nel caso in esame non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Non è in contestazione la notificazione degli atti prodromici, vale a dire dei verbali di accertamento delle infrazioni. Parte attrice chiedeva l'accertamento della prescrizione per decorso del termine previsto dall'art. 209 Codice della Strada.
L'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali vede come legittimato passivo la sola;
che poi avesse evocato in giudizio Parte_1 CP_2
anche gli enti impositori, salvo poi non notificare correttamente la citazione a questi ultimi, circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale alla regolarizzazione del contraddittorio, non vale a fondare un litisconsorzio necessario.
Non si tratta nel caso in esame infatti di un'opposizione c.d. “recuperatoria”, nella quale cioè la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo: in tal caso, avendo l'opposizione lo scopo effettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell'agente della riscossione e dell'ente creditore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25272 del 20/9/2024,
Rv. 672117; id. Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/2/2024, Rv. 670113).
Se dunque non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, il terzo, , non Parte_1
può far valere la violazione delle norme sulla notificazione della citazione dell'ente impositore.
Il secondo motivo –col quale si deduce incompetenza funzionale del Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace- è fondato.
5 Insegna autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29383 del 14/11/2024,
Rv. 672575) che dirimente è, al riguardo, la sussunzione sub specie iuris delle ragioni addotte a sostegno dell'originaria azione.
Il motivo dedotto nell'atto di ingresso della lite (l'estinzione del credito azionato per prescrizione) integra fattispecie di opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615, primo comma, c.p.c.), siccome diretto a contestare il diritto di procedere alla esecuzione minacciata con un atto (la cartella di pagamento) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo regolata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, assolve uno actu la funzione rivestita nella espropriazione forzata codicistica dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (diffusamente, sul tema, Cass. 8/2/2018, n. 3021; da ultimo, Cass.
4/3/2024, n. 5637); ed invero, l'eccepita prescrizione rappresenta modo di estinzione della pretesa creditoria già cristallizzata con l'operato accertamento;
si tratta di fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo, dacché non pone in discussione né il processo di creazione dello stesso (ovvero, più specificamente, la correttezza della notifica del verbale di contravvenzione), né l'accertamento, contenuto in detto titolo, della sussistenza della violazione;
tanto chiarito, per consolidato orientamento di nomofilachia l'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata «va proposta al giudice competente per valore o materia (art. 615 c.p.c.). La materia cui ha riguardo l'art. 615
c.p.c. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede
l'attuazione coattiva. Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dall'art. 22-bis della legge 24/11/1981, n. 689» (così
Cass. 18/2/2008, n. 4022; tra le molte conformi, anche per l'illustrazione della continuità tra la legge n. 689 del 1981 e gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, cfr. id. 18/2/2015, n. 3283; id.
5/5/2015, n. 8963; id. 7/2/2017, n. 3156; id. 5/5/2022, n. 14304; id. 18/5/2023, n. 13762; id.
Sez. 3, Ordinanza n. 29383 del 14/11/2024, Rv. 672575); pacifico che la pretesa azionata abbia causale scaturigine in illeciti amministrativi per violazioni al codice della strada, la peculiarità della fattispecie sta nella circostanza che oggetto della controversia è l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato, basato sull'adduzione dei fatti successivi alla formazione del titolo ad incidere sull'esistenza del credito azionato per sanzioni da violazioni al codice della strada, sotto il profilo oggettivo (essendo stata articolata l'eccepita estinzione per prescrizione); si ravvisa quindi competenza per materia del giudice di pace sulla controversia, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
6 Il provvedimento che accoglie l'eccezione di incompetenza inderogabile ha natura decisoria, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento. (Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 17187 del 26/6/2019, Rv. 654377).
Vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, nei valori minimi –considerato il tenore degli atti nonché, quanto al giudizio di primo grado, l'esiguità della fase di trattazione, e, quanto al secondo, la mancata costituzione in appello- con riferimento allo scaglione azionato (€ 10.421,03 per AE, € 2.059,90 per il Comune di Milano), per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Monza a conoscere della controversia;
- indica quali autorità competenti i Giudici di Pace territorialmente competenti sui luoghi di accertamento delle infrazioni, vale a dire i comuni di , , Parte_2 CP_7 CP_9
CP_1 Milano, , , e CP_8 CP_3 CP_4 Pt_3 CP_6 CP_10
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_2 Parte_1
e del , che liquida per compensi defensionali del giudizio di primo
[...] Controparte_1
grado in € 2.540,00 per l'Agenzia e in € 1.278,00 per il Comune, di secondo grado in € 2.906,00 per l'Agenzia e in € 1.458,00 per il Comune, oltre oneri riflessi.
Così deciso in Milano, 11/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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